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CANONE RAI SUI COMPUTER DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

23 febbraio 2012 1 commento

Siamo proprio nell’Italia delle assurdità…..

Pare che l’Agenzia delle Entrate stia chiedendo a imprese e professionisti il pagamento dell'”ABBONAMENTO SPECIALE RAI” in quanto “detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare“.

La legge infatti pare assoggettare ad obbligo di “canone” tutti gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

…… credo che la norma (Regio Decreto 246 del 21 febbraio 1938 – Articolo 27) si riferisse, a suo tempo, a ben precise fattispecie di situazioni…. e non certo ai computer aziendali utilizzati (quasi) esclusivamente per l’attività lavorativa in contesti ove eventuali utilizzi “per attività estranee al lavoro” possono costituire infrazione disciplinare a carico dei lavoratori…..

La RAI non sa più, insomma, come fare a tenere in piedi il proprio bilancio ed ora cerca denari freschi anche nel mondo delle imprese e dei professionisti.

La mossa dell’Agenzia delle Entrate (che gestisce l’incasso del “tributo-RAI”) finirà per creare una marea di contenzioso, ore ed ore perse per contrastare questo balzello legato ad un cavillo giuridico e completamente slegato dal buonsenso comune. L’Italia SPRECA il proprio tempo a contrastare le brillanti idee di alcuni funzionari statali che per mantenere il proprio “posto d’oro” inventano ogni giorno adempimenti su adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Questi signori non hanno mai provato cosa sia il “lavoro” probabilmente!….  non sarà che la loro convinzione che i computer aziendali possano essere utilizzati per guardare programmi televisivi perché loro EFFETTIVAMENTE lo fanno??

Parlamentari!!! se veramente ci siete rimediate subito a questa ennesima stortura tutta italiana!.

Chi volesse approfondire l’argomento può leggere:

Il Giornale: RIVOLTA CONTRO IL CANONE RAI PER I PC

Associazione Consumatori ADUC: CANONE RAI – RICHIESTA ILLEGITTIMA ANCHE PER I PC

Sole 24 Ore: CANONE RAI SUL COMPUTER DELL’IMPRESA

…. e mille altri in rete… leggete e indignatevi!

Domenico Pezzotti

QUANTO DOBBIAMO CONSERVARE I DOCUMENTI???

31 ottobre 2011 Lascia un commento

Riporto volentieri le informazioni trovate su una rivista specializzata relative ai TEMPI che la legge impone per la conservazione di alcuni particolari documenti di uso comune:

Documento Tempo conservazione Annotazioni
Ricevuta pagamento albergo 6 mesi Termine entro il quale l’albergatore potrebbe chiedere il pagamento del conto
Quietanze Assicurazioni 1 anno5 anni (x accertamenti fiscali) La conservazione è richiesta per un anno; se le polizze sono state detratte in dichiarazione dei redditi il documento va conservato per almeno 5 anni
Pagamento rette scolastiche 1 anno
Ricevute di spedizionieri e trasportatori 1 anno x trasporti in Europa18 mesi per altri trasporti
Bollo auto 3 anni Necessario conservare il bollo auto pagato sino alla fine del 3^ anno successivo a quello di pagamento; anche in caso di vendita della vettura!
Cambiali pagate 3 anni dalla scadenza
Ricevute pagamento affitto 5 anni
Bollette acqua, gas, luce Conservare anche e/c banca con attestazione pagamento
Spese condominiali
Dichiarazioni dei redditi Termini diversi in caso di dichiarazione non presentata o di differimenti previsti da sanatorie.
Pagamenti ICI 5 anni successivi a quello di pagamento dell’imposta
Rate mutui Almeno 5 anni se sono stati dedotti interessi dalla dichiarazione dei redditi…Per il rapporto con le banche è opportuno conservare per 10 anni
Spese ristrutturazione Vedi note “Dichiarazioni dei redditi”
Canone TV 10 anni Il termine di 10 anni deriva dall’estensione sancita da una sentenza del Tribunale di Torino
Estratti Conto Bancari 10 anni è il termine per impugnare i conteggi della banca
Ricevute tassa rifiuti
Scontrini fiscali vari … dipende dalla validità della garanzia… In sostanza è opportuno conservare almeno per tutta la durata della garanzia

Con la speranza di lasciare un utile promemoria a coloro che si trovano a gestire tanta “carta” e devono decidere “cosa tenere”….

Cordialità

Studio Pezzotti

Cfr.: Ratio – Circolare/Notiziario n. 11-2010

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – PROMEMORIA

Si ricorda che le società di capitali, anche se in liquidazione, devono versare la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro venerdì 16 marzo 2010.

La tassa sostituisce la bollatura iniziale/annuale di libri giornale e inventari nonché dei registri obbligatori ai fini fiscali. Per questi libri infatti  non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso; rimane l’obbligo della bollatura solo su libro giornale e inventari (bollo ogni 100 pagine per tutti e di valore raddoppiato per i soggetti che non versano la tassa “vidimazione” di cui stiamo parlando).

Dicevamo quindi che la bollatura iniziale/annuale è stata sostituita dal versamento (deducibile ai fini delle imposte) della tassa “vidimazioni”. 

Gli importi della tassa sono:

  • € 309,87 per la generalità delle società
  • € 516,46 per le società con capitale, all’1/1/2010, superiore a €516.456,90.

Il versamento deve essere esibito alla CCIAA in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Sono esclusi dall’obbligo le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Ricordiamo che il versamento deve essere effettuato con mod. F24, indicando nella sezione “erario”: – codice tributo 7085  –  annualità  2010.

Ricordiamo infine che per i Sigg. clienti l’incombenza è curata direttamente dallo scrivente Studio ed il tributo verrà inserito nell’F24 da porre in pagamento entro il prossimo 16/3.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Pezzotti – Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile  Febbraio 2010 – p. 15