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ASSOCIAZIONI E IMPRESE – modifiche in corso agli “obblighi di trasparenza” per contributi pubblici ricevuti

8 aprile 2019 Lascia un commento

Il Decreto Crescita “approvato dal Consiglio dei Ministri <>” la scorsa settimana pare chiarire, almeno in parte, la questione dell’indicazione in nota integrativa delle sovvenzioni ricevute dalla pubblica amministrazionE e da soggetti ad essa riconducibili.
Il decreto modifica la legge e, nel nuovo testo, vengono finalmente separati gli obblighi dei soggetti “Terzo Settore” (associazioni, Onlus, fondazioni, cooperative sociali ecc.) da quelli delle “Imprese”.

Per il Terzo settore viene innanzitutto spostato il termine di adempimento degli obblighi di trasparenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno (e questo consentirà, spero con opportuno chiarimento nel testo definitivo, di sanare eventuali inadempimenti per il 2018).

Per le Imprese vengono effettuate le seguenti precisazioni:
– viene chiarito che l’indicazione degli importi (ovviamente se > di 10mila euro/anno) riguarda solamente «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria».
Questo chiarisce finalmente (sempre salvo modifiche dell’ultim’ora… per cui consiglio di prendere visione del testo definitivo quando sarà approvato) che non devono essere indicati le vendite e le prestazioni oggetto dell’attività commerciale/industriale/di servizi dell’impresa.

Ulteriore importante notizia è il chiarimento che l’obbligo di pubblicazione riguarda le somme “effettivamente erogate” e quindi con utilizzo del “criterio di cassa”
Viene inoltre confermato che per gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” iscritti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, “la registrazione degli aiuti «tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie» a condizione che venga dichiarata, nella nota integrativa al bilancio, l’esistenza nel Registro di tali aiuti. In nota integrativa non andranno quindi inserite le informazioni già iscritte nel Registro Aiuti di Stato ma sarà sufficiente indicare che sono stati percepiti contributi che risultano iscritti nello specifico registro.

IMPRESE NON OBBLIGATE ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO O SENZA NOTA INTEGRATIVA:
Il decreto approvato specifica che questi soggetti DEVONO obbligatoriamente riportare, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri si internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Le informazioni relative ai contributi ed alle liberalità ricevute.

SANZIONI
Rimane ferma la sproporzionata sanzione della restituzione dell’importo entro tre mesi in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza. Speriamo in una revisione durante l’iter di trasformazione in legge.