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INDEDUCIBILE L’IVA DA ERRATA APPLICAZIONE REVERSE CHARGE (!)

13 agosto 2017 Lascia un commento

Secondo la Corte di Giustizia Europea la mancata applicazione del reverse charge nel caso di cessione di un bene immobile – fatturata, invece, mediante l’applicazione dell’aliquota IVA – inibisce il diritto alla detrazione dell’IVA
Come “contentino” la Corte di Giustizia precisa che rimane possibile la richiesta del rimborso dell’imposta indebitamente fatturata.
Il rimborso dell’IVA normalmente deve avvenire da parte del venditore all’acquirente…. tuttavia, riconoscendo che in taluni casi tale richiesta può diventare “impossibile o eccessivamente difficile”, la Corte ammette la possibilità di effettuare richiesta di rimborso direttamente all’Ufficio.
La Corte precisa che, nel caso in cui lo Stato non abbia subito alcun danno erariale e non sussistano i presupposti per una frode fiscale, la mancata applicazione del reverse charge non comporta l’automatica irrogazione delle sanzioni.

La sentenza offre lo spunto per avvisare i lettori che la disciplina del riverse charge va sempre approcciata con la massima attenzione… Il fatto che la Corte di Giustizia abbia definito come “indeducibile” un’IVA regolarmente versata al proprio fornitore (e incassata dallo stato) rende molto pericoloso il perpetuare comportamenti di fatturazione “non chiara” (anche se non crea danni all’erario) che può prestare il fianco a tanto fastidiose quanto onerose contestazioni da parte del Fisco.

Attenzione dunque…. e costante revisione dei comportamenti in caso di operazioni potenzialmente soggette a Reverse Charge.

Buone ferie a tutti!

Studio Pezzotti

cfr. Corriere Tributario  29/2017 – pag. 2309

 

ACCERTAMENTI BANCARI…. applicabili anche alle persone fisiche senza partita IVA

23 febbraio 2017 Lascia un commento

… è quanto sembra emergere in base ad un recente orientamento della suprema Corte di Cassazione:

il meccanismo presuntivo tipico degli accertamenti bancari – quale generale strumento di contrasto all’evasione fiscale – trova applicazione anche nei confronti di soggetti privati non dotati di un numero di partita IVA.

Con la sentenza n. 2432 depositata il 31 gennaio 2017, la Corte ha stabilito l’importante principio in base al quale l’indagine bancaria, tradizionalmente prevista per le sole imprese e per i liberi professionisti, può avere rilevanza anche per la persona fisica che effettua versamenti sui conti correnti a lui intestati, senza l’utilizzo di mezzi finanziari tracciabili (per contanti).

La sentenza cerca di non porre limiti al potere di accertamento dell’agenzia delle entrate e di consentire accertamenti SEMPRE E COMUNQUE ove vi siano situazioni anomale che possono celare situazioni di evasione o di irregolarità.

Quanto sopra per ricordare a tutti che è sempre importante tenere traccia di tutte le movimentazioni effettuate sui conti correnti e che versamenti e prelevamenti di rilevanti importi “non tacciabili” (contante) sono sempre elementi che possono far scattare segnalazioni e controlli.

Buona giornata!

Studio Pezzotti

cfr.: Fiscal News n°61 del 14.02.2017

NEWS – DETRAZIONE IVA 50% SU ACQUISTO NUOVA ABITAZIONE – Possibile proroga 2017

16 febbraio 2017 Lascia un commento

Leggo sul 24 ore di mercoledì 15 febbraio che è in arrivo la proroga della detrazione prevista per chi acquista casa da costruttori.
Si tratta della detrazione del 50% dell’Imposta sul Valore Aggiunto pagata al costruttore in sede di acquisto di casa di abitazione di classe energetica A o B; detrazione che può essere recuperata dal contribuente in 10 anni dalla data di acquisto e che, in base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare 18 maggio 2016 n. 20/E (che richiama le circolari n. 24/E del 2004, n. 108/MEF del 1996 e la risoluzione n. 181 del 2008) può essere estesa anche all’acquisto della pertinenza.

La novità pare essere che il beneficio, scaduto al 31.12.2016, VENGA PROROGATO ANCHE PER L’ANNO 2017.

Invitiamo quindi tutti coloro che sono in procinto di effettuare acquisti “da imprese” (e quindi soggetti ad IVA) a porre attenzione alla norma ed a considerare anche la possibilità di applicazione dell’interessante beneficio.

Buona giornata!

Studio Pezzotti

 

cfr. Il Sole 24 ore 15.2.17 p. 31

NUOVI OBBLIGHI 2017 – Prime riflessioni

19 dicembre 2016 Lascia un commento

Il Decreto Fiscale ci porta nuovi obblighi per l’anno 2017… due di questi meritano alcune riflessioni importanti…

Al di la delle considerazioni sull’opportunità o meno degli obblighi ritengo che sia necessario cercare di capire quali sono i risvolti più importanti sull’operatività quotidiana dei nostri studi e, soprattutto, dei singoli contribuenti.

Innanzitutto la necessità di “trasmettere” tutte le fatture, IN FORMA ANALITICA e non aggregata, impone l’adozione di maggior precisione nella gestione dei documenti. Troppo spesso ci troviamo di fronte a fatture non complete dei dati essenziali (Corretta intestazione, indirizzo, codice fiscale e partita IVA del cliente); sino al 2016 le operazioni di “richiesta e sistemazione dati” venivano effettuate solamente in occasione del famigerato spesometro annuale…. ora diventa necessario agire trimestralmente E CON TEMPI ASSOLUTAMENTE PIU’ CONTENUTI….   Sarà necessario quindi agire immediatamente sui contribuenti in caso di documenti incompleti in modo da poter poi procedere all’adempimento con sufficiente fluidità.

Sarà necessario chiarire anche ai soggetti con “strutturale credito IVA” che la presentazione mensile dei documenti non è un “optional” ma diventa assolutamente NECESSARIA per poter gestire i nuovi adempimenti senza incorrere in sanzioni!

L’impatto maggiore lo si riscontra tuttavia nell’obbligo di trasmettere trimestralmente le risultanze delle liquidazioni IVA…..  I contribuenti abituati ad autofinanziarsi con l’IVA trimestrale (non versata alle scadenze ma regolarmente “ravveduta” entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo) dovranno fare i conti con possibili  immediate contestazioni di “omesso versamento” che porteranno la sanzione dal 3,75% del ravvedimento ad almeno il 10% (1/3 della ordinaria sanzione se il pagamento viene effettuato entro 30gg dall’avviso bonario).

L’Agenzia delle Entrate, con la trasmissione dei dati trimestrali delle liquidazioni, sarà a conoscenza degli eventuali debiti dei contribuenti MOLTO MOLTO PRIMA…. Potrà inoltre verificare con effetto immediato se al debito da liquidazione corrisponde regolare F24 pagato e, in caso contrario, far partire immediatamente l’avviso bonario di richiesta.

… al di la della pesantezza dei nuovi adempimenti sarà quindi necessario, per molti soggetti, rivedere alcuni comportamenti ed acquisire maggiore “regolarità nella gestione di documenti e di “finanza”.

Con la speranza di aver contribuito ad una interessante riflessione….

Buona giornata!

Studio Pezzotti Domenico

MANOVRA DI BILANCIO 2017 – provvedimenti di maggiore interesse:

11 dicembre 2016 Lascia un commento

La “debacle” del Governo causata dal reaponso delle urne referendarie ha indotto il Parlamento a “blindare” la manovra di bilancio 2017 e ad approvare il testo così come definito dalla camera alla fine del mese di novembre.
Riepiloghiamo di seguito i provvedimenti che riteniamo più significativi dividendoli tra interventi di interesse di soggetti “privati” e interventi di interesse tipicamente “aziendale”

SOGGETTI PRIVATI:
– DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO: Da gennaio i “premi di risultato” spettanti ai lavoratori dipendenti in base a contratti integrativi aziendali (necessaria procedura e accordo sindacale) sono soggetti a tassazione fissa del 10% sino ad un importo massimo di 3000 euro (anno precedente 2000 euro) o 4000 euro se nella determinazione del premio vi è “coinvolgimento paritetico” dei lavoratori. Aumenta la platea degli aventi diritto in quanto il tetto di reddito (dell’anno precedente) che consente di ottenere il bonus sale da 50 a 80 mila euro.
– BONUS EDILIZIA: Prorogato sino al 31.12.2017, con conferma di aliquote e tetti di spesa, i bonus ristrutturazioni ed energetico. Il bonus energetico per i condomini sale al 75% sino al 31.12.2021. Prorogato anche il bonus per interventi antisismici (attualmente 50%) sul quale potrebbero esserci interventi di innalzamento dell’aliquota sino all’85% (servirà un decreto del Mit).
– MILLE EURO PER ISCRIZIONI ASILO NIDO: Sarà necessario un decreto affinchè diventi operativo il “bonus” da 1000 euro spettante alle famiglie per ogni nuovo nato nel 2016 e per l’iscrizione del piccolo ad asili nido pubblici o privati. Il contributo spetterà anche per interventi di supporto presso la propria abitazione alle famiglie con bimbi di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.
– AUMENTO IVA: Congelato il previsto aumento IVA (da 10 a 12% e da 22 a 24%); per il 2017 dunque non ci saranno lievitazioni di costi dovute all’incremento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il congelamento è previsto per tutto il 2017; se non interverranno norme di altro tenore gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio 2018.

IMPRESE E PROFESSIONISTI:

– “SUPER” E “IPER” AMMORTAMENTI: Confermata anche per il 2017 la possibilità di dedurre il 140% del costo di beni strumentali nuovi anche se acquisiti in Leasing. Per taluni beni ad alto contenuto tecnologico destinati a processi industriali (industria 4.0) è previsto un “IPERAMMORTAMENTO” del 250% che consentirà di recuperare sino al 60% del costo in realtà soggette al 24% di aliquota e di azzerare totalmente il costo fiscale e contributivo in realtà soggette ad aliquote marginali elevate e con obblighi contributivi legati al reddito d’impresa.
– REGIME DI CASSA PER PICCOLE IMPRESE: Diventa obbligatorio per le imprese in “semnplificata” determinare il reddito sulla base dei ricavi “incassati” e delle sole spese “pagate” nel corso dell’anno. Per sfuggire a tale modalità di determinazione del reddito i contribuenti possono adottare il regime di contabilità ordinaria. Le nuove regole impongono di rilevare e contabilizzare ANCHE le DATE DI INCASSO E PAGAMENTO delle fatture e delle spese. E’ previsto tuttavia un regime “opzionale” per effetto del quale le fatture si considerano Incassate e Pagate nella data in cui vengono registrate. L’opzione per questa modalità semplificativa VINCOLA il contribuente per tre annualità.
– GRUPPO IVA: Introdotta, ma dal 1.1.2018, la possibilità di creare un “Gruppo IVA” da parte di aziende e soggetti che sono tra loro collegati da rapporti economici e finanziari. Detti soggetti si comporteranno ai fini IVA come se fossero un unico soggetto con consolidamento di tutte le relative posizioni attive e passive.
– IMPOSTA FISSA 24% ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E PER LE SOCIETA’ DI PERSONE: Dal primo gennaio 2017 entra in vigore la nuova IMPOSTA I.R.I. per effetto della quale i redditi d’impresa (individuale o snc-sas) in regime di contabilità ordinaria, posso essere tassati, se effettivamente lasciati in azienda, con aliquota fissa del 24% anziché con le normali aliquota progressive. Sono da chiarire le regole che governeranno i prelievi e la relativa tassazione… Interessante soprattutto per le aziende con alti tassi di autofinanziamento o per una migliore pianificazione del prelievo fiscale.
– RIDUZIONE AIUTO CRESCITA ECONOMICA: Cambiano le modalità ed il tasso dell’A.C.E.; l’aliquota di computo dell’agevolazione scende dal 4,75 al 2,3% mentre per le imprese individuali e per le società di persone, per il computo non sarà più utilizzabile tutto il Patrimonio netto ma solamente l’incremento dello stesso con regole analoghe a quelle già previste per le società di capitali.
– RICERCA E SVILUPPO – POTENZIAMENTO CREDITO IMPOSTA (MOLTO INTERESSANTE!!): Il credito di imposta sulle spese “incrementali” destinate alla ricerca ed allo sviluppo passa dal 25 al 50% con aumento dei tetti annui pro capite (sino a 20 milioni di euro). Ricordiamo che il bonus viene calcolato sulla differenza tra le spese sostenute nell’anno 2016 (e sino al 2020) e la media delle medesime spese sostenute nel triennio 2012-2014. Le imprese che intendono investire in ricerca e sviluppo sono invitate a prendere in seria considerazione la misura agevolativa che può dare interessantissimi ritorni.
– FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”: è stata prorogata sino a tutto il 2018 l’agevolazione prevista dalla ex. Legge Sabatini destinata a chi attiva finanziamenti per acquisto di macchinari. La norma prevede garanzie bancarie ed un contributo in conto impianti calcolato in percentuale sugli interessi relativi al finanziamento.
– GESTIONE SEPARATA -> RIDUZIONE CONTRIBUTI AL 25% PER PARTITE IVA: i Professionisti “senza cassa” iscritti alla “Gestione Separata INPS” si vedranno ridurre l’aliquota dei contributi dovuti dal 27,72% al 25%. Una misura importante che viene incontro ai tanti giorvani con Partita Iva che si trovano in serie difficoltà a dover gestire un prelievo previdenziale di quasi un terzo del loro già esiguo reddito.

– PROROGA ESTROMISSIONE BENI/ASSEGNAZIONE AI SOCI. Viene prorogata sino a settembre 2017 (maggio per gli imprenditori individuali) la possibilità di estromettere/assegnare beni, anche immobili, sia per imprenditori individuali che per società. Le regole sono ormai definite… tutti coloro che hanno valutato l’opportunità nel corso del 2016 sono invitati a ri-valutare l’opzione che consente in molti casi interessanti risparmi.

Con la speranza di aver fornito utili informazioni….

Cordialità

Studio Pezzotti.

 

cfr.: Sole 24 ore 8.12.16 pag. 2-3

USO PROMISCUO IMMOBILE – Professionisti e imprenditori: “istruzioni per l’uso”

18 ottobre 2016 Lascia un commento

Riprendo con piacere un articolo pubblicato su “Il Sole 24Ore” del 5 ottobre scorso per riepilogare e fare chiarezza su un argomento oggetto di molteplici quesiti:

DEDURRE DAL REDDITO LE SPESE DELL’ABITAZIONE

Innanzitutto bisogna chiarire che le spese dell’abitazione possono essere dedotte solamente se la stessa è oggetto di utilizzo “promiscuo” ovvero di utilizzo in parte per abitazione privata ed in parte per “studio professionale” o “sede dell’attività aziendale”.

E’ più frequente che l’utilizzo promiscuo sia posto in essere da PROFESSIONISTI che magari lavorano parzialmente in casa e parzialmente presso i clienti; tuttavia vi sono anche casi di “aziende” (che non fanno parte del novero “professionisti” e che chiameremo “IMPRENDITORI”), specialmente se erogatrici di servizi tcnologici, che vengono generalmente svolte nell’abitazione del titolare (es. agenti e rappresentanti, programmatori, web designers, commercio elettronico di beni immateriali o di servizi, servizi contabili, ecc. ecc.)

Qualora detti imprenditori individuali e professionisti utilizzino servizi e utenze presso le abitazioni utilizzate in maniera promiscua è possibile portare in detrazione, SOLO PARZIALMENTE, i relativi costi e, IN ALCUNI CASI, l’imposta sul valore aggiunto.

UTENZE:

Con particolare riferimento alla deduzione delle utenze, I PROFESSIONISTI possono dedurre al 50% le spese per i servizi relativi agli immobili promiscui, a prescindere dai metri quadri effettivamente utilizzati per l’attività. Gli IMPRENDITORI invece non hanno nel Testo Unico Imposte sui Redditi una norma specifica sul “trattamento delle utenze relative agli immobili promiscui”; per tale motivo è necessario dimostrare la “quota parte” di abitazione utilizzata per le attività d’impresa ed adottare, con riferimento a tale porzione di immobile, “criteri empirici”  per determinare la “quota di costo deducibile”. ad esempio ci si può basare sui metri quadri o metri cubi dell’immobile per determinare la parte deducibile di spese per energia elettrica, gas, riscaldamento, spese condominiali e di pulizia, tassa rifiuti, assicurazione immobile e altre spese ad esso relative

PARZIALE DETRAZIONE DELL’IVA
Sul versante Iva, per determinare la quota indetraibile relativa a beni e servizi in parte utilizzati per fini privati devono essere applicati criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati; NON ESISTE QUINDI UNA NORMA CHE “FORFETTIZZI” LA QUOTA DI IVA DETRAIBILE come invece esiste per i professionisti nel campo delle imposte dirette.

Sarà quindi sempre necessario definire la porzione di immobile destinato all’attività professionale o imprenditoriale E determinare, per ciascun tipo di spesa, il criterio oggettivo che più fedelmente individua la quota parte di spesa destinata all’attività. Come risulta facilmente intuibile il lavoro si presenta certosino e porta ad un particolare dispendio di tempo… con l’aggravante che tutto risulterà sempre e comunque opinabile da parte dei verificatori…. BISOGNA QUINDI CAPIRE “SE IL GIOCO VALE LA CANDELA” e verificare se non sia meglio “abbandonare” la detrazione IVA e accontentarsi solamente di quella relativa ai costi.

ATTENZIONE…. a proposito di IVA!
In relazione alle bollette  bisogna saper  che l’elettricità acquistata da un imprenditore individuale o da un professionista, quando destinata, anche solo in parte, allo svolgimento di attività economica, non può essere considerarla “ad uso domestico” e su essa bisognerebbe chiedere l’applicazione dell’Iva al 22% (anziché del 10%). Solo con l’applicazione dell’aliquota Iva del 22%, diventa possibile la detrazione parziale dell’iva con criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, e dedurre una parte del costo (50% per i professionisti o in base ai metri quadrati per le imprese), se l’utenza è intestata alla partita Iva.
Se invece nella fattura è applicata solo l’aliquota Iva del 10% non è tecnicamente possibile detrarre la relativa imposta perché viene a mancare “l’inerenza della spesa”. La smania di detrarre IVA potrebbe quindi tramutarsi, in questo caso, in un clamoroso autogoal!

Ricordiamo pertanto a tutti gli operatori interessati che la deducibilità delle spese “di casa” è parzialmente possibile in tutti i casi in cui l’attività professionale o aziendale viene svolta in casa e che vi sono particolari regole da seguire e rigorose dimostrazioni di inerenza (salvo che per i professionisti in campo irpef) che leghino le spese all’attività esercitata.

Con la speranza di aver fatto un po’ di luce su questo controverso argomento.

Studio Pezzotti

cfr. Il Sole 24 Ore 5.10.16 Pag. 38

FATTURA CON DESCRIZIONE GENERICA – perdita diritto alla detrazione IVA

27 settembre 2016 Lascia un commento

Ritorno volentieri sul tema della “descrizione in fattura” in quanto spesso oggetto di gravi contestazioni e di importanti sanzioni da parte dei verificatori.

Con due recenti sentenze la Corte di Giustizia UE ha confermato quanto l’Amministrazione Finanziaria Italiana sostiene da anni:

nella fattura devono essere indicati l’entità e la natura dei servizi resi; una descrizione generica (es.: servizi giuridici prestati nel periodo gennaio-febbraio) può comportare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta addebitata (IVA)

Nell’ordinamento interno le regole sul contenuto obbligatorio delle fatture sono contenute nell’art. 21 del DPR 622/73 (e successive modifiche); alla lettera g) del secondo comma leggiamo:

“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto della prestazione”

L’Amministrazione Finanziaria ha più volte chiarito (es. risoluzione 190/E/2002) che la fattura, per legittimare il ricevente a detrarre l’IVA e dedurre i consti, DEVE contenere tutti gli elementi obbligatori. Diversamente i verificatori possono disconoscere il costo e il diritto alla detrazione dell’imposta addebitata.

Il documento che contiene descrizioni, dati e riferimenti generici, che non consentono di risalire alla prestazione o alla cessione effettuata, NON PUO’ essere considerato valido ai fini probatori.

Ricordiamo pertanto a tutti gli operatori interessati che E’ INDISPENSABILE controllare che le fatture ricevute contengano descrizioni precise e dettagliate dei prodotti acquistati o dei servizi ricevuti; diversamente le fatture non devono essere pagate e deve essere richiesta al fornitore l’indicazione corretta delle prestazioni effettuate o dei beni ceduti.

Qualora l’indicazione in fattura risulti particolarmente laboriosa è possibile fare riferimento a documentazione esterna che dovrà tuttavia essere conservata ed esibita in caso di verifica.

Ci auguriamo che le informazioni trasmesse possano essere d’aiuto per prevenire spiacevoli contestazioni in sede di controlli.

Buon giornata!

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: il sole 24 ore 16/9/16 pag. 37

 

REGIME FORFETARIO 2016 – Check list di valutazione

8 febbraio 2016 2 commenti

Siamo lieti di condividere una check list sintetica che consente di effettuare una prima valutazione sulla convenienza o meno ad aderire al regime forfetario come modificato dagli art. da 111 a 113 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015):

A) REQUISITI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE:       

  1. Ricavi anno precedente < Soglie TABELLA
  2. Spese per impiego lavoratori dipendenti/cococo anno prec. <5.000.=
  3. Costo storico dei beni strumentali <20.000.=

Modalità di calcolo costo beni strumentali rilevante:

Costo storico dei beni iscritti a libro cespiti   PIU’:

Beni in locazione (inserire il “VALORE NORMALE” – non rilevano gli immobili)   PIU’:

Beni in leasing (inserire il “COSTO PER “CONCEDENTE”)    MENO:

 Beni aventi costo < 516,46 (se inseriti tra i cespiti)   MENO:

 50% del valore dei Beni “PROMISCUI”

4.  Verifica “ASSENZA” delle seguenti condizioni (tutte!):

  •        Applicazione di regimi speciali IVA
  •        Soggetto Non Residente
  •        Attività di “cessione fabbricati”
  •        Attività di “cessione mezzi di trasporto nuovi”
  •        Partecipazione a Snc o “Srl trasparenti” (salvo intervenuta cessione delle quote prima dell’apertura della Partita Iva o acquisto quote dopo apertura IVA)

5.  Presenza, nell’anno precedente, di un reddito da “PENSIONE” o “LAVORO DIPENDENTE” inferiore ad euro 30.000.=

B) Valutazioni di “CONVENIENZA ECONOMICA” – schema procedurale 

  •        Individuare CODICE ATECO (prime due o quattro cifre)
  •        Verificare LIMITE TABELLA previsto secondo il Leggi tutto…

Le TASSE che non vediamo

17 gennaio 2016 Lascia un commento

Un articolo sul Sole 24 Ore di lunedì 11 gennaio 2016 mi spinge a parlare di questo argomento… quanto meno affinché tutti noi ci rendiamo conto della reale situazione fiscale…

Sulla Benzina, prezzo alla pompa euro 1,430, si pagano IVA e ACCISA per un totale di euro 0,986 il 68,95%

Sul Gasolio auto, prezzo alla pompa 1,256, IVA e ACCISA 0,844 pari al 67,20%

Gasolio riscaldamento -> IVA e ACCISA 56,54%

Sigarette –> IVA e ACCISA 76,50%

Dispositivo “Sigaretta elettronica” (che dovrebbero essere incentivate anche per motivi di salute) –> IVA e ACCISA 58,5% (tassazione attualmente sospesa dalla Corte di Cassazione)

Liquido per sigarette elettroniche: IVA e ACCISA –> 84,17% (si!! avete capito bene!! ottantaquattro virgola diciassette per cento – su 10 euro di spesa il valore di quel che state acquistando è 1,583 euro mentre gli altri 8 euro e 417 vanno al fisco per i bisogni della macchina pubblica!!)

Birra: IVA e ACCISA –> 46,00% 

Segnalo inoltre che vi sono casi di imposte “minime” che spesso superano il valore dei beni trasferiti… è il caso dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, recentemente portata ad un minimo di 1000 euro; in caso di trasferimento di piccole porzioni di terreni agricoli o di comproprietà condominiali, il minimo d’imposta finisce spesso per essere superiore al valore del bene trasferito… senza contare le altre spese per il povero contribuente!!

L’Articolo è completato con il calcolo del peso complessivo gravante su una famiglia “media” composta da due genitori ed un figlio minore:

Su 74.973 di “costo per il datore di lavoro” (quindi ciò che il datore di lavoro “spende” per i due lavoratori dipendenti”) ben 40.804 vanno in contributi, tasse e imposte sui consumi (iva e accise, tasi, tari, tasse auto, canone rai, tabacchi, ecc.)….

….. alla famiglia rimangono poco più di 30.000 euro netti per il soddisfacimento dei propri bisogni…

Non so voi… ma a me sembrano proprio tante, tante, tante……

Il dettaglio dei conteggi lo potete verificare qui: Ismea Telpress 2016/01/11

Buona continuazione d’anno!

Domenico Pezzotti

 

AUMENTO IVA 21->22% DAL 1 OTTOBRE 2013

1 ottobre 2013 Lascia un commento

Da oggi, 1 OTTOBRE 2013  l’aliquota Iva ordinaria del 21 per cento passa al 22 per cento.

La particolare situazione politica ha portato il Consiglio dei Ministri ad emanare un comunicato stampa dopo la seduta del 27/9 scorso:

 “inevitabile il blocco di ogni decisione governativa su temi, anche rilevanti, di natura fiscale ed economica”. L’approvazione del decreto-legge contenente lo slittamento a gennaio dell’incremento di un punto dell’aliquota Iva, infatti, seppur anticipata nei giorni scorsi è stata improvvisamente congelata vista l’”impossibilità di impegnare il bilancio su operazioni che valgono miliardi di euro senza la garanzia di una continuità nell’azione di governo e Parlamento”.

Da oggi quindi è necessario, per le operazioni aventi “momento impositivo” posteriore al 30/09/2013, applicare in fattura la nuova aliquota IVA.

Per le cessioni di beni il momento impositivo è generalmente legato alla CONSEGNA dei beni o delle merci

Per le prestazioni di servizi invece il momento impositivo è legato all’incasso del corrispettivo o all’eventuale anticipata emissione della fattura.

I Clienti dello Studio riceveranno in mattinata circolare E-Mail con alcune indicazioni operative di maggior dettaglio.

Buona giornata.

Studio Pezzotti

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