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CANONE RAI…. risposte dell’Agenzia negli ultimi giorni per le comunicazioni

15 aprile 2016 Lascia un commento

Segnaliamo che il 14 aprile l’Agenzia delle Entrate ha spiegato, con comunicato stampa,  che sul proprio sito, nella sezione “Cosa devi fare > Richiedere > Canone Rai > Faq”, sono forniti chiarimenti in merito alle principali problematiche riscontrate dai contribuenti in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV. N

Nella sezione “Cosa devi fare > Richiedere > Canone Rai > Esempi di compilazione” sono invece stati resi disponibili esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva.

Tra le altre cose l’Agenzia chiarisce, ad esempio:

  • contribuente titolare di più utenze di tipo domestico residenziale –>  il canone verrà addebitato su una sola utenza elettrica
  • chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Ricordiamo ancora una volta che la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo (il cui modello e relative istruzioni sono stati approvati con provv. Agenzia delle Entrate 24 marzo 2016 n. 45059), se presentata mediante raccomandata (plico senza busta!) entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto il 2016;

Se presentata successivamente:

  • mediante raccomandata dal 1° maggio al 30 giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera per il semestre luglio-dicembre 2016
  • mediante raccomandata o telematica dal dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.

Quanto sopra ad ulteriore memoria…. per altre precisazioni vedere precedente articolo del Blog.

 

NON HO IL TELEVISORE… ecco come farlo sapere all’Agenzia delle Entrate

29 marzo 2016 Lascia un commento

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 45059 è stato approvato il modellino per dichiarare all’Agenzie delle Entrate che non si possiedono televisori e che, quindi, non di deve parare alcunché (in bolletta) a titolo di “Canone Rai”

Il Modello deve essere presentato entro il prossimo 30 aprile 2016 tramite “plico postale” raccomandat0 inviandolo al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino

ATTENZIONE! inviare in “plico postale” significa non inserire il modello in alcuna busta! bisogna solo piegare i tre fogli del modello, scrivere l’indirizzo del destinatario sulla parte esterna e “pinzare” i bordi del plico. L’invio con la busta potrebbe compromettere l’efficacia della dichiarazione! 

Per coloro che sono in possesso delle “credenziali di accesso a Fisconline (o Entratel)” l’invio può avvenire anche per via telematica utilizzando una speciale applicazione “Web”; in questo caso il termine di invio è spostato al 10 maggio prossimo venturo.

L’invio telematico può esser richiesto anche ad un intermediario telematico.

L’invio oltre i termini rende dovuto il canone per il primo semestre dell’anno 2016.

Se la dichiarazione viene presentata per posta dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 o in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno 2016, l’esonero dal pagamento ha effetto solo per il canone relativo al secondo semestre solare del 2016.

Se la dichiarazione viene presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

A regime la dichiarazione resa entro il 31 gennaio avrà effetto per tutto l’anno mentre quella resa dopo il 31 gennaio e fino al 30 giugno avrà effetto solo per il secondo semestre d’anno.

Per le nuove utenze di energia residenziale la dichiarazione deve essere presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di apertura dell’utenza (per le utenze attivate in gennaio e febbraio 2016 bisogna prestare il modello entro il prossimo entro il 30 aprile

Il modello serve per comunicare le seguenti (non chiarissime!) situazioni:

 

  1. non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  2. non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;
  3. il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunica il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
  4. vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.

 

Maggiori informazioni, istruzioni e modello di comunicazione possono essere reperiti al seguente link: Agenzia Entrate Modello Esonero Canone Rai.

I Sigg. Clienti interessati possono richiedere in Studio la circolare con altre indicazioni utili e risposte ai casi particolari.

Buona settimana e buon lavoro a tutti!

Domenico Pezzotti

CANONE RAI SUI COMPUTER DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

23 febbraio 2012 1 commento

Siamo proprio nell’Italia delle assurdità…..

Pare che l’Agenzia delle Entrate stia chiedendo a imprese e professionisti il pagamento dell'”ABBONAMENTO SPECIALE RAI” in quanto “detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare“.

La legge infatti pare assoggettare ad obbligo di “canone” tutti gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

…… credo che la norma (Regio Decreto 246 del 21 febbraio 1938 – Articolo 27) si riferisse, a suo tempo, a ben precise fattispecie di situazioni…. e non certo ai computer aziendali utilizzati (quasi) esclusivamente per l’attività lavorativa in contesti ove eventuali utilizzi “per attività estranee al lavoro” possono costituire infrazione disciplinare a carico dei lavoratori…..

La RAI non sa più, insomma, come fare a tenere in piedi il proprio bilancio ed ora cerca denari freschi anche nel mondo delle imprese e dei professionisti.

La mossa dell’Agenzia delle Entrate (che gestisce l’incasso del “tributo-RAI”) finirà per creare una marea di contenzioso, ore ed ore perse per contrastare questo balzello legato ad un cavillo giuridico e completamente slegato dal buonsenso comune. L’Italia SPRECA il proprio tempo a contrastare le brillanti idee di alcuni funzionari statali che per mantenere il proprio “posto d’oro” inventano ogni giorno adempimenti su adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Questi signori non hanno mai provato cosa sia il “lavoro” probabilmente!….  non sarà che la loro convinzione che i computer aziendali possano essere utilizzati per guardare programmi televisivi perché loro EFFETTIVAMENTE lo fanno??

Parlamentari!!! se veramente ci siete rimediate subito a questa ennesima stortura tutta italiana!.

Chi volesse approfondire l’argomento può leggere:

Il Giornale: RIVOLTA CONTRO IL CANONE RAI PER I PC

Associazione Consumatori ADUC: CANONE RAI – RICHIESTA ILLEGITTIMA ANCHE PER I PC

Sole 24 Ore: CANONE RAI SUL COMPUTER DELL’IMPRESA

…. e mille altri in rete… leggete e indignatevi!

Domenico Pezzotti