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SEMPLIFICATI – Nuovo regime “di cassa”… cosa fare?

27 dicembre 2016 Lascia un commento

A decorrere dal 1.1.2017 i contribuenti in contabilità semplificata dovranno (senza facoltà di diversa opzione) determinare il reddito sulla base del “principio di cassa”, in luogo del vigente principio di competenza.

Questo comporta che non avrà più rilevanza il fatto che una spesa o un ricavo siano relativi o meno all’anno di determinazione del reddito; l’unico elemento che farà concorrere tali spese o ricavi nel reddito d’impresa sarà il loro effettivo pagamento.

Sul fronte delle fatture emesse i contribuenti avranno quindi un interessante beneficio qualora abbiano concesso sensibili dilazioni ai propri clienti o qualora abbiano crediti “in sofferenza”; sul fatturato non incassato in fatti NON DOVRANNO PAGARE IMPOSTE SINO ALL’ANNO DI AVVENUTO INCASSO.

Sul fronte delle fatture ricevute e dei costi invece abbiamo l’effetto contrario… non servirà più a nulla effettuare acquisti e spese entro fine anno per ridurre il reddito… salvo particolari casi (es. beni strumentali) detti costi, SE NON EFFETTIVAMENTE PAGATI ENTRO LA FINE DELL’ANNO non potranno essere portati a diminuzione del reddito d’impresa.

Ricordiamo che entreranno nel computo dell’imponibile anche i ricavi costituiti dal “valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore” (autoconsumo), mentre dovranno continuare a computarsi:
– in aumento: i proventi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, Tuir, le plusvalenze e le sopravvenienze attive
– in diminuzione: le minusvalenze e sopravvenienze passive, le quote di ammortamento, le perdite su crediti, l’accantonamento TFR e le eventuali deduzioni forfetarie spettanti.

NON AVRANNO INVECE PIU’ ALCUN RILIEVO ratei e risconti nonché le esistenze iniziali e le rimanenze finali salvo che nell’anno di “passaggio al regime forfetario”.

Il nuovo criterio di cassa applicato ai fini delle imposte sui redditi avrà rilevanza anche a fini IRAP.

Rimangono inalterati i limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), mentre nascono “ovviamente” NUOVI OBBLIGHI strumentali alla corretta applicazione del nuovo metodo contabile:
– il nuovo comma 2 dell’articolo 18 del DPR 600/73 prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro andranno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni.

Gli eventuali altri componenti positivi e negativi di reddito andranno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 18 prevede poi la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Per uscire da questa serie di maggiori adempimenti amministrativi e di rilevazione delle movimentazioni finanziarie è data al contribuente la possibilità di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

Con questa opzioni il contribuente “sceglie che, per presunzione legale, la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.  L’opzione pare interessante sotto il profilo della semplificazione ma richiede, a nostro parere, la precisazione di alcune regole sui tempi di registrazione; qualora infatti i tempi di registrazione siano da riferire agli obblighi IVA, il regime di cassa finirà solo per penalizzare le imprese che i vedranno obbligate a considerare nel proprio reddito tutte le fatture emesse (per le quali vi sono obblighi di registrazione mensili) con possibilità solo di “spostare” la deduzione dei costi (al momento di registrazione della fattura che deve essere effettuato nei due anni dal sostenimento della spesa).

Lasciamo queste prime considerazioni affinché i clienti ed i contribuenti interessati possano iniziare a riflettere sulla propria posizione e prepararsi alle decisioni a cui sono chiamati.

Cordialità vivissime e tanti auguri di BUON NATALE!!

Studio Pezzotti

cfr.: Euroconference news 25/11/2016