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Posts Tagged ‘AMMORTAMENTI’

SEMPLIFICATI – Nuovo regime “di cassa”… cosa fare?

27 dicembre 2016 Lascia un commento

A decorrere dal 1.1.2017 i contribuenti in contabilità semplificata dovranno (senza facoltà di diversa opzione) determinare il reddito sulla base del “principio di cassa”, in luogo del vigente principio di competenza.

Questo comporta che non avrà più rilevanza il fatto che una spesa o un ricavo siano relativi o meno all’anno di determinazione del reddito; l’unico elemento che farà concorrere tali spese o ricavi nel reddito d’impresa sarà il loro effettivo pagamento.

Sul fronte delle fatture emesse i contribuenti avranno quindi un interessante beneficio qualora abbiano concesso sensibili dilazioni ai propri clienti o qualora abbiano crediti “in sofferenza”; sul fatturato non incassato in fatti NON DOVRANNO PAGARE IMPOSTE SINO ALL’ANNO DI AVVENUTO INCASSO.

Sul fronte delle fatture ricevute e dei costi invece abbiamo l’effetto contrario… non servirà più a nulla effettuare acquisti e spese entro fine anno per ridurre il reddito… salvo particolari casi (es. beni strumentali) detti costi, SE NON EFFETTIVAMENTE PAGATI ENTRO LA FINE DELL’ANNO non potranno essere portati a diminuzione del reddito d’impresa.

Ricordiamo che entreranno nel computo dell’imponibile anche i ricavi costituiti dal “valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore” (autoconsumo), mentre dovranno continuare a computarsi:
– in aumento: i proventi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, Tuir, le plusvalenze e le sopravvenienze attive
– in diminuzione: le minusvalenze e sopravvenienze passive, le quote di ammortamento, le perdite su crediti, l’accantonamento TFR e le eventuali deduzioni forfetarie spettanti.

NON AVRANNO INVECE PIU’ ALCUN RILIEVO ratei e risconti nonché le esistenze iniziali e le rimanenze finali salvo che nell’anno di “passaggio al regime forfetario”.

Il nuovo criterio di cassa applicato ai fini delle imposte sui redditi avrà rilevanza anche a fini IRAP.

Rimangono inalterati i limiti dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), mentre nascono “ovviamente” NUOVI OBBLIGHI strumentali alla corretta applicazione del nuovo metodo contabile:
– il nuovo comma 2 dell’articolo 18 del DPR 600/73 prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

a) il relativo importo;
b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro andranno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento (in ossequio al criterio di cassa) le spese sostenute nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni.

Gli eventuali altri componenti positivi e negativi di reddito andranno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 18 prevede poi la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Per uscire da questa serie di maggiori adempimenti amministrativi e di rilevazione delle movimentazioni finanziarie è data al contribuente la possibilità di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

Con questa opzioni il contribuente “sceglie che, per presunzione legale, la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.  L’opzione pare interessante sotto il profilo della semplificazione ma richiede, a nostro parere, la precisazione di alcune regole sui tempi di registrazione; qualora infatti i tempi di registrazione siano da riferire agli obblighi IVA, il regime di cassa finirà solo per penalizzare le imprese che i vedranno obbligate a considerare nel proprio reddito tutte le fatture emesse (per le quali vi sono obblighi di registrazione mensili) con possibilità solo di “spostare” la deduzione dei costi (al momento di registrazione della fattura che deve essere effettuato nei due anni dal sostenimento della spesa).

Lasciamo queste prime considerazioni affinché i clienti ed i contribuenti interessati possano iniziare a riflettere sulla propria posizione e prepararsi alle decisioni a cui sono chiamati.

Cordialità vivissime e tanti auguri di BUON NATALE!!

Studio Pezzotti

cfr.: Euroconference news 25/11/2016

MANOVRA DI BILANCIO 2017 – provvedimenti di maggiore interesse:

11 dicembre 2016 Lascia un commento

La “debacle” del Governo causata dal reaponso delle urne referendarie ha indotto il Parlamento a “blindare” la manovra di bilancio 2017 e ad approvare il testo così come definito dalla camera alla fine del mese di novembre.
Riepiloghiamo di seguito i provvedimenti che riteniamo più significativi dividendoli tra interventi di interesse di soggetti “privati” e interventi di interesse tipicamente “aziendale”

SOGGETTI PRIVATI:
– DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO: Da gennaio i “premi di risultato” spettanti ai lavoratori dipendenti in base a contratti integrativi aziendali (necessaria procedura e accordo sindacale) sono soggetti a tassazione fissa del 10% sino ad un importo massimo di 3000 euro (anno precedente 2000 euro) o 4000 euro se nella determinazione del premio vi è “coinvolgimento paritetico” dei lavoratori. Aumenta la platea degli aventi diritto in quanto il tetto di reddito (dell’anno precedente) che consente di ottenere il bonus sale da 50 a 80 mila euro.
– BONUS EDILIZIA: Prorogato sino al 31.12.2017, con conferma di aliquote e tetti di spesa, i bonus ristrutturazioni ed energetico. Il bonus energetico per i condomini sale al 75% sino al 31.12.2021. Prorogato anche il bonus per interventi antisismici (attualmente 50%) sul quale potrebbero esserci interventi di innalzamento dell’aliquota sino all’85% (servirà un decreto del Mit).
– MILLE EURO PER ISCRIZIONI ASILO NIDO: Sarà necessario un decreto affinchè diventi operativo il “bonus” da 1000 euro spettante alle famiglie per ogni nuovo nato nel 2016 e per l’iscrizione del piccolo ad asili nido pubblici o privati. Il contributo spetterà anche per interventi di supporto presso la propria abitazione alle famiglie con bimbi di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche.
– AUMENTO IVA: Congelato il previsto aumento IVA (da 10 a 12% e da 22 a 24%); per il 2017 dunque non ci saranno lievitazioni di costi dovute all’incremento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Il congelamento è previsto per tutto il 2017; se non interverranno norme di altro tenore gli aumenti scatteranno dal 1 gennaio 2018.

IMPRESE E PROFESSIONISTI:

– “SUPER” E “IPER” AMMORTAMENTI: Confermata anche per il 2017 la possibilità di dedurre il 140% del costo di beni strumentali nuovi anche se acquisiti in Leasing. Per taluni beni ad alto contenuto tecnologico destinati a processi industriali (industria 4.0) è previsto un “IPERAMMORTAMENTO” del 250% che consentirà di recuperare sino al 60% del costo in realtà soggette al 24% di aliquota e di azzerare totalmente il costo fiscale e contributivo in realtà soggette ad aliquote marginali elevate e con obblighi contributivi legati al reddito d’impresa.
– REGIME DI CASSA PER PICCOLE IMPRESE: Diventa obbligatorio per le imprese in “semnplificata” determinare il reddito sulla base dei ricavi “incassati” e delle sole spese “pagate” nel corso dell’anno. Per sfuggire a tale modalità di determinazione del reddito i contribuenti possono adottare il regime di contabilità ordinaria. Le nuove regole impongono di rilevare e contabilizzare ANCHE le DATE DI INCASSO E PAGAMENTO delle fatture e delle spese. E’ previsto tuttavia un regime “opzionale” per effetto del quale le fatture si considerano Incassate e Pagate nella data in cui vengono registrate. L’opzione per questa modalità semplificativa VINCOLA il contribuente per tre annualità.
– GRUPPO IVA: Introdotta, ma dal 1.1.2018, la possibilità di creare un “Gruppo IVA” da parte di aziende e soggetti che sono tra loro collegati da rapporti economici e finanziari. Detti soggetti si comporteranno ai fini IVA come se fossero un unico soggetto con consolidamento di tutte le relative posizioni attive e passive.
– IMPOSTA FISSA 24% ANCHE PER LE IMPRESE INDIVIDUALI E PER LE SOCIETA’ DI PERSONE: Dal primo gennaio 2017 entra in vigore la nuova IMPOSTA I.R.I. per effetto della quale i redditi d’impresa (individuale o snc-sas) in regime di contabilità ordinaria, posso essere tassati, se effettivamente lasciati in azienda, con aliquota fissa del 24% anziché con le normali aliquota progressive. Sono da chiarire le regole che governeranno i prelievi e la relativa tassazione… Interessante soprattutto per le aziende con alti tassi di autofinanziamento o per una migliore pianificazione del prelievo fiscale.
– RIDUZIONE AIUTO CRESCITA ECONOMICA: Cambiano le modalità ed il tasso dell’A.C.E.; l’aliquota di computo dell’agevolazione scende dal 4,75 al 2,3% mentre per le imprese individuali e per le società di persone, per il computo non sarà più utilizzabile tutto il Patrimonio netto ma solamente l’incremento dello stesso con regole analoghe a quelle già previste per le società di capitali.
– RICERCA E SVILUPPO – POTENZIAMENTO CREDITO IMPOSTA (MOLTO INTERESSANTE!!): Il credito di imposta sulle spese “incrementali” destinate alla ricerca ed allo sviluppo passa dal 25 al 50% con aumento dei tetti annui pro capite (sino a 20 milioni di euro). Ricordiamo che il bonus viene calcolato sulla differenza tra le spese sostenute nell’anno 2016 (e sino al 2020) e la media delle medesime spese sostenute nel triennio 2012-2014. Le imprese che intendono investire in ricerca e sviluppo sono invitate a prendere in seria considerazione la misura agevolativa che può dare interessantissimi ritorni.
– FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI “NUOVA SABATINI”: è stata prorogata sino a tutto il 2018 l’agevolazione prevista dalla ex. Legge Sabatini destinata a chi attiva finanziamenti per acquisto di macchinari. La norma prevede garanzie bancarie ed un contributo in conto impianti calcolato in percentuale sugli interessi relativi al finanziamento.
– GESTIONE SEPARATA -> RIDUZIONE CONTRIBUTI AL 25% PER PARTITE IVA: i Professionisti “senza cassa” iscritti alla “Gestione Separata INPS” si vedranno ridurre l’aliquota dei contributi dovuti dal 27,72% al 25%. Una misura importante che viene incontro ai tanti giorvani con Partita Iva che si trovano in serie difficoltà a dover gestire un prelievo previdenziale di quasi un terzo del loro già esiguo reddito.

– PROROGA ESTROMISSIONE BENI/ASSEGNAZIONE AI SOCI. Viene prorogata sino a settembre 2017 (maggio per gli imprenditori individuali) la possibilità di estromettere/assegnare beni, anche immobili, sia per imprenditori individuali che per società. Le regole sono ormai definite… tutti coloro che hanno valutato l’opportunità nel corso del 2016 sono invitati a ri-valutare l’opzione che consente in molti casi interessanti risparmi.

Con la speranza di aver fornito utili informazioni….

Cordialità

Studio Pezzotti.

 

cfr.: Sole 24 ore 8.12.16 pag. 2-3