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Posts Tagged ‘RICAVI’

REGIME FORFETARIO 2016 – Check list di valutazione

8 febbraio 2016 2 commenti

Siamo lieti di condividere una check list sintetica che consente di effettuare una prima valutazione sulla convenienza o meno ad aderire al regime forfetario come modificato dagli art. da 111 a 113 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015):

A) REQUISITI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE:       

  1. Ricavi anno precedente < Soglie TABELLA
  2. Spese per impiego lavoratori dipendenti/cococo anno prec. <5.000.=
  3. Costo storico dei beni strumentali <20.000.=

Modalità di calcolo costo beni strumentali rilevante:

Costo storico dei beni iscritti a libro cespiti   PIU’:

Beni in locazione (inserire il “VALORE NORMALE” – non rilevano gli immobili)   PIU’:

Beni in leasing (inserire il “COSTO PER “CONCEDENTE”)    MENO:

 Beni aventi costo < 516,46 (se inseriti tra i cespiti)   MENO:

 50% del valore dei Beni “PROMISCUI”

4.  Verifica “ASSENZA” delle seguenti condizioni (tutte!):

  •        Applicazione di regimi speciali IVA
  •        Soggetto Non Residente
  •        Attività di “cessione fabbricati”
  •        Attività di “cessione mezzi di trasporto nuovi”
  •        Partecipazione a Snc o “Srl trasparenti” (salvo intervenuta cessione delle quote prima dell’apertura della Partita Iva o acquisto quote dopo apertura IVA)

5.  Presenza, nell’anno precedente, di un reddito da “PENSIONE” o “LAVORO DIPENDENTE” inferiore ad euro 30.000.=

B) Valutazioni di “CONVENIENZA ECONOMICA” – schema procedurale 

  •        Individuare CODICE ATECO (prime due o quattro cifre)
  •        Verificare LIMITE TABELLA previsto secondo il Leggi tutto…

SOCIETA’ DI COMODO ALLE CORDE – FOCUS MANOVRA

6 dicembre 2011 Lascia un commento

La Manovra di Ferragosto impatta anche sulla disciplina delle cosiddette SOCIETA’ DI COMODO (dette in gergo tecnico “società non operative) prevedendo, per tali società:

  • che l’aliquota Ires (quindi solo per le società di capitali) sul reddito delle società che per legge sono “di comodo” passa dal 27,5% al 38%;
  • che sia da considerare “di comodo” anche la società che risulti in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero risulti in perdita per due periodi e per il terzo abbia comunque un “reddito” inferiore al “reddit minimo” calcolato in base alla normativa delle società non operative

Le norme sulle società non operative sono operative nel nostro ordinamento sin dal 1995 (724/94); il legislatore ha voluto sostanzialmente penalizzare l’allora diffusa situazione per effetto della quale si ricorreva all’intestazione societaria di beni per la loro “mera detenzione” e senza un preciso scopo imprenditoriale (quindi solo per nascondere al fisco i veri proprietari dei beni o per scaricare costi che, come privati, non si sarebbero potuti dedurre)

Alle imprese è stato -ed è tuttora- chiesto di “superare” un test di operatività; questo consiste nel determinare un “ricavo medio minimo” calcolato sugli assets (immobilizzazioni-crediti) aziendali e nel confrontare tale risultato con la media dei ricavi effettivi aziendali. Se la società possiede ricavi superiori al minimo è considerata “normale”, diversamente è considerata NON OPERATIVA (o “di comodo”)

Essere società di comodo comporta particolari conseguenze

  • La necessità di dichiarare un reddito minimo (oltre che una valore della produzione minimo ai fini Irap) calcolato applicando determinati coefficienti agli assets aziendali già utilizzati per la verifica sui ricavi.
  • La limitazione agli utilizzi in compensazione orizzontale ed alla richiesta di rimborso del credito Iva
  • La perdita definitiva del credito IVA se la situazione “di comodo” perdura per almeno 3 anni.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA

Il primo dei due interventi sopra citati è la maggiorazione dell’aliquota Ires per le società che, secondo i criteri di legge, sono da considerare di comodo; la maggiorazione è del 10,5% e fa balzare l’ordinaria percentuale del 27,5% al 38%. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (con imputazione al socio del “reddito minimo” e conseguente tassazione sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

L’altro gravoso intervento introduce una “nuova fattispecie” che fa nascere l’obbligo di applicazione delle norme sulle società non operative; infatti:

indipendentemente dai risultati del test di operatività (quindi anche in presenza di ricavi effettivi superiori a quelli “minimi” calcolati secondo normativa) è considerata “di comodo” anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale società dovrà sottostare alle limitazioni in tema di reddito minimo da dichiarare – compensazione IVA – richiesta rimborso IVA – eventuale perdita del credito IVA.

INOLTRE:

con l’introduzione delle novità della manovra, la società dovrà essere considerata “non operativa”anche qualora in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato secondo la normativa delle società di comodo.

La norma non fa distinzione tra società di capitali e società di persone e quindi colpisce indistintamente tutti i soggetti, piccoli e grandi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto; nella maggior parte dei casi e comunque in caso di “esercizio coincidente con l’anno solare”, le nuove regole saranno applicabili dal periodo d’imposta 2012.

Lo Studio ha in corso l’analisi dell’impatto delle nuove disposizioni sulle società clienti; rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordialità.

Studio Pezzotti

Cfr.: Circolare Mensile Tributaria n. 10 – ottobre 2011 + circolare Tributaria n. 38 del 3/10/2010

BENI D’IMPRESA UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI – FOCUS MANOVRA

22 novembre 2011 4 commenti

Parliamo di BENI INTESTATI ALLE SOCIETA’ ED UTILIZZATI DAI SOCI (auto, abitazioni, strumenti, ecc. )

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n.138 del 13 agosto 2011) è stata inserita nel Testo Unico una norma che intende disincentivare con forza la pratica attraverso la quale vengono intestati a società determinati beni per essere “concessi in uso”, gratuito o a fatturazione irrisoria, a soci o familiari.

Con questa ulteriore “stretta” (che si aggiunge a quella delle società di comodo) il legislatore ha previsto:

– che la differenza tra il “valore di mercato” dell’utilizzo del bene e quanto effettivamente fatturato dalla società costituisca, in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), REDDITO DIVERSO. E’ stata quindi introdotta una nuova fattispecie di reddito prima non prevista nell’ordinamento tributario italiano.

– che, per l’azienda che concede i beni in “uso gratuito” o a “corrispettivo inferiore al valore normale” sono indeducibili i costi relativi a detti beni

– che le aziende che concedono beni aziendale in uso (gratuito o dietro corrispettivo) ai soci sono obbligate a comunicare tale utilizzo (comunicazione obbligatoria in solido con l’utilizzatore) all’Agenzia delle Entrate.

Qualche precisazione:

La norma si riferisce:

  • ai familiari dell’imprenditore (quindi del socio imprenditore);
  • ai soci

Valore di mercato

Per valore di mercato si deve intendere il “valore normale” come definito dall’art.9, co.3, del Tuir:

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato Leggi tutto…