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Posts Tagged ‘PARTECIPAZIONE’

Collaborazioni Coordinate e Continuative – esistono ancora!

6 aprile 2016 Lascia un commento

Segnaliamo che dal 1^ gennaio 2016 è entrata a regime la nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative come (pesantemente) modificata dalla Riforma del Jobs Act.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 3/2016 del 1.01.2016 ha chiarito alcuni aspetti controversi.

Vediamo prima quali sono le principali modifiche sul fronte Collaborazioni:

Sono stati eliminati definitivamente dal panorama legislativo italiano i “Contratti a Progetto” e le Associazioni in Partecipazione con apporto di solo lavoro o con apporto misto di lavoro-capitale. Tali istituti non potranno pertanto più essere utilizzati.

Il lavoro personale può quindi ora essere prestato attraverso un rapporto subordinato o un rapporto di lavoro autonomo oppure attraverso forme speciali per particolari fattispecie (es. Voucher)

Nell’ambito del lavoro autonomo abbiamo due grandi tipologie di prestazioni: le prestazioni di lavoro autonomo “professionale”, ovvero quelle rese da soggetti muniti di partita IVA, e le prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.

Parliamo delle Collaborazioni Coordinate e continuative:

Queste sono individuate (art. 409 c.p.c) come “rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”.
Secondo il Ministero, affinché la collaborazione sia considerata “genuina” e non mascheri un rapporto di lavoro subordinato, devono essere presenti i seguenti requisiti:

  • deve essere effettuata dal prestatore personalmente, cioè senza l’ausilio di altri soggetti;
  • deve avere carattere continuativo, vale a dire non occasionale;
  • deve essere svolta in modo coordinato, nel senso che, “pur collegandosi all’organizzazione produttiva di un committente, conserva una sua connotazione autonoma, senza che il medesimo possa determinarne le modalità di esecuzione“. Quest’ultimo punto appare particolarmente interessante dal momento che nei casi in cui il rapporto collaborativo sia, invece, organizzato dal committente, anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, si entra nella sfera della subordinazione.

Con questa ultima precisazione viene enormemente semplificata l’attività ispettiva che d’ora innanzi potrà limitarsi ad accertare SOLO la sussistenza della c.d. “etero-organizzazione” – ovvero l’organizzazione da parte del committente.

Sono in ogni caso considerate collaborazioni genuine quelle tassativamente elencate nella Riforma, ossia:
– le collaborazioni specificamente previste da Contratti Collettivi (es. Call Center);
– quelle prestate nell’ambito di una professione regolamentata (quindi quella relativa a soggetti iscritti ad albi o ordini professionali);
– quelle affidate a componenti di organi societari;
– quelle rese verso società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Per poter “sistemare” pregresse situazioni di irregolarità è stata prevista un procedura di “stabilizzazione”. La procedura, esperibile dal 1.01.2016 nei confronti dei vecchi co.co.co. e dei rapporti di lavoro autonomo intercorsi con i possessori di partita Iva, è una vera e propria sanatoria che, ove perfezionata, comporta per il “committente” l’estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (salvo che per contestazioni già in atto).

Affinché la procedura abbia validità estintiva di ogni reato è necessario:

  • che il lavoratore venga assunto con un contratto a tempo indeterminato
  • che con lo stesso venga sottoscritto un verbale di conciliazione, innanzi ad una delle sedi protette, con il quale il lavoratore dichiari estinta ogni pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro
  • che il lavoratore non venga licenziato entro i successivi 12 mesi, salvo che ciò non avvenga per comprovata giusta causa o giustificato motivo soggettivo (es. licenziamento per motivi disciplinari o comunque legati ad atti del lavoratore)

L’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è dunque ancora possibile ma sarà necessario fare molta attenzione a mettere in campo tutti gli accorgimenti e tutte le “prove” che consentano di dimostrare che il rapporto non è “etero-organizzato” dal committente e che il collaboratore ha veramente la massima libertà di decidere le modalità di svolgimento della prestazione (con particolare attenzione al luogo di svolgimento della prestazione ed ai tempi nei quali la stessa deve essere effettuata).

Lo studio rimane a disposizione dei Sigg. Clienti per ogni eventuale chiarimento e per la eventuale consulenza sui casi specifici.

Vivissime cordialità

Studio Pezzotti

 

REGIME FORFETARIO 2016 – Check list di valutazione

8 febbraio 2016 2 commenti

Siamo lieti di condividere una check list sintetica che consente di effettuare una prima valutazione sulla convenienza o meno ad aderire al regime forfetario come modificato dagli art. da 111 a 113 della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015):

A) REQUISITI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE:       

  1. Ricavi anno precedente < Soglie TABELLA
  2. Spese per impiego lavoratori dipendenti/cococo anno prec. <5.000.=
  3. Costo storico dei beni strumentali <20.000.=

Modalità di calcolo costo beni strumentali rilevante:

Costo storico dei beni iscritti a libro cespiti   PIU’:

Beni in locazione (inserire il “VALORE NORMALE” – non rilevano gli immobili)   PIU’:

Beni in leasing (inserire il “COSTO PER “CONCEDENTE”)    MENO:

 Beni aventi costo < 516,46 (se inseriti tra i cespiti)   MENO:

 50% del valore dei Beni “PROMISCUI”

4.  Verifica “ASSENZA” delle seguenti condizioni (tutte!):

  •        Applicazione di regimi speciali IVA
  •        Soggetto Non Residente
  •        Attività di “cessione fabbricati”
  •        Attività di “cessione mezzi di trasporto nuovi”
  •        Partecipazione a Snc o “Srl trasparenti” (salvo intervenuta cessione delle quote prima dell’apertura della Partita Iva o acquisto quote dopo apertura IVA)

5.  Presenza, nell’anno precedente, di un reddito da “PENSIONE” o “LAVORO DIPENDENTE” inferiore ad euro 30.000.=

B) Valutazioni di “CONVENIENZA ECONOMICA” – schema procedurale 

  •        Individuare CODICE ATECO (prime due o quattro cifre)
  •        Verificare LIMITE TABELLA previsto secondo il Leggi tutto…

PROMEMORIA CONTRIBUTI INPS 2013 – GESTIONE SEPARATA

12 marzo 2013 Lascia un commento

Ricordiamo che dal 2013 le aliquote di contribuzione alla “Gestione Separata INPS”, sia da parte dei “committenti” che da parte dei singoli lavoratori autonomi sono stabilite come segue:

– Soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie: 27%+0,72& per maternità, assegno nucleo familiare e degenza ospedaliera  –> contributo totale = 27,72% sui compensi lordi o sul reddito da lavoro autonomo

– Soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: l’aliquota contributiva passa dal 19 al 20% (per questi soggetti non opera la maggiorazione dello 0,72%)

Ricordiamo che i contributi consentono l’accredito di una intera annualità ai fini pensionistici se versati almeno sul minimale di euro 15.357. Non debbono invece essere versati contributi sui compensi che eccedono il massimale fissato in 99.034 euro.

Rimangono fisse le percentuali di compartecipazione all’onere contributivo tra committenti e lavoratori:

– in caso di Associazione in partecipazione: 55% a carico Associante – 45% a carico Associato

– in caso di Collaborazione coordinata e Continuativa o di Prestazione Occasionale eccedente il limite di 5000 euro: 2/3 a carico del Committente e 1/3 a carico del Collaboratore/Prestatore

– maggiorazione compenso del 4% in caso di prestazioni rese da lavoratori autonomi puri operanti con Partita IVA.

Il riferimento di prassi è la circolare INPS n. 27 del 12 febbraio 2013

Quanto sopra per consentire la corretta liquidazione dei contributi 2013 relativi ai rapporti di cui sopra.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

DATORI DI LAVORO – ISPEZIONI PROGRAMMATE IN LOMBARDIA

18 febbraio 2012 Lascia un commento

Leggo sul Sole 24 Ore del 10.2 che il Ministero del Lavoro ha programmato oltre 138.967 ispezioni sui datori di lavoro italiani.

13690 sono invece le ispezioni programmate nei confronti delle aziende operanti nella regione LOMBARDIA.

Le ispezioni saranno mirate a individuare principalmente l’esistenza di rapporti “totalmente in nero” o che impiegano “clandestini extracomunitari” (con “attenzioni particolari” alle imprese dei settori EDILIZIA e AGRICOLTURA).

Il Programma passerà tuttavia al vaglio anche altri tipi di rapporto per verificarne la genuinità… in particolare potrebbero essere interessati da una visita tutti i datori di lavoro che hanno in essere contratti di:

  • distacco di personale (sia come distaccante che come distaccatario)
  • appalti di servizi
  • lavoro intermittente
  • lavoro “a vouchers”
  • lavoro part-time
  • collaborazioni coordinate e continuative o a progetto
  • associazioni in partecipazione
  • prestazioni di manodopera con partita IVA
  • prestazioni di lavoro autonomo ex. art. 2222 cc

L’Inail ha invece in programma controlli mirati su segnalazioni provenienti da particolari banche dati di aziende che non hanno posizioni aperte con l’Istituto e con particolare attenzione all’imprenditoria “cinese”, al settore degli asili nido privati ed a quello della piccola pesca.

Le imprese edilizie vedranno intensificati i controlli nei loro confronti con riferimento alla specifica materia della Sicurezza sui cantieri.

Raccomandiamo ai clienti ed ai lettori in genere di verificare bene le tipologie di rapporto in corso con tutti i soggetti che operano “per e in” azienda… particolare attenzione ai contratti di Appalto che devono essere “genuini” e non nascondere “mere prestazioni di manodopera”. LE SANZIONI PER ILLECITA SOMMINISTRAZIONE (rato che generalmente si configura dietro un appalto illecito di servizi) SONO ELEVATE E COMPORTANO LA DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 ore 10-2-2012 – p. 31

PARASUBORDINATI – CONTRIBUTI AL 26,72% DAL 01/01/2010

31 dicembre 2009 Lascia un commento

     Si segnala che, in forza delle previsioni della L. 247/07 (finanziaria 2008) – Art. 79 -, i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS “non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria”, sono dovuti nella misura del 24% per il 2008, 25% per il 2009 e 26% dall’anno 2010.

     All’aliquota base sopra indicata va aggiunta la quota dello 0,72% a titolo di finanziamento dell’indennità di maternità; con tale “aggiunta” la misura complessiva del CONTRIBUTO sale, dall’1/1/2010, al 26,72% complessivo.

     Ricordiamo che per i parasubordinati la misura del contributo è posta per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore; in caso di “associazioni in partecipazione” (con apporto di solo lavoro) la quota di contributo a carico del committente è invece pari al 55% mentre quella a carico del collaboratore è il 45%.

     RIMANE INVARIATA al 17% la percentuale di comtributo allal Gestione Separata INPS dovuto per i collaboratori e gli asscoiati in partecipazione che risultano GIA’ ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA. 

     Quanto sopra a titolo di promemoria per la revisione dei conteggi relativi ad eventuali compensi che verranno erogati dal mese di gennaio 2010 in avanti.

     Cordiali Saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore 20/12/2009 – pag. 25