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Posts Tagged ‘FATTURAZIONE’

INDEDUCIBILE L’IVA DA ERRATA APPLICAZIONE REVERSE CHARGE (!)

13 agosto 2017 Lascia un commento

Secondo la Corte di Giustizia Europea la mancata applicazione del reverse charge nel caso di cessione di un bene immobile – fatturata, invece, mediante l’applicazione dell’aliquota IVA – inibisce il diritto alla detrazione dell’IVA
Come “contentino” la Corte di Giustizia precisa che rimane possibile la richiesta del rimborso dell’imposta indebitamente fatturata.
Il rimborso dell’IVA normalmente deve avvenire da parte del venditore all’acquirente…. tuttavia, riconoscendo che in taluni casi tale richiesta può diventare “impossibile o eccessivamente difficile”, la Corte ammette la possibilità di effettuare richiesta di rimborso direttamente all’Ufficio.
La Corte precisa che, nel caso in cui lo Stato non abbia subito alcun danno erariale e non sussistano i presupposti per una frode fiscale, la mancata applicazione del reverse charge non comporta l’automatica irrogazione delle sanzioni.

La sentenza offre lo spunto per avvisare i lettori che la disciplina del riverse charge va sempre approcciata con la massima attenzione… Il fatto che la Corte di Giustizia abbia definito come “indeducibile” un’IVA regolarmente versata al proprio fornitore (e incassata dallo stato) rende molto pericoloso il perpetuare comportamenti di fatturazione “non chiara” (anche se non crea danni all’erario) che può prestare il fianco a tanto fastidiose quanto onerose contestazioni da parte del Fisco.

Attenzione dunque…. e costante revisione dei comportamenti in caso di operazioni potenzialmente soggette a Reverse Charge.

Buone ferie a tutti!

Studio Pezzotti

cfr. Corriere Tributario  29/2017 – pag. 2309

 

CONTRIBUENTI MINIMI – Operazioni con l’estero (Attenzione!)

22 novembre 2016 Lascia un commento

L’Agenzia delle Entrate ha da tempo precisato che nelle prestazioni di servizi con l’estero, i contribuenti in regime dei “minimi” sono tenuti a osservare le ordinarie regole territoriali, fermo restando il divieto alla detrazione dell’imposta… approfondiamo l’argomento:

 

La disciplina ordinaria dei contribuenti “minimi” non individua espressamente le regole da osservare nell’ambito delle operazioni con l’estero. A tale mancanza aveva quindi sopperito l’Agenzia delle Entrate con la CM n. 36/E/2010, ove erano stati delineati gli adempimenti cui sono chiamati i contribuenti “minimi” che operano con l’estero.

ACQUISTI E VENDITE

In particolare, gli acquisti intracomunitari di beni sono assoggettati agli ordinari adempimenti richiesti alla generalità dei contribuenti e, pertanto, i contribuenti “minimi” sono:

  • tenuti a iscriversi nell’archivio VIES (entro il giorno di compimento dell’operazione)
  • integrare con IVA la fattura ricevuta dal cedente comunitario.
  • Versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che ne sia ammessa la detrazione.
  • Dichiarare l’acquisto intracomunitario del bene nel modello INTRA 2-bis.

Le cessioni intracomunitarie di beni (quindi le vendite) non rientrano invece nella disciplina intracomunitaria di cui al DL 331/1993, ma costituiscono operazioni interne, senza diritto di rivalsa, per le quali l’IVA non deve essere evidenziata in fattura (non è quindi richiesta alcuna presentazione del modello INTRA 1-bis).

 

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Con riguardo alle prestazioni di servizi l’Agenzia delle Entrate aveva sostanzialmente riproposto le indicazioni rese in relazione agli scambi intracomunitari di beni e, pertanto, il contribuente “minimo” che:

– riceve una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, è tenuto a integrare con IVA la fattura estera senza poter detrarre la relativa imposta;

– rende una prestazione di servizi a committenti esteri, effettua un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non deve essere evidenziata in fattura.

tuttavia è opportuno segnalare quest’ULTIMA INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con RM n. 75/E/2015, l’Agenzia  ha esaminato il caso di un contribuente “minimo” che rende prestazioni di servizi di commercio elettronico a clienti esteri. Nell’ambito di tale risoluzione l’Agenzia ha riconsiderato la propria posizione circa il trattamento IVA da riservare alle prestazioni di servizio con l’estero dei contribuenti “minimi”.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha evidenziato che i contribuenti in regime dei “minimi” sono tenuti a osservare le stesse regole previste dalla L. 190/2014 per le prestazioni di servizio con l’estero dei contribuenti in regime forfetario.

Il contribuente “minimo” quindi:

  1. tenuto all’iscrizione nell’archivio VIES
  2. per quanto riguarda i servizi “generici” resi a soggetti passivi comunitari, a emettere fattura senza addebito d’imposta (con l’annotazione “Inversione contabile”) e a presentare il modello INTRA 1-quater;
  3. per quanto riguarda i servizi “generici” ricevuti da soggetti passivi comunitari, a integrare con IVA la fattura estera, versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e presentare il modello INTRA 2-quater.

ATTENZIONE!

In caso di mancato ricevimento della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente italiano è tenuto a regolarizzare l’operazione mediante emissione di autofattura entro il giorno 15 del mese successivo. Allo stesso modo, se la fattura ricevuta indica un corrispettivo inferiore a quello reale, occorre emettere un’autofattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura non corretta. In entrambe le ipotesi occorre poi versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di regolarizzazione dell’operazione.

 

Ricordiamo dunque a tutti i contribuenti in regime “minimi” o forfettari che è indispensabile, prima di effettuare acquisti tramite Internet, verificare la propria posizione sia per quanto attiene all’iscrizione VIES sia per quanto riguarda i costi e gli adempimenti che l’acquisto “on line” necessariamente comporta…

Gli onerosi adempimenti posti a carico del contribuente in caso di “acquisto” e il valore dell’IVA (che non viene calcolata in sede di acquisto on line) possono infatti modificare in maniera rilevante la convenienza ad effettuare l’acquisto.

Consigliamo dunque di rivolgersi prima al proprio commercialista al fine di poter effettuare acquisti “con cognizione di causa” e con un occhio al costo reale ed effettivo dell’operazione.

Lo studio si mette a tal fine a disposizione dei propri clienti.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

 

cfr: ecnews.it/operazioni-estero-contribuenti-minimi

 

 

 

NOVITA’ FATTURAZIONE DA 2013 – SINTESI….

13 gennaio 2013 Lascia un commento

Ecco una breve sintesi delle novità che interessano la fatturazione dal 2013:

  • La fattura “elettronica” (es. in Pdf) è totalmente parificata alla fattura cartacea
  • In merito alla fattura elettronica l’emittente può scegliere liberamente come operare per garantire l’autenticità, l’origine, l’integrità e la leggibilità delle fatture
  • E’ OBBLIGATORIO indicare il numero di Partita Iva del cessionario o committente nazionale (ovvero colui che acquista); se si tratta di cliente UE è necessario indicare il numero identificativo IVA mentre se si tratta di clienti privati è necessario indicare il codice fiscale
  • La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui vengono effettuate le operazioni (cessione o prestazione). La fattura deve tuttavia essere comunque “conteggiata” nel mese/trimestre in cui è stata effettuata l’operazione.
  • E’ ora OBBLIGATORIO emettere fattura ANCHE per tutte le operazioni territorialmente non rilevanti in Italia…. quindi anche nei confronti di operatori commerciali UE nonché di soggetti Extra UE.
  • La numerazione delle fatture può ora essere fatta anche con numerazione continua a tempo indeterminato; in pratica si vengono a creare tre tipologie di numerazione possibile: a) quella “CLASSICA” –> numero e data fattura (che costituiscono un insieme “inscindibile”; b) la numerazione “PER ANNO” –> numero fattura e anno di emissione costituiscono un insieme inscindibile es. “fatt. n. 125/2013”; c) la numerazione “CONTINUATIVA” –> il numero fattura è progressivo e non viene più “resettato” a fine anno… es.  se l’ultima fattura del 2013 sarà la n. 4506, la prima del 2014 dovrà essere la n. 4507.
  • Non è più obbligatorio ma diventa facoltativo il richiamo delle norme che consentono la non applicazione IVA per operazioni “non soggette”, “non imponibili”, “esenti” e/o comunque senza necessità di esposizione separata dell’IVA. Deve essere indicato il “titolo” di non applicazione dell’imposta
  • E’ OBBLIGATORIO indicare la dicitura “autofattura” in tutti i casi in cui il cessionario o committente è obbligato ad auto-emettere in proprio la fattura.

Per aiutare nella “corretta emissione” ecco in sintesi i DATI ESSENZIALI richiesti per il “documento fattura“:

  1. data emissione
  2. numero identificativo univoco (come sopra specificato)
  3. ditta, denominazione, ragione sociale o nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto CEDENTE o PRESTATORE ( del venditore, per capirci!)o del suo rappresentante fiscale o della Stabile Organizzazione per i soggetti non residenti
  4. numero di Partita IVA del Cedente / prestatore; non è necessario indicare anche il codice fiscale ma è assolutamente obbligatoria la Partita Iva
  5. ditta, denominazione, ragione sociale o nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto CESSIONARIO o COMMITTENTE (compratore) o del suo rappresentante fiscale o della Stabile Organizzazione per i soggetti non residenti
  6. numero di Partita IVA del Cessionario / committente o numero di identificazione IVA per i soggetti comunitari. Per i soggetti residenti che non agiscono in qualità di Impresa/arte o professione è NECESSARIO indicare il codice fiscale
  7. Natura, Qualità e Quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione (ATTENZIONE!! indicazioni “blande”, incomplete o troppo generiche fanno scattare “riprese” in caso di ispezioni di Guardia di Finanza e Agenzia Entrate!!!)
  8. Corrispettivo ed altri dati per la determinazione della base imponibile
  9. Corrispettivi relativi a beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
  10. Aliquota dell’IMPOSTA, ammontare della stessa e del relativo imponibile (arrotondati al centesimo di euro)
  11. Data della prima immatricolazione, dei chilometri percorsi, delle ore navigate o volate (per aerei o natanti) IN CASO DI CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI MEZZI DI TRASPORTO
  12. Annotazione che la fattura è stata emessa per conto del cedente o prestatore in tutti i casi nei quali l’emissione fisica della fattura avvenga da parte del cessionario/committente o da parte di terzi (come consentito dalla normativa).

Raccomandiamo la puntuale applicazione della normativa ed una particolare attenzione alle novità in vigore dal 2013.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: Corriere Tributario 1/2013 – Pratica Fiscale e Professionale n. 2/2013 pag. 13

SERVIZI GENERICI IN AMBITO UE – CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

24 novembre 2012 Lascia un commento

Condivido volentieri un breve riepilogo interno che la collaboratrice di Studio Rossana Zanotti ha predisposto per i colleghi e per i clienti… si parla di “momento impositivo nelle prestazioni di servizi intraUE

 

A decorrere dal 7 marzo 2012 la legge comunitaria ha introdotto importanti novità riguardo al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generiche” ( prestazioni di cui all’art. 7-ter, D.P.R. 633/72) con soggetti passivi non stabiliti in Italia con la modifica dell’ art. 6 e 17 D.P.R. 633/72.

MOMENTO IMPOSITIVO

Prestazioni non periodiche e continuative

Prima del 17/03/2012 il momento impositivo coincideva con l’avvenuto pagamento della prestazione o in deroga con l’emissione della fattura anticipata.

Dal 17/03/2012 il momento impositivo coincide con il momento della ultimazione della prestazione o in deroga nel momento del pagamento anticipato di parte o tutto il corrispettivo.

  • Ne deriva che con le nuove modifiche non rileva più il momento di emissione della fattura.

 Per quanto riguarda le prestazioni “specifiche” (diverse da quelle contemplate dall’ all’art. 7-ter, D.P.R. 633/72) continuano a valere le regole ante modifica art.6 D.P.R. 633/72.

Prestazioni periodiche e continuative

Servizio “generico” a carattere periodico o continuativo non ultrannuale:

  • il momento impositivo coincide con la maturazione del corrispettivo o, in deroga, con il  pagamento anticipato o acconto.

 Servizio “generico” a carattere periodico o continuativo di durata superiore all’anno:

–       se non prevede pagamenti anticipati o in acconto → il momento impositivo coincide con l’anno solare (quindi adempimenti entro il 31.12);

–       see prevede pagamenti anticipati o in acconto → il momento impositivo coincide con il  pagamento anticipato o acconto.

 

PRESUNZIONE DI EFFETTUAZIONE

La circolare 38/E/2012 chiarisce che per motivi di certezza e di semplificazione il ricevimento della fattura del prestatore UE, qualora essa non riporti specificatamente che il servizio non è ancora concluso, deve ritenersi come “indice dell’effettuazione dell’operazione”.

Da tale data, sarà pertanto presunta l’esigibilità dell’imposta con i conseguenti obblighi (integrazione fattura, intrastat etc.). 

 

INTEGRAZIONE FATTURE UE

Il comma 2, art.17 D.P.R. 633/72 prevede nel caso di ricezione di prestazioni da soggetto non residente, l’assolvimento dell’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile.

Con le nuove modifiche viene previsto l’obbligo (non più la facoltà), per le sole prestazioni di servizio “generiche”, di integrazione fattura ex art.46 e 47, DL 331/1993 con preclusione della possibilità di emettere auto-fattura.

ATTENZIONE!! OBBLIGHI E TEMPISTICHE IN CASO DI MANCATA RICEZIONE FATTURA

Qualora la fattura non arrivi entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione nel servizio la circolare 35/E/2012 precisa che il committente soggetto passivo nazionale deve provvedere, entro il mese seguente, ad emettere autonomamente auto-fattura ai sensi del comma 1 dell’art. 47 DL 331/1993 in relazione alla prestazione ricevuta.

L’obbligo di emissione auto-fattura scatta quindi dalla data in cui il committente acquisisce conoscenza dell’avvenuta ultimazione del servizio o abbia provveduto al relativo pagamento.

Per quanto riguarda tutte le altre prestazioni (non contemplate dall’7-ter, Dpr 633/72) permane l’obbligo di emissione auto-fattura.

 

Un grazie a Rossana per l’utile lavoro di sintesi.

Studio Pezzotti

 

PESANTI SANZIONI AI PROFESSIONISTI CHE NON FATTURANO – FOCUS MANOVRA

11 ottobre 2011 Lascia un commento

Ci pare interessante ed opportuno portare all’attenzione dei lettori Professionisti quanto previsto a loro carico in seguito alle modifiche apportate dalla manovra di Ferragosto al D.Lgs. 471/97 (inserimento dei commi 2-sexies 2-septies)

La nuova norma prevede, a carico di tutti i soggetti iscritti in albi o ordini professionali ai quali siano contestate, in giorni diversi e nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, una pesantissima sanzione:

la sospensione dell’iscrizione all’albo/ordine per un periodo che può variare da 3 giorni ad 1 mese.

Qualora il comportamento sia oggetto di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi.

SUDI ASSOCIATI: la noma prevede che se la violazione è compiuta dal professionista che svolge l’attività in forma associata le sanzioni saranno comminate nei confronti di tutti gli associati. (con la duplice penalizzazione per l’associato “non colpevole” che oltre ad essere stato oggetto di sottrazione di compensi da parte del socio si vedrà anche “sospeso” dall’Ordine di appartenenza per colpa del socio disonesto!!)

ASSOLUTA MANCANZA DI POTERE DA PARTE DELL’ORDINE DI APPARTENENZA: Si segnala che sarà DIRETTAMENTE l’Agenzia delle Entrate a sospendere il professionista effettuando una specifica comunicazione all’Ordine. Questi, sua volta, ne darà notizia al professionista medesimo.

IMMEDIATA ESECUTIVITA: Leggendo alcuni articoli sull’argomento segnalo che la misura sanzionatoria, apparentemente passata “sotto tono”, NON DEVE ESSERE PRESA CON LEGGEREZZA!!!. Questi i tre motivi principali:

  1. Il provvedimento di sospensione E’ IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO; ciò significa che il Professionista non ha la possibilità di chiedere la sospensione dello stesso o di attendere che il provvedimento sia efficace solo dopo eventuali contenziosi in merito alla contestazione di mancata fatturazione…..
  2. Il provvedimento di sospensione COMPORTERA’ LA DECADENZA DA TUTTI GLI INCARICHI che il professionista potrebbe avere (Curatele Fallimentari, Incarichi di Revisione, Incarichi come Perito, ecc. ecc. ecc.)
  3. Il provvedimento, essendo non proprio “limitato nel tempo” potrebbe comportare risvolti negativi anche importanti in termini di Costi per la chiusura dello Studio e/o di perdita di credibilità/immagine a livello di relazioni con l’entourage lavorativo (clienti, colleghi, Uffici pubblici, ecc. ecc.).

Attenzione quindi: dimenticare di fatturare 4 incassi avvenuti in 4 giorni diversi potrà costare molto caro (…. l’assurdo è che, stante il tenore letterale della norma, dimenticarne 40 tutti lo stesso giorno PARE NON COMPORTI L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA ….. indipendentemente dall’importo!!)

…. credo che sarà necessario seguire gli sviluppi, soprattutto a livello di interpretazione dell’Agenzia, di questa particolare disposizione.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile per l’Impresa – 9/2011 – p. 9