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NEWS – DETRAZIONE IVA 50% SU ACQUISTO NUOVA ABITAZIONE – Possibile proroga 2017

16 febbraio 2017 Lascia un commento

Leggo sul 24 ore di mercoledì 15 febbraio che è in arrivo la proroga della detrazione prevista per chi acquista casa da costruttori.
Si tratta della detrazione del 50% dell’Imposta sul Valore Aggiunto pagata al costruttore in sede di acquisto di casa di abitazione di classe energetica A o B; detrazione che può essere recuperata dal contribuente in 10 anni dalla data di acquisto e che, in base a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare 18 maggio 2016 n. 20/E (che richiama le circolari n. 24/E del 2004, n. 108/MEF del 1996 e la risoluzione n. 181 del 2008) può essere estesa anche all’acquisto della pertinenza.

La novità pare essere che il beneficio, scaduto al 31.12.2016, VENGA PROROGATO ANCHE PER L’ANNO 2017.

Invitiamo quindi tutti coloro che sono in procinto di effettuare acquisti “da imprese” (e quindi soggetti ad IVA) a porre attenzione alla norma ed a considerare anche la possibilità di applicazione dell’interessante beneficio.

Buona giornata!

Studio Pezzotti

 

cfr. Il Sole 24 ore 15.2.17 p. 31

L’OCCHIO DELL’AGENZIA ANCHE SUI “MINIMI”

4 aprile 2011 Lascia un commento

Anche i minimi finiscono sotto monitoraggio; leggo sul 24 ore che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di voler andare a verificare anche il mondo dei “contribuenti minimi” in quanto i soggetti che hanno scelto questo regime sono aumentati del 28,3%.

L’Agenzia delle Entrate vuole verificare se la scelta è stata effettuata solo per trovare vantaggi fiscali e per uscire dall’IRAP e del capestro degli Studi di Settore.

Credo che sia abbastanza ovvio che i contribuenti piccoli, quelli che non riescono a sopportare le pretese minime dello Studio di Settore e quelli che pur avendo una struttura minimalista si troverebbero a dover litigare con l’Agenzia sulla debenza o meno dell’IRAP, siano stati sicuramente allettati dal passaggio da un regime “normale” a un regime nel quale NON SEMPRE VI E’ CONVENIENZA ECONOMICA ma, sino ad oggi, C’E’ SICURAMENTE QUALCHE SEMPLIFICAZIONE E QUALCHE SICUREZZA NORMATIVA.

L’antieconomicità del regime “minimi” l’ho verificata su decine di posizioni di nuovi-piccoli clienti che, in procinto di iniziare un’attività professionale o imprenditoriale (prevalentemente si tratta di attività di neo-professionisti o di piccoli imprenditori del settore servizi/grafica/web), mi chiedono cosa sia conveniente fare…… PER REDDITI ABBASTANZA ELEVATI il regime dei minimi assicura qualche risparmio; diversamente, la presenza di DETRAZIONI DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA e la possibilità di portare in deduzione determinati oneri rende spesso conveniente la permanenza nel regime “normale”.

Sicuramente, per chi parte, è quasi sempre più conveniente optare per il regime delle NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI -ovviamente in presenza di tutti i requisiti richiesti- che consente una tassazione finale del 10% –> importante svantaggio del regime è l’assoggettamento agli studi di settore (dal 2^ anno) e l’incertezza sulla debenza IRAP.

Tornando alla dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate consiglio ai contribuenti minimi (che, ricordo, non sono obbligati a tenere scritture contabili e debbono solamente conservare i documenti emessi e ricevuti) di stare attenti al reddito dichiarato, ai costi portati in deduzione ed alla congruità del reddito con il tenore di vita e le spese effettuate.

Credo che saranno questi due ultimi elementi a scardinare anche i contribuenti minimi dalla gabbia di sicurezza che il regime fiscale introdotto dal 2008 sembrava aver creato.

Domenico Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 Ore – 25-3-2011 – p. 32

 

55% – DEFINITIVO L’ASSETTO 2011

13 dicembre 2010 Lascia un commento

Con l’intervenuta approvazione della “manovra di stabilità” avvenuta lo scorso 7 dicembre, il cittadino-contribuente può fare finalmente i propri calcoli “a boccie ferme” in merito ai benefici sul risparmio energetico.

La manovra ha definitivamente approvato la prooga dell’agevolazione 55% sino al 31-12-2011 con questi punti fermi:

  1. Recupero della detrazione obbligatoriamente su 10 anni
  2. Conferma di tutte le altre regole e delle tipologie di interventi ammissibili.

Tutti coloro che hanno in corso un intervento di risparmio energetico e che non hanno premura di recuperare la detrazione entro il prossimo quinquennio possono quindi tranquillamente rimandare i pagamenti al successivo esercizio.

Coloro che invece intendono attivarsi per un nuovo intervento è opportuno che prendano da subito contatti con i tecnici per la predisposizione delle attività necessarie all’avvio di lavori…. un anno è sicuramente un periodo di tempo lungo ma la borocratizzazione di certe procedure spesso può causare lungaggini poco controllabili.

Colgo l’occasione per ricordare agli utenti che è obbligatoria l’indicazione del “COSTO DELLA MANODOPERA” nella fattura di imprese edili, idraulici, elettricisti, ecc. ecc.; tale indicazione è CONDITIO SINE QUA NON per poter godere della detrazione 55% ( e anche 36%) e per la richeista di Iva agevolata.

ATTENZIONE!… Quando si parla di “costo della manodopera” si intende il COSTO PER L’IMPRESA ESECUTRICE che è sicuramente differente dal PREZZO della manodopera che il cliente PAGA e che -questo si- è normalmente esposto in fattura. QUINDI –> DUE INDICAZIONI DIVERSE.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti.