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Articoli taggati ‘UNICO’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

CESSIONE CONTRATTO DI LEASING – POSSIBILE NON TASSARE IL VALORE DELLA QUOTA CANONI NON DEDOTTI

4 febbraio 2011 Lascia un commento

Importante la precisazione dell’Agenzia delle Entrate a Telefiso in merito alla questione della tassabilità della “sopravvvenienza passiva” derivante dalla cessione del contratto di leasing.

L’Agenzia ha affermato che il contribuente che effettua una cessione di contratto di leasing immobiliare può, in sede di dichiarazione, effettuare una variazione in diminuzione esattamente pari all’importo dei canoni a suo tempo recuperati a tassazione.

La precisazione è importante in quanto sino ad oggi non vi erano prese di posizione ufficiali; si ritiene che la precisazione possa valere per qualsiasi cessione di contratto di leasing ove il bene sottostante sia stato sottoposto a vincoli di parziale indeducibilità (es. autovetture).

A memoria per eventuali operazioni in corso o per operazioni future.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr. il Sole 24 Ore 28-1-2011 – p. 33

PROMEMORIA – OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETA’

31 dicembre 2010 3 commenti


Ricordiamo che, a far data dal 29-07-2009, con la Legge Comunitaria 2008, è stato introdotto l’obbligo PER TUTTE LE SOCIETA’ di inserire negli atti, nella corrispondenza e nei siti web alcune informazioni riguardanti la stessa.

Precisiamo che per “atti e corrispondenza” si intendono contratti, bilanci, fatture emesse, ddt, ordini, lettere, fax, e-mail e siti web.

I dati che devono essere inseriti obbligatoriamente son i seguenti:

  • sede della società
  • ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta
  • numero di iscrizione al Registro delle Imprese
  • stato (eventuale) di liquidazione della società a seguito di scioglimento
  • società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
  • esistenza di un unico socio

A T T E N Z I O N E !!!

L’omessa indicazione anche di uno solo dei dati richiesti comporta l’eventualità che, ad OGNI amministratore possa essere comminata una sanzione che va da € 206 a € 2.065.

Consigliamo ad ogni amministratore un’attenta verifica circa la corretta applicazione delle indicazioni di legge negli atti e nella corrispondenza della società amministrata.

Cordiali saluti.

x Studio Domenico Pezzotti

Dott. Licia Guerini

 

PROROGATA LA SCADENZA PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

30 settembre 2010 Lascia un commento

E’ di meno di un’ora fa la notizia che sono stati prorogati al 5/10 i termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 / Redditi 2009; riporto di seguito il comunicato ANSA:

 (ANSA)-ROMA, 30 SET -L’agenzia delle Entrate informa che gli adempimenti telematici in scadenza oggi, si intendono eseguiti anche se effettuati entro il 5/10. Tra di essi e’ inclusa anche la presentazione di Unico 2010. Il motivo della proroga e’ dovuto a un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da stamani e che sta impedendo l’accesso agli utenti.

Quanto sopra per la tempestiva informazione agli utenti che ne avessero bisogno e con il consiglio di verificare attentamente che la notizia (pur proveniente da fonte ufficiale) venga confermata anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ove attualmente – ore 15:28 –  non è ancora stato pubblicato alcun comunicato).

Studio Pezzotti

PRESTAZIONI INPS CIG/DISOCCUPAZIONE – POSSIBILI OBBLIGHI DICHIARATIVI

20 maggio 2010 1 commento

Segnaliamo che i percettori di prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente dagli Istituti senza l’intervento del datore di lavoro DEVONO verificare la propria posizione in merito agli OBBLIGHI DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il reddito (sostitutivo di lavoro dipendente) che viene percepito senza conguaglio da parte del datore di lavoro è infatti assolutamente imponibile e si somma con tutti gli eventuali redditi posseduti, nell’anno d’imposta, dal contribuente.

Eventuali indennità da CIG con pagamento diretto, Disoccupazione, Infortuni, ecc. ecc. che il datore di lavoro non ha inserito tra i redditi utilizzati in fase di conguaglio di fine anno DEVONO ESSERE DICHIARATE  presentando il modello 730 o il modello UNICO.

Consigliamo pertanto tutti i soggetti che hanno percepito le indennità in questione di rivolgersi al proprio consulente fiscale per la verifica degli obblighi dichiarativi.

Lo studio si mette a disposizione per eventuali valutazioni in merito a specifiche posizioni.

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI – I DOCUMENTI DA PRESENTARE IN SEDE DI FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO

9 dicembre 2009 Lascia un commento

Si forniscono di seguito alcune indicazioni pratiche per il perfezionamento delle pratiche di regolarizzazione di COLF e BADANTI extracomunitari(e).

Gli sportelli Unici per l’Immigrazione delle diverse province hanno infatti iniziato, già in ottobre, a gestire le prime pratiche ed a chiamare datori di lavoro e lavoratori alla stipula del CONTRATTO DI SOGGIORNO.

Onde evitare problemi, lungaggini e perdite di tempo prezioso, riepiloghiamo di seguito i documenti che è necessario avere con se durante la sessione di stipula del Contratto di Soggiorno:

a) Innanzitutto è bene avere con se copia della pratica a suo tempo inviata, completa di ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal Ministero dell’Interno entro 36 ore dall’invio della pratica; copia di tale ricevuta dovrebbe Continua a leggere…

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