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Articoli taggati ‘SOCIETA’’

DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE – BENEFICI DALL’”A.C.E.”

15 aprile 2012 Lascia un commento
Con la pubblicazione sulla G.U. del decreto 14 marzo 2012, attuativo dell’ACE, è possibile stabilire come l’agevolazione interessa i soggetti IRPEF in quanto risulta pubblicato il decreto ministeriale che stabilisce le modalità dicalcolo della detassazione per le imprese individuali e le società di persone in contabilitàordinaria.

Il provvedimento (Art. 8) stabilisce che, per questi soggetti, diventa “entità agevolativa” agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. Non è quindi importante la variazione del capitale come invece previsto per i soggetti IRES.

Importante ricordare che l’agevolazione è applicabile solamente alle imprese in contabilità ordinaria in quanto per le “semplificate” è praticamente impossibile monitorare i movimenti del patrimonio netto.

In sostanza quindi tutto il patrimonio netto contabile esistente a fine esercizio rappresenta la base su cui applicare il coefficiente del 3% indipendentemente che si tratti di capitale costituito in precedenza piuttosto che di nuova formazione e indipendentemente che si tratti di rapporti in natura.

Riguardo alla composizione del patrimonio netto bisogna tenere conto dell’utile d’esercizio e vanno considerati in negativo le eventuali poste di “prelevamenti titolare o soci in c/utili”

Per quanto attiene alle imprese familiari e alle aziende coniugali il rendimento nozionale che supera l’eventuale reddito d’impresa viene attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Questa precisazione comporta, con riguardo alle imprese familiari, che l’importo dell’ACE trasferibile può cambiare nei vari periodi d’imposta, visto che è l’imprenditore titolato ad attribuire il reddito ai collaboratori a fine esercizio, sia pur nei limiti del 49%.

Per le società di persone l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota ACE ricevuta concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa.

Ricordiamo che la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’IRPEF, nonché delle detrazioni spettanti. In sostanza:

- la quota ACE è rilevante ai fini dell’individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR;
- la quota ACE concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino aconcorrenza del suo intero ammontare;
- gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quest’ultimo ai fini della formazione degli scaglioni successivi;
- la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito.

In sede di dichiarazione dei redditi 2011 sperimenteremo questa agevolazione e potremo monitorare l’effettivo “interesse” che può avere in termini reali per le diverse realtà aziendali.

Cordialità

Studio Pezzotti

Domenico Pezzotti

PERDONO IL CREDITO IVA LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

31 gennaio 2012 Lascia un commento

MASSIMA ATTIENZIONE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IN PERDITA CON CREDITI IVA

Ricordiamo che la Manovra di Ferragosto ha introdotto una nuova fattispecie di “non operatività” in ambito societario nei confronti delle imprese che per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente:
  1. dichiarano una perdita fiscale;
  2. dichiarano perdite fiscali in due esercizi e, nell’altro esercizio del triennio di osservazione, un reddito imponibile inferiore al reddito minimo richiesto in caso di applicazione della normativa per le società “di comodo per legge”.
Nei casi sopra descritti la società viene quindi “targata” come “di comodo” nel periodo d’imposta successivo al triennio di “osservazione”; il tutto indipendentemente dai ricavi dichiarati (che possono anche essere superiori a quelli minimi richiesti per non essere di comodo)
La novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012 e dunque il primo triennio sensibile alla norma è quello 2009-2010-2011.
Per le società che nel triennio considerato ricadono in una delle fattispecie sopra indicate, si producono i seguenti “nefasti” effetti:
  1. obbligo di dichiarare un reddito minimo calcolato in base a coefficienti percentuali su determinai valori di bilancio
  2. valore della produzione minimo ai fini Irap
  3. limitazioni al riporto delle perdite maturate nei precedenti esercizi
  4. impossibilità di effettuare compensazioni orizzontali del credito Iva.
Con riferimento all’IVA, oltre all’impossibilità di compensazione on altri tributi, si ricorda che non è possibile richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi. Ricordiamo inoltre che il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.
E’ da segnalare la seguente questione per la quale riporto volentieri un passo tratto da “La Lente sul Fisco”:
Uno degli aspetti più critici riguarda il momento a partire dal quale le limitazioni all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia, in quanto nell’ipotesi in questione, come detto, lo status di società non operativa si riflette nel periodo d’imposta successivo alla decorrenza del triennio di osservazione (e quindi nel 2012, laddove nel triennio 2009 – 2011 si siano realizzata una delle due fattispecie in precedenza indicate). Si potrebbe quindi concludere che, per una società che ha dichiarato perdite nel triennio 2009 – 2011, alla data del 1° gennaio 2012 si realizza già la condizione di non operatività, con conseguente limitazione all’utilizzo del credito Iva esistente a tale data (1° gennaio 2012). Tuttavia, tale conclusione non può essere accettata, atteso che la prassi dell’Agenzia delle Entrate emanata sul punto (si veda, ad esempio, la C.M. n. 25/E/2007), ha sempre sostenuto che le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è dichiarata non operativa, e quindi nel caso di specie al credito emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2012, presentata nel 2013. Ciò starebbe a significare che il credito esistente al 1° gennaio 2012 è dunque liberamente utilizzabile, fermo restando che l’eventuale status di non operatività (determinato in sede di Unico 2012, per l’anno 2011, al verificarsi del terzo periodo d’imposta consecutivo in perdita), potrà comportare la restituzione dei rimborso infrannuali eventualmente richiesti ed ottenuti nel corso del 2012, oltre ad interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni (C.M. n. 25/E/2007).

In buona sostanza…. il credito 2011, anche nel caso di sussistenza dei requisiti 2009/2011 che fanno entrare la società nell’alveo delle società di comodo, dovrebbe essere “salvo” e compensabile. Si auspica tuttavia da più parti che l’Agenzia prenda una chiara posizione in modo da consentire ai contribuenti un comportamento sereno e non foriero di contestazioni.

Ricordiamo che per non incorrere nelle penalizzazioni di cui sopra, può essere interessante verificare l’esistenza, in capo alla società, di una delle cause di esclusione previste dalla disciplina delle società di comodo, oppure vagliare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

In questi casi infatti la società viene di fatto esclusa dalle previsioni normative e non vede applicarsi le limitazioni proprie delle società non operative.

E’ importante che ogni soggetto che sa di trovarsi con almeno due anni di perdita fiscale alle spalle effettui una sollecita e precisa verifica della propria situazione in modo da poter agire con tempistiche che evitino errori o perdita di opportunità.

I clienti dello studio sono stati monitorati in questi giorni e debitamente convocati per la verifica della posizione e l’eventuale “da farsi”.

Con la speranza di aver fornito un utile promemoria informativo a clienti e lettori….

… cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: La lente sul Fisco – 12 gennaio 2011 – articolo

SOCIETA’ DI COMODO ALLE CORDE – FOCUS MANOVRA

6 dicembre 2011 Lascia un commento

La Manovra di Ferragosto impatta anche sulla disciplina delle cosiddette SOCIETA’ DI COMODO (dette in gergo tecnico “società non operative) prevedendo, per tali società:

  • che l’aliquota Ires (quindi solo per le società di capitali) sul reddito delle società che per legge sono “di comodo” passa dal 27,5% al 38%;
  • che sia da considerare “di comodo” anche la società che risulti in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero risulti in perdita per due periodi e per il terzo abbia comunque un “reddito” inferiore al “reddit minimo” calcolato in base alla normativa delle società non operative

Le norme sulle società non operative sono operative nel nostro ordinamento sin dal 1995 (724/94); il legislatore ha voluto sostanzialmente penalizzare l’allora diffusa situazione per effetto della quale si ricorreva all’intestazione societaria di beni per la loro “mera detenzione” e senza un preciso scopo imprenditoriale (quindi solo per nascondere al fisco i veri proprietari dei beni o per scaricare costi che, come privati, non si sarebbero potuti dedurre)

Alle imprese è stato -ed è tuttora- chiesto di “superare” un test di operatività; questo consiste nel determinare un “ricavo medio minimo” calcolato sugli assets (immobilizzazioni-crediti) aziendali e nel confrontare tale risultato con la media dei ricavi effettivi aziendali. Se la società possiede ricavi superiori al minimo è considerata “normale”, diversamente è considerata NON OPERATIVA (o “di comodo”)

Essere società di comodo comporta particolari conseguenze

  • La necessità di dichiarare un reddito minimo (oltre che una valore della produzione minimo ai fini Irap) calcolato applicando determinati coefficienti agli assets aziendali già utilizzati per la verifica sui ricavi.
  • La limitazione agli utilizzi in compensazione orizzontale ed alla richiesta di rimborso del credito Iva
  • La perdita definitiva del credito IVA se la situazione “di comodo” perdura per almeno 3 anni.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA

Il primo dei due interventi sopra citati è la maggiorazione dell’aliquota Ires per le società che, secondo i criteri di legge, sono da considerare di comodo; la maggiorazione è del 10,5% e fa balzare l’ordinaria percentuale del 27,5% al 38%. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (con imputazione al socio del “reddito minimo” e conseguente tassazione sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

L’altro gravoso intervento introduce una “nuova fattispecie” che fa nascere l’obbligo di applicazione delle norme sulle società non operative; infatti:

indipendentemente dai risultati del test di operatività (quindi anche in presenza di ricavi effettivi superiori a quelli “minimi” calcolati secondo normativa) è considerata “di comodo” anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale società dovrà sottostare alle limitazioni in tema di reddito minimo da dichiarare – compensazione IVA – richiesta rimborso IVA – eventuale perdita del credito IVA.

INOLTRE:

con l’introduzione delle novità della manovra, la società dovrà essere considerata “non operativa”anche qualora in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato secondo la normativa delle società di comodo.

La norma non fa distinzione tra società di capitali e società di persone e quindi colpisce indistintamente tutti i soggetti, piccoli e grandi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto; nella maggior parte dei casi e comunque in caso di “esercizio coincidente con l’anno solare”, le nuove regole saranno applicabili dal periodo d’imposta 2012.

Lo Studio ha in corso l’analisi dell’impatto delle nuove disposizioni sulle società clienti; rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordialità.

Studio Pezzotti

Cfr.: Circolare Mensile Tributaria n. 10 – ottobre 2011 + circolare Tributaria n. 38 del 3/10/2010

RIVALUTAZIONE TERRENI, AREE EDIFICABILI, QUOTE SOCIETARIE – FOCUS MANOVRA

27 ottobre 2011 3 commenti

E’ il cosiddetto DECRETO SVILUPPO (D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106) che, all’art.7, prevede la

riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate

Quali sono le opportunità offerte dal provvedimento?

In pratica la legge da la possibilità, ai soggetti che possiedono terreni o partecipazioni in Snc – Sas – Srl – Spa non quotate, di “affrancare” le plusvalenze che potrebbero essere realizzate con la cessione di tali cespiti mediante il pagamento di un’imposta forfettaria (che si sostituisce, in pratica, all’ordinaria imposizione fiscale).

Ad esempio: Un soggetto possiede un’area edificabile acquistata parecchi anni fa ad un prezzo basso; es. 10000 euro. Oggi l’area, in caso di vendita, potrebbe essere ceduta a 200000 euro. In caso di cessione, il reddito imponibile (tecnicamente chiamato “plusvalenza “) sarebbe dato dalla differenza tra corrispettivo percepito (es. 200.000) e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti ISTAT (es. 10.000+ 5000 di rivalutazione), e sarebbe assoggettato a tassazione separata (nella fattispecie: 200.000-15.000 = imponibile di 185.000). Ipotizzando una aliquota media di tassazione separata del 25% (il 23% è il valore minimo), l’imposta sulla vendita ammonterebbe ad euro 46.250.=

Con la “rivalutazione” è possibile corrispondere un’imposta “sostitutiva” pari al 4% sul valore complessivo del terreno; nel nostro caso quindi Euro 8.000. Con questa operazione il costo fiscale dell’area viene automaticamente riconosciuto pari a 200.000 con la conseguenza che, in caso di vendita (al medesimo prezzo -ovviamente-), non emergerà plusvalenza e non vi saranno altre imposte da pagare.

E’ evidente che il soggetto in questione “risparmia” la differenza tra 46.250 e 8000 euro e quindi la bellezza di 38.250 euro!

Tornando agli aspetti tecnici precisiamo che la rivalutazione ha effetto:

  • se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011,
  • se viene redatta una apposita “perizia di stima” entro il 30 giugno 2012 (per i terreni e le aree la perizia di stima deve essere giurata PRIMA che il terreno sia oggetto di cessione!)
  • se viene versata l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come determinato in perizia (che ricordiamo dovrà fare riferimento al valore del bene alla data del 1° luglio 2011). l’aliquota dell’imposta è la seguente:

  • 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
  • 4% per le partecipazioni qualificate;
  • 2% per le partecipazioni non qualificate.

L’imposta può essere pagata in 3 rata annuali (le scadenze sono quindi il 30/6/2012. 30/6/2013 e 30/6/2014) con applicazione, sulla seconda e terza rata, degli interessi nella misura del 3% annuo.

NOVITA’ RISPETTO ALLE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI:

Poichè le norme di rivalutazione si susseguono ormai da 10 anni, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

Prima del Decreto Sviluppo l’Amministrazione pretendeva il pagamento dell’intera imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione e dava la possibilità al contribunte (in un tempo tuttavia “troppo stretto”) di chiedere l’eventuale rimborso di quanto versato sulla precedente operazione.

Con il Decreto Sviluppo è invece consentito al contribuente di imputare alla “seconda rivalutazione” quanto già versato con la rivalutazione precedente. In pratica nell’esempio che segue:

I^ RIVALUTAZIONE  —> Valore area €. 50.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 2.000.=

II^ RIVALUTAZIONE —> Valore area €. 80.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 3.200.=

diventa possibile imputare il primo versamento di 2.000 alla seconda rivalutazione in modo da pagare, a conguaglio, solo € 1.200.=

Invitiamo tutti i soggetti che posseggono terreni agricoli / aree edificabili e/o partecipazioni in società non quotate, PER I QUALI RITENGONO POSSIBILE UNA CESSIONE NEL PROSSIMO FUTURO, di valutare attentamente con i propri consulenti l’opportunità offerta dalla norma in quanto, soprattutto per i cespiti detenuti da molto tempo, il risparmio fiscale conseguibile è di assoluto interesse.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile Euroconference 06-2011 – giugno 2011

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA’

5 settembre 2011 Lascia un commento

Segnalo una interessante “guida” dell’Istituto di ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (IRDCEC) relativa ai diversi aspetti che caratterizzano la procedura di “Liquidazione” delle società .

La guida analizza con particolare attenzione la procedura di Liquidazione delle Società a Responsabilità Limitata e si sofferma sugli aspetti generali e sulle problematiche generalmente più sentite tra gli operatori.

La guida fornisce, ove possibile, suggerimenti e strategie percorribili per la migliore gestione della procedura.

Tra le questioni trattate segnalo quella relativa al ruolo del verbale notarile in sede di nomina-revoca dei liquidatori e quella relativa alle “pretese erariali” nei confronti delle società cancellate dal registro delle imprese.

Il documento in questione è liberamente “scaricabile” a questo Link: “Documento IRDCEC n. 11-2011″

A tutti gli interessati Buon Aggiornamento!.

Domenico Pezzotti

cfr.: Pratica fiscale e Professionale n. 28 11-7-11 p. 7

OBBLIGO ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

3 agosto 2011 Lascia un commento

Ricordiamo che il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 ha stabilito l’obbligo per tutte le società (di persone e di capitali) di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC non è altro che un sistema di posta elettronica nel quale vengono certificati l’invio e la ricezione di messaggi e documenti informatici. Tutto questo avviene attraverso specifiche ricevute, generate dal proprio gestore di posta, che costituiscono la prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio, dell’eventuale documentazione allegata e dell’avvenuta consegna con precisa indicazione di data e ora di ricezione.

Per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e successivamente deve essere comunicata al Registro Imprese competente attraverso una procedura telematica chiamata COMUNICA.

Oltre che a rivolgersi al proprio consulente, ciascuna società può procedere autonomamente all’attivazione della casella di posta attraverso uno dei gestori accreditati presenti nell’elenco consultabile al seguente indirizzo http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori (tra i quali si cita ad esempio Aruba, Fastweb, Infocert).

Ricordiamo infine che dopo l’attivazione è necessario provvedere al deposito dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese competente (CCIAA).

Informazioni sul funzionamento della PEC sono reperibili su questo BLOG dello Studio al seguente Link: Vademecum PEC.

Studio Pezzotti

 

cfr.: Circolare 20-7-11 Studio (post di Blog)

PROMEMORIA – OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETA’

31 dicembre 2010 3 commenti


Ricordiamo che, a far data dal 29-07-2009, con la Legge Comunitaria 2008, è stato introdotto l’obbligo PER TUTTE LE SOCIETA’ di inserire negli atti, nella corrispondenza e nei siti web alcune informazioni riguardanti la stessa.

Precisiamo che per “atti e corrispondenza” si intendono contratti, bilanci, fatture emesse, ddt, ordini, lettere, fax, e-mail e siti web.

I dati che devono essere inseriti obbligatoriamente son i seguenti:

  • sede della società
  • ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta
  • numero di iscrizione al Registro delle Imprese
  • stato (eventuale) di liquidazione della società a seguito di scioglimento
  • società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
  • esistenza di un unico socio

A T T E N Z I O N E !!!

L’omessa indicazione anche di uno solo dei dati richiesti comporta l’eventualità che, ad OGNI amministratore possa essere comminata una sanzione che va da € 206 a € 2.065.

Consigliamo ad ogni amministratore un’attenta verifica circa la corretta applicazione delle indicazioni di legge negli atti e nella corrispondenza della società amministrata.

Cordiali saluti.

x Studio Domenico Pezzotti

Dott. Licia Guerini

 

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – PROMEMORIA

Si ricorda che le società di capitali, anche se in liquidazione, devono versare la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro venerdì 16 marzo 2010.

La tassa sostituisce la bollatura iniziale/annuale di libri giornale e inventari nonché dei registri obbligatori ai fini fiscali. Per questi libri infatti  non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso; rimane l’obbligo della bollatura solo su libro giornale e inventari (bollo ogni 100 pagine per tutti e di valore raddoppiato per i soggetti che non versano la tassa “vidimazione” di cui stiamo parlando).

Dicevamo quindi che la bollatura iniziale/annuale è stata sostituita dal versamento (deducibile ai fini delle imposte) della tassa “vidimazioni”. 

Gli importi della tassa sono:

  • € 309,87 per la generalità delle società
  • € 516,46 per le società con capitale, all’1/1/2010, superiore a €516.456,90.

Il versamento deve essere esibito alla CCIAA in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Sono esclusi dall’obbligo le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Ricordiamo che il versamento deve essere effettuato con mod. F24, indicando nella sezione “erario”: - codice tributo 7085  -  annualità  2010.

Ricordiamo infine che per i Sigg. clienti l’incombenza è curata direttamente dallo scrivente Studio ed il tributo verrà inserito nell’F24 da porre in pagamento entro il prossimo 16/3.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Pezzotti – Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile  Febbraio 2010 – p. 15

PROMEMORIA OPZIONE IRAP – MODALITA’ DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE

23 febbraio 2010 Lascia un commento

Entro il prossimo 1 marzo 2010, imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria, che già non lo hanno fatto negli scorsi esercizi, dovranno scegliere il regime di determinazione della base imponibile Irap da applicare per il triennio 2010-2012.

La scelta cade tra due possibili opzioni:

• il criterio che basa il calcolo dell`Irap sulla normativa fiscale del Tuir (ovvero il vecchio criterio che considera i costi secondo la loro deducibilità ai fini IRPEF)

• il criterio previsto per le societa` di capitali con derivazione diretta della base imponibile Irap dal conto economico (con irrilevanza circa la deducibilità o meno ai fini fiscali/IRPEG).

I diversi criteri possono modificare anche notevolmente la base imponibile IRAP; l’esercizio dell’opzione è inoltre vincolante per 3 anni e deve quindi essere attentamente ponderata.

Riguardo alla convenienza o meno dell’ozione non esiste una risposta univoca o generale ed ogni caso deve essere valutato a se; in linea di massima si può tuttavia affermare che sono avvantaggiati nella scelta coloro che nei “costi per servizi” presentano alti costi a deducibilità IRPEF limitata (ad. es.: costi autovetture, costi telefonici, ecc. ).

Con il presente post ricordiamo la scadenza per l’esercizio dell’opzione.

Studio Pezzotti

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