DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE – BENEFICI DALL’”A.C.E.”
Il provvedimento (Art. 8) stabilisce che, per questi soggetti, diventa “entità agevolativa” agli effetti dell’ACE il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. Non è quindi importante la variazione del capitale come invece previsto per i soggetti IRES.
Importante ricordare che l’agevolazione è applicabile solamente alle imprese in contabilità ordinaria in quanto per le “semplificate” è praticamente impossibile monitorare i movimenti del patrimonio netto.
In sostanza quindi tutto il patrimonio netto contabile esistente a fine esercizio rappresenta la base su cui applicare il coefficiente del 3% indipendentemente che si tratti di capitale costituito in precedenza piuttosto che di nuova formazione e indipendentemente che si tratti di rapporti in natura.
Riguardo alla composizione del patrimonio netto bisogna tenere conto dell’utile d’esercizio e vanno considerati in negativo le eventuali poste di “prelevamenti titolare o soci in c/utili”
Per quanto attiene alle imprese familiari e alle aziende coniugali il rendimento nozionale che supera l’eventuale reddito d’impresa viene attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari, ovvero al coniuge dell’azienda coniugale proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al reddito. Questa precisazione comporta, con riguardo alle imprese familiari, che l’importo dell’ACE trasferibile può cambiare nei vari periodi d’imposta, visto che è l’imprenditore titolato ad attribuire il reddito ai collaboratori a fine esercizio, sia pur nei limiti del 49%.
Per le società di persone l’importo corrispondente al rendimento nozionale della società partecipata che supera il reddito complessivo netto dichiarato viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota ACE ricevuta concorre a formare il rendimento nozionale del socio stesso ammesso in deduzione dal reddito d’impresa.
- la quota ACE è rilevante ai fini dell’individuazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR;
- la quota ACE concorre alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino aconcorrenza del suo intero ammontare;
- gli eventuali altri redditi, rispetto a quello agevolato, si aggiungono a quest’ultimo ai fini della formazione degli scaglioni successivi;
- la quota ACE concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, rilevando in tutti i casi in cui la misura di tali detrazioni è correlata all’importo di tale reddito.
In sede di dichiarazione dei redditi 2011 sperimenteremo questa agevolazione e potremo monitorare l’effettivo “interesse” che può avere in termini reali per le diverse realtà aziendali.
Cordialità
Studio Pezzotti
Domenico Pezzotti