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Articoli taggati ‘SCADENZA’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

PROFESSIONISTI – SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO NON CERTIFICATE

18 agosto 2011 Lascia un commento

Capita di frequente che il termine per il rilascio delle certificazioni di avvenuta RITENUTA D’ACCONTo, previsto dalla norma nel 28 febbraio di ogni anno, non venga assolutamente rispettato dai sostituti stessi;

I professionisti ed i lavoratori autonomi che hanno subito la ritenuta d’acconto si trovano quindi a dover gestire con affanno le richieste di certificazione proprio a ridosso del termine il pagamento o la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ovviare a questo inconveniente e per poter comunque avere a disposizione la documentazione che attesti il diritto allo SCOMPUTO della ritenuta d’acconto subita consigliamo di attuare, in ordine di efficacia, quanto segue:

A- Provvedere sin dal 1^ marzo di ogni anno a verificare con puntualità le certificazioni che i nostri clienti dovrebbero rilasciarci ed inoltrare SUBITO, agli inadempienti, una esplicita richiesta di rilascio della certificazione.

 

B- Qualora trascorra un certo lasso di tempo ed il sostituto non adempia al sollecito di cui al punto A-, lo studio consiglia di provvedere “in proprio” alla stesura della certificazione e di inviarla al sostituto chiedentone la sottoscrizione/restituzione….. inutile dire che se il sostituto è facilmente “contattabile” o se sono ancora in corso rapporti di lavoro, è assolutamente opportuno provvedere di persona a recapitare il modello ed a richiedere al sostituto la sottoscrizione in originale. In questo modo si evitano ulteriori dimenticanze e la necessità di provvedere ad ulteriori richieste.

 

C- Quando la strada delineata al punto B- risulta non applicabile perché il sostituto non risponde, è irreperibile o non collabora, riteniamo opportuno: – innanzitutto diffidare il sostituto, con raccomandata AR o PEC, al rilascio della certificazione di legge – in secondo luogo a porre in atto la procedura che l’Agenzia delle Entrate ha indicato con la Risoluzione 68/E del 19-3-2009…. di questa procedura diamo sintetico cenno:

La circolare precisa che il contribuente può conservare, al posto della certificazione, copia della fattura e della “relativa documentazione attestante il pagamento” dalla quale si possa evincere che è stata operata la ritenuta d’acconto. Normalmente non ci sono problemi a fornire questa dimostrazione per i pagamenti con assegno o bonifico o con altre forme di pagamento “tracciato”.

Qualche problema potrebbe esserci per i pagamenti in contanti in quanto, in questo caso, non esiste prova che l’incasso sia avvenuto “al netto della ritenuta”.

La circolare chiede che, comunque, venga prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio es. art. 47 DPR 445/2000 con la quale il contribuente deve dichiarare che la documentazione attestante il pagamento si riferisce esclusivamente alla fattura contabilizzata.

Nei casi di “difficoltà” a legare l’incasso ed il versamento di somme per contanti a determinate fatture per le quali manchi la certificazione, è opportuno che il contribuente attesti e dettagli, sempre nella prescritta autocertificazione, a quali fatture si riferiscono gli eventuali “versamenti cumulativi di contante” effettuati sul conto corrente….. ciò servirà quanto meno a mettere nelle mani del verificatore documentazione avente valore legale.

…. a memoria per la tornata dichiarativa “in corso” e per meglio organizzare l’acquisizione delle certificazioni relative all’anno 2011.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti.

cfr.: Il sole 24 ore 10-8-2011 p. 25

PUNTI PATENTE……

17 luglio 2011 Lascia un commento

Cerco di riprendere la normalità (dopo una particolarmente affannosa campagna Bilanci/redditi) con un’informazione “leggera” e non di tipo contabile-fiscal-tributario.

Durante la fase ri recupero del “gap informativo” (il tour de force dichiarativi spesso non lascia molto spazio all’informazione “generica”) ho letto che dal 1^ luglio scorso sono stati attribuiti a tutti gli automobilisti “meritevoli” ulteriori 2 punti-patente.

A tutti coloro che non hanno violato, negli ultimi 2 anni, norme del codice della strada che comportano decurtazione di punti, vengono infatti “regalati” due nuovi punti…….   gli automobilisti più “bravi” (e anche fortunati forse!) possono quindi trovarsi con ben 28 punti-patente a disposizione. Il sistema punti è infatti al quarto biennio di funzionamento e 8 sono i punti assegnati a coloro che non hanno ricevuto contestazione di infrazioni.

Segnalo che è possibile verificare il proprio “status-punti” accedendo al sito www.ilportaledell’automobilista.it; per attivare il servizio di verifica, ed altri interessanti servizi legati al mondo della propria patente di guida, è necessario “registrarsi”.

Il sito contiene molte informazioni e consente di ricevere una e-mail e/o un SMS in occasione della variazione dei punti-patente, della scadenza della patente e della scadenza della revisione degli autoveicoli legati all’automobilista registrato.

…. buona verifica a tutti!.

Domenico

55% – PROMEMORIA ADEMPIMENTI SPESE 2010

25 febbraio 2011 Lascia un commento

Ricordiamo con il presente articolo un paio di adempimenti IMPORTANTI relativamente alle pratiche di recupero fiscale sulle spese per il risparmio energetico “55%” (Rif. L. 296/2006 – ARTT. DA 344 A 349).

Gli adempimenti di seguito illustrati devono essere effettuati DA TUTTI COLORO CHE NON HANNO TERMINATO I LAVORI ENTRO IL 31.12.2010 E CHE, NELL’ANNO 2010 HANNO SOSTENUTO (quindi “pagato) SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO.

ATTESTAZIONE CHE AL 31.12.2010 I LAVORI NON SONO ANCORA FINITI

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010 devono predisporre e consegnare al CAF, o conservare con i documenti relativi alla dichiarazione, una attestazione con la quale dichiarano:

  1. DI AVER INIZIATO NEL 2010 O IN ANNUALITA’ PRECEDENTI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 344 E SEGUENTI DELLA L. 296/2006,
  2. DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2010 SPESE PER LE QUALI VERRA’ RICHIESTA IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE 55%
  3. CHE IL LAVORI DI CUI ALLE PREDETTE SPESE NON ERANO ANCORA TERMINATI AL 31.12.20

La dichiarazione di cui sopra è necessaria in caso di presentazione della documentazione di spesa ad un CAF per attestare che le spese sono deducibili nell’anno 2010.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE SOSTENUTE NEL 2010

Tale comunicazione deve essere inviata solamente in caso di PROSEGUIMENTO DEI LAVORI OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA e qualora nel corso del 2010 siano state pagate spese per le quali si intente portare in detrazione la quota del 55%.

La dichiarazione, da redigere su modello ministeriale, riguarda l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 che danno diritto alla detrazione fiscale.

La comunicazione di cui sopra può essere fatta solo telematicamente attraverso i canali “unicoonline” o Entratel (tramite intermediario).

Le istruzioni per la compilazione del modello e per maggiori informazioni sulla natura dell’obbligo sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “detrazione per la riqualificazione energetica”

ATTENZIONE!!!

L’adempimento in questione DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2011.

Per quanto riguarda l’attestazione di cui al primo punto lo Studio mette a disposizione un fac-simile scaricabile cliccando qui.

I Clienti interessati verranno personalmente avvisati in merito all’incombente adempimento.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 Ore 13.2.2011 – p. 8

RIVALUTAZIONE TERRENI – ULTIMI PROMEMORIA

8 ottobre 2010 2 commenti

     Inserisco nel Blog, a promemoria mio e degli utenti, alcune pillole che riguardano la rivalutazione dei terreni…. preciso che la scadenza non è al 31/10 come indicato in un precedente post ma al 2/11/2010 in quanto il 31/10 è domenica e l’1/11 è festivo. Quindi:

  • scadenza: 2 novembre 2010 per pagamento imposta sostitutiva e giuramento della perizia
  • La perizia deve essere giurata prima della vendita del terreno
  • l’Imposta sostitutiva può essere versata anche dopo la vendita del terreno e dopo la data della perizia purchè entro il 2/11/2010
  • il codice tributo per il  versamento dell’imposta sostitutiva è l’ 8056 (RM 144/2008) salvo indicazioni dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia Entrate
  • è necessario ricordarsi di inserire in dichiarazione dei redditi eventuali plusvalori emergenti dall’atto di vendita rispetto al valore fiscalmente riconosciuto indicato in perizia.
  • ATTENZIONE! se la vendita avviene ad un prezzo inferiore al valore della perizia l’Agenzia delle Entrate pare non riconosca come “costo fiscalmente riconosciuto” per la determinazione della plusvalenza tassabile il valore di Perizia (…pare che l’Agenzia escluda in questo caso la validità della perizia ed effettui il calcolo della plusvalenza partendo dal costo fiscalmente riconosciuto ante perizia!!)
  • ICI –> Attenzione! il valore indicato in perizia diventa base imponibile per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobiloi (ICI)

     Quanto sopra onde consentire agli operatori di valutare le corrette scelte ed i corretti adempimenti in merito all’operazione”Rivalutazione”.

     Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Italia Ogi 4/10/2010 p. 11 

RIVALUAZIONE TERRENI/QUOTE SOCIETARIE –> PROMEMORIA PROSSIMA SCADENZA 31/10/2010

23 settembre 2010 Lascia un commento

    Ricordo che scade il prossimo 31/10/2010 il termine per poter effettuare la “RIVALUTAZIONE” di Aree Edificabili e Quote Sociali sostituendo al pagamento delle normali imposte sulla plusvalenza (eventuale) l’imposta sostitutiva del 2% o 4%.

     I possessori di terreni EDIFICABILI ed i soci di società che “pensano” di poter vendere i beni plusvalenti nei prossimi anni farebbero bene a valutare l’opportunità della rivalutazione che consente di adeguare il costo fiscalmente riconosciuto del bene plusvalente (quota sociale o area edificabile)  con un costo contenuto.

     Il consiglio è diretto soprattutto ai soggetti che possiedono beni acquistati molto tempo fa a prezzi molto bassi rispetto al valore odierno.

     Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.

     Domenico Pezzotti

ATTENZIONE – VECCHIE SMART CARDS NON PIU’ UTILIZZABILI!

9 agosto 2010 Lascia un commento

 

ATTENZIONE!

Dal 3 settembre 2010 le smart card con le cifre inziali 1202 NON potranno più essere utilizzate (sono le smart che sono state rilasciate negli anni  2002/2003).

Vecchie Smart cards

Lo prevede la delibera 45/2009 del CNIPA.

Lo studio contatterà direttamente i clienti interessati per la sostituzione in tempo utile del dispositivo di firma digitale.
 

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

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