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Articoli taggati ‘RISPARMIO’

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

RIVALUTAZIONE TERRENI, AREE EDIFICABILI, QUOTE SOCIETARIE – FOCUS MANOVRA

27 ottobre 2011 3 commenti

E’ il cosiddetto DECRETO SVILUPPO (D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106) che, all’art.7, prevede la

riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate

Quali sono le opportunità offerte dal provvedimento?

In pratica la legge da la possibilità, ai soggetti che possiedono terreni o partecipazioni in Snc – Sas – Srl – Spa non quotate, di “affrancare” le plusvalenze che potrebbero essere realizzate con la cessione di tali cespiti mediante il pagamento di un’imposta forfettaria (che si sostituisce, in pratica, all’ordinaria imposizione fiscale).

Ad esempio: Un soggetto possiede un’area edificabile acquistata parecchi anni fa ad un prezzo basso; es. 10000 euro. Oggi l’area, in caso di vendita, potrebbe essere ceduta a 200000 euro. In caso di cessione, il reddito imponibile (tecnicamente chiamato “plusvalenza “) sarebbe dato dalla differenza tra corrispettivo percepito (es. 200.000) e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti ISTAT (es. 10.000+ 5000 di rivalutazione), e sarebbe assoggettato a tassazione separata (nella fattispecie: 200.000-15.000 = imponibile di 185.000). Ipotizzando una aliquota media di tassazione separata del 25% (il 23% è il valore minimo), l’imposta sulla vendita ammonterebbe ad euro 46.250.=

Con la “rivalutazione” è possibile corrispondere un’imposta “sostitutiva” pari al 4% sul valore complessivo del terreno; nel nostro caso quindi Euro 8.000. Con questa operazione il costo fiscale dell’area viene automaticamente riconosciuto pari a 200.000 con la conseguenza che, in caso di vendita (al medesimo prezzo -ovviamente-), non emergerà plusvalenza e non vi saranno altre imposte da pagare.

E’ evidente che il soggetto in questione “risparmia” la differenza tra 46.250 e 8000 euro e quindi la bellezza di 38.250 euro!

Tornando agli aspetti tecnici precisiamo che la rivalutazione ha effetto:

  • se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011,
  • se viene redatta una apposita “perizia di stima” entro il 30 giugno 2012 (per i terreni e le aree la perizia di stima deve essere giurata PRIMA che il terreno sia oggetto di cessione!)
  • se viene versata l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come determinato in perizia (che ricordiamo dovrà fare riferimento al valore del bene alla data del 1° luglio 2011). l’aliquota dell’imposta è la seguente:

  • 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
  • 4% per le partecipazioni qualificate;
  • 2% per le partecipazioni non qualificate.

L’imposta può essere pagata in 3 rata annuali (le scadenze sono quindi il 30/6/2012. 30/6/2013 e 30/6/2014) con applicazione, sulla seconda e terza rata, degli interessi nella misura del 3% annuo.

NOVITA’ RISPETTO ALLE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI:

Poichè le norme di rivalutazione si susseguono ormai da 10 anni, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

Prima del Decreto Sviluppo l’Amministrazione pretendeva il pagamento dell’intera imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione e dava la possibilità al contribunte (in un tempo tuttavia “troppo stretto”) di chiedere l’eventuale rimborso di quanto versato sulla precedente operazione.

Con il Decreto Sviluppo è invece consentito al contribuente di imputare alla “seconda rivalutazione” quanto già versato con la rivalutazione precedente. In pratica nell’esempio che segue:

I^ RIVALUTAZIONE  —> Valore area €. 50.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 2.000.=

II^ RIVALUTAZIONE —> Valore area €. 80.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 3.200.=

diventa possibile imputare il primo versamento di 2.000 alla seconda rivalutazione in modo da pagare, a conguaglio, solo € 1.200.=

Invitiamo tutti i soggetti che posseggono terreni agricoli / aree edificabili e/o partecipazioni in società non quotate, PER I QUALI RITENGONO POSSIBILE UNA CESSIONE NEL PROSSIMO FUTURO, di valutare attentamente con i propri consulenti l’opportunità offerta dalla norma in quanto, soprattutto per i cespiti detenuti da molto tempo, il risparmio fiscale conseguibile è di assoluto interesse.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile Euroconference 06-2011 – giugno 2011

55% – PROMEMORIA ADEMPIMENTI SPESE 2010

25 febbraio 2011 Lascia un commento

Ricordiamo con il presente articolo un paio di adempimenti IMPORTANTI relativamente alle pratiche di recupero fiscale sulle spese per il risparmio energetico “55%” (Rif. L. 296/2006 – ARTT. DA 344 A 349).

Gli adempimenti di seguito illustrati devono essere effettuati DA TUTTI COLORO CHE NON HANNO TERMINATO I LAVORI ENTRO IL 31.12.2010 E CHE, NELL’ANNO 2010 HANNO SOSTENUTO (quindi “pagato) SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO.

ATTESTAZIONE CHE AL 31.12.2010 I LAVORI NON SONO ANCORA FINITI

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010 devono predisporre e consegnare al CAF, o conservare con i documenti relativi alla dichiarazione, una attestazione con la quale dichiarano:

  1. DI AVER INIZIATO NEL 2010 O IN ANNUALITA’ PRECEDENTI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 344 E SEGUENTI DELLA L. 296/2006,
  2. DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2010 SPESE PER LE QUALI VERRA’ RICHIESTA IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE 55%
  3. CHE IL LAVORI DI CUI ALLE PREDETTE SPESE NON ERANO ANCORA TERMINATI AL 31.12.20

La dichiarazione di cui sopra è necessaria in caso di presentazione della documentazione di spesa ad un CAF per attestare che le spese sono deducibili nell’anno 2010.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE SOSTENUTE NEL 2010

Tale comunicazione deve essere inviata solamente in caso di PROSEGUIMENTO DEI LAVORI OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA e qualora nel corso del 2010 siano state pagate spese per le quali si intente portare in detrazione la quota del 55%.

La dichiarazione, da redigere su modello ministeriale, riguarda l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 che danno diritto alla detrazione fiscale.

La comunicazione di cui sopra può essere fatta solo telematicamente attraverso i canali “unicoonline” o Entratel (tramite intermediario).

Le istruzioni per la compilazione del modello e per maggiori informazioni sulla natura dell’obbligo sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “detrazione per la riqualificazione energetica”

ATTENZIONE!!!

L’adempimento in questione DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2011.

Per quanto riguarda l’attestazione di cui al primo punto lo Studio mette a disposizione un fac-simile scaricabile cliccando qui.

I Clienti interessati verranno personalmente avvisati in merito all’incombente adempimento.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 Ore 13.2.2011 – p. 8

55% – DEFINITIVO L’ASSETTO 2011

13 dicembre 2010 Lascia un commento

Con l’intervenuta approvazione della “manovra di stabilità” avvenuta lo scorso 7 dicembre, il cittadino-contribuente può fare finalmente i propri calcoli “a boccie ferme” in merito ai benefici sul risparmio energetico.

La manovra ha definitivamente approvato la prooga dell’agevolazione 55% sino al 31-12-2011 con questi punti fermi:

  1. Recupero della detrazione obbligatoriamente su 10 anni
  2. Conferma di tutte le altre regole e delle tipologie di interventi ammissibili.

Tutti coloro che hanno in corso un intervento di risparmio energetico e che non hanno premura di recuperare la detrazione entro il prossimo quinquennio possono quindi tranquillamente rimandare i pagamenti al successivo esercizio.

Coloro che invece intendono attivarsi per un nuovo intervento è opportuno che prendano da subito contatti con i tecnici per la predisposizione delle attività necessarie all’avvio di lavori…. un anno è sicuramente un periodo di tempo lungo ma la borocratizzazione di certe procedure spesso può causare lungaggini poco controllabili.

Colgo l’occasione per ricordare agli utenti che è obbligatoria l’indicazione del “COSTO DELLA MANODOPERA” nella fattura di imprese edili, idraulici, elettricisti, ecc. ecc.; tale indicazione è CONDITIO SINE QUA NON per poter godere della detrazione 55% ( e anche 36%) e per la richeista di Iva agevolata.

ATTENZIONE!… Quando si parla di “costo della manodopera” si intende il COSTO PER L’IMPRESA ESECUTRICE che è sicuramente differente dal PREZZO della manodopera che il cliente PAGA e che -questo si- è normalmente esposto in fattura. QUINDI –> DUE INDICAZIONI DIVERSE.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti.

55%-AGGIORNAMENTO: LA PROROGA INSERITA IN UN EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA

18 novembre 2010 1 commento

     Dopo una settimana di “braccio di ferro” pare che la proroga del 55% sia stata inserita in un emendamento da apportare alla legge finanziaria in discussione.

     Dopo il balletto di ipotesi che prevedevano riduzioni chirurgiche ai benefici (si è ipotizzato un tetto al metro quadro per i serramenti ed una riduzione dal 55 al 41% …..) pare che la proroga vada in discussione al parlamento con questi presupposti:

  • Aumento degli anni di detrazione da 5 a 10
  • Invariati gli altri presupposti della detrazione (percentuale di detrazione e tetti di spesa)

     ATTENZIONE! L’inserimento dell’emendamento non significa che non possano esservi modifiche o stralci del provvedimento durante le discussioni alla Camera e/o al Senato!

     Rinnovo pertanto il consiglio, a tutti coloro che necessitano di recuperare la detrazione “per forza”, di prepararsi ad AGIRE entro il 31/12 mediante pagamento, anche di soli acconti, delle fatture relative ai lavori 55%. In tal modo sarà possibile sfruttare la detrazione con le regole valide sino al 31/12/2010.

     Le ultime news sul 55% si possono leggere a questo indirizzo: Sole 24 Ore 18/11 – Norme e Tributi

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore dal 10 al 17/11/2010 e link Sole 24 Ore 18/11/2010 Norme e Tributi

DETRAZIONE 55% – ARIA DI PROROGA? – COME ASSICURARSI LA DETRAZIONE

10 novembre 2010 1 commento

Sui quotidiani di questi ultimi giorni si iniziano a leggere notizie che ben fanno sperare riguardo ad una possibile proroga della detrazione 55%; 

TUTTAVIA!… fino all’emanazione di una legge che sancisca con certezza la possibilità di usufruire della detrazione anche per le spese effettuate dopo il 2010 CONVIENE VERIFICARE TUTTE LE POSSIBILITA’ PER CHIUDERE LA MAGGIOR PARTE DEI BONIFICI ENTRO LA FINE DEL 2010

Per venire incontro alle esigenze dei contribuente l’ENEA, con un chiarimento pubblicato sul proprio sito il 23 ottobre scorso (Faq n. 65), ha specificato che non è necessario effettuare la chiusura dei lavori entro il 31/12/2010 per poter usufruire della detrazione sulle spese sostenute e pagate entro fine anno

Ciò significa che la cosa importante da fare per “mettere al sicuro” la detrazione è IL PAGAMENTO DELLE SPESE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2010 anche se i lavori possono non essere completamente terminati. La mancata chiusura dei lavori non comporta effetti preclusivi alla detrazione delle spese sostenute nel 2010. Sulle spese sostenute dal 2011 in poi, salvo intervenga l’auspicata proroga, non sarà invece possibile avere la detrazione fiscale.

Lo scrivente sta comunque tenendo seguita la vicenda e non mancherà di informare, il più tempestivamente possibile, sull’eventuale proroga dell’agevolazione.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 24/10/2010 – p. ?? + Sole 24 Ore 03/11/2010 – p. 35

RISPARMIO ENERGETICO 55% – COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORI NON TERMINATI AL 31/12/2009

10 febbraio 2010 Lascia un commento

Si informa che è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008).

L’invio di tale modello è indispensabile per poter continuare a fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

  • dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Il modello in questione può essere inviato esclusivamente in via telematica dal contribuente (che si deve munire di credenziali di accesso ai servizi on line dell’Agenzia Entrate) o per il tramite di un intermediario abilitato (in genere lo studio del proprio commercialista).

Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it (adempimento di norma curato dal tecnico che segue i lavori di ristrutturazione ma delegabile anche allo studio previa specifica richiesta)

Lo studio è a disposizione per l’eventuale assistenza in merito.

Cordiali saluti.

Marone, 2 febbraio 2010

Domenico Pezzotti

cfr.: Agenzia Entrate – Sito / Modulistica

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