E’ il cosiddetto DECRETO SVILUPPO (D.L. n.70 del 13 maggio 2011 convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106) che, all’art.7, prevede la
riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate
Quali sono le opportunità offerte dal provvedimento?
In pratica la legge da la possibilità, ai soggetti che possiedono terreni o partecipazioni in Snc – Sas – Srl – Spa non quotate, di “affrancare” le plusvalenze che potrebbero essere realizzate con la cessione di tali cespiti mediante il pagamento di un’imposta forfettaria (che si sostituisce, in pratica, all’ordinaria imposizione fiscale).
Ad esempio: Un soggetto possiede un’area edificabile acquistata parecchi anni fa ad un prezzo basso; es. 10000 euro. Oggi l’area, in caso di vendita, potrebbe essere ceduta a 200000 euro. In caso di cessione, il reddito imponibile (tecnicamente chiamato “plusvalenza “) sarebbe dato dalla differenza tra corrispettivo percepito (es. 200.000) e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti ISTAT (es. 10.000+ 5000 di rivalutazione), e sarebbe assoggettato a tassazione separata (nella fattispecie: 200.000-15.000 = imponibile di 185.000). Ipotizzando una aliquota media di tassazione separata del 25% (il 23% è il valore minimo), l’imposta sulla vendita ammonterebbe ad euro 46.250.=
Con la “rivalutazione” è possibile corrispondere un’imposta “sostitutiva” pari al 4% sul valore complessivo del terreno; nel nostro caso quindi Euro 8.000. Con questa operazione il costo fiscale dell’area viene automaticamente riconosciuto pari a 200.000 con la conseguenza che, in caso di vendita (al medesimo prezzo -ovviamente-), non emergerà plusvalenza e non vi saranno altre imposte da pagare.
E’ evidente che il soggetto in questione “risparmia” la differenza tra 46.250 e 8000 euro e quindi la bellezza di 38.250 euro!
Tornando agli aspetti tecnici precisiamo che la rivalutazione ha effetto:
- se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011,
- se viene redatta una apposita “perizia di stima” entro il 30 giugno 2012 (per i terreni e le aree la perizia di stima deve essere giurata PRIMA che il terreno sia oggetto di cessione!)
- se viene versata l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come determinato in perizia (che ricordiamo dovrà fare riferimento al valore del bene alla data del 1° luglio 2011). l’aliquota dell’imposta è la seguente:
- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
L’imposta può essere pagata in 3 rata annuali (le scadenze sono quindi il 30/6/2012. 30/6/2013 e 30/6/2014) con applicazione, sulla seconda e terza rata, degli interessi nella misura del 3% annuo.
NOVITA’ RISPETTO ALLE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI:
Poichè le norme di rivalutazione si susseguono ormai da 10 anni, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.
Prima del Decreto Sviluppo l’Amministrazione pretendeva il pagamento dell’intera imposta sostitutiva sulla nuova rivalutazione e dava la possibilità al contribunte (in un tempo tuttavia “troppo stretto”) di chiedere l’eventuale rimborso di quanto versato sulla precedente operazione.
Con il Decreto Sviluppo è invece consentito al contribuente di imputare alla “seconda rivalutazione” quanto già versato con la rivalutazione precedente. In pratica nell’esempio che segue:
I^ RIVALUTAZIONE —> Valore area €. 50.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 2.000.=
II^ RIVALUTAZIONE —> Valore area €. 80.000.= —> imposta dovuta 4% = €. 3.200.=
diventa possibile imputare il primo versamento di 2.000 alla seconda rivalutazione in modo da pagare, a conguaglio, solo € 1.200.=
Invitiamo tutti i soggetti che posseggono terreni agricoli / aree edificabili e/o partecipazioni in società non quotate, PER I QUALI RITENGONO POSSIBILE UNA CESSIONE NEL PROSSIMO FUTURO, di valutare attentamente con i propri consulenti l’opportunità offerta dalla norma in quanto, soprattutto per i cespiti detenuti da molto tempo, il risparmio fiscale conseguibile è di assoluto interesse.
Cordialità
Domenico Pezzotti
cfr.: Circolare Mensile Euroconference 06-2011 – giugno 2011
45.736095
10.094525