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Articoli taggati ‘REGOLE’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

POSTA ELETTRONICA – ALCUNE REGOLE IMPORTANTI

22 ottobre 2011 Lascia un commento

Riporto volentieri l’articoletto che segue precisando che non è “farina del mio sacco”….

L’articolo proviene dal sito/blog “Fisco 7″ al quale rimando volentieri tutte le persone desiderose di leggere periodicamente consigli interessanti.

Il pezzo tratta dei più comuni errori e delle “gaffes” nei quali è possibile incorrere utilizzando con leggerezza lo strumento della posta elettronica.

Ecco i preziosi consigli:

Re: Re: Re: Evita le brutte figure via email

Un recente sondaggio condotto negli Stati Uniti ha messo in luce come una percentuale superiore all’80% dei dirigenti delle aree Marketing e Comunicazione (che dovrebbero essere quelli bravi!), presi a campione tra le medie e grandi aziende, ha inviato almeno una mail con destinatario sbagliato, con conseguente momento di crisi post-invio.

Da noi si narra di un consulente del lavoro che ha girato a tutta l’azienda i dettagli dello stipendio di un dipendente.

Oppure di un dipendente che Continua a leggere…

DICHIARAZIONI CONFORMITA’ INSTALLATORI

6 dicembre 2010 Lascia un commento

     Rileviamo in studio che esistono ancora alcune perplessità in merito alla “destinazione” ed all’uso delle dichiarazioni di conformità che gli installatori (L. 46/90 ora sostituita dal Decreto 22/01/2008 n. 37) debbono rilasciare in merito agli impianti elettrici, idraulici, gas, elevazione, ecc.

     Riassumiamo quindi di seguito la procedura di rilascio e di utilizzo:

  1. L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati; la dichiarazione deve essere sottoscritta dal responsabile tecnico e dal titolare/legale rappresentante dell’impresa e corredata di specifica relazione su materiali utilizzati nonchè del progetto dell’impianto.
  2. La dichiarazione va consegnata in originale al committente.
  3. L’impresa esecutrice deve depositarne una copia anche presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune ove ha sede l’immobile destinatario degli impianti. Tale adempimento che, ripeto, è a carico dell’imporesa installatrice, deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del lavori.
  4. Lo sportello Unico per l’Ediliza trasmetterà copia della dichiarazione alla CCIAA compentente

     Maggiori informazioni in merito alle norme che regolano l’attività delle imprese di installazione impianti possono essere reperite accedendo alla sezione Albi-Registri-Elenchi e Ruoli –> Qualifiche Tecniche –> Impiantistica.

     Lo studio è a disposizione per gli eventuali chiarimenti necessari.

     Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

COMPENSAZIONI IVA – ECCO I CHIARIMENTI ATTESI

16 gennaio 2010 Lascia un commento

Arrivano sul filo di lana i chiarimenti sulle COMPENSAZIONI IVA da effettuarsi a partire dal prossimo 18/01/2010.

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nella serata di venerdì 15/1 la circolare n. 1/E nella quale vengono chiarite le seguenti situazioni dubbie:

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA CON IVA A DEBITO: Non sussiste nessun vincolo per l’utilizzo del credito IVA in compensazione con eventuali debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni 2010; questo anche se l’utilizzo del credito non avviene direttamente in sede di liquidazione periodica ma venga esposto nel modello F24. Nessun limite e nessuna formalità (invio dell’F24 ammesso anche tramite Remote Banking) per questo tipo di compensazione anche se superiore a 10 o 15 mila euro.

RESIDUO CREDITO IVA 2008: Anche per il residuo credito IVA 2008 non ancora compensato e non ancora confluito nella dichiarazione IVA del 2009 è possibile la compensazione piena senza limiti di importo e senza formalità alcuna; medesimo trattamento spetta al credito IVA scaturente dalle liquidazioni dei primi tre trimestri 2009 e per i quali le aziende possono aver presentato il modello TR. ATTENZIONE: il credito IVA 2008 non sarà più utilizzabile dalla data di presentazione della dichiarazione IVA/2010 relativa all’ano 2009.

CREDITI DIVERSI DALL’IVA: era già abbastanza certo ma è comunque stato chiarito che sono liberamente compensabili i crediti fiscali diversi dall’IVA (es. Irpef, Irap, Addizionali, ecc.); questi crediti, ricordiamo, “maturano” a far data dal 1^ gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e da tale data sono compensabili. Unico limite è rappresentato dal tetto massimo (attualmente di euro 516.456,90 che verrà elevato a 700.000 euro con prossimo provvedimento ministeriale)

ADEMPIMENTI PER LE COMPENSAZIONI IVA SINO A 10.000 EURO: E’ stato chiarito che la compensazione di crediti IVA sino a 10.000 euro è completamente svincolata dai limiti e dalle regole attinenti le nuove compensazioni; ciò significa che anche coloro che hanno crediti superiori a 10 o 15 mila euro e che arriveranno nei prossimi mesi a compensare anche cifre oltre le predette soglie, possono effettuare compensazioni in F24 di IVA sino a 10 mila euro senza dover presentare anzitempo la dichiarazione, senza obblighi di visto di conformità e senza obbligo di passare dal canale Entratel/Fiscoonline per l’invio degli F24.  La compensazione di crediti iva sino a 10.000 può quindi essere fatta liberamente già dal prossimo 18/1.

E’ RICHIESTO IL RISPETTO DELLE REGOLE SOLO QUANDO IN F24 SI SUPERANO LE SOGLIE DI € 10.000 O € 15.000;

In particolare, i valori a credito che superano i 10 mila euro potranno essere compensati solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA

Qualora con successive compensazioni si arrivi a superare anche i 15.000 euro, sarà necessario presentare  una dichiarazione IVA (“correttiva” qualora sia già stata presentata dichiarazione per l’utilizzo di crediti sopra soglia 10.000) che presenti il VISO DI CONFORMITA’ reso da un professionista abilitato ed accreditato per tale adempimento (o reso dal revisore contabile in caso di società soggette a controllo ex. art. 2409-bis C.C.).

CREDITI TRIMESTRALI 2010: E’ infine stato chiarito che il credito che si formerà durante il 2010 potrà essere chiesto in compensazione, mediante presentazione dei modelli TR, in aggiunta al credito 2009; in questo caso la compensazione potrà avvenire senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello TR; la parte di credito che invece supererà la soglia di 10 mila euro potrà essere compensata solamente rispettando il termine citato (ed esclusivamente con utilizzo dei canali Entratel/Fiscoonline – no home banking o simili).

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Domenico Pezzotti

cfr: Il Sole 24 Ore – 16/01/2010 – pag. 19

REGOLE PER “SCIATORI”, “SNOWBOARDISTI” E “SCIALPINISTI”

18 dicembre 2009 Lascia un commento

     Riportiamo, a titolo informativo, alcune regole che ogni SCIATORE ed ogni appassionato di SNOWBOARD deve conoscere e rispettare per la propria ed altrui sicurezza e per non incorrere in pesanti sanzioni:

CASCO OBBLIGATORIO PER I MINORI DI 14 ANNI: necessario il casco omologato per i minori di 14 anni; la multa va da 30 a 150 euro; prevista una sanzione da 5000 euro per chi commercializza caschi non omologati, sanzione che arriva anche a 100 mila euro per i produttori e/o gli importatori.

VELOCITA’ MODERATA CON  VISUALE RIDOTTA: è necessario tenere una condotta che non costituisca pericolo per se stessi e per gli altri; saranno puniti i comportamenti sconsiderati e la velocità eccessiva soprattutto in caso di scarsa visibilità

REGOLE DI PRECEDENZA: lo sciatore “a monte” deve impostare la propria direzione in modo da evitare collisioni o interferire con lo sciatore a valle; nelle confluenze è necessario dare la precedenza allo sciatore che proviene da destra o secondo le particolari indicazioni presenti sulla pista.

SOSTA A BORDO PISTA: è consentita la sosta SOLO a bordo pista; in caso di cadute è necessario spostarsi rapidamente a bordo pista ed è vietato sostare in corrispondenza di passaggi obbligati o con scarsa visibilità (curve, dossi, ecc.). E’ VIETATO risalire le piste a piedi mentre è possibile la risalita con gli sci, sempre a bordo pista e solo in presenza di specifica autorizzazione del gestore.

ASSISTENZA ED AIUTO AGLI SCIATORI IN DIFFICOLTA’: è obbligatorio prestare assistenza alle persone che dimostrano di essere in difficoltà, comunicando, se necessario, la situazione di necessità o la presenza di un incidente. In caso di omissione si rischia una sanzione da 250 a 1000 euro.

     Nella speranza di aver fornito qualche utile indicazione utilizzabile anche in ambiti diversi dal lavoro, auguriamo a tutti Buone Feste ed un sereno periodo di svago.

Studio Pezzotti

cfr.: il Sole 24 ore 14.12.09 pag. 28 

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L’ITER PER PROCEDERE ALLA DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

15 novembre 2009 2 commenti

Periodicamente le aziende procedono ad inventariare i benis trumentali presenti nel processo aziendale e si trovano nella necessità di eliminare i beni obsoleti, guasti e non più “convenientemente” riparabili.
Riepiloghiamo brevemente le “condizioni” da rispettare per l’estromissione di questi cespiti e le alternative possibili:
ELIMINAZIONE “TIPICA” PROCEDURIZZATA DALLA LEGGE:
- Innanzitutto è necessario inviare una specifica comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competenti ed al Comando della Guardia di Finanza che presidia il luogo in cui avverrà la distruzione. La comunicazione DEVE ESSERE INVIATA ALMENO 5 GIORNI PRIMA rispetto alla data di prevista distruzione; la comunicazione deve contenere: Luogo, data e ora in cui avverrà la distruzione, natura, qualità e quantità dei beni da distruggere e loro valore complessivo
- Se la società che deve eliminare i beni è soggetta a controllo di Collegio Sindacale è opportuno trasmettere copia della comunicazione anche al Presidente del Collegio.
- E’ inoltre necessario emettere un documento di trasporto per l’accompagnamento dei beni al luogo di distruzione
- In terzo luogo è necessario verbalizzare l’operazione redigendo:
a) per beni di valore superiore a 5164,57 un apposito verbali compilato da un funzionario/notaio che ha presenziato alle operazioni di distruzione;
b) per beni di valore inferiore a 5164,57 una dichiarazione sostituitva di atto notorio attestante l’avvenuta distruzione

ELIMINAZIONE DI BENI CONSIDERABILI “RIFIUTI”
Se i beni da estromettere possono essere considerati “rifiuti”, può essere adottata la procedura di conferimento all’Isola Ecologica con compilazione del formulario di identificazione (art. 15 D.Lgs. 22/1997).

CESSIONE DI BENI A SOGGETTI TERZI
I beni da estromettere possono essere “eliminati” anche mediante cessione ad altre imprese e/o a soggetti terzi; in questo caso è necessario procedere alla regolare fatturazione del bene facendo attenzione a poter provare che il valore di cessione indicato in fattura è congruo rispetto al valore dei beni

AUTOFATTURAZIONE
I beni da estromettere dal processo aziendale di Ditte Individuali possono anche “passare” alla sfera privata dell’imprenditore mediante autofatturazione; ricordiamo che in questo caso è importante poter provare quale era il “valore normale” del bene al momento dell’estromissione. L’Amministrazione Finanziaria potrebbe infatti contestare valori troppo bassi ed imputare all’impresa un’evasione di Iva e Imposte sui redditi.

Domenico – 15/11/2009
Rif. L’esperto risponde – n. 83 26/10/09 R. 3746

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