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Articoli taggati ‘REDDITI’

REGIME PREMIALE PER I CONTRIBUENTI CHE ADOTTANO LA COMPLETA TRASPARENZA

14 febbraio 2012 Lascia un commento

Tra le norme del Governo Monti ve n’è una che crea parecchia curiosità e che sarà destinataria di attenzioni e discussioni.

Si tratta della disposizione che introduce particolari “facilitazioni” (benefici fiscali, semplificazione di adempimenti amministrativi e agevolazioni sugli accertamenti) ai contribuenti che effettuino TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA tramite un conto corrente “dedicato”. Il nuovo regime dovrà essere meglio definito da uno specifico provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

Riepiloghiamo di seguito le condizioni per accedere al regime (che dovrebbe essere potabile a partire dal 1 gennaio 2013) e le facilitazioni previste per chi potrà/vorrà aderire allo stesso:

CONDIZIONI DI ACCESSO:

  • Sarà necessario “dialogare” con l’Agenzia delle Entrate ESCLUSIVAMENTE in forma telematica e trasmettere i files di:
  • - corrispettivi
  • - fatture emesse e ricevute
  • - movimentazioni relative ad acquisti o cessioni non documentate da fattura
  • Sarà inoltre necessario istituire ed utilizzare per l’attività ESCLUSIVAMENTE un conto corrente bancario”dedicato”

BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI:

  • L’Amministrazione finanziaria effettuerà per conto dei contribuenti:
  • - la predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento, “eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie”
  • - la predisposizione automatica del modello 770, del modello CUD (? in quale caso non si capisce), dei modelli di versamento periodico delle ritenute, “previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie”
  • E’ prevista la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale
  • Eventuali rimborsi d’imposta verranno accelerati rispetto agli altri contribuenti
  • Non sarà necessario il visto di conformità per la compensazione di crediti > 15000 euro
  • Non sarà necessario prestare garanzia per i rimborsi IVA oltre soglia
  • I contribuenti saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • I termini di decadenza per gli accertamenti vengono ridotti di un anno (tre anni dopo la presentazione della dichiarazione anziché quattro)
  • Per i contribuenti NON in contabilità ordinaria sono previsti inoltre i seguenti benefici:
  • - applicazione del criterio di cassa nella determinazione del reddito IRPEF
  • - predisposizione automatica della dichiarazione IRPEF e IRAP (previo invio telematico, immagino, dell’ulteriore documentazione necessaria ad una corretta dichiarazione….. )
  • - esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dei beni ammortizzabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA, acconto compreso.

ATTENZIONE –> I soggetti che non ottemperano o che ritardano rispetto alle disposizioni (che dovremo ben vedere!!) necessarie per fruire del regime:

  1. perdono il diritto ad usufruire dei benefici
  2. incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 4000 euro

CONSIDERAZIONI STRETTAMENTE PERSONALI

Tutto quanto ipotizzato è molto bello e pare veramente essere un valido aiuto al contribuente…. la norma non tiene tuttavia conto di alcune insormontabili difficoltà che oggi sono a carico di chi si pone a “cuscinetto” tra le esigenze dell’Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti “obbligati” agli adempimenti:

  • Il contribuente spesso e volentieri NON SA COSA DEBBA ESSERE REGISTRATO E COSA NO… sarà difficile che riesca a individuare ed inviare correttamente i documenti “necessari”….
  • Moltissimi contribuenti hanno conoscenze tecnologiche ancora molto limitate… e le procedure per le comunicazioni telematiche con l’Agenzia sono spesso farraginose, richiedono  un po’ di dimestichezza, richiedono frequenti aggiornamenti, richiedono di lavorare con altre applicazioni….. Oggi, per qualcuno, è un’odissea anche solo riuscire ad attivare il cassetto fiscale!!
  • Moltissimi contribuenti non hanno tempo/conoscenze per mantenere il minimo di aggiornamento sulle cose da fare e sui cambiamenti rapidi e talvolta “devastanti” della normativa…. se l’Agenzia delle Entrate non affiancherà un’attività di “consulenza” (che rappresenta oggi il vero VALORE AGGIUNTO nella nostra attività di studio) sarà difficile che il contribuente possa trarre dal regime in oggetto veri vantaggi!
  • Nel nostro studio è in atto da anni un sistema di consulenza che aiuta il cliente a fare determinate scelte in base a previsioni ragionate e non in base a dati consuntivi…. I contribuenti che necessitano di tale tipo di aiuto dovranno essere seguiti “ad personam”……  l’Amministrazione dovrà incrementare parecchio il proprio organico e dedicare risorse a questo tipo di attività.

Sulla base di quanto sopra credo che per alcuni piccoli contribuenti potrà essere interessante “sfruttare” i benefici offerti dalla normativa; il tutto, credo, sempre sotto l’egida e con l’aiuto e l’esperienza di chi ha in mano le necessarie conoscenze per impedire che lo specchietto per le allodole rappresentato da “Agevolazioni e Risparmio” si traduca in una trappola che comporti pesanti sanzioni e, probabilmente, accertamenti sulla gestione dell’attività.

I clienti dello studio saranno debitamente informati sulle opportunità del regime.

Cordiali saluti

Domenico Pezzotti

cfr.: Pratica fiscale e professionale n. 1 del 2-1-2012

OMAGGI, RISTORANTI E ALBERGHI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 dicembre 2011 1 commento
Riteniamo utile riproporre un riepilogo dei consigli per la corretta gestione dei documenti afferenti le spese per Omaggi, Alberghi, Ristoranti e per Spese di rappresentanza in genere.
E’ importante sapere, infatti, che, ai fini della detrazione dell’iva e della deducibilità come costi, è indispensabile che i documenti relativi ad omaggi, alberghi e ristoranti e spese di rappresentanza, rispettino le seguenti fondamentali regole:
 
OMAGGI:
  • Per la detrazione dell’IVA gli omaggi non devono superare il costo unitario di euro 25,82.=
  • Per la deduzione integrale come costi, gli omaggi non devono superare il costo complessivo (eventualmente compreso di iva indeducibile), di euro 50,00.=, oltre tale soglia l’omaggio è considerato una spesa di rappresentanza con limitazioni alla deducibilità
  • E’ indispensabile conservare o creare la documentazione relativa alla consegna dell’omaggio, (in modo da evidenziare l’inerenza dello stesso all’attività aziendale) specialmente se di valore cospicuo.
  • Il valore dell’omaggio, in caso di cesti o confezioni natalizie è pari alla sommatoria di tutti i beni che compongono la confezione
  • E’ opportuno, al fine di evitare contestazioni, che la fattura di acquisto di confezioni natalizie riporti in maniera dettagliata il contenuto delle diverse confezioni.
  • Se l’omaggio è un bene “oggetto della propria attività” l’IVA sull’acquisto è sempre detraibile ma è SEMPRE necessario emettere fattura al cliente o autofattura.
  • Gli omaggi ai dipendenti non concorrono a formare il loro reddito se complessivamente non superano, nell’anno, il valore di €. 258,23; se viene superata questa soglia il valore TOTALE dell’omaggio deve essere computato come benefit imponibile in capo al dipendente

ALBERGHI E RISTORANTI:

  • Per poter dedurre l’IVA sulle fatture di ristorante/albergo è INNANZITUTTO necessario RICHIEDERE LA FATTURA e non la ricevuta fiscale
  • Riguardo alle fatture di ristorante relative alle trasferte dei dipendenti è necessario indicare sulla fattura il nominativo dei dipendenti che hanno fruito del pasto; se non è possibile indicarlo in fattura è necessaria specifica distinta a parte
  • E’ opportuno che le fatture relative alle trasferte dei titolari / soci riportino SEMPRE, sul retro, l’indicazione del motivo della trasferta; questo aiuta a tenere memoria dell’evento che ha richiesto la trasferta (necessario per provare l’inerenza della spesa)
  • Per i pranzi con CLIENTI o FORNITORI… in caso di spese di vitto per “terzi” diversi da titolare / soci / dipendenti, è necessario specificare la qualifica di CHI è stato ospite; infatti, nel caso di ospitalità di CLIENTI (anche potenziali) la spesa non è qualificata “di rappresentanza” e mantiene costo/iva deducibili; qualora non si tratti di clienti si perde la detrazione dell’IVA e si sottopone il costo a limitazioni di deducibilità.
  • Importante è anche specificare se le spese sono sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni, visite a stabilimenti e/o particolari eventi aziendali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA:

  • Innanzitutto è bene chiarire che le spese di rappresentanza devono essere “inerenti” ovvero devono avere un collegamento con l’attività e/o gli eventi che riguardano l’impresa.
  • Le spese considerate di rappresentanza sono deducibili secondo determinati limiti (vedasi scheda di dettaglio sotto citata); non sono considerate spese di rappresentanza i BENI che non superano il valore (compresa iva indetraibile) di 50 euro cad.
  • Non è possibile dedurre l’IVA delle spese considerate “di rappresentanza” anche se si tratta di spese per alberghi e ristoranti. Rimane possibile la detrazione dell’IVA solo per i BENI di valore unitario inferiore a 25,82 €.
  • Le spese di rappresentanza devono essere EFFETTIVAMENTE sostenute e debitamente DOCUMENTATE; attenzione quindi a conservare ogni elemento, documento o traccia che riguardi la loro effettiva esistenza e la loro inerenza ad un determinato evento
  • L’inerenza sussiste ogni qual volta la spesa sia sostenuta per finalità Promozionali e di pubbliche relazioni purché con criteri di RAGIONEVOLEZZA ed in funzione dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente e indirettamente, benefici economici all’azienda

Quanto indicato nella presente scheda sintetica vuole solo ricordare alcuni principi fondamentali da tener presente in fase di “acquisto” delle tipologie di beni e servizi sopra enunciati.

Coloro che intendessero approfondire le tematiche posso accedere agli appositi documenti pubblicati nella sezione “1-Documenti da scaricare” posta nella colonna a destra dello schermo; le circolari sono datate 2009 ma il loro contenuto è tutt’ora di piena utilità.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo i migliori saluti

x Studio Pezzotti – Dott. Licia Guerini

cfr: Circolare Studio dic. 2010

… PER RIDERE UN PO’!!

4 dicembre 2011 Lascia un commento

… mi rivolgo principalmente ai colleghi che hanno vissuto il periodo del “740 lunare” degli anni 1993 e 1994 (e forse  anche di anni successivi…)

La dichiarazione dei redditi di quell’epoca non si chiamava UNICO in quanto non vi erano altre “dichiarazioni” incorporate; era una DICHIARAZIONE DEI REDDITI “PURA”.

L’allora Presidente della Repubblica arrivò infatti a definire il modello dichiarativo  ”740 lunare” tanti erano i dati e le richieste dell’amministrazione rispetto al precedente impianto normativo….. oggi il 740 LUNARE apparirebbe come una passeggiata se messo a confronto con la mole e la farraginosità dei dati che vengono richiesti in un anno ai contribuenti!!

Ma torniamo a noi… circolava al tempo una “VERSIONE LUDICA” del 740 lunare … ne ho trovato una copia, tra le cartacce che ho riordinato (e buttato) in questi giorni…

.. Invito quindi tutti i colleghi e/o i contribuenti che vogliono sorridere ricordando quei tempi a scaricare e stampare questo “modello 740/94 – redditi 1993”  (**) assai speciale ed a sorridere un po’….  almeno prima che la “quarta manovra 2011″ ci venga definitivamente svelata!!

Buona Domenica a tutti!

Domenico

(**) utilizzare la funzione Adobe Acrobat “ruota vista” e “in senso antiorario” per leggere a video le pagine scansite…

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BENI D’IMPRESA UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI – FOCUS MANOVRA

22 novembre 2011 4 commenti

Parliamo di BENI INTESTATI ALLE SOCIETA’ ED UTILIZZATI DAI SOCI (auto, abitazioni, strumenti, ecc. )

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n.138 del 13 agosto 2011) è stata inserita nel Testo Unico una norma che intende disincentivare con forza la pratica attraverso la quale vengono intestati a società determinati beni per essere “concessi in uso”, gratuito o a fatturazione irrisoria, a soci o familiari.

Con questa ulteriore “stretta” (che si aggiunge a quella delle società di comodo) il legislatore ha previsto:

- che la differenza tra il “valore di mercato” dell’utilizzo del bene e quanto effettivamente fatturato dalla società costituisca, in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), REDDITO DIVERSO. E’ stata quindi introdotta una nuova fattispecie di reddito prima non prevista nell’ordinamento tributario italiano.

- che, per l’azienda che concede i beni in “uso gratuito” o a “corrispettivo inferiore al valore normale” sono indeducibili i costi relativi a detti beni

- che le aziende che concedono beni aziendale in uso (gratuito o dietro corrispettivo) ai soci sono obbligate a comunicare tale utilizzo (comunicazione obbligatoria in solido con l’utilizzatore) all’Agenzia delle Entrate.

Qualche precisazione:

La norma si riferisce:

  • ai familiari dell’imprenditore (quindi del socio imprenditore);
  • ai soci

Valore di mercato

Per valore di mercato si deve intendere il “valore normale” come definito dall’art.9, co.3, del Tuir:

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato Continua a leggere…

36%.. COSA CONSERVARE DOPO L’ABOLIZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA”

11 novembre 2011 4 commenti

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 novembre 2011, fornisce al contribuente le indicazioni sulla documentazione da conservare ai fini della detrazione 36%.

Dal maggio 2011 è stata infatti “abolita” la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, da inviare al Centro Operativo di Pescara, alla quale andavano allegati determinati documenti. In sede di abolizione dell’adempimento preventivo era stato annunciato che l’Agenzia avrebbe regolamentato con specifico provvedimento quale documentazione il contribuente avrebbe dovuto “conservare ed esibire a richiesta” e quali dati avrebbe dovuto indicare nei  modelli dichiarativi.

Con il PROVVEDIMENTO 2 NOVEMBRE 2011 l’Agenzia precisa la documentazione che deve essere, SIN DA SUBITO, PRODOTTA E CONSERVATA dal contribuente; rimandando alla lettura del provvedimento riportiamo un elenco sintetico di “cosa tenere a disposizione”

  • Abilitazioni Amministrative inerenti l’intervento edilizio (DIA – SCIA – Autorizzazioni comunali ed equipollenti) se obbligatorie per il tipo di opere
  • Se non vi è necessità di Autorizzazioni Amministrative –> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rif. ar. 47 Dpr 445/2000) ove si attesti che le opere per le quali non sono necessarie autorizzazioni, rientrano comunque tra quelle che danno diritto alla detrazione
  • Copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • Ricevute di pagamento ICI se dovuta (il provvedimento non specifica “da quando”… la norma prevede “dal 1997″ in avanti [!!])
  • Per lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e tabella ripartizione millesimale delle spese
  • Dichiarazione di “consenso” ai lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile in caso di detrazione richiesta da un “detentore” non proprietario (è il caso di spese sostenute da comodatari o da inquilini dell’immobile)
  • Comunicazione preventiva rispetto all’inizio dei lavori inviata all’ASL (solo per i lavori per i quali tale comunicazione è obbligatoria… consigliamo di chiarire bene questo aspetto con il proprio tecnico per evitare “dimenticanze” che possono costare il diritto alla detrazione)
  • Fatture e ricevute fiscali relative agli interventi
  • Bonifici bancari di pagamento delle spese

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che:

a) non spetta la detrazione in caso di aumento di volumetria (salvo ampliamenti per dotare l’abitazione di servizi)

b) è necessario stare attenti all’intestazione/cointestazione delle fatture ed al fatto che i bonifici devono essere “coerenti” con gli intestatari delle fatture (per evitare situazioni che possono dar luogo a contestazioni da parte dell’Amministrazione)

c) E’ importante che i bonifici riportino:

  1. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE (colui che inserirà la spesa nella dichiarazione dei redditi….. che dovrebbe essere anche l’intestatario della fattura e comunque il proprietario o un familiare convivente / l’inquilino o il comodatario dell’immobile ristrutturato)
  2. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DEL BONIFICO (normalmente l’impresa o il professionista dei quali si paga la fattura)
  3. I CORRETTI RIFERIMENTI ALLA LEGGE DEL 36% CHE E’ LA 449/1997

d) ultimo consiglio: è opportuno che le fatture rechino in maniera espressa gli estremi delle autorizzazioni amministrative ed il luogo ove sono stati fatti i lavori in modo da correttamente “legare” la spesa all’intervento edilizio ed all’immobile per il quale vogliamo detrarre le spese.

Senza pretesa di aver fornito indicazioni esaustive di tutte le casistiche speriamo che quanto sopra possa aiutare i lettori ad avere meno problemi in sede di predisposizione della documentazione e, soprattutto, di confronto con i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 4-11-2011 p. 35

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

QUANTO DOBBIAMO CONSERVARE I DOCUMENTI???

31 ottobre 2011 Lascia un commento

Riporto volentieri le informazioni trovate su una rivista specializzata relative ai TEMPI che la legge impone per la conservazione di alcuni particolari documenti di uso comune:

Documento Tempo conservazione Annotazioni
Ricevuta pagamento albergo 6 mesi Termine entro il quale l’albergatore potrebbe chiedere il pagamento del conto
Quietanze Assicurazioni 1 anno5 anni (x accertamenti fiscali) La conservazione è richiesta per un anno; se le polizze sono state detratte in dichiarazione dei redditi il documento va conservato per almeno 5 anni
Pagamento rette scolastiche 1 anno
Ricevute di spedizionieri e trasportatori 1 anno x trasporti in Europa18 mesi per altri trasporti
Bollo auto 3 anni Necessario conservare il bollo auto pagato sino alla fine del 3^ anno successivo a quello di pagamento; anche in caso di vendita della vettura!
Cambiali pagate 3 anni dalla scadenza
Ricevute pagamento affitto 5 anni
Bollette acqua, gas, luce Conservare anche e/c banca con attestazione pagamento
Spese condominiali
Dichiarazioni dei redditi Termini diversi in caso di dichiarazione non presentata o di differimenti previsti da sanatorie.
Pagamenti ICI 5 anni successivi a quello di pagamento dell’imposta
Rate mutui Almeno 5 anni se sono stati dedotti interessi dalla dichiarazione dei redditi…Per il rapporto con le banche è opportuno conservare per 10 anni
Spese ristrutturazione Vedi note “Dichiarazioni dei redditi”
Canone TV 10 anni Il termine di 10 anni deriva dall’estensione sancita da una sentenza del Tribunale di Torino
Estratti Conto Bancari 10 anni è il termine per impugnare i conteggi della banca
Ricevute tassa rifiuti
Scontrini fiscali vari … dipende dalla validità della garanzia… In sostanza è opportuno conservare almeno per tutta la durata della garanzia

Con la speranza di lasciare un utile promemoria a coloro che si trovano a gestire tanta “carta” e devono decidere “cosa tenere”….

Cordialità

Studio Pezzotti

Cfr.: Ratio – Circolare/Notiziario n. 11-2010

PROROGATA LA SCADENZA PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

30 settembre 2010 Lascia un commento

E’ di meno di un’ora fa la notizia che sono stati prorogati al 5/10 i termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi UNICO2001 / Redditi 2009; riporto di seguito il comunicato ANSA:

 (ANSA)-ROMA, 30 SET -L’agenzia delle Entrate informa che gli adempimenti telematici in scadenza oggi, si intendono eseguiti anche se effettuati entro il 5/10. Tra di essi e’ inclusa anche la presentazione di Unico 2010. Il motivo della proroga e’ dovuto a un guasto tecnico ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, verificatosi da stamani e che sta impedendo l’accesso agli utenti.

Quanto sopra per la tempestiva informazione agli utenti che ne avessero bisogno e con il consiglio di verificare attentamente che la notizia (pur proveniente da fonte ufficiale) venga confermata anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate (ove attualmente – ore 15:28 –  non è ancora stato pubblicato alcun comunicato).

Studio Pezzotti

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