Archivio

Articoli taggati ‘NON’

PERDONO IL CREDITO IVA LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

31 gennaio 2012 Lascia un commento

MASSIMA ATTIENZIONE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IN PERDITA CON CREDITI IVA

Ricordiamo che la Manovra di Ferragosto ha introdotto una nuova fattispecie di “non operatività” in ambito societario nei confronti delle imprese che per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente:
  1. dichiarano una perdita fiscale;
  2. dichiarano perdite fiscali in due esercizi e, nell’altro esercizio del triennio di osservazione, un reddito imponibile inferiore al reddito minimo richiesto in caso di applicazione della normativa per le società “di comodo per legge”.
Nei casi sopra descritti la società viene quindi “targata” come “di comodo” nel periodo d’imposta successivo al triennio di “osservazione”; il tutto indipendentemente dai ricavi dichiarati (che possono anche essere superiori a quelli minimi richiesti per non essere di comodo)
La novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012 e dunque il primo triennio sensibile alla norma è quello 2009-2010-2011.
Per le società che nel triennio considerato ricadono in una delle fattispecie sopra indicate, si producono i seguenti “nefasti” effetti:
  1. obbligo di dichiarare un reddito minimo calcolato in base a coefficienti percentuali su determinai valori di bilancio
  2. valore della produzione minimo ai fini Irap
  3. limitazioni al riporto delle perdite maturate nei precedenti esercizi
  4. impossibilità di effettuare compensazioni orizzontali del credito Iva.
Con riferimento all’IVA, oltre all’impossibilità di compensazione on altri tributi, si ricorda che non è possibile richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi. Ricordiamo inoltre che il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.
E’ da segnalare la seguente questione per la quale riporto volentieri un passo tratto da “La Lente sul Fisco”:
Uno degli aspetti più critici riguarda il momento a partire dal quale le limitazioni all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia, in quanto nell’ipotesi in questione, come detto, lo status di società non operativa si riflette nel periodo d’imposta successivo alla decorrenza del triennio di osservazione (e quindi nel 2012, laddove nel triennio 2009 – 2011 si siano realizzata una delle due fattispecie in precedenza indicate). Si potrebbe quindi concludere che, per una società che ha dichiarato perdite nel triennio 2009 – 2011, alla data del 1° gennaio 2012 si realizza già la condizione di non operatività, con conseguente limitazione all’utilizzo del credito Iva esistente a tale data (1° gennaio 2012). Tuttavia, tale conclusione non può essere accettata, atteso che la prassi dell’Agenzia delle Entrate emanata sul punto (si veda, ad esempio, la C.M. n. 25/E/2007), ha sempre sostenuto che le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è dichiarata non operativa, e quindi nel caso di specie al credito emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2012, presentata nel 2013. Ciò starebbe a significare che il credito esistente al 1° gennaio 2012 è dunque liberamente utilizzabile, fermo restando che l’eventuale status di non operatività (determinato in sede di Unico 2012, per l’anno 2011, al verificarsi del terzo periodo d’imposta consecutivo in perdita), potrà comportare la restituzione dei rimborso infrannuali eventualmente richiesti ed ottenuti nel corso del 2012, oltre ad interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni (C.M. n. 25/E/2007).

In buona sostanza…. il credito 2011, anche nel caso di sussistenza dei requisiti 2009/2011 che fanno entrare la società nell’alveo delle società di comodo, dovrebbe essere “salvo” e compensabile. Si auspica tuttavia da più parti che l’Agenzia prenda una chiara posizione in modo da consentire ai contribuenti un comportamento sereno e non foriero di contestazioni.

Ricordiamo che per non incorrere nelle penalizzazioni di cui sopra, può essere interessante verificare l’esistenza, in capo alla società, di una delle cause di esclusione previste dalla disciplina delle società di comodo, oppure vagliare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

In questi casi infatti la società viene di fatto esclusa dalle previsioni normative e non vede applicarsi le limitazioni proprie delle società non operative.

E’ importante che ogni soggetto che sa di trovarsi con almeno due anni di perdita fiscale alle spalle effettui una sollecita e precisa verifica della propria situazione in modo da poter agire con tempistiche che evitino errori o perdita di opportunità.

I clienti dello studio sono stati monitorati in questi giorni e debitamente convocati per la verifica della posizione e l’eventuale “da farsi”.

Con la speranza di aver fornito un utile promemoria informativo a clienti e lettori….

… cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: La lente sul Fisco – 12 gennaio 2011 – articolo

STUDI DI SETTORE – TORNANO IN SELLA CON DUE COLPI DI MANOVRA

9 gennaio 2012 Lascia un commento

Era la metà di novembre quando su queste pagine si scriveva l’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA.

L’articoletto informativo faceva il punto sullo strumento degli Studi di Settore che, con la manovra di ferragosto, sono stati “rivalutati” e “rafforzati”.

Ora il Governo Monti ha voluto terminare l’opera e dare un’ulteriore dose di FORZA allo strumento. Vediamo come.

Prima la carota: CHI SI ADEGUA AGLI STUDI DI SETTORE E RISULTERA’ CONGRUO E COERENTE -SOLO SE HA COMPILATO “FEDELMENTE” I DATI RICHIESTI DALLO STUDIO- SONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI BENEFICI:

  1. Preclusione da accertamenti analitico-induttivi
  2. Riduzione da 4 a tre anni dei termini di prescrizione per eventuali accertamenti
  3. Innalzamento al 33% della percentuale massima di scostamento ammessa in caso di accertamento sintetico (redditometro – spesometro)

… poi il bastone: AI CONTRIBUENTI CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA VENGONO RISERVATI TRATTAMENTI PARTICOLARI:

- la dichiarazione di dati non corretti nel modello Studi fa decadere da tutti  i benefici “promessi” e sopra indicati….  SITUAZIONE QUESTA NELLA QUALE E’ ASSOLUTAMENTE “FACILE” CADERE VISTA LA SEMPRE MAGGIORE COMPLESSITA’ E ANALITICITA’ DEI DATI RICHIESTI DALLO STUDIO DI SETTORE ACCOMPAGNATA DALLE INESISTENTI ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI

- la mancata congruità e coerenza porterà all’inserimento del contribuente in LISTE SELETTIVE CHE DARANNO IL VIA A PRELIMINARI CONTROLLI FINANZIARI MEDIANTE L’UTILIZZO DEI DATI PROVENIENTI DAGLI INTERMEDIARI NONCHE’ DEI DATI DEI CONTI CORRENTI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- la sola mancata congruità (accompagnata però dalla “coerenza” dei dati) comporterò l’inserimento del contribuente in liste particolari per l’organizzazione di specifici piani di controllo.

- fanno infine parte della categoria “bastone” tutti gli inasprimenti già analiticamente dettagliati nell’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA che vi invitiamo a rileggere; in particolare risulta essere particolarmente pericolosa la situazione di scostamento dal risultato degli studi per più del 10%; in questa situazione è prevista infatti la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare lo strumento dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO per il calcolo del reddito del contribuente senza necessità di riscontro di elementi che facciano disattendere i risultati della contabilità.

Ci rimane la speranza che l’Amministrazione finanziaria utilizzi questi potentissimi strumenti veramente solo in presenza di conclamati casi di evasione, di evidenti comportamenti antieconomici e di contemporanee anomalie finanziarie di particolari gravità….. diversamente avremo veramente molte molte difficoltà a fornire le “prove diaboliche” che il legislatore ha ormai interamente posto a carico del contribuente.

Che l’informativa di cui sopra possa essere stimolo per una attenta analisi della propria posizione “prima che i buoi escano dalla stalla”!!

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

Cfr.: Il Sole 24 Ore 19-12-2011 – N&T p. 1

SOCIETA’ DI COMODO ALLE CORDE – FOCUS MANOVRA

6 dicembre 2011 Lascia un commento

La Manovra di Ferragosto impatta anche sulla disciplina delle cosiddette SOCIETA’ DI COMODO (dette in gergo tecnico “società non operative) prevedendo, per tali società:

  • che l’aliquota Ires (quindi solo per le società di capitali) sul reddito delle società che per legge sono “di comodo” passa dal 27,5% al 38%;
  • che sia da considerare “di comodo” anche la società che risulti in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero risulti in perdita per due periodi e per il terzo abbia comunque un “reddito” inferiore al “reddit minimo” calcolato in base alla normativa delle società non operative

Le norme sulle società non operative sono operative nel nostro ordinamento sin dal 1995 (724/94); il legislatore ha voluto sostanzialmente penalizzare l’allora diffusa situazione per effetto della quale si ricorreva all’intestazione societaria di beni per la loro “mera detenzione” e senza un preciso scopo imprenditoriale (quindi solo per nascondere al fisco i veri proprietari dei beni o per scaricare costi che, come privati, non si sarebbero potuti dedurre)

Alle imprese è stato -ed è tuttora- chiesto di “superare” un test di operatività; questo consiste nel determinare un “ricavo medio minimo” calcolato sugli assets (immobilizzazioni-crediti) aziendali e nel confrontare tale risultato con la media dei ricavi effettivi aziendali. Se la società possiede ricavi superiori al minimo è considerata “normale”, diversamente è considerata NON OPERATIVA (o “di comodo”)

Essere società di comodo comporta particolari conseguenze

  • La necessità di dichiarare un reddito minimo (oltre che una valore della produzione minimo ai fini Irap) calcolato applicando determinati coefficienti agli assets aziendali già utilizzati per la verifica sui ricavi.
  • La limitazione agli utilizzi in compensazione orizzontale ed alla richiesta di rimborso del credito Iva
  • La perdita definitiva del credito IVA se la situazione “di comodo” perdura per almeno 3 anni.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA

Il primo dei due interventi sopra citati è la maggiorazione dell’aliquota Ires per le società che, secondo i criteri di legge, sono da considerare di comodo; la maggiorazione è del 10,5% e fa balzare l’ordinaria percentuale del 27,5% al 38%. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (con imputazione al socio del “reddito minimo” e conseguente tassazione sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

L’altro gravoso intervento introduce una “nuova fattispecie” che fa nascere l’obbligo di applicazione delle norme sulle società non operative; infatti:

indipendentemente dai risultati del test di operatività (quindi anche in presenza di ricavi effettivi superiori a quelli “minimi” calcolati secondo normativa) è considerata “di comodo” anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale società dovrà sottostare alle limitazioni in tema di reddito minimo da dichiarare – compensazione IVA – richiesta rimborso IVA – eventuale perdita del credito IVA.

INOLTRE:

con l’introduzione delle novità della manovra, la società dovrà essere considerata “non operativa”anche qualora in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato secondo la normativa delle società di comodo.

La norma non fa distinzione tra società di capitali e società di persone e quindi colpisce indistintamente tutti i soggetti, piccoli e grandi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto; nella maggior parte dei casi e comunque in caso di “esercizio coincidente con l’anno solare”, le nuove regole saranno applicabili dal periodo d’imposta 2012.

Lo Studio ha in corso l’analisi dell’impatto delle nuove disposizioni sulle società clienti; rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordialità.

Studio Pezzotti

Cfr.: Circolare Mensile Tributaria n. 10 – ottobre 2011 + circolare Tributaria n. 38 del 3/10/2010

LIMITE CONTANTI E LIBRETTI A 2500 EURO – FOCUS MANOVRA

5 ottobre 2011 Lascia un commento

Relativamente ad una delle importanti novità introdotte dal Decreto di Ferragosto (DL. 13/8/2011), mi pare importante ricordare, con maggiore dettaglio, le disposizioni che interessano l’ABBASSAMENTO DEL LIMITE PER LA TRSFERIBILITA DI DENARO CONTANTE, DI TITOLI AL PORTATORE, DI ASSEGNI SENZA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITA’ E DI LIBRETTI BANCARI.

Queste le regole “modificate” rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.Lgs. n.231/07:

  • il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o postale al portatore, o titoli al portatore viene abbassato alla soglia di euro 2.500 (fino al 13 agosto la soglia era di 5.000 euro);
  • se di importo nominale pari o superiore ad euro 2.500.= gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
  • i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a €2.500. Se gli stessi sono esistenti alla data del 13 agosto 2011 era necessario alla riduzione ad un importo inferiore a 2.500 euro entro il termine ultimo del 30 settembre 2011. (chi non l’avesse ancora fatto si affretti!!!)

Ricordo inoltre che, nella pratica commerciale, sono da mettere in attenzione numerose operazioni se le stesse risultino essere relative ad importi superiori a €2.500:

  • incasso o pagamento delle fatture in contanti (Attenzione!!: si considera effettuato in violazione della norma anche il pagamento effettuato con più incassi/pagamenti in contanti sotto-soglia, ma per un importo complessivo superiore alla stessa, in tutti i casi in cui il frazionamento del pagamento risulti essere “artificiosamente diviso per eludere la norma”);
  • movimentazioni di contante tra soci e società sia per società di persone che di capitali (ATTENZIONE DUNQUE…. i  ”prelievo soci”, “finanziamento soci”, “distribuzione di utili”, “apporto o prelievo titolare”, ecc…..  quando risultano fatti dal conto “cassa” e per valori, anche frazionati…, superiori alla soglia, possono far scattare la specifica sanzione);
  • transazioni fra imprese appartenenti ad un gruppo;
  • incasso o pagamento di caparre – cauzioni – canoni, ecc.

Come segnalato ai Sigg. Clienti in una specifica circolare, ricordo che i professionisti tenutari delle scritture contabili ed i revisori dei conti hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto di tali limiti nonchè L’OBBLIGO DI SEGNALARE ALLE AUTORITA’ PREPOSTE LA VIOLAZIONE IN QUESTIONE.

SANZIONI: La sanzione prevista per l’inosservanza dell’obbligo in questione va dall’1 al 40% dell’importo dell’importo oggetto di trasferimento CON UNA SANZIONE MINIMA NON INFERIORE A EURO 3000!; per importi > 50.000 la sanzione va dal 5 al 40%. ATTENZIONE –> Le medesime sanzioni sono previste anche a carico di chi sarebbe tenuto a comunicarle agli enti competenti e non vi provvede (commercialisti – banche – revisori, ecc.)

E’ assolutamente importante quindi che le imprese (ma anche i privati!) si attivino per effettuare immediatamente e con procedura loro interna, uno stretto controllo riguardo alle operazioni aziendali che, se effettuate per contanti, NON DEVONO PIU’ SUPERARE IL VALORE DI EURO 2.500.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile per l’Impresa – n. 9/2011 – p. 6

PROFESSIONISTI – SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO NON CERTIFICATE

18 agosto 2011 Lascia un commento

Capita di frequente che il termine per il rilascio delle certificazioni di avvenuta RITENUTA D’ACCONTo, previsto dalla norma nel 28 febbraio di ogni anno, non venga assolutamente rispettato dai sostituti stessi;

I professionisti ed i lavoratori autonomi che hanno subito la ritenuta d’acconto si trovano quindi a dover gestire con affanno le richieste di certificazione proprio a ridosso del termine il pagamento o la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per ovviare a questo inconveniente e per poter comunque avere a disposizione la documentazione che attesti il diritto allo SCOMPUTO della ritenuta d’acconto subita consigliamo di attuare, in ordine di efficacia, quanto segue:

A- Provvedere sin dal 1^ marzo di ogni anno a verificare con puntualità le certificazioni che i nostri clienti dovrebbero rilasciarci ed inoltrare SUBITO, agli inadempienti, una esplicita richiesta di rilascio della certificazione.

 

B- Qualora trascorra un certo lasso di tempo ed il sostituto non adempia al sollecito di cui al punto A-, lo studio consiglia di provvedere “in proprio” alla stesura della certificazione e di inviarla al sostituto chiedentone la sottoscrizione/restituzione….. inutile dire che se il sostituto è facilmente “contattabile” o se sono ancora in corso rapporti di lavoro, è assolutamente opportuno provvedere di persona a recapitare il modello ed a richiedere al sostituto la sottoscrizione in originale. In questo modo si evitano ulteriori dimenticanze e la necessità di provvedere ad ulteriori richieste.

 

C- Quando la strada delineata al punto B- risulta non applicabile perché il sostituto non risponde, è irreperibile o non collabora, riteniamo opportuno: – innanzitutto diffidare il sostituto, con raccomandata AR o PEC, al rilascio della certificazione di legge – in secondo luogo a porre in atto la procedura che l’Agenzia delle Entrate ha indicato con la Risoluzione 68/E del 19-3-2009…. di questa procedura diamo sintetico cenno:

La circolare precisa che il contribuente può conservare, al posto della certificazione, copia della fattura e della “relativa documentazione attestante il pagamento” dalla quale si possa evincere che è stata operata la ritenuta d’acconto. Normalmente non ci sono problemi a fornire questa dimostrazione per i pagamenti con assegno o bonifico o con altre forme di pagamento “tracciato”.

Qualche problema potrebbe esserci per i pagamenti in contanti in quanto, in questo caso, non esiste prova che l’incasso sia avvenuto “al netto della ritenuta”.

La circolare chiede che, comunque, venga prodotta anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio es. art. 47 DPR 445/2000 con la quale il contribuente deve dichiarare che la documentazione attestante il pagamento si riferisce esclusivamente alla fattura contabilizzata.

Nei casi di “difficoltà” a legare l’incasso ed il versamento di somme per contanti a determinate fatture per le quali manchi la certificazione, è opportuno che il contribuente attesti e dettagli, sempre nella prescritta autocertificazione, a quali fatture si riferiscono gli eventuali “versamenti cumulativi di contante” effettuati sul conto corrente….. ciò servirà quanto meno a mettere nelle mani del verificatore documentazione avente valore legale.

…. a memoria per la tornata dichiarativa “in corso” e per meglio organizzare l’acquisizione delle certificazioni relative all’anno 2011.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti.

cfr.: Il sole 24 ore 10-8-2011 p. 25

TABELLA SANZIONI INDEBITA COMPENSAZIONE

25 marzo 2011 3 commenti

Ripropongo, a memoria mia e dei lettori del Blog,  una interessante tabella relativa alle sanzioni in caso di ERRATE / INDEBITE Compensazioni di crediti Erariali:

Omesso o tardivo versamento per indebita compensazione di crediti

Violazione

Sanzione “piena”

Ravvedimento (dal 1° febbraio 2011)

Breve (30 gg)

Lungo (*)

Omesso o tardivo versamento o indebita compensazione di crediti esistenti ma non utilizzabili

30%

(1/10 del 30%)

 

3,00%

(1/8 del 30%)

 

3,75%

Compensazione crediti inesistenti per importi sino a 50 mila euro

Dal 100 al 200%

(1/10 del 100%)

 

10,00%

(1/8 del 100%)

 

12,50%

Compensazione crediti inesistenti per importi oltre 50 mila euro

200%

(1/10 del 200%)

 

20,00%

(1/8 del 200%)

 

25,00%

Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importi superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine per il pagamento

50%

(1/10 del 50%)

 

5,00%

(1/8 del 50%)

 

6,25%

(*)Il ravvedimento lungo deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione.

Si raccomanda la massima attenzione in presenza di cartelle esattoriali invitando coloro che temono di avere qualche pendenza a recarsi presso l’Esattoria competente per richiedere un “estratto di ruolo” dal quale sia possibile verificare la presenza e la natura di eventuali pendenze esattoriali.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

Cfr.: Tabella sole 24 Ore

55% – PROMEMORIA ADEMPIMENTI SPESE 2010

25 febbraio 2011 Lascia un commento

Ricordiamo con il presente articolo un paio di adempimenti IMPORTANTI relativamente alle pratiche di recupero fiscale sulle spese per il risparmio energetico “55%” (Rif. L. 296/2006 – ARTT. DA 344 A 349).

Gli adempimenti di seguito illustrati devono essere effettuati DA TUTTI COLORO CHE NON HANNO TERMINATO I LAVORI ENTRO IL 31.12.2010 E CHE, NELL’ANNO 2010 HANNO SOSTENUTO (quindi “pagato) SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO.

ATTESTAZIONE CHE AL 31.12.2010 I LAVORI NON SONO ANCORA FINITI

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010 devono predisporre e consegnare al CAF, o conservare con i documenti relativi alla dichiarazione, una attestazione con la quale dichiarano:

  1. DI AVER INIZIATO NEL 2010 O IN ANNUALITA’ PRECEDENTI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 344 E SEGUENTI DELLA L. 296/2006,
  2. DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2010 SPESE PER LE QUALI VERRA’ RICHIESTA IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE 55%
  3. CHE IL LAVORI DI CUI ALLE PREDETTE SPESE NON ERANO ANCORA TERMINATI AL 31.12.20

La dichiarazione di cui sopra è necessaria in caso di presentazione della documentazione di spesa ad un CAF per attestare che le spese sono deducibili nell’anno 2010.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE SOSTENUTE NEL 2010

Tale comunicazione deve essere inviata solamente in caso di PROSEGUIMENTO DEI LAVORI OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA e qualora nel corso del 2010 siano state pagate spese per le quali si intente portare in detrazione la quota del 55%.

La dichiarazione, da redigere su modello ministeriale, riguarda l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 che danno diritto alla detrazione fiscale.

La comunicazione di cui sopra può essere fatta solo telematicamente attraverso i canali “unicoonline” o Entratel (tramite intermediario).

Le istruzioni per la compilazione del modello e per maggiori informazioni sulla natura dell’obbligo sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “detrazione per la riqualificazione energetica”

ATTENZIONE!!!

L’adempimento in questione DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2011.

Per quanto riguarda l’attestazione di cui al primo punto lo Studio mette a disposizione un fac-simile scaricabile cliccando qui.

I Clienti interessati verranno personalmente avvisati in merito all’incombente adempimento.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 Ore 13.2.2011 – p. 8

ASSOCIAZIONI-RIAPERTI I TERMINI PER IL MODELLO “EAS”

17 gennaio 2011 Lascia un commento

Si informa che il decreto “Milleproroghe” ha modificato i termini entri ii quali gli enti associativi dovevano presentare il modello “EAS” con il quale dichiarare le caratteristiche dell’Ente ai fini del suo inserimento nella banca dati dell’Amministrazione Finanziaria.

Il termine in questione è scaduto al 31/12/2009 e tutti gli enti che non avevano provveduto all’invio del modello EAS rischiavano di vedersi disconosciuti i benefici fiscali legati alla qualifica di “ente no profit” (presunzione di non commercialità delle attività effettuate verso i soci, non tassabilità delle quote associative, ecc.); con la riapertura dei termini, LA CUI SCADENZA E’ STATA ORA FISSATA AL 31/03/2011, tutti gli enti che hanno dimenticato l’adempimento possono provvedere e sanare la propria posizione.

Si invitano gli interessati ad agire sin da subito onde evitare di “saltare” anche il termine di riapertura.

Maggiori informazioni sul modello EAS ed il software per la predisposizione della denuncia sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: sole24ore 05-01-2011 – p. 19

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers