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Articoli taggati ‘LOMBARDIA’

OBBLIGO INSERIMENTO CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI

3 febbraio 2012 Lascia un commento

Informiamo gli interessati che che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un particolare obbligo che concerne gli annunci immobiliari.

L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 (che ha introdotto il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005) prevede infatti che:

nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.

Sono interessati dalla nuova disposizione:

  • gli operatori del settore immobiliare, (imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare)
  • tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.

Oggetto dell’informativa obbligatoria pare sia l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE; quindi: la classe energetica nella quale l’immobile è stato collocato e che è appunto “attestata” dall’ACE.

Chi viola le regole pare incorra nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La Regione Lombardia, con una nota informativa ha chiarito che non scatta la multa per gli annunci immobiliari “pattuiti” prima del nuovo anno, ossia i contratti la cui pubblicazione è stata concordata entro il 31 dicembre 2011. In tal caso, il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista, deve trasmettere un’auto-dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 al Comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.

Il provvedimento della regione Lombardia può essere approfondito cliccando QUI.

INTEGRO IL PRESENTE ARTICOLO CON LE INTERESSANTI INFORMAZIONI COMUNICATEMI IN EXTREMIS DALL’AMICA ARCH. ANGELA FACCOLI:

D – Se un edificio non è soggetto all’obbligo di ACE secondo quanto definito nella DGR VIII/8745, sono comunque obbligato ad indicare la classe ed il fabbisogno energetico al fine di rispettare l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale finalizzato alla vendita o alla locazione?

R – No, come definito al punto 4 dell’allegato alla DGR IX/2555: “Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:

  • a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  • b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
  • c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della DGR 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
  • d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “IMMOBILE NON SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.

D – Dove posso trovare maggiori informazioni in merito all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione?

R – Può trovare maggiori informazioni consultando la DGR IX/2555 e l’aggiornamento della nota informativa relativa alle competenze dei Comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione, inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni lombardi il 21 dicembre 2011, disponibili al seguente link.

D- Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è sufficiente indicare la classe energetica dell’edificio?

R- No, oltre alla classe energetica relativa al riscaldamento a cui l’edificio appartiene, dovrà essere indicato anche il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KWh/m3 per anno) che identifica l’indice di prestazione energetica.

… in buona sostanza: Sempre l’indicazione su ogni annuncio di vendita/locazione, anche se l’immobile non è soggetto a certificazione, e INDICAZIONE, oltre che della Classe Energetica, ANCHE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA dell’immobile oggetto di annuncio commerciale.

Cordiali saluti.

Studio Domenico Pezzotti

BUONO FAMIGLIA 2010 – Regione Lombardia

24 novembre 2010 Lascia un commento

Riporto volentieri, per chi fosse interessato o per chi volesse segnalare l’esistenza del contributo, le informazioni relative al bando per la richiesta di un contributo di 1300 euro a favore di coloro che hanno parenti ricoverati in strutture residenziali della Regione Lombardia.

Buono famiglia 2010

Il buono di 1.300 euro può essere richiesto dalle famiglie agli sportelli delle asl fino al 31 dicembre 2010.

Chi può richiederlo
Per richiedere il Buono, è necessario:
• essere residenti in Lombardia
• contribuire al pagamento della retta di un familiare, anziano o disabile, ricoverato presso una struttura residenziale della Lombardia.

Inoltre uno dei seguenti due requisiti:
• famiglia con o senza figli e reddito familiare non superiore ad un valore ISR (indicatore della situazione di reddito) pari a € 22.000
• il richiedente deve essere disoccupato, in mobilità o in cassa integrazione.

Come fare domanda
Per presentare la domanda devi portare la seguente documentazione:
• documento di riconoscimento del richiedente
• documentazione di reddito familiare (che comprende tutti i redditi percepiti nell’anno 2008 dai componenti del nucleo familiare documentati attraverso il modello CUD 2009, mod 730-3 2009, mod UNICO 2009)
• documentazione relativa al pagamento della retta
• documentazione relativa alla condizione di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione. Importante

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2010 presso gli sportelli territoriali delle ASL fino a esaurimento fondi disponibili.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: – Sito Regione Lombardia: menù Bandi

BANDI COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO

3 novembre 2010 Lascia un commento

Il GAL GOLEM segnala che dal 2 novembre 2010 sono stati aperti 3 nuovi bandi a favore di beneficiari  pubblici e privati; i bandi in questione sono “scaricabili” cliccando qui: BANDI GAL GOLEM NOVEMBRE 2010

 Il sottoscritto segnala, per il possibile accesso da parte delle piccole imprese, il seguente bando:

Misura 312 – Creazione e sviluppo di microimprese

Obiettivo: sostenere l’avvio ed il potenziamento di microimprese operanti in settori connessi all’agricoltura

Richiedenti: microimprese

Dotazione finanziaria GAL: Euro 225.000

Entità degli aiuti: dal 20% al 60% della spesa ammissibile

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi volti ad avviare investimenti per:

  • La manutenzione del verde, sfalcio di prati, sentieri e boschi, compresa l’attività di compostaggio del verde;
  • La pulizia e sicurezza della viabilità stradale e pedonale (spargimento di sale e sabbia, sgombero della neve);
  • La pulizia di fosse biologiche, vasche di deiezioni e scarichi urbani e relativa gestione dei reflui.

Lo scrivente segnala:

  • che ogni informazione di dettaglio può essere reperita sul sito del GAL GOLEM: http://www.galgolem.org 
  • che le domande per la partecipazione ai bandi dovranno essere inoltrate on line tramite il sito della regione lombardia: www.siarl.regione.lombardia.it
  • che la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: da newsletter GAL Golem n. 6 del 3/11/2010

 

CONTRIBUTI REGIONE LOMBARDIA PER ATTIVITA’ SPORTIVE

3 novembre 2010 Lascia un commento

Segnaliamo ai lettori interessati che la Regione Lombardia ha dato attuazione al Decreto del Dirigente U.O. n. 809 del 12/08/2010 mediante pubblicazione sul Burl n. 38 del 20/10/2010 Serie Ordinaria

I contributi sono previsti per:

  • Organizzazione di manifestazioni sportive sia di elevata qualità che di tipo amatoriale
  • Organizzazione di manifestazioni sportive rappresentative della tradizione lombarda
  • Organizzazione di iniziative sportivo-ricreative che coinvolgano giovani in età scolare
  • Programmi di attività di promozione sportiva anche in ambito scolastico
  • Supporto e valorizzazione delle iniziative per la promozione della pratica sportiva nella scuola dell’obbligo
  • Grandi eventi sportivi
  • Attività e iniziative di particolare rilievo finalizzate alla diffusione della cultura e dei valori dello sport

Il contributo, che arriva sino al 10% delle spese sostenute, può essere richiesto da

federazioni sportive, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, anche di capitali, senza scopo di lucro, comitati organizzativi regolarmente costituiti, centri di aggregazione giovanile (oratori, parrocchie ecc.), circoli ricreativi, enti locali, pro loco, CONI, istituzioni scolastiche, consorzi di promozione turistica senza scopo di lucro, altri soggetti senza scopo di lucro

La domanda deve essere presentata “on line” attraverso il sito http://www.sport.regione.lombardia.it ALMENO 60 GG PRIMA la data della manifestazione e/o dell’evento facendo seguire poi la spedizione della documentazione completa agli uffici della Direzione “Sport e Giovani” – Unità Organizzativa “Promozione e sviluppo dell’attività sportiva”

Per maggiori informazioni rimandiamo alla specifica informativa della Regione raggiungibile cliccando QUI.

Raccomandiamo di leggere con attenzione tutti i documenti e la modulistica prima di inoltrare la domanda con particolare attenzione alla DGR 424 del 5 agosto 2010 e il Decreto n. 8093 del 12 agosto 2010 con il relativo allegato,  pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia  n. 38 Serie Ordinaria del 20 settembre 2010

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

crf.: Il Sole 24 Ore Lombardia – Norme e Tributi Inserto “Documenti”

LOCAZIONE IMMOBILI – NUOVO OBBLIGO 2010; CONSEGNA AL CONDUTTORE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

30 agosto 2010 9 commenti

     Si segnala che è entrato in vigore, dal 1° luglio 2010 in Lombardia e in Emilia Romagna, l’obbligo di consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) insieme ai contratti di locazione di immobili.

     L’obbligo per il proprietario dell’immobile di consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE è previsto dall’articolo 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, e scatta nel caso di contratti di:

  •  locazione
  • locazione finanziaria
  • affitto di azienda comprensivo di immobili

siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari.

Per contratto “nuovo” si intende quello perfezionato a partire dal 1° luglio 2010; per contratto “rinnovato” quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.

L’attestato deve essere consegnato in originale o in copia conforme dal locatore al conduttore, sia nel caso di nuovo contratto sia nel caso di rinnovo (sia esso espresso o tacito): suggeriamo farne una copia conforme (autocertificata) da consegnare al conduttore mantenendo l’originale in custodia al locatore (proprietario).

La mancata consegna dell’ACE sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa e gli edifici in comodato d’uso gratuito o usufrutto.

L’Attestato di Certificazione Energetica vale 10 anni, quindi non deve essere redatto nuovamente per ogni contratto, ma mantenuto dal locatore, che ne rilascia copia dichiarata conforme in tutti i casi di nuove stipule. L’obbligo non si applica nel caso di contratti non onerosi, quali comodato gratuito o simili; tuttavia deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.

Sino al 30 giugno 2010 si poteva ricorrere a quanto previsto al punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, norma che stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

  • l’edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

     La predetta autodichiarazione costituiva un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immobile: ciò si evince dalla formulazione della norma, che ricollega al (solo) proprietario l’emanazione della dichiarazione per “mantenere la garanzia di una corretta
informazione all’acquirente”. Per gli immobili siti in Lombardia tale alternativa è stata abrogata.

Riguardo infine alla possibilità per il locatore/proprietario di far compartecipare all’onere il locatario/conduttore, si precisa quanto segue:

1)    per quanto concerne la vendita, nulla vieta che parte acquirente, già all’atto della proposta o del contratto preliminare di compravendita, assuma l’impegno a procurare l’ACE da allegare al rogito. Anche per le locazioni l’ammissibilità di un accordo in deroga non è in linea teorica vietato, non ostandovi la ratio della normativa, con le seguenti precisazioni.

2)    In caso di nuovo contratto, l’impegno a procurare l’ACE in vista della successiva stipula del contratto, dovrà essere assunto dal conduttore all’atto della proposta di locazione o del preliminare di locazione (poiché l’obbligo di consegna, e quindi di dotazione, è previsto all’atto della stipula del contratto non è possibile prevedere, nel contratto, l’impegno a far predisporre l’ACE in un momento successivo).

3)    Altresì in vista del rinnovo, espresso o tacito del contratto, può essere configurabile un impegno del conduttore (si pensi a quei casi, specie negli usi diversi dall’abitazione, in cui l’inquilino ha effettuato lavori di ristrutturazione o adeguamento dell’immobile o dei suoi impianti e perciò dispone delle relative certificazioni). Tuttavia occorrerà pur sempre tenere in debito conto che le sanzioni amministrative per la mancata consegna del certificato sono previste a carico del solo locatore, il quale dinanzi ad un accertamento non potrà addurre a giustificazione il fatto del conduttore, salva la successiva rivalsa per il risarcimento del danno conseguente all’irrogazione della sanzione sul conduttore inadempiente.

     Come si può ben vedere l’obbligo a carico dei locatori non è di poco conto e non può essere preso “sotto gamba”; è necessario quindi attivarsi con la massima celerità e verificare: l’eventuale esistenza dell’attestato in questione, la necessità di dotarsene ed i costi da sostenere.

     Lo studio, per il tramite della propria associazione di categoria, sta raccogliendo informazioni per verificare la possibilità di ottenere l’attestazione a prezzi “convenzionati”. 

     I clienti interessati possono rivolgersi allo studio e/o al proprio tecnico di fiducia.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN AFFITTO – REGIONE LOMBARDIA

11 agosto 2010 4 commenti

     Si informa che è stato approvato il bando Fondo Sostegno Affitto per l’anno 2010.

     La domanda va presentata dal 30 agosto al 20 ottobre 2010.

Il conttributo va a favore delle famiglie che hanno sottoscritto un contratto d’affitto oneroso sul mercato privato; il contributo è assegnato secondo particolari criteri.

 REQUISITI PER POTER PARTECIPARE AL BANDO:

 Possono richiedere il contributo i cittadini che:

  •  hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Lombardia;
  • sono titolari per l’anno 2010 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione; il contratto deve riguardare alloggi non di lusso e con superficie utile netta interna non superiore a 110 mq, aumentata del 10% per ogni componente del nucleo familiare oltre il quarto; 
  • possiedono la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.

In caso di cittadinanza extracomunitaria per poter partecipare al bando devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti:

  • Possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale;
  • Svolgimento di una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro autonomo o dipendente;
  • Residenza in Italia da almeno 10 anni oppure in Lombardia da almeno 5 anni.

Possono presentare domanda anche i cittadini che hanno già beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione Irpef 2010. L’importo della detrazione verrà però sottratto dall’ammontare del contributo FSA.

 Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari nei quali anche un solo componente:

  •  è proprietario o gode di altro diritto reale su un alloggio adeguato sul territorio regionale;
  • ha ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati concessi in qualunque forma dallo Stato o da Enti pubblici;
  • ha ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a meno che non sussistano ulteriori requisiti specificati nel bando.

Sono inoltre esclusi dal beneficio i nuclei familiari che nel corso del 2010 rilasciano l’alloggio in affitto e trasferiscono la residenza fuori dalla Lombardia. 

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda va presentata dal 30 agosto 2010 al 20 ottobre 2010 presso:

  • Comuni di residenza;
  • Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con il Comune o con Regione Lombardia.

Gli interessati possono richiedere maggiori informazioni al proprio comune di residenza o contattando direttamente la Regione Lombardia (Call Center generale – Numero verde unico – 800. 318. 318)

Augurandoci di aver fornito una utile informazione cordialmente salutiamo.

Studio Pezzotti Domenico 

Referenti

Direzione Generale Casa
Unità Organizzativa Azioni sociali per la Casa ed Edilizia Universitaria

DENUNCIA DI INIZIO CANTIERI – IN LOMBARDIA UTILIZZABILE SOLO IL CANALE TELEMATICO

8 febbraio 2010 Lascia un commento
Regione Lombardia Nota 28/12/2009 Prot.665/DRL/D

 

La Regione Lombardia, con nota del 28 dicembre 2009, comunica che la Direzione Generale Sanità e la Direzione Regionale del Lavoro hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri e dei suoi aggiornamenti avvenga solo tramite sistema informatizzato.

L’applicativo per l’inserimento on-line dei dati è presente sul sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ ed è stato reso disponibile ai cittadini dal 1° ottobre 2009 ed è obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2010.

… ma cos’è la notifica preliminare inizio lavori in cantiere?

Prima dell’inizio dei lavori in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare, sia all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell’art. 99 comma 1 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche.

L’obbligo sussiste nei seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Ricordiamo alle aziende che i casi sopra delineati ricorrono abbastanza frequentemente; è necessario verificare con i consulenti per gli adempimenti “Sicurezza” la sussistenza anche degli obblighi relativi alla denuncia del cantiere.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Lavoro & Previdenza n. 2 del 11.1.10 – p. 6

informazioni sull’obbligo da Regione Lombardia

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