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COMPENSAZIONI CREDITI IVA

3 maggio 2012 Lascia un commento

Il D.L. n. 19/2012 (Semplificazioni fiscali) ha ridotto da € 10.000,00 a € 5.000,00 l’importo massimo di credito IVA compensabile senza la previa presentazione della dichiarazione IVA Annuale.

Dal 1^ aprile 2012 la compensazione di importi superiori ad € 5.000,00 potrà essere effettuata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. La regola si applica sia alle compensazioni del credito annuale che per quelle relative a crediti “infera anno”.

Riassumiamo il tutto in queste due tabelle

Compensazione credit0 IVA annuale

Importo

Fino al 31.03.2012

Dal 1.04.2012

Fino a € 5.000,00

  • Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.
  • Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Oltre € 5.000,00

e fino a € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei modelli F24.

Oltre € 10.000,00

e fino a € 15.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Oltre € 15.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Compensazione credito IVA trimestrale

Importo

Fino al 31.03.2012

Dal 1.04.2012

Fino a € 5.000,00

  • Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.
  • Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Oltre € 5.000,00

e fino a € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Oltre € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Ribadiamo l’opportunità, per le imprese che ne hanno la possibilità, di valutare la richiesta infrannuale di rimborso o compensazione in modo da non dover incorrere, a fine anno, nella necessità di dover chiedere l’apposizione del Visto di conformità alla dichiarazione (Visto che comporta responsabilità a carico di terzi con conseguenti oneri di controllo ed economici)

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Notiziario RATIO n. 3 29-3-2012

REGIME PREMIALE PER I CONTRIBUENTI CHE ADOTTANO LA COMPLETA TRASPARENZA

14 febbraio 2012 Lascia un commento

Tra le norme del Governo Monti ve n’è una che crea parecchia curiosità e che sarà destinataria di attenzioni e discussioni.

Si tratta della disposizione che introduce particolari “facilitazioni” (benefici fiscali, semplificazione di adempimenti amministrativi e agevolazioni sugli accertamenti) ai contribuenti che effettuino TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA tramite un conto corrente “dedicato”. Il nuovo regime dovrà essere meglio definito da uno specifico provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

Riepiloghiamo di seguito le condizioni per accedere al regime (che dovrebbe essere potabile a partire dal 1 gennaio 2013) e le facilitazioni previste per chi potrà/vorrà aderire allo stesso:

CONDIZIONI DI ACCESSO:

  • Sarà necessario “dialogare” con l’Agenzia delle Entrate ESCLUSIVAMENTE in forma telematica e trasmettere i files di:
  • - corrispettivi
  • - fatture emesse e ricevute
  • - movimentazioni relative ad acquisti o cessioni non documentate da fattura
  • Sarà inoltre necessario istituire ed utilizzare per l’attività ESCLUSIVAMENTE un conto corrente bancario”dedicato”

BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI:

  • L’Amministrazione finanziaria effettuerà per conto dei contribuenti:
  • - la predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento, “eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie”
  • - la predisposizione automatica del modello 770, del modello CUD (? in quale caso non si capisce), dei modelli di versamento periodico delle ritenute, “previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie”
  • E’ prevista la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale
  • Eventuali rimborsi d’imposta verranno accelerati rispetto agli altri contribuenti
  • Non sarà necessario il visto di conformità per la compensazione di crediti > 15000 euro
  • Non sarà necessario prestare garanzia per i rimborsi IVA oltre soglia
  • I contribuenti saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • I termini di decadenza per gli accertamenti vengono ridotti di un anno (tre anni dopo la presentazione della dichiarazione anziché quattro)
  • Per i contribuenti NON in contabilità ordinaria sono previsti inoltre i seguenti benefici:
  • - applicazione del criterio di cassa nella determinazione del reddito IRPEF
  • - predisposizione automatica della dichiarazione IRPEF e IRAP (previo invio telematico, immagino, dell’ulteriore documentazione necessaria ad una corretta dichiarazione….. )
  • - esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dei beni ammortizzabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA, acconto compreso.

ATTENZIONE –> I soggetti che non ottemperano o che ritardano rispetto alle disposizioni (che dovremo ben vedere!!) necessarie per fruire del regime:

  1. perdono il diritto ad usufruire dei benefici
  2. incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 4000 euro

CONSIDERAZIONI STRETTAMENTE PERSONALI

Tutto quanto ipotizzato è molto bello e pare veramente essere un valido aiuto al contribuente…. la norma non tiene tuttavia conto di alcune insormontabili difficoltà che oggi sono a carico di chi si pone a “cuscinetto” tra le esigenze dell’Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti “obbligati” agli adempimenti:

  • Il contribuente spesso e volentieri NON SA COSA DEBBA ESSERE REGISTRATO E COSA NO… sarà difficile che riesca a individuare ed inviare correttamente i documenti “necessari”….
  • Moltissimi contribuenti hanno conoscenze tecnologiche ancora molto limitate… e le procedure per le comunicazioni telematiche con l’Agenzia sono spesso farraginose, richiedono  un po’ di dimestichezza, richiedono frequenti aggiornamenti, richiedono di lavorare con altre applicazioni….. Oggi, per qualcuno, è un’odissea anche solo riuscire ad attivare il cassetto fiscale!!
  • Moltissimi contribuenti non hanno tempo/conoscenze per mantenere il minimo di aggiornamento sulle cose da fare e sui cambiamenti rapidi e talvolta “devastanti” della normativa…. se l’Agenzia delle Entrate non affiancherà un’attività di “consulenza” (che rappresenta oggi il vero VALORE AGGIUNTO nella nostra attività di studio) sarà difficile che il contribuente possa trarre dal regime in oggetto veri vantaggi!
  • Nel nostro studio è in atto da anni un sistema di consulenza che aiuta il cliente a fare determinate scelte in base a previsioni ragionate e non in base a dati consuntivi…. I contribuenti che necessitano di tale tipo di aiuto dovranno essere seguiti “ad personam”……  l’Amministrazione dovrà incrementare parecchio il proprio organico e dedicare risorse a questo tipo di attività.

Sulla base di quanto sopra credo che per alcuni piccoli contribuenti potrà essere interessante “sfruttare” i benefici offerti dalla normativa; il tutto, credo, sempre sotto l’egida e con l’aiuto e l’esperienza di chi ha in mano le necessarie conoscenze per impedire che lo specchietto per le allodole rappresentato da “Agevolazioni e Risparmio” si traduca in una trappola che comporti pesanti sanzioni e, probabilmente, accertamenti sulla gestione dell’attività.

I clienti dello studio saranno debitamente informati sulle opportunità del regime.

Cordiali saluti

Domenico Pezzotti

cfr.: Pratica fiscale e professionale n. 1 del 2-1-2012

PERDONO IL CREDITO IVA LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

31 gennaio 2012 Lascia un commento

MASSIMA ATTIENZIONE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IN PERDITA CON CREDITI IVA

Ricordiamo che la Manovra di Ferragosto ha introdotto una nuova fattispecie di “non operatività” in ambito societario nei confronti delle imprese che per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente:
  1. dichiarano una perdita fiscale;
  2. dichiarano perdite fiscali in due esercizi e, nell’altro esercizio del triennio di osservazione, un reddito imponibile inferiore al reddito minimo richiesto in caso di applicazione della normativa per le società “di comodo per legge”.
Nei casi sopra descritti la società viene quindi “targata” come “di comodo” nel periodo d’imposta successivo al triennio di “osservazione”; il tutto indipendentemente dai ricavi dichiarati (che possono anche essere superiori a quelli minimi richiesti per non essere di comodo)
La novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012 e dunque il primo triennio sensibile alla norma è quello 2009-2010-2011.
Per le società che nel triennio considerato ricadono in una delle fattispecie sopra indicate, si producono i seguenti “nefasti” effetti:
  1. obbligo di dichiarare un reddito minimo calcolato in base a coefficienti percentuali su determinai valori di bilancio
  2. valore della produzione minimo ai fini Irap
  3. limitazioni al riporto delle perdite maturate nei precedenti esercizi
  4. impossibilità di effettuare compensazioni orizzontali del credito Iva.
Con riferimento all’IVA, oltre all’impossibilità di compensazione on altri tributi, si ricorda che non è possibile richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi. Ricordiamo inoltre che il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.
E’ da segnalare la seguente questione per la quale riporto volentieri un passo tratto da “La Lente sul Fisco”:
Uno degli aspetti più critici riguarda il momento a partire dal quale le limitazioni all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia, in quanto nell’ipotesi in questione, come detto, lo status di società non operativa si riflette nel periodo d’imposta successivo alla decorrenza del triennio di osservazione (e quindi nel 2012, laddove nel triennio 2009 – 2011 si siano realizzata una delle due fattispecie in precedenza indicate). Si potrebbe quindi concludere che, per una società che ha dichiarato perdite nel triennio 2009 – 2011, alla data del 1° gennaio 2012 si realizza già la condizione di non operatività, con conseguente limitazione all’utilizzo del credito Iva esistente a tale data (1° gennaio 2012). Tuttavia, tale conclusione non può essere accettata, atteso che la prassi dell’Agenzia delle Entrate emanata sul punto (si veda, ad esempio, la C.M. n. 25/E/2007), ha sempre sostenuto che le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è dichiarata non operativa, e quindi nel caso di specie al credito emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2012, presentata nel 2013. Ciò starebbe a significare che il credito esistente al 1° gennaio 2012 è dunque liberamente utilizzabile, fermo restando che l’eventuale status di non operatività (determinato in sede di Unico 2012, per l’anno 2011, al verificarsi del terzo periodo d’imposta consecutivo in perdita), potrà comportare la restituzione dei rimborso infrannuali eventualmente richiesti ed ottenuti nel corso del 2012, oltre ad interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni (C.M. n. 25/E/2007).

In buona sostanza…. il credito 2011, anche nel caso di sussistenza dei requisiti 2009/2011 che fanno entrare la società nell’alveo delle società di comodo, dovrebbe essere “salvo” e compensabile. Si auspica tuttavia da più parti che l’Agenzia prenda una chiara posizione in modo da consentire ai contribuenti un comportamento sereno e non foriero di contestazioni.

Ricordiamo che per non incorrere nelle penalizzazioni di cui sopra, può essere interessante verificare l’esistenza, in capo alla società, di una delle cause di esclusione previste dalla disciplina delle società di comodo, oppure vagliare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

In questi casi infatti la società viene di fatto esclusa dalle previsioni normative e non vede applicarsi le limitazioni proprie delle società non operative.

E’ importante che ogni soggetto che sa di trovarsi con almeno due anni di perdita fiscale alle spalle effettui una sollecita e precisa verifica della propria situazione in modo da poter agire con tempistiche che evitino errori o perdita di opportunità.

I clienti dello studio sono stati monitorati in questi giorni e debitamente convocati per la verifica della posizione e l’eventuale “da farsi”.

Con la speranza di aver fornito un utile promemoria informativo a clienti e lettori….

… cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: La lente sul Fisco – 12 gennaio 2011 – articolo

OMAGGI, RISTORANTI E ALBERGHI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 dicembre 2011 1 commento
Riteniamo utile riproporre un riepilogo dei consigli per la corretta gestione dei documenti afferenti le spese per Omaggi, Alberghi, Ristoranti e per Spese di rappresentanza in genere.
E’ importante sapere, infatti, che, ai fini della detrazione dell’iva e della deducibilità come costi, è indispensabile che i documenti relativi ad omaggi, alberghi e ristoranti e spese di rappresentanza, rispettino le seguenti fondamentali regole:
 
OMAGGI:
  • Per la detrazione dell’IVA gli omaggi non devono superare il costo unitario di euro 25,82.=
  • Per la deduzione integrale come costi, gli omaggi non devono superare il costo complessivo (eventualmente compreso di iva indeducibile), di euro 50,00.=, oltre tale soglia l’omaggio è considerato una spesa di rappresentanza con limitazioni alla deducibilità
  • E’ indispensabile conservare o creare la documentazione relativa alla consegna dell’omaggio, (in modo da evidenziare l’inerenza dello stesso all’attività aziendale) specialmente se di valore cospicuo.
  • Il valore dell’omaggio, in caso di cesti o confezioni natalizie è pari alla sommatoria di tutti i beni che compongono la confezione
  • E’ opportuno, al fine di evitare contestazioni, che la fattura di acquisto di confezioni natalizie riporti in maniera dettagliata il contenuto delle diverse confezioni.
  • Se l’omaggio è un bene “oggetto della propria attività” l’IVA sull’acquisto è sempre detraibile ma è SEMPRE necessario emettere fattura al cliente o autofattura.
  • Gli omaggi ai dipendenti non concorrono a formare il loro reddito se complessivamente non superano, nell’anno, il valore di €. 258,23; se viene superata questa soglia il valore TOTALE dell’omaggio deve essere computato come benefit imponibile in capo al dipendente

ALBERGHI E RISTORANTI:

  • Per poter dedurre l’IVA sulle fatture di ristorante/albergo è INNANZITUTTO necessario RICHIEDERE LA FATTURA e non la ricevuta fiscale
  • Riguardo alle fatture di ristorante relative alle trasferte dei dipendenti è necessario indicare sulla fattura il nominativo dei dipendenti che hanno fruito del pasto; se non è possibile indicarlo in fattura è necessaria specifica distinta a parte
  • E’ opportuno che le fatture relative alle trasferte dei titolari / soci riportino SEMPRE, sul retro, l’indicazione del motivo della trasferta; questo aiuta a tenere memoria dell’evento che ha richiesto la trasferta (necessario per provare l’inerenza della spesa)
  • Per i pranzi con CLIENTI o FORNITORI… in caso di spese di vitto per “terzi” diversi da titolare / soci / dipendenti, è necessario specificare la qualifica di CHI è stato ospite; infatti, nel caso di ospitalità di CLIENTI (anche potenziali) la spesa non è qualificata “di rappresentanza” e mantiene costo/iva deducibili; qualora non si tratti di clienti si perde la detrazione dell’IVA e si sottopone il costo a limitazioni di deducibilità.
  • Importante è anche specificare se le spese sono sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni, visite a stabilimenti e/o particolari eventi aziendali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA:

  • Innanzitutto è bene chiarire che le spese di rappresentanza devono essere “inerenti” ovvero devono avere un collegamento con l’attività e/o gli eventi che riguardano l’impresa.
  • Le spese considerate di rappresentanza sono deducibili secondo determinati limiti (vedasi scheda di dettaglio sotto citata); non sono considerate spese di rappresentanza i BENI che non superano il valore (compresa iva indetraibile) di 50 euro cad.
  • Non è possibile dedurre l’IVA delle spese considerate “di rappresentanza” anche se si tratta di spese per alberghi e ristoranti. Rimane possibile la detrazione dell’IVA solo per i BENI di valore unitario inferiore a 25,82 €.
  • Le spese di rappresentanza devono essere EFFETTIVAMENTE sostenute e debitamente DOCUMENTATE; attenzione quindi a conservare ogni elemento, documento o traccia che riguardi la loro effettiva esistenza e la loro inerenza ad un determinato evento
  • L’inerenza sussiste ogni qual volta la spesa sia sostenuta per finalità Promozionali e di pubbliche relazioni purché con criteri di RAGIONEVOLEZZA ed in funzione dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente e indirettamente, benefici economici all’azienda

Quanto indicato nella presente scheda sintetica vuole solo ricordare alcuni principi fondamentali da tener presente in fase di “acquisto” delle tipologie di beni e servizi sopra enunciati.

Coloro che intendessero approfondire le tematiche posso accedere agli appositi documenti pubblicati nella sezione “1-Documenti da scaricare” posta nella colonna a destra dello schermo; le circolari sono datate 2009 ma il loro contenuto è tutt’ora di piena utilità.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo i migliori saluti

x Studio Pezzotti – Dott. Licia Guerini

cfr: Circolare Studio dic. 2010

AUMENTO IVA AL 21% – VADEMECUM OPERATIVO

16 settembre 2011 Lascia un commento

Informiamo i clienti ed i lettori che, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 138/2011, l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’aumento dell’IVA ordinaria dal 20 al 21% ENTRERANNO IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011.

Per consentire una serena gestione del cambiamento lo Studio, in collaborazione con alcuni colleghi, ha predisposto un VADEMECUM nel quale sono stati riepilogati alcuni principi che attengono agli obblighi di fatturazione, al “momento impositivo” (ovvero il “momento” in cui scatta l’obbligo di applicare l’imposta”), alla gestione della fatturazione in caso di acconti, fatture differite, prestazioni di servizi, attività con enti pubblici, ecc. ecc.

Il Vademecum è scaricabile direttamente cliccando qui: VADEMECUM IVA 21% oppure cercando nella “home page”, in colonna di destra, nella sezione “1-Documenti da Scaricare” il documento Vademecum IVA 21%

Segnalo anche un’interessante tabella di esempi pubblicata dal Sole 24 Ore e visibile cliccando QUI (sino a quando il Sole 24 Ore la manterrà disponibile all’utenza internet);

ATTENZIONE, Ogni riferimento fatto nella tabella alla data del “9 settembre” deve ora intendersi fatto al 16 settembre (data ultima di applicazione dell’IVA al 20%)

Si ricorda che lo Studio è a disposizione dei clienti per qualsiasi precisazione che si rendesse necessaria e per l’esame degli eventuali casi particolari.

Cordialità

Studio Pezzotti.

MANOVRA D’ESTATE – I PROVVEDIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI.

30 agosto 2011 Lascia un commento
Si riportano di seguito alcune brevi informazioni riguardo alle novità apportate dalla cosiddetta “Manovra Correttiva” in vigore dallo scorso 17 luglio 2011 (D.L. 98/11) e dal “Decreto Sviluppo” in vigore dal 13 luglio.

Rivalutazione terreni e quote sociali

Viene riproposta la facoltà di rivalutare, dietro pagamento di imposta sostitutiva, il valore di partecipazioni societarie e di terreni edificabili eventualmente posseduti. Il valore dei beni deve essere determinato con riferimento alla data del 1 luglio 2011.
La perizia di stima, sempre necessaria nelle rivalutazioni di specie, deve essere asseverata entro il 30/06/12;  il versamento della prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato entro la medesima data; NOVITA’: –> Qualora i beni siano stati oggetto di precedente
rivalutazione, diviene possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo.
 

Nuovo regime dei “minimi”

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti “minimi” ex. L. 244/07 sarà concesso solamente ad imprenditori e professionisti che
- o intraprendono una nuova attività;
- o hanno intrapreso l’attività attualmente esercitata DOPO il 31/12/07.
L’imposta sostitutiva SI RIDURRA’ AL 5% (fino al 2011 è il 20%).
La permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni; tale durata massima potrà essere derogata solamente dai giovani e sono fino all’anno di compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime potrà essere applicato solamente se:
il contribuente non ha esercitato attività professionale o di impresa (anche come socio o collaboratore familiare) nei tre anni precedenti;
- l’attività non deve essere la “mera prosecuzione di altra attività già svolta come lavoratore dipendente o collaboratore;
- in caso di proseguimento di una attività svolta da terzi (es. per acquisto d’azienda) l’ammontare dei ricavi o compensi del cedente nell’anno precedente non deve aver superato i 30 mila euro.
 

Nuovo regime semplificato per gli ex minimi

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non avranno più i “requisiti” per rimanere nel regime dei MINIMI  potranno entrare in uno SPECIALE REGIME SUPER SEMPLIFICATO “naturale”
Tale Regime esonera i l contribuente dall’Irap, dalle registrazioni contabili, dalla tenuta di scritture e dai versamenti periodici dell’Iva.
Il contribuente uscirà da questo regime in assenza delle condizioni previste per l’ex. regime dei minimi (ricavi superiori a 30.000 euro, acquisto di beni strumentali nel triennio inferiore a 15.000 euro, assenza di partecipazioni in società, ecc. ecc.)
 

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che in caso di mancata realizzazione, entro il 30 settembre 2013, della riforma fiscale che consenta la razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e benefici fiscali , verranno ridotte, per l’anno 2013 nella misura del 5% e a decorrere dall’anno 2014 nella misura
del 20%, una serie di esenzioni e di benefici fiscali tra i quali si citano l’esenzione IRPEF per l’abitazione principale, l’esenzione ICI per l’abitazione principale, alcune delle detrazioni e deduzioni attualmente operabili in sede di dichiarazione dei redditi, franchige e riduzioni di imposta…. (l’elenco esatto dei tagli sarà chiaramente oggetto di specifica definizione solo nel caso in cui scatti la clausola di salvaguardia).
 

Detrazione 36% e 55%

36% ristrutturazioni edilizie – obbligo comunicazione preventiva
E’ stato abolito l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate per poter beneficiare detrazione Irpef 36% sulle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.
Diventa sufficiente, oltre all’espletamento delle pratiche edilizie con il Comune, indicare nella dichiarazione dei redditi i “dati catastali dell’immobile” e, in caso di lavori eseguiti dall’inquilino o dal “detentore”, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo (es. contratto di locazione o di comodato).
Il contribuente dovrà comunque conservare ed esibire, a richiesta degli uffici competenti, tutti i documenti che attestano il diritto al beneficio.
 
36% ristrutturazioni edilizie – indicazione in fattura del “costo della manodopera”
E’ stato ELIMINATO l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera –> ATTENZIONE! Si ritiene che l’obbligo in questione debba comunque essere osservato sino a tutte le fatture emesse entro la data del 14 maggio 2011.
 
36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico
E’ stata ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta che banche e poste debbono operare sui bonifici per il pagamento delle spese per le quali sono richiesti i benefici del 36 o 55%
 

Contabilità semplificata

Sono stati modificati i limiti di ricavi/compensi che consentono l’adozione del regime di contabilità semplificata;

I nuovi limiti sono stati portati ad €. 400.000 per le imprese che “prestano servizi” e ad €. 700.000 per le altre imprese.


Ratei e Risconti

Viene è ammessa la deduzione per intero nell’anno di “sostenimento della spesa” per le spese di competenza di due periodi di imposta che non superino il valore di euro 1000; normalmente per queste spese il Testo Unico richiedeva il calcolo della quota di competenza di ciascun esercizio e l’imputazione al corretto anno mediante la tecnica dei ratei e risconti.
 

Fattura riepilogativa Iva

E’ stato elevato ad €. 300 il limite di valore di ogni documento al fine della sua inclusione nel “documento riepilogativo” previsto dall’art.6 del DPR n.695/96; precedentemente il limite era di 154 euro (le vecchie 300 mila lire).
 

Distruzione dei beni d’impresa

E’ stato  raddoppiato, e portato ad €. 10.000,  il valore dei beni obsoleti per i quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Relativamente ai beni il cui valore superi detta soglia rimane in vigore l’obbligo di documentare l’avvenuta distruzione mediante verbale redatto da pubblici ufficiali, Guardi di Finanza o da un notaio.
 

Scheda carburante

E’ stato abolito l’obbligo di compilazione della scheda-carburante per coloro che pagano il carburante esclusivamente tramite carte di
credito, carte di debito e/o carte prepagate; ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione Iva sarà necessario conservare gli scontrini attestanti l’avvenuto pagamento; la disposizione in questione crea alcune problematiche di tipo contabile e lascia qualche dubbio in merito alla possibilità di detrazione IVA; lo studio ha consigliato ai propri clienti di continuare, sino a precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la corretta compilazione della scheda carburante.
 

Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia

E’ stato abolito l’obbligo, introdotto qualche anno fa a carico di dipendenti e collaboratori, di comunicare “ogni anno”, ,al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. i dati indicati nella comunicazione presentata rimarranno ora validi sino a nuova comunicazione da parte del dipendente.
Sono ovviamente previste sanzioni in caso di comunicazioni non corrette e/o non rispondenti alla realtà.
 

Proroga delle scadenze fiscali

E’ stato definitivamente stabilito che i versamenti e gli adempimenti, anche telematici aventi natura fiscale, che scadono di sabato o in altro giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
In sostanza al Sabato è riconosciuta qualifica di “giorno festivo” per quanto riguarda lo slittamento di scadenza dei versamenti.
 

Riporto delle perdite – società di capitali

Le società di capitali potranno utilizzare le perdite nei successivi esercizi limitatamente ad una quota dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio stesso. E’ stato eliminato il limite di 5 anni entro il quale le perdite dovevano essere utilizzate. Rimangono deducibili integralmente e senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta.
Sono state introdotte precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell’utile.
 

Studi di settore

Sanzioni più elevate
Per l’omessa presentazione del modello degli Studi di Settore (qualora il contribuente ne sia invece tenuto), se il contribuente non provvede, anche a
seguito di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è applicabile una sanzione massima fino ad €.  2.065,00.
In ipotesi di omessa presentazione del modello Studi di Settore le sanzioni minime e massime previste ai fini dell’imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap,
sono incrementate del 50%.
 
Omessa o infedele dichiarazione dei dati (accertamento induttivo)
Quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione di dati nei modelli degli Studi di Settore o vengono indicate di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertare il reddito del contribuente in maniera “induttiva” ovvero prescindendo dalle scritture contabili e sulla base di ogni altro elemento o notizia raccolti in merito all’attività del contribuente. (SITUAZIONE MOLTO PERICOLOSA!)
E’ inoltre stato eliminato l’obbligo, per l’Ufficio, di indicare le ragioni per le quali, in caso di contribuente “congruo”, vengono disattese le risultanze degli studi di settore. (I CONTRIBUENTI “CONGRUI” E COERENTI NON POSSONO SENTIRSI AL RIPARO DA ACCERTAMENTI….. INDEBOLITA LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE)
 

Poteri degli Uffici nelle indagini finanziarie

L’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini anche presso le società e agli enti assicurativi per le attività finanziarie.
Gli uffici possono richiedere in sostanza chiedere dati a fini accertativi a banche, alla Società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e
creditizie, a intermediari finanziari, ad imprese di investimento, ad organismi di investimento collettivo del risparmio, a società di gestione del
risparmio e a società fiduciarie; con la modifica potranno essere chiesti dati anche alle società ed agli enti di assicurazione.
 

Durata degli accessi per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi

In caso di verifica ispettiva, il periodo di permanenza presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi nell’arco di non più di un trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la sede del contribuente.
Le  disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
 

Sanzioni “Mini ravvedimento”

È prevista per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la “mini” sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento; la sanzione è pari al 2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo. In caso di ravvedimento operoso nei 15 giorni risulta quindi applicabile il ravvedimento “sprint” che consente di sanare l’omissione con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14 gg (oltre agli interessi nella misura attualmente dell’1,5% annuo)
 

Accertamento esecutivo e sospensione dell’esecuzione

È rinviata al 1° ottobre 2011 la norma che rende direttamente esecutivo l’avviso di accertamento (con conseguente maggior rapidità per l’esattore nell’inizio delle procedure di riscossione coattiva)
L’esecuzione forzata è attualmente “sospesa” per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento. Tale sospensione non opera qualora gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi che evidenzino un fondato pregiudizio per la riscossione.
 

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore ad €20.000, è stato istituito l’obbligo, anteriormente alla proposizione
del ricorso, di presentazione di un “RECLAMO.
ATTENZIONE !!!  –> La presentazione del reclamo:
a) è condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere presentata alla Direzione provinciale o regionale
che ha emanato l’atto.
b) può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
c) può far scattare, da parte dell’ufficio destinatario, una proposta di mediazione dando vita ad una sorta di procedimento di conciliazione giudiziale. d) se decorrono 90 giorni senza che l’Ufficio notifichi l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo
produce gli effetti del ricorso
ATTENZIONE !!! –> E’ quindi necessario che il “reclamo” venga predisposto con attenzione e contenga tutti i motivi per i quali si ritiene l’atto illegittimo, nullo, annullabile o da rettificare; I MOTIVI NON PROPOSTI NEL RECLAMO SARANNO IMPROPONIBILI NELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO!!! (In sostanza il legislatore vuole che il contribuente “scopra” tutte le sue carte e produca i documenti già in sede di discussione con l’Ufficio!). 
Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
 

Definizione agevolata delle liti

Le liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate,  di valore fino ad €. 20.000 e “pendenti” alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie
possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma forfettaria in base allo “stato” di discussione della lite ed agli esiti dei primi gradi di giudizio. Le somme dovute per la definizione sono versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2011; la domanda di definizione dovrà invece essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono inoltre sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per proporre ricorso,appello, controdeduzioni, ecc., compresi i termini per la costituzione in giudizio.
 

Chiusura partite Iva inattive

Sono chiuse d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive e/o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA. E’ ammesso ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro i provvedimenti di revoca della Partita Iva.
E’ prevista la possibilità di sanare con sanzione ridotta l’omessa comunicazione di chiusura della Partita IVA. La sanzione è stata fissata in 129 euro. Si veda lo specifico “post” consultabile a questo link.
 
 

Imposta di bollo sul dossier titoli

Viene aumentata, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, l’imposta di bollo sulle “comunicazioni” effettuate dagli intermediari finanziari
relative ai dossier titoli. Le nuove misure sono stabilite in funzione del valore del deposito.
 

Addizionale annuale sulla tassa automobilistica

Per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a €. 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.
 

SISTRI

E’ stato prorogato il termine di operatività del SISTRI; ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO TUTTAVIA IL “DECRETO D’URGENZA” VARATO DAL GOVERNO HA PRATICAMENTE ABOLITO IL SISTRI.
Daremo uleriori notizie in merito.
 

E’ possibile consultare il testo del DECRETO SVILUPPO (nelle due versioni ante e post modifiche di conversione) cliccando QUI

E’ invece consultabile il testo della Manovra D’estate cliccando QUI

A tutti i lettori buona ripresa lavorativa!.

Studio Pezzotti

cfr. Circolare Tributaria n. 30 del 25-7-11

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE….

11 agosto 2011 Lascia un commento

La Manovra d’estate 2011 prevede, tra le varie disposizioni, la possibilità per i contribuenti che “se ne fossero dimenticati” di CHIUDERE LA PROPRIA PARTITA IVA INATTIVA con un costo forfettario di 129 euro.

La definizione dell’inadempimento deve essere fatta entro il 4 ottobre 2011 versando appunto la cifra di euro 129,00 esclusivamente mediante lo speciale modello “F24 – versamenti con elementi identificativi” – codice 8110. Non è necessario che il contribuente presenti il modello di cessazione di attività (normalmente previsto in caso di chiusura della partita IVA). L’importo da versare non potrà essere compensato con eventuali crediti vantati nei confronti di erario e/o enti previdenziali.

La sanatoria ha effetto solo qualora, in merito alla violazione, non siano già state effettuate contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il dettaglio delle regole da seguire per la definizione è contenuto nella circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 e precisamente al paragrafo 5.

ATTENZIONE!!

La Manovra d’estate prevede anche che vengano cancellate d’ufficio le Partite Iva INATTIVE DA OLTRE TRE ANNI; i contribuenti che normalmente non presentano la dichiarazione IVA faranno bene a tener controllato che la propria partita IVA non subisca cancellazioni errate; la norma esclude dalla cancellazione d’ufficio i contribuenti agricoli con volume d’affari sino a 7000 euro e gli esercenti arti sanitarie e attività mediche in quanto “normalmente esonerati” dalla presentazione della dichiarazione; sarà comunque buona cosa verificare periodicamente, attraverso il cassetto fiscale, che la propria partita IVA sia ancora “attiva”.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato dell’11 luglio 2011 precisa che le sanzioni a carico di chi non provvede a chiudere la partita IVA inattiva possono arrivare sino a 2065 euro…. la misura indicata è tuttavia riferita al massimo e normalmente viene irrogata solo in caso di assoluta immobilità del contribuente di fronte alle richieste dell’Agenzia; nei casi “normali” pare che l’inadempienza possa essere sanata, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento di 1/5 del minimo di 516 euro (e quindi…… con una sanzione addirittura inferiore a quella prevista per la chiusura in sanatoria!!).

Lo studio consiglia comunque ai soggetti con partita IVA inutilizzata, di provvedere alla chiusura con definizione.

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 ore 8-8-2011 norme e tributi – p. 3

TERRITORIALITA’ IVA – RIEPILOGO “CRITERI”

11 marzo 2011 Lascia un commento

L’anno 2010 ha visto una profonda revisione delle regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi; il DLgs. n. 18/2010 ha infatti completamente rivisto le regole per l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi.

Le “regole di base” sono le seguenti:

1. Regola Generale (art. 7-ter del DPR 633/7) per le prestazioni di servizi “generiche”; queste rilevano territorialmente nel Paese del committente, se quest’ultimo è un soggetto passivo d’imposta (operatore con Partita IVA o comunque identificato ai fini IVA) mentre rilevano nel Paese del prestatore nel caso in cui il committente non sia soggetto passivo d’imposta (es.: un Privato cittadino)

2. Deroghe “assolute” (artt. 7-quater e 7-quinquies) per alcune specifiche prestazioni di servizi:

  • Servizi relativi agli immobili –> IVA dovuta nello stato ove si trova l’immobile
  • Servizi di trasporto passeggeri –> IVA dovuta in proporzione alla distanza percorsa sul territorio dello stato
  • Servizi di ristorazione e catering (a terra) –> IVA dovuta nello stato ove sono materialmente eseguite
  • Servizi di ristorazione e catering (a bordo di navi aerei o treni) –> IVA dovuta in Italia se il luogo di partenza è nel territorio dello Stato
  • Servizi di locazione e noleggio a breve termine di mezzi di trasporto –> IVA dovuta in Italia se sono messi a disposizione nel territorio dello Stato Italiano ed utilizzati all’interno della Comunità
  • Servizi relativi ad attività culturali, artistiche, scientifiche, sportive, fiere, esposizioni (vedasi elenco completo art. 7-quinquies) –> IVA dovuta nello stato ove le manifestazioni si svolgono concretamente
3. Deroghe “relative” (artt. 7-sexies e 7-septies) per ulteriori prestazioni di servizi:
Prestazioni particolari rese a committenti NON SOGGETTI PASSIVI
  • intermediazione –> IVA in Italia se le operazioni oggetto di intermediazione si considerano effettuate in Italia
  • trasporto beni “non intracomunitario” –> IVA in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato
  • trasporto beni intracomunitario –> IVA in Italia se il trasporto ha avuto inizio nel territorio dello Stato
  • lavorazioni e perizie su beni mobili materiali, le attività accessorie ai trasporti –> IVA in Italia se eseguite nel territorio dello Stato
  • locazione e noleggio NON a breve termine di mezzi di trasporto –> IVA in Italia se rese da prestatori stabiliti in Italia o se utilizzate in Italia
  • prestazioni rese tramite mezzi elettronici: –> IVA in Italia se il committente è domiciliato o residente nello Stato
  • prestazioni di telecomunicazione e radiodiffusione: –> IVA in Italia se rese da soggetti stabiliti o domiciliati in Italia e comunque se utilizzate nel territorio dello Stato

Prestazioni particolari rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità (vedasi elenco specifico art. 7 septies)

Le prestazioni di servizio poste in essere da soggetti passivi IVA nazionali a favore dicommittenti non residenti possono essere raggruppate in due grandi categorie:

servizi attivi per i quali si realizza il presupposto territoriale in Italia, ovvero i servizi “generici” di cui all’art. 7-ter prestati a committenti non soggetti passivi d’imposta, quelli indicati nelle deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies per i quali si verifica l’imponibilità in Italia (ad esempio, servizi relativi a beni immobili situati nel territorio dello Stato), nonché quelli di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies (per questi ultimi, sono comunque fuori campo IVA quelli prestati a committenti extra-Ue). I servizi elencati, in quanto imponibili ad IVA concorrono alla formazione del volume d’affari;
servizi attivi per i quali non si realizza il presupposto territoriale in Italia, ovvero i servizi “generici” di cui all’art. 7-ter posti in essere a favore di soggetti passivi d’imposta in altro Stato (Ue o extra-Ue), quelli indicati nelle deroghe di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies per i quali non si verifica la territorialità in Italia (ad esempio, servizi relativi a beni immobili non situati nel territorio dello Stato), nonché quelli di cui agli artt. 7-sexies e 7-septies, prestati a favore di committenti soggetti passivi d’imposta (come detto, infatti, tali servizi “tornano” alla regola generale di cui all’art. 7-ter, e quindi rilevanti ai fini IVA nel Paese del committente). Le elencate prestazioni di servizi, in quanto carenti del presupposto territoriale, non rilevano ai fini IVA nel nostro Paese e non concorrono alla formazione del volume d’affari.

Ricordiamo che per le operazioni poste in essere nei confronti di committenti soggetti passivi in altro Stato Ue, di cui all’art. 7-ter, deve essere data indicazione in dichiarazione IVA (ammontare del valore operazioni); tale indicazione è funzionale all’incrocio dei dati con quanto indicato nei modelli INTRASTAT ed è quindi limitata alle prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a committenti soggetti passivi in altro Stato Ue. Pertanto non vanno indicate in dichiarazione le altre prestazioni di servizi fuori campo, sempre ai sensi dell’art. 7-ter quando rese a committenti soggetti passivi d’imposta in uno Stato extra-Ue, nonché quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies (a prescindere dal committente), per le quali non si realizza il presupposto territoriale in Italia.

Quanto sopra per opportuna memoria nelle registrazioni infrannuali funzionali alla redazione della dichiarazione.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: Eutekne.info 22-02-2011

COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI A RUOLO – IN G.U. IL DECRETO

7 marzo 2011 1 commento

E’ andato in Gazzetta Ufficiale il giorno 18/2/11 il Decreto che consente la compensazione dei debiti “erariali” iscritti a ruolo con i crediti “erariali” vantati dal contribuente.

Da tale data il contribuente potrà chiudere eventuali pendenze erariali giacenti in esattoria utilizzando gli eventuali crediti derivanti da IVA, IRES, IRPEF o addizionali .

La compensazione potrà coprire non solo il valore dei tributi a ruolo ma anche gli importi dovuti all’esattoria per interessi e compensi di esazione.

Per crediti e debiti “erariali” si intende:

  • l’IVA
  • l’IRPEF e l’IRES
  • le addizionali regionali e comunali
  • eventuali imposte sostitutive di quelle sopra citate
  • le imposte Indirette (Registro)
  • l’IRAP (questione controversa in attesa di chiarimenti)

Ricordo che la posizione dell’Agenzia è, dalla data di pubblicazione in GU del presente decreto, per L’ASSOLUTA NON UTILIZZABILITA’ DEI CREDITI ERARIALI SE PRIMA NON SONO STATI ESTINTI TUTTI I DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E SCADUTI ALLA DATA DELLA COMPENSAZIONE.

In seguito a tale impostazione (che la dottrina continua a ritenere errata) è importante verificare BENE l’inesistenza di Debiti Erariali (quindi di cartelle esattoriali per IVA-IRPEF-IRES-ADDIZIONALI-REGISTRO, ecc..) prima di operare qualsiasi compensazione in F24.

LE SANZIONI SONO PARI AL 50% DELL MINOR VALORE TRA QUANTO EFFETTIVAMENTE COMPENSATO E QUANTO ISCRITTO A RUOLO (sia per imposte che per interessi e commissioni esattoriali).

Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che sanno di avere pendenze esattoriali a rivolgersi al proprio consulente per l’esame della situazione e per valutare l’opportunità di utilizzo di eventuali crediti per l’estinzione del debito esattoriale.

Segnaliamo che la compensazione deve essere effettuata utilizzando il MODELLO F24 ACCISE – SEZIONE  ”ACCISE/MONOPOLI E ALTRI…” nel quale vanno inserite le seguenti informazioni:

Le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.

Lo studio è a disposizione dei clienti che necessitano di specifici chiarimenti.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Tributaria 8 del 21.2.2011 + Eutekne.info 22/2/2011

COMUNICAZIONE DATI IVA – POSSIBILE L’ESONERO

31 gennaio 2011 Lascia un commento

E’ la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 che consente a tutti i contribuenti questa possibilità.

Lo scorso anno infatti potevano ritenersi esentati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25000 euro
  • Soggetti IVA che, dovendo compensare crediti d’imposta, presentano entro il 28 febbraio la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Rimanevano obbligati tutti i soggetti che non presentavano un “credito IVA” o coloro che chiudevano l’IVA “a zero” come ad esempio i soggetti con liquidazione mensile dell’imposta.

La Circolare 1/E/2011 chiarisce che, dal 2011, TUTTI I CONTRIBUENTI POSSONO ANTICIPARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AL 28 FEBBRAIO OTTENENDO DI CONSEGUENZA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA.

La Circolare pone però una condizione che deve essere attentamente considerata:

Coloro che anticipano la presentazione della dichiarazione IVA al 28 febbraio NON POSSONO DIFFERIRE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA ALLA SCADENZA DEI VERSAMENTI DOVUTI PER “UNICO”.

Ciò significa che l’IVA dovuta per il conguaglio delle operazoni 2010 DEVE ESSERE VERSATA INTEGRALMENTE ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO OPPURE DILAZIONATA CON LA “RATEAZIONE IVA” CHE PREVEDE 9 RATE DA MARZO A NOVEMBRE.

Ricordiamo con l’occasione che dal 1^ febbraio 2011 è possibile presentare la dichiarazione IVA per attivare le procedure di rimborso dell’imposta. Da quest’anno infatti non è più possibile presentare solo il modello “VR” al concessionario della riscossione ma deve essere presentata l’intera dichiarazione mediante invio telematico.

Si informano i Sigg. Clienti che verranno direttamente contattati per l’esame delle situazioni che richiedono una tempestiva presentazione del modello dichiarativo.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 28-1-2011 p. 10

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