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Articoli taggati ‘INPS’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI

29 settembre 2011 1 commento

Segnaliamo che con il comunicato INPS 14-9-2011 pare diventi operativa la disposizione normativa di incentivo all’assunzione che può far ottenere alle imprese sino a 5000 euro.

Il beneficio è previsto per tutte le imprese che assumono a tempo INDETERMINATO soggetti “giovani” e “genitori”

Vediamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione:

a) I soggetti che posseggono congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. età non superiore a 35 anni
  2. genitori di figli minori
  3. titolari di rapporti di lavoro “di tipo precario” (la disposizione elenca: lavoro a tempo determinato, somministrazione, intermittente, ripartito, contratti di inserimento, collaborazioni a progetto o occasionali, lavoro accessorio -voucher-, collaborazioni coordinate e continuative)
  4. in alternativa al 3^ punto è consentita l’iscrizioni anche ai disoccupati che hanno terminato un lavoro ascrivibile alle categorie di cui sopra

possono richiedere l’iscrizione in una specifica BANCA DATI tenuta dall’INPS e dalla quali i datori di lavoro potranno selezionare i soggetti da assumere.

b) l’iscrizione alla banca dati può avvenire solamente in forma telematica mediante accesso al sito dell’INPS e previo possesso del “PIN di accesso” (per richiedere il quale è necessario seguire la procedura presente sempre sul sito INPS oppure rivolgendosi al call center 803164). Segnalo a tal proposito che l’INPS ha predisposto una “Guida alla procedura di Iscrizione” che è consultabile cliccando QUI

 

c) il contributo previsto dalla disposizione di legge ha un valore massimo di 5000 euro per ogni assunzione e sino ad un massimo di 5 assunzioni per ogni singola impresa o cooperativa. Per poter ottenere il contributo le aziende devono:

  • assumere con contratto A TEMPO INDETERMINATO – anche part time –  uno dei soggetti iscritti nella banca dati INPS oppure
  • trasformare a tempo indeterminato – eventualmente anche “part-itme”- un rapporto già in corso ed attualmente a tempo determinato
  • le imprese beneficiarie possono essere “imprese private”, “società cooperative”, “imprese sociali”.

l’agevolazione non spetta agli enti pubblici non economici ed ai datori di lavoro “non qualificabili come imprenditori” (quindi sarebbero fuori tutti i liberi professionisti!).

L’ammontare stanziato per l’agevolazione ammonta a complessivi 51 milioni di euro e quindi l’incentivo sarà concesso “a esaurimento” e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO DA PARTE DELLE IMPRESE.

Le imprese devono seguire una procedura rigorosa per richiedere l’incentivo:

  1. è innanzitutto necessario che procedano ad effettuare l’assunzione o la trasformazione del rapporto
  2. devono presentar richiesta di accesso al beneficio utilizzando il modulo “telematico” presente nella sezione “cassetto previdenziale – Istanze on line” accessibile dal sito dell’INPS
  3. L’Inps effettuerà le verifiche del caso e rilascerà all’azienda un “codice autorizzazione” mettendo contemporaneamente a disposizione dell’azienda – nel cassetto previdenziale – l’esito della richiesta
  4. Le aziende fruiranno del beneficio in misura pari alla retribuzione spettante al dipendente mese per mese e sino a concorrenza della misura massima di 5000 euro.

Le imprese interessate possono far riferimento alla “circolare n. 155/2011” alla quale è allegata un’utile “Guida alla procedura di richiesta dell’incentivo all’assunzione

Ulteriori informazioni e dettagli in merito alla disposizione agevolativa possono essere reperite anche sul sito del Ministero della Gioventù

Si invitano le imprese che ritengono di dover procedere ad assunzioni o che devono confermare lavoratori ora a tempo determinato, di provvedere quanto prima a valutare la possibilità di accesso all’incentivo.

Lo studio è a disposizione dei clienti per l’attivazione delle procedure.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti – settore Lavoro

Cfr.: SEAC informativa AP n. 282 del 19/9/2011

BONUS CHIUSURA PER COMMERCIANTI/ESERCENTI/RAPPRESENTANTI

21 marzo 2011 1 commento

Segnaliamo che il Collegato Lavoro (L. 183/2010) ha riaperto fino al 31 DICEMBRE 2011 il termine concesso agli operatori autonomi del settore “commercio” per poter cessare l’attività, riconsegnare la licenza e ricevere un “indennizzo” di accompagnamento alla finestra che da diritto alla pensione.

Il “Bonus Chiusura” spetta ai commercianti, agli ambulanti, agli eventuali coadiutori, agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché agli agenti e rappresentanti di commercio.

I “soggetti” di cui sopra devono, entro il 31 dicembre 2011:

  • aver compiuto 62 anni di età, se maschi o 57 anni se femmine
  • essere iscritti, nel momento in cui cessano l’attività, da almeno 5 anni nella gestione speciale “commecianti” dell’INPS (come titolari di posizione o come collaboratori-coadiuvanti)
  • cessare completamente l’attività commerciale
  • consegnare al Comune l’autorizzazione/licenza
  • cancellarsi da eventuali Albi (es. rappresentanti) e dalla Camera di Commercio

In seguito alla cancellazione gli interessati dovranno presentare all’INPS specifica domanda di incentivo. LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31 GENNAIO 2012.

L’INCENTIVO SPETTANTE E’ PARAGONABILE AD UN “PREPENSIONAMENTO”; IL COMMERCIANTE RICEVERA’ INFATTI UNA SOMMA IN DENARO PARI AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE (467 EURO MENSILI NEL 2011) RICONOSCIBILI DALLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ E SINO ALLA DATA DI ACCESSO ALLA PENSIONE

L’incentivo cessa di essere erogato in caso di ripresa di qualsiasi attività, sia essa in forma autonoma che in come lavoratore dipendente. L’incentivo è infatti incompatibile con qualsiasi forma di attività lavorativa.

La domanda può essere presentata direttamente o (meglio) tramite patronato; alla stessa vanno allegati una serie di documenti tra i quali segnaliamo: documentazione comprovante la cessazione dell’attività, documentazione comprovante la riconsegna dell’autorizzazione e la cancellazione da Albi-ruoli-Rec-CCIAA.

I lavoratori autonomi “commercianti” che sanno di avere i requisiti sopra indicati sono invitati a valutare l’opportunità offerta dalla norma.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Italia Oggi 28-2-2011 p. 23

 

LAVORO NERO – NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

16 dicembre 2010 Lascia un commento

Con il “Collegato Lavoro” cambia anche il sistema di applicazione delle sanzioni per il cosiddettao “Lavoro Nero”.

La sanzione di importo pieno -da 1500 a 12ooo euro per ogni lavoratore oltre a 150 euro per ognio giorno di lavoro nonchè sanzione fissa di 3000 ad ogni entre previdenziale per l’omessa denuncia- rimane solo per i lavoratori che sono in nero al momento dell’ispezione e per i quali non risulta effettuata la comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego e/o la denuncia contributiva all’INPS/INAIL.

Le principali differenze con il precedente impianto sanzionatorio sono le seguenti:

  1. Non sono sanzionabili i datori di lavoro domestico per i quali rimangono dunque le normali sanzioni civili minori
  2. La nuova maxi sanzione è prevista solo per i datori di lavoro privati (quindi non sono sanzionabili i soggetti pubblici); tra i datori di lavoro “privati” sono da annoverare anche i “non imprenditori”, ovvero gli artisit, i liberi professionisti, le associazioni, ecc.
  3. La sanzione si potrà applicare solamente ai “lavoratori subordinati”… rimangono quindi fuori dalla portata della “maxisanzione” i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, occasionali o di lavoro autonomo instaurati senza le previe comunicazioni (ovviamente la natura autonoma del rapporto dovrà essere dimostrata con elementi di fatto ben precisi)
  4. La sanzione viene applicata in “misura ridotta” nei casi in cui, prima dell’ispezione, il datore di lavoro abbia comunque effettuato denuncie agli enti previdenziali o versamenti ed abbia dimostrato di non voler occultare il rapporto; in questi casi la sanzione è la seguente:
    1. Sanzione fissa: da 1000 a 8000 euro (anzichè da 1500 a 12000)
    2. Sanzione per ogni giorno di lavoro: 30 euro (anzichè 150)
    3. Sanzioni enti previdenziali: maggiorazione del 50% delle normali sanzioni (anzichè 3000 fissi per ogni istituto interessato)
  5. E’ stato cancellato il divieto di diffida; il datore di lavoro al quale venga contestato un rapporto di lavoro in nero potrebbe dunque essere diffidato e, in caso di avvenuta regolarizzazione, essere ammesso al pagamento delle sanzioni misura ridotta (il minimo della sanzione + 1/4 della sanzione aggiuntiva =37,5 euro per giorno di lavoro).

Lo studio ribadisce l’importanza di gestire dipendenti e collaboratori in assoluta regolarità; oltre a ragioni di regolarità ricordiamo che l’evento ispezione non è così infrequente come molti possono pensare e l’impatto economico di una maxisaznione, soprattutto se relativa a rapporti protrattisi nel tempo, può diventare assolutamente importante.

Ricordo in particolare che la regolarità nella gestione del rapporto mette al riparo il datore di lavoro anche da eventuali (e non proprio infrequenti) ricatti e/o minacce di denuncia da parte del lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Domenico Pezzotti.

cfr.: Circolare Lavoro e Previdenza n.  42 p. 9

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE – POSSIBILE RICHIESTA ON LINE

18 maggio 2010 Lascia un commento

Si informa che Domanda di Disoccupazione può essere presentata all’Inps ANCHE in modalità online;

Dal sito INPS è necessario accedere, tramite il link “Al servizio del cittadino” allo sportello virtuale  dell’Istituto

PER POTER UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL’INPS E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DEL “PIN”, overo del codice personale di accesso; chi non l’avesse ancora richiesto lo può fare seguento le indicazioni presenti a questo indirizzo: Richiesta Codici di Accesso

Tornando alla disoccupazione segnaliamo che per il momento la procedura è utilizzabile soltanto per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ma che vi sarà a breve l’estensione anche ad altre prestazioni. 

La procedura prevede la possibilità di stampare la domanda e la relativa ricevuta. Inoltre per gli interessati che hanno fornito un numero di cellulare potrà essere attivato un “sms” di avviso dell’avvenuta liquidazione.

Per maggiori informazioni la circolare INPS di riferimento è la seguente: Circolare n. 29 del 3 marzo 2010.

Lo studio è a disposizione per eventuali assistenze in merito.
Cordiali saluti
Domenico Pezzotti.
Cfr.: Guida al Lavoro n. 11 11/03/2010 – p. 17

CO.CO.PRO.: INDENNITA’ UNA TANTUM DI “FINE LAVORO”

29 marzo 2010 5 commenti

Ricordiamo che i Collaboratori a Progetto iscritti alla gestione separata INPS hanno diritto a percepire dall’INPS una “INDENNITA’ UNA TANTUM” in caso di cessazione del contratto di collaborazione.

Per l’anno 2010 l’indennità è definita nella misura del 30% del reddito percepito nel 2009, con un massimo di euro 4.000.=

Questi i requisiti per poter accedere al beneficio:

  1. aver operato in regime di monocommittenza (quindi un solo contratto di co.co.pro.)
  2. aver avuto nel 2009 un reddito da cocopro compreso tra 5000 e 20000 euro
  3. aver avuto nel 2010 almeno una mensilità di accredito contributivo presso la Gestione Separata INPS
  4. aver avuto nel 2009 almeno tre mensilità di accredito contributivo presso la Gestione Separata INPS
  5. essere senza contratto di lavoro dal almeno due mesi

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA (su apposito modulo) ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA IN CUI RISUTLTANO ESSERSI VERIFICATE TUTTE LE CONDIZIONI LEGITTIMANTI LA RICHIESTA.

Maggiori dettagli ed informazioni sono reperibili nella Circolare Inps n. 36 del 9/3/2010.

Lo studio è a disposizione per eventuali assistenze in merito.

Domenico Pezzotti

PARASUBORDINATI – CONTRIBUTI AL 26,72% DAL 01/01/2010

31 dicembre 2009 Lascia un commento

     Si segnala che, in forza delle previsioni della L. 247/07 (finanziaria 2008) – Art. 79 -, i contributi dovuti dai soggetti iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS “non assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria”, sono dovuti nella misura del 24% per il 2008, 25% per il 2009 e 26% dall’anno 2010.

     All’aliquota base sopra indicata va aggiunta la quota dello 0,72% a titolo di finanziamento dell’indennità di maternità; con tale “aggiunta” la misura complessiva del CONTRIBUTO sale, dall’1/1/2010, al 26,72% complessivo.

     Ricordiamo che per i parasubordinati la misura del contributo è posta per i 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore; in caso di “associazioni in partecipazione” (con apporto di solo lavoro) la quota di contributo a carico del committente è invece pari al 55% mentre quella a carico del collaboratore è il 45%.

     RIMANE INVARIATA al 17% la percentuale di comtributo allal Gestione Separata INPS dovuto per i collaboratori e gli asscoiati in partecipazione che risultano GIA’ ISCRITTI AD ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA. 

     Quanto sopra a titolo di promemoria per la revisione dei conteggi relativi ad eventuali compensi che verranno erogati dal mese di gennaio 2010 in avanti.

     Cordiali Saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore 20/12/2009 – pag. 25

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