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Articoli taggati ‘IMPRESE’

CONTRIBUTI PER L’OLIVICOLTURA

4 aprile 2012 Lascia un commento

SEGNALAZIONE IMPORTANTE PER LE IMPRESE AGRICOLE DELLA ZONA SEBINO (o comunque della provincia di Brescia)

Si informa che la CCIAA ha indetto un bando per la concessione di contributi per l’acquisto di:

  1. attrezzature per la raccolta delle olive;
  2. attrezzature per la potatura degli olivi;
  3. attrezzature per trattamenti vari degli oliveti;
  4. macchine per il confezionamento dell’olio di oliva;
  5. contenitori per la conservazione dell’olio di oliva, relativi sistemi di saturazione e impianti di filtrazione. 
Spesa minima 1500 euro / massima 5000 euro –> contributo = 40% della spesa. (contributo min. 600 euro / max. 2000 euro)
Gli olivicoltori interessati possono prendere visione dei documenti relativi al bando cliccando qui:
E’ anche presente un BANDO PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LO SVILUPPO DI SITI INTERNET….
per chi se ne volesse dotare… può essere un’occasione per minimizzare la spesa.
Con la speranza di aver diffuso una gradita informazione… :-)
Studio Domenico Pezzotti

CANONE RAI SUI COMPUTER DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

23 febbraio 2012 1 commento

Siamo proprio nell’Italia delle assurdità…..

Pare che l’Agenzia delle Entrate stia chiedendo a imprese e professionisti il pagamento dell’”ABBONAMENTO SPECIALE RAI” in quanto “detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare“.

La legge infatti pare assoggettare ad obbligo di “canone” tutti gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

…… credo che la norma (Regio Decreto 246 del 21 febbraio 1938 – Articolo 27) si riferisse, a suo tempo, a ben precise fattispecie di situazioni…. e non certo ai computer aziendali utilizzati (quasi) esclusivamente per l’attività lavorativa in contesti ove eventuali utilizzi “per attività estranee al lavoro” possono costituire infrazione disciplinare a carico dei lavoratori…..

La RAI non sa più, insomma, come fare a tenere in piedi il proprio bilancio ed ora cerca denari freschi anche nel mondo delle imprese e dei professionisti.

La mossa dell’Agenzia delle Entrate (che gestisce l’incasso del “tributo-RAI”) finirà per creare una marea di contenzioso, ore ed ore perse per contrastare questo balzello legato ad un cavillo giuridico e completamente slegato dal buonsenso comune. L’Italia SPRECA il proprio tempo a contrastare le brillanti idee di alcuni funzionari statali che per mantenere il proprio “posto d’oro” inventano ogni giorno adempimenti su adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Questi signori non hanno mai provato cosa sia il “lavoro” probabilmente!….  non sarà che la loro convinzione che i computer aziendali possano essere utilizzati per guardare programmi televisivi perché loro EFFETTIVAMENTE lo fanno??

Parlamentari!!! se veramente ci siete rimediate subito a questa ennesima stortura tutta italiana!.

Chi volesse approfondire l’argomento può leggere:

Il Giornale: RIVOLTA CONTRO IL CANONE RAI PER I PC

Associazione Consumatori ADUC: CANONE RAI – RICHIESTA ILLEGITTIMA ANCHE PER I PC

Sole 24 Ore: CANONE RAI SUL COMPUTER DELL’IMPRESA

…. e mille altri in rete… leggete e indignatevi!

Domenico Pezzotti

OBBLIGO INSERIMENTO CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI

3 febbraio 2012 Lascia un commento

Informiamo gli interessati che che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un particolare obbligo che concerne gli annunci immobiliari.

L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 (che ha introdotto il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005) prevede infatti che:

nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.

Sono interessati dalla nuova disposizione:

  • gli operatori del settore immobiliare, (imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare)
  • tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.

Oggetto dell’informativa obbligatoria pare sia l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE; quindi: la classe energetica nella quale l’immobile è stato collocato e che è appunto “attestata” dall’ACE.

Chi viola le regole pare incorra nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La Regione Lombardia, con una nota informativa ha chiarito che non scatta la multa per gli annunci immobiliari “pattuiti” prima del nuovo anno, ossia i contratti la cui pubblicazione è stata concordata entro il 31 dicembre 2011. In tal caso, il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista, deve trasmettere un’auto-dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 al Comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.

Il provvedimento della regione Lombardia può essere approfondito cliccando QUI.

INTEGRO IL PRESENTE ARTICOLO CON LE INTERESSANTI INFORMAZIONI COMUNICATEMI IN EXTREMIS DALL’AMICA ARCH. ANGELA FACCOLI:

D – Se un edificio non è soggetto all’obbligo di ACE secondo quanto definito nella DGR VIII/8745, sono comunque obbligato ad indicare la classe ed il fabbisogno energetico al fine di rispettare l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale finalizzato alla vendita o alla locazione?

R – No, come definito al punto 4 dell’allegato alla DGR IX/2555: “Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:

  • a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  • b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
  • c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della DGR 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
  • d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “IMMOBILE NON SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.

D – Dove posso trovare maggiori informazioni in merito all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione?

R – Può trovare maggiori informazioni consultando la DGR IX/2555 e l’aggiornamento della nota informativa relativa alle competenze dei Comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione, inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni lombardi il 21 dicembre 2011, disponibili al seguente link.

D- Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è sufficiente indicare la classe energetica dell’edificio?

R- No, oltre alla classe energetica relativa al riscaldamento a cui l’edificio appartiene, dovrà essere indicato anche il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KWh/m3 per anno) che identifica l’indice di prestazione energetica.

… in buona sostanza: Sempre l’indicazione su ogni annuncio di vendita/locazione, anche se l’immobile non è soggetto a certificazione, e INDICAZIONE, oltre che della Classe Energetica, ANCHE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA dell’immobile oggetto di annuncio commerciale.

Cordiali saluti.

Studio Domenico Pezzotti

** ULTIMO PROMEMORIA PEC SOCIETA’ **

5 novembre 2011 Lascia un commento

Solo un

PROMEMORIA:

Ricordiamo che il  prossimo 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del DL 29/11/08, n. 185), all’art. 6 comma 2, prevede infatti che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

Per ulteriori informazioni rimandiamo a quanto indicato nel POST del giorno 3 agosto 2011 precisando che, rispetto a quanto ivi indicato, è stata semplificata la procedura di deposito dell’indirizzo PEC; accedendo alla pagina specifica del sito “Registro Imprese” è possibile infatti provvedere al deposito/pubblicazione dell’indirizzo PEC societario seguendo tre steps semplificati. Raccomandiamo di tenere a disposizione:

  • Codice fiscale del Legale Rappresentante
  • Partita Iva della Societò
  • Indirizzo PEC da depositare
  • Indirizzo e-mail (diverse da quello PEC) per eventuali comunicazioni
  • SMART CARD del legale rappresentante (e Pin per la firma digitale)
  • …. e ovviamente un lettore Smart Card per la sottoscrizione della distinta di deposito che il sistema automaticamente predispone.

Con la speranza di aver fornito qualche utile indicazione a coloro che non hanno ancora provveduto distintamente salutiamo.

Studio Pezzotti

OBBLIGO ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

3 agosto 2011 Lascia un commento

Ricordiamo che il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 ha stabilito l’obbligo per tutte le società (di persone e di capitali) di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC non è altro che un sistema di posta elettronica nel quale vengono certificati l’invio e la ricezione di messaggi e documenti informatici. Tutto questo avviene attraverso specifiche ricevute, generate dal proprio gestore di posta, che costituiscono la prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio, dell’eventuale documentazione allegata e dell’avvenuta consegna con precisa indicazione di data e ora di ricezione.

Per le società già costituite al 29/11/2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e successivamente deve essere comunicata al Registro Imprese competente attraverso una procedura telematica chiamata COMUNICA.

Oltre che a rivolgersi al proprio consulente, ciascuna società può procedere autonomamente all’attivazione della casella di posta attraverso uno dei gestori accreditati presenti nell’elenco consultabile al seguente indirizzo http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori (tra i quali si cita ad esempio Aruba, Fastweb, Infocert).

Ricordiamo infine che dopo l’attivazione è necessario provvedere al deposito dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro Imprese competente (CCIAA).

Informazioni sul funzionamento della PEC sono reperibili su questo BLOG dello Studio al seguente Link: Vademecum PEC.

Studio Pezzotti

 

cfr.: Circolare 20-7-11 Studio (post di Blog)

PROMEMORIA – OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETA’

31 dicembre 2010 3 commenti


Ricordiamo che, a far data dal 29-07-2009, con la Legge Comunitaria 2008, è stato introdotto l’obbligo PER TUTTE LE SOCIETA’ di inserire negli atti, nella corrispondenza e nei siti web alcune informazioni riguardanti la stessa.

Precisiamo che per “atti e corrispondenza” si intendono contratti, bilanci, fatture emesse, ddt, ordini, lettere, fax, e-mail e siti web.

I dati che devono essere inseriti obbligatoriamente son i seguenti:

  • sede della società
  • ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta
  • numero di iscrizione al Registro delle Imprese
  • stato (eventuale) di liquidazione della società a seguito di scioglimento
  • società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
  • esistenza di un unico socio

A T T E N Z I O N E !!!

L’omessa indicazione anche di uno solo dei dati richiesti comporta l’eventualità che, ad OGNI amministratore possa essere comminata una sanzione che va da € 206 a € 2.065.

Consigliamo ad ogni amministratore un’attenta verifica circa la corretta applicazione delle indicazioni di legge negli atti e nella corrispondenza della società amministrata.

Cordiali saluti.

x Studio Domenico Pezzotti

Dott. Licia Guerini

 

BANDI COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO

3 novembre 2010 Lascia un commento

Il GAL GOLEM segnala che dal 2 novembre 2010 sono stati aperti 3 nuovi bandi a favore di beneficiari  pubblici e privati; i bandi in questione sono “scaricabili” cliccando qui: BANDI GAL GOLEM NOVEMBRE 2010

 Il sottoscritto segnala, per il possibile accesso da parte delle piccole imprese, il seguente bando:

Misura 312 – Creazione e sviluppo di microimprese

Obiettivo: sostenere l’avvio ed il potenziamento di microimprese operanti in settori connessi all’agricoltura

Richiedenti: microimprese

Dotazione finanziaria GAL: Euro 225.000

Entità degli aiuti: dal 20% al 60% della spesa ammissibile

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi volti ad avviare investimenti per:

  • La manutenzione del verde, sfalcio di prati, sentieri e boschi, compresa l’attività di compostaggio del verde;
  • La pulizia e sicurezza della viabilità stradale e pedonale (spargimento di sale e sabbia, sgombero della neve);
  • La pulizia di fosse biologiche, vasche di deiezioni e scarichi urbani e relativa gestione dei reflui.

Lo scrivente segnala:

  • che ogni informazione di dettaglio può essere reperita sul sito del GAL GOLEM: http://www.galgolem.org 
  • che le domande per la partecipazione ai bandi dovranno essere inoltrate on line tramite il sito della regione lombardia: www.siarl.regione.lombardia.it
  • che la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: da newsletter GAL Golem n. 6 del 3/11/2010

 

CREDITO D’IMPOSA PER L’INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Dal 2 febbraio 2010 possono essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito Modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008, le richieste per il 2010 dei crediti d’imposta per le spese di installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, compresi strumenti di pagamento con moneta elettronica.

Esempi di attrezzature “agevolate” :

  • Telecamere di sorveglianza
  • Sistemi di allarme
  • Inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza
  • Casseforti e cassette di sicurezza
  • Macchinette antifalsari
  • Sistemi di pagamento con moneta elettronica

Il credito, erogabile fino all’80% delle spese sostenute, è stata introdotto dalla Finanziaria 2008 ed è usufruibile dalle PMI commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dai soggetti esercenti rivendita di generi di monopolio.

Il credito è di 3000 euro max. nel triennio per le imprese commerciali e di somministrazione  mentre è di 1000 euro max per ogni periodo d’imposta per le attività di rivendita generi di monopolio.

Il credito, in caso di risposta affermativa delle Entrate, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di concessione. Al riguardo si precisa che tale credito non concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP.

Ricordando che le spese ammesse sono quelle sostenute dal 1/1 al 31/12/2010, invitiamo i Sigg. Clienti interessati a contattare lo studio per la verifica delle condizioni di ammissibilità e per l’eventuale predisposizione delle istanze.

Cordialità

Studio Pezzotti.

cfr.: Circolare Mensile Febbraio 2010 – p. 18

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