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Articoli taggati ‘F24’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

COMPENSAZIONE CREDITI/DEBITI A RUOLO – IN G.U. IL DECRETO

7 marzo 2011 1 commento

E’ andato in Gazzetta Ufficiale il giorno 18/2/11 il Decreto che consente la compensazione dei debiti “erariali” iscritti a ruolo con i crediti “erariali” vantati dal contribuente.

Da tale data il contribuente potrà chiudere eventuali pendenze erariali giacenti in esattoria utilizzando gli eventuali crediti derivanti da IVA, IRES, IRPEF o addizionali .

La compensazione potrà coprire non solo il valore dei tributi a ruolo ma anche gli importi dovuti all’esattoria per interessi e compensi di esazione.

Per crediti e debiti “erariali” si intende:

  • l’IVA
  • l’IRPEF e l’IRES
  • le addizionali regionali e comunali
  • eventuali imposte sostitutive di quelle sopra citate
  • le imposte Indirette (Registro)
  • l’IRAP (questione controversa in attesa di chiarimenti)

Ricordo che la posizione dell’Agenzia è, dalla data di pubblicazione in GU del presente decreto, per L’ASSOLUTA NON UTILIZZABILITA’ DEI CREDITI ERARIALI SE PRIMA NON SONO STATI ESTINTI TUTTI I DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO E SCADUTI ALLA DATA DELLA COMPENSAZIONE.

In seguito a tale impostazione (che la dottrina continua a ritenere errata) è importante verificare BENE l’inesistenza di Debiti Erariali (quindi di cartelle esattoriali per IVA-IRPEF-IRES-ADDIZIONALI-REGISTRO, ecc..) prima di operare qualsiasi compensazione in F24.

LE SANZIONI SONO PARI AL 50% DELL MINOR VALORE TRA QUANTO EFFETTIVAMENTE COMPENSATO E QUANTO ISCRITTO A RUOLO (sia per imposte che per interessi e commissioni esattoriali).

Invitiamo pertanto tutti i contribuenti che sanno di avere pendenze esattoriali a rivolgersi al proprio consulente per l’esame della situazione e per valutare l’opportunità di utilizzo di eventuali crediti per l’estinzione del debito esattoriale.

Segnaliamo che la compensazione deve essere effettuata utilizzando il MODELLO F24 ACCISE – SEZIONE  ”ACCISE/MONOPOLI E ALTRI…” nel quale vanno inserite le seguenti informazioni:

Le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.

Lo studio è a disposizione dei clienti che necessitano di specifici chiarimenti.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Tributaria 8 del 21.2.2011 + Eutekne.info 22/2/2011

SANZIONI PIU’ ALTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

22 febbraio 2011 Lascia un commento

Si Informa che a decorrere dal 01/02/2011 sono in vigore le nuove “sanzioni” per il ritardato versamento delle imposte.

Gli aumenti previsti dalla norma hanno un impatto anche sulle sanzioni da calcolare in caso di  regolarizzazione spontanea del contribuente (da effettuarsi con determinate tempistiche e, comunque,  prima che intervengano controlli) mediante l’istituto del “ravvedimento operoso”.

Proponiamo una tabella che aiuta a capire l’entità delle nuove sanzioni e dell’aumento scattato dal 1° febbraio:

Omissione

Termine per la regolarizzazione Sanzione applicabile violazioni da 1/2/2011

violaz.ante 1/2/2011

Omesso versamento Entro 30 giorni dall’omissione Entro il termine  dichiarazione redditi dell’anno in cui è stata commessa la violazione  

1/10 del minimo

 1/8 del minimo

 3% 3,75%

 

2,50%

  

3%

Omissioni e irregolarità che incidono sull’importo del tributo/versamento Entro il termine  dichiarazione redditi dell’anno in cui è stata commessa la violazione Entro un anno dalla violazione in caso di “non obbligo” a presentare dichiarazione

1/8 del minimo

3,75%

3%

Omessa presentazione dichiarazione annuale Se sanata entro 90 giorni dall’omissione

1/10 del minimo della sanzione

€ 25 € 21

 Ricordiamo che in caso di ravvedimento operoso devono essere versati, contestualmente tributo omesso ed alla sanzione come da tabella, anche gli interessi calcolati al saggio dell’1,5% (era l’1% fino al 31/12/2010)

 Nel modello F24 gli interessi vanno sommati al tributo mentre la sanzione deve essere esposta con specifico codice tributo.

 In caso di “omessa presentazione” di un modello F24 con saldo a zero (in quanto portante una compensazione tra crediti e debiti erariali o contributivi), la violazione può essere sistemata, entro un anno dall’omissione, versando, entro i 5 giorni successivi alla scadenza, una sanzione di 5,00 euro (pari a 1/10 di 51 euro) oppure versando, entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione la sanzione di 15,00 euro (pari a 1/10 di € 154,00 euro).

 Lo studio provvederà come sempre ad informare i clienti circa le situazioni di irregolarità rilevate ed inviterà i clienti, come di consueto, a provvedere alla regolarizzazione entro i tempi richiesti dalla normativa.

 Cordialità.

 Studio Domenico Pezzotti

Cfr.: informativa Impresa e lavoro n. 02/2011 – p. 24

DALL’1/1/2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE

14 ottobre 2010 2 commenti

     Con promessa di ritornare sull’argomento con maggiori dettagli e, possibilmente, chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, informiamo che, secondo l’art. 31 del D.Lgs. 78/2010 (conv. in L. 122 del 30/7/2010):

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI … RELATIVI ALLE IMPOSTE ERARIALI (Iva e IRPEF n.d.r.) E’ VIETATA FINO A CONCORRENZA DELL’IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI (cioè Interessi e Diritti di esazione) PER I QUALI E’ SCADUTO IL TERMINE DI PAGAMENTO.

     La disposizione normativa prosegue prevendendo, a carico di chi opera compensazioni nonostante il divieto imposto, una specifica sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti a ruolo scaduti e fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato.

–> Vediamo come opererà la disposizione: se un contribuente al 1 gennaio 2011 vanta un credito IRPEF pari a 5000 euro ma ha una cartella esattoriale scaduta per IRAP anni precedenti pari a 4000 NASCE IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL CREDITO DI CUI SOPRA SINO A CONCORRENZA DEI 4000 DI CARTELLA ESATTORIALE.

In pratica il contribuente in questione potrà compensare solamente 1000 euro del suo credito totale di 5000. Il credito residuo potrà essere solamente riportato all’anno precedente o utilizzato per non versare acconti MA NON POTRA’ ESSERE COMPENSATO.

Se il contribuente del nostro esempio effettuasse comunque la compensazione per i 5000 euro totali, sacatterebbe a suo carico una sanzione di euro  2000 (50% dell’importo iscritto a ruolo)

Se invece la compensazione effettuata dal contribuente fosse pari a 3000 euro la sanzione scatterebbe solamente su euro 2000 (perchè 1000 euro di compensazione sono “liberi” e quindi la compensazione indebita risulta essere di 2000 euro) e quindi, al 50%, la sanzione sarebbe di euro 1000.

ATTENZIONE!!! Poichè in genere gli studi (quanto meno il nostro studio!) effettuano “in automatico” la compensazione di tutti i crediti erariali con quanto il contribuente deve eventualmente pagare al fisco ed agli enti previdenziali (per minimizzare gli esborsi e recuperare nel minor tempo possibile il credito). E’ IMPORTANTISSIMO CHE I CONTRIBUENTI AVVISINO CON TEMPESTIVITA’ LO STUDIO DELLA PRESENZA DI CARTELLE O DI SOMME ISCRITTE A RUOLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI “SCADUTE”.

     Con la speranza di aver fornito utili indicazioni…

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Tributaria n. 32 del 9/8/2010 – 9

RIVALUTAZIONE TERRENI – ULTIMI PROMEMORIA

8 ottobre 2010 2 commenti

     Inserisco nel Blog, a promemoria mio e degli utenti, alcune pillole che riguardano la rivalutazione dei terreni…. preciso che la scadenza non è al 31/10 come indicato in un precedente post ma al 2/11/2010 in quanto il 31/10 è domenica e l’1/11 è festivo. Quindi:

  • scadenza: 2 novembre 2010 per pagamento imposta sostitutiva e giuramento della perizia
  • La perizia deve essere giurata prima della vendita del terreno
  • l’Imposta sostitutiva può essere versata anche dopo la vendita del terreno e dopo la data della perizia purchè entro il 2/11/2010
  • il codice tributo per il  versamento dell’imposta sostitutiva è l’ 8056 (RM 144/2008) salvo indicazioni dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia Entrate
  • è necessario ricordarsi di inserire in dichiarazione dei redditi eventuali plusvalori emergenti dall’atto di vendita rispetto al valore fiscalmente riconosciuto indicato in perizia.
  • ATTENZIONE! se la vendita avviene ad un prezzo inferiore al valore della perizia l’Agenzia delle Entrate pare non riconosca come “costo fiscalmente riconosciuto” per la determinazione della plusvalenza tassabile il valore di Perizia (…pare che l’Agenzia escluda in questo caso la validità della perizia ed effettui il calcolo della plusvalenza partendo dal costo fiscalmente riconosciuto ante perizia!!)
  • ICI –> Attenzione! il valore indicato in perizia diventa base imponibile per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobiloi (ICI)

     Quanto sopra onde consentire agli operatori di valutare le corrette scelte ed i corretti adempimenti in merito all’operazione”Rivalutazione”.

     Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Italia Ogi 4/10/2010 p. 11 

POSTICIPO PAGAMENTI AGOSTO

5 agosto 2010 Lascia un commento

     Si informa che è stato firmato il DPCM 27/7/2010 con il quale tutte le scadenze di pagamento che cadono nel periodo dall’1 al 20 agosto vengono prorogate al 20 agosto .

     Unica eccezione a questa regola sono i pagamenti relativi alla dichiarazione dei redditi scadenti il 5 agosto 2010 per effetto del provvedimento di proroga legato ai ritardi degli studi di settore.

     Tutti i clienti che non hanno affidato allo studio l’invio telematico delle proprie deleghe di pagamento possono effettuare pertanto i versamenti già in scadenza per il prossimo 16/8 (IVA-Contributi INPS Artigiani e Commercianti – Rate INAIL – Contributi e ritenute dipendenti – ritenute d’acconto, ecc. ecc.) entro il giorno 20 agosto senza incorrere in sanzioni.

     Ricordiamo che la proroga consente anche di effettuare “in extremis” eventuali ravvedimenti relativi a ritenute effettuate nel 2009 e non versate nei termini (con sanzione ridotta del 3% e interessi 1%).

     Per chiarimenti o necessità i clienti dello studio possono rivolgersi ai consueti numeri di telefono.

     Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – PROMEMORIA

Si ricorda che le società di capitali, anche se in liquidazione, devono versare la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali entro venerdì 16 marzo 2010.

La tassa sostituisce la bollatura iniziale/annuale di libri giornale e inventari nonché dei registri obbligatori ai fini fiscali. Per questi libri infatti  non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso; rimane l’obbligo della bollatura solo su libro giornale e inventari (bollo ogni 100 pagine per tutti e di valore raddoppiato per i soggetti che non versano la tassa “vidimazione” di cui stiamo parlando).

Dicevamo quindi che la bollatura iniziale/annuale è stata sostituita dal versamento (deducibile ai fini delle imposte) della tassa “vidimazioni”. 

Gli importi della tassa sono:

  • € 309,87 per la generalità delle società
  • € 516,46 per le società con capitale, all’1/1/2010, superiore a €516.456,90.

Il versamento deve essere esibito alla CCIAA in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Sono esclusi dall’obbligo le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Ricordiamo che il versamento deve essere effettuato con mod. F24, indicando nella sezione “erario”: - codice tributo 7085  -  annualità  2010.

Ricordiamo infine che per i Sigg. clienti l’incombenza è curata direttamente dallo scrivente Studio ed il tributo verrà inserito nell’F24 da porre in pagamento entro il prossimo 16/3.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Pezzotti – Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Mensile  Febbraio 2010 – p. 15

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