36%.. COSA CONSERVARE DOPO L’ABOLIZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA”
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 novembre 2011, fornisce al contribuente le indicazioni sulla documentazione da conservare ai fini della detrazione 36%.
Dal maggio 2011 è stata infatti “abolita” la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, da inviare al Centro Operativo di Pescara, alla quale andavano allegati determinati documenti. In sede di abolizione dell’adempimento preventivo era stato annunciato che l’Agenzia avrebbe regolamentato con specifico provvedimento quale documentazione il contribuente avrebbe dovuto “conservare ed esibire a richiesta” e quali dati avrebbe dovuto indicare nei modelli dichiarativi.
Con il PROVVEDIMENTO 2 NOVEMBRE 2011 l’Agenzia precisa la documentazione che deve essere, SIN DA SUBITO, PRODOTTA E CONSERVATA dal contribuente; rimandando alla lettura del provvedimento riportiamo un elenco sintetico di “cosa tenere a disposizione”
- Abilitazioni Amministrative inerenti l’intervento edilizio (DIA – SCIA – Autorizzazioni comunali ed equipollenti) se obbligatorie per il tipo di opere
- Se non vi è necessità di Autorizzazioni Amministrative –> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rif. ar. 47 Dpr 445/2000) ove si attesti che le opere per le quali non sono necessarie autorizzazioni, rientrano comunque tra quelle che danno diritto alla detrazione
- Copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- Ricevute di pagamento ICI se dovuta (il provvedimento non specifica “da quando”… la norma prevede “dal 1997″ in avanti [!!])
- Per lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e tabella ripartizione millesimale delle spese
- Dichiarazione di “consenso” ai lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile in caso di detrazione richiesta da un “detentore” non proprietario (è il caso di spese sostenute da comodatari o da inquilini dell’immobile)
- Comunicazione preventiva rispetto all’inizio dei lavori inviata all’ASL (solo per i lavori per i quali tale comunicazione è obbligatoria… consigliamo di chiarire bene questo aspetto con il proprio tecnico per evitare “dimenticanze” che possono costare il diritto alla detrazione)
- Fatture e ricevute fiscali relative agli interventi
- Bonifici bancari di pagamento delle spese
Approfittiamo dell’occasione per ricordare che:
a) non spetta la detrazione in caso di aumento di volumetria (salvo ampliamenti per dotare l’abitazione di servizi)
b) è necessario stare attenti all’intestazione/cointestazione delle fatture ed al fatto che i bonifici devono essere “coerenti” con gli intestatari delle fatture (per evitare situazioni che possono dar luogo a contestazioni da parte dell’Amministrazione)
c) E’ importante che i bonifici riportino:
- IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE (colui che inserirà la spesa nella dichiarazione dei redditi….. che dovrebbe essere anche l’intestatario della fattura e comunque il proprietario o un familiare convivente / l’inquilino o il comodatario dell’immobile ristrutturato)
- IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DEL BONIFICO (normalmente l’impresa o il professionista dei quali si paga la fattura)
- I CORRETTI RIFERIMENTI ALLA LEGGE DEL 36% CHE E’ LA 449/1997
d) ultimo consiglio: è opportuno che le fatture rechino in maniera espressa gli estremi delle autorizzazioni amministrative ed il luogo ove sono stati fatti i lavori in modo da correttamente “legare” la spesa all’intervento edilizio ed all’immobile per il quale vogliamo detrarre le spese.
Senza pretesa di aver fornito indicazioni esaustive di tutte le casistiche speriamo che quanto sopra possa aiutare i lettori ad avere meno problemi in sede di predisposizione della documentazione e, soprattutto, di confronto con i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Cordialità
Studio Domenico Pezzotti
cfr.: Sole 24 Ore 4-11-2011 p. 35