Archivio

Articoli taggati ‘ENTRATE’

36%.. COSA CONSERVARE DOPO L’ABOLIZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA”

11 novembre 2011 4 commenti

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 novembre 2011, fornisce al contribuente le indicazioni sulla documentazione da conservare ai fini della detrazione 36%.

Dal maggio 2011 è stata infatti “abolita” la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, da inviare al Centro Operativo di Pescara, alla quale andavano allegati determinati documenti. In sede di abolizione dell’adempimento preventivo era stato annunciato che l’Agenzia avrebbe regolamentato con specifico provvedimento quale documentazione il contribuente avrebbe dovuto “conservare ed esibire a richiesta” e quali dati avrebbe dovuto indicare nei  modelli dichiarativi.

Con il PROVVEDIMENTO 2 NOVEMBRE 2011 l’Agenzia precisa la documentazione che deve essere, SIN DA SUBITO, PRODOTTA E CONSERVATA dal contribuente; rimandando alla lettura del provvedimento riportiamo un elenco sintetico di “cosa tenere a disposizione”

  • Abilitazioni Amministrative inerenti l’intervento edilizio (DIA – SCIA – Autorizzazioni comunali ed equipollenti) se obbligatorie per il tipo di opere
  • Se non vi è necessità di Autorizzazioni Amministrative –> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rif. ar. 47 Dpr 445/2000) ove si attesti che le opere per le quali non sono necessarie autorizzazioni, rientrano comunque tra quelle che danno diritto alla detrazione
  • Copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • Ricevute di pagamento ICI se dovuta (il provvedimento non specifica “da quando”… la norma prevede “dal 1997″ in avanti [!!])
  • Per lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e tabella ripartizione millesimale delle spese
  • Dichiarazione di “consenso” ai lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile in caso di detrazione richiesta da un “detentore” non proprietario (è il caso di spese sostenute da comodatari o da inquilini dell’immobile)
  • Comunicazione preventiva rispetto all’inizio dei lavori inviata all’ASL (solo per i lavori per i quali tale comunicazione è obbligatoria… consigliamo di chiarire bene questo aspetto con il proprio tecnico per evitare “dimenticanze” che possono costare il diritto alla detrazione)
  • Fatture e ricevute fiscali relative agli interventi
  • Bonifici bancari di pagamento delle spese

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che:

a) non spetta la detrazione in caso di aumento di volumetria (salvo ampliamenti per dotare l’abitazione di servizi)

b) è necessario stare attenti all’intestazione/cointestazione delle fatture ed al fatto che i bonifici devono essere “coerenti” con gli intestatari delle fatture (per evitare situazioni che possono dar luogo a contestazioni da parte dell’Amministrazione)

c) E’ importante che i bonifici riportino:

  1. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE (colui che inserirà la spesa nella dichiarazione dei redditi….. che dovrebbe essere anche l’intestatario della fattura e comunque il proprietario o un familiare convivente / l’inquilino o il comodatario dell’immobile ristrutturato)
  2. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DEL BONIFICO (normalmente l’impresa o il professionista dei quali si paga la fattura)
  3. I CORRETTI RIFERIMENTI ALLA LEGGE DEL 36% CHE E’ LA 449/1997

d) ultimo consiglio: è opportuno che le fatture rechino in maniera espressa gli estremi delle autorizzazioni amministrative ed il luogo ove sono stati fatti i lavori in modo da correttamente “legare” la spesa all’intervento edilizio ed all’immobile per il quale vogliamo detrarre le spese.

Senza pretesa di aver fornito indicazioni esaustive di tutte le casistiche speriamo che quanto sopra possa aiutare i lettori ad avere meno problemi in sede di predisposizione della documentazione e, soprattutto, di confronto con i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 4-11-2011 p. 35

PIANO CONTROLLI FISCALI 2011-2012 – ALCUNE SEGNALAZIONI

24 settembre 2011 Lascia un commento

 

Segnalo volentieri le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate e relative al piano dei controlli per l’anno 2011 e 2012;

 

Riguardo alle imprese di MEDIE dimensioni i controlli si concentreranno sulle imprese che, secondo una mappatura interna dell’Agenzia, presentano un “score risk”, un indice di rischio, più elevato in relazione al tipo di attività al tipo di operazioni, al settore in cui operano ed alla forma giuridica scelta.

Sarà inoltre posta una particolare attenzione a:

  • imprese che non hanno avuto controlli negli ultimi 4 anni
  • imprese che presentano situazioni perdita “sistemica” (attenzione!!! pare che la situazione di crisi non venga presa in particolare considerazione!)

Per quanto riguarda invece le IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI ed i LAVORI AUTONOMI l’Agenzia procederà a controlli sui seguenti soggetti:

  • Non congrui nei confronti degli studi di settore
  • Congrui ma “APPIATTITI” alle risultanze dello studio di settore
  • Congrui ma per “adeguamento significativo” alle risultanze dello studio di settore
  • Obbligati allo Studio di settore che NON HANNO PRESENTATO IL MODELLO
  • Esercenti attività per le quali non sono applicabili gli Studi di settore
  • Soggetti che hanno evidenziato PERDITE PER PIU’ PERIODI DI IMPOSTA CONSECUTIVI
  • Soggetti con “comportamenti anomali” nella gestione delle rimanenze di magazzino (indici di rotazione fuori standard – riporti iniziali diversi dalle rimanenze dell’anno precedente, altre situazioni particolari.)
  • Soggetti che non hanno dichiarato compensi risultanti invece dalle dichiarazioni e certificazioni dei datori di lavoro e/o dei soggetti eroganti (e da questi dichiarati con il modello 770) – Attenzione!
  • Soggetti con componenti negativi “residuali” di importo “significativo” (quindi attenzione agli “altri costi!!!!)
  • Soggetti che, essendone tenuti, non hanno presentato la dichiarazione IVA per gli anni 2006 e 2007
  • Soggetti che, pur avvisati della presenza di anomalie negli Studi di Settore NON HANNO MODIFICATO I COMPORTAMENTI ANOMALI

L’agenzia concentrerò particolari sforzi anche nei confronti del mondo NON PROFIT / ASSOCIAZIONI onde intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative o che esercitano attività di impresa “sotto la falsa veste di associazioni senza scopo di lucro”.

Ultima segnalazione riguarda il piano di controlli nei confronti delle aziende che effettuano “attività agricole connesse” in modo da smascherare eventuali attività prettamente commerciali vestite da “imprese agricole” ( e con evidente assolutamente minore tassazione).

Quanto sopra onde riflettere ed eventualmente prevenire, almeno dal 2011 in avanti, eventuali comportamenti che possono destare l’interesse del fisco.

Cordiali saluti

Domenico Pezzottiù

Cfr.: I Focus Fiscali n. 7-8/2011 p. 36

CONTROLLI 2011 – IL DECALOGO DELLA GUARDIA DI FINANZA

9 aprile 2011 Lascia un commento

Leggo con interesse, e ne presento un breve riassunto, un articolo del 24 ore 1-4-2011 (non è un pesce d’aprile!!).

L’articolo richiama un documento di istruzioni con il quale sono state impartite alla Guardia di finanza direttive sulle priorità di controllo da effettuare nel 2011.

In sintesi queste sono i DIECI PIANI ai quali la GdF (e l’Agenzia Entrate) dedicheranno molta della loro attenzione:

  1. CONTRASTO AL FENOMENO DEL SOMMERSO (RICAVI E LAVORO NERO) NEL SETTORE EDILIZIO-RISTRUTTURAZIONI (piano “Pandora5″)
  2. CONTRASTO AL FENOMENO DEL SOMMERSO (RICAVI E LAVORO NERO) NEL SETTORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (nome del piano “Prometeo2″)
  3. CONTROLLI MIRATI SULLE SITUAZIONI DI REDDITO INCONGRUO RISPETTO AL TENORE DI VITA MANIFESTATO ED AL POSSESSO/UTILIZZO DI BENI INDICATORI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (piano “Perseo2″ – l’azione in questo senso è congiunta con l’Agenzia delle Entrate e viene comunemente segnalata anche con i termini di accertamento da REDDITOMETRO o SPESOMETRO – per il 2011 sono previsti 40.000 controlli)
  4. CONTROLLO SUI PROFESSIONISTI: DUE LE DIRETTRICI –> A) CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO –> B) CONTROLLI “ANTI-EVASIONE” MIRATI SUI RICAVI E SUI REDDITI DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (piano “Income Zero 2″ … un nome assolutamente indicativo di cosa si stia “cercando”!!)
  5. CONTROLLI IN CHIAVE ANTI-FRODE SULLE TRANSAZIONI ASSISTITE DA DICHIARAZIONI D’INTENTO (piano “Sponsio 2″)
  6. CONTROLLI SULL’EVASIONE PERPETRATA ATTRAVERSO L’INDICAZIONE IN DOGANA DI VALORI INFERIORI RISPETTO A QUELLI REALI DEI BENI IMPORTATI (piano “Tessili Cinesi”)
  7. CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI PER “SCOVARE” LE INDEBITE COMPENSAZIONI E L’UTILIZZO DI CREDITI INESISTENTI O FITTIZI (piano “Crine”)
  8. CONTROLLI SULLE TRANSAZIONI DOGANALI PER LA VERIFICA DI EVENTUALI ABUSI NELL’UTILIZZO DI ESENZIONI DOGANALI (piano “Regime 4200)
  9. CONTROLLI SULL’UTILIZZO DI APPARECCHI DA GIOCO, SUI CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO E SUL SETTORE DELLE SCOMMESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ILLEGALITA’ E/O ALTERAZIONI NELLE APPARECCHIATURE (piano “Ghost Slot 5″)
  10. CONTROLLI SUL MERCATO DEI “ROTTAMI D’ORO” PER EVIDENZIARE LE EVASIONI DERIVANTI DA CESSIONI “MERAMENTE DOCUMENTALI” (piano “Gold Scrap”).

La segnalazione credo debba interessare TUTTI GLI OPERATORI che in qualche modo operano nei settori che saranno interessati dai controlli…. per quanto riguarda i clienti dello studio segnalo di fare particolare attenzione alla regolarità dei documenti e delle transazioni ai seguenti operatori:

IMPORTATORI – ESPORTATORI, AZIENDE DEL SETTORE EDILE (EDILIZIA PURA, IMPIANTISTICA, LAVORAZIONI COMPLEMENTARI, MANUTENZIONI), LIBERI PROFESSIONISTI (massima attenzione alla normativa antiriciclaggio che ci coinvolge tutti!), IMPRESE CHE RICEVONO O RILASCIANO DICHIARAZIONI D’INTENTO, IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO O CHE STANNO UTILIZZANDO CREDITI ERARIALI IN COMPENSAZIONE, ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI CHE DETENGONO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (VIDEOGIOCHI – SLOT MACHINES – ECC.).

Invito in particolare tutti i lettori a verificare con il proprio consulente la situazione del reddito -magari con visione dinamica negli ultimi 4 o 5 anni- ed a fare le opportune considerazioni con il possesso di beni, le spese effettuate negli ultimi anni ed in particolare nel 2009-2010-2011, l’esistenza di un tenore di vita “esternalizzato” che sia non congruo con i redditi familiari dichiarati.

Ricordo infine che il fisco sta facendo largo uso dei social network e della “rete internet” in generale per acquisire una marea di informazioni utili agli accertamenti….  attenzione dunque a cosa si ostenta “chiacchierando” su Facebook o “postando” fotografie relative a viaggi, vacanze, clubs prestigiosi, acquisto di auto/moto/barche/roulottes, ecc. ecc…..   il fisco potrebbe utilizzare anche queste informazioni per confezionare e dar maggior valore ad eventuali accertamenti “sintetici” sul contribuente.

Ultima segnalazione che può aiutare a muoversi nella nuova giungla dei controlli è quella relativa alla questione redditometro… riporto quanto segnalato in un articolo di Eutekne.info:

“……Il nuovo redditometro, più che su beni acquistati, si concentrerà dunque sulle spese, di qualsiasi natura esse siano, dal momento che oggi l’Agenzia delle Entrate può disporre di una banca dati imponente, quanto a varietà d’informazioni. Quindi si parla di consumi energetici, telefonici, di investimenti.
Su questo ultimo aspetto, in particolare, la Dott.ssa Orlandi ha invitato i funzionari dell’Agenzia presenti in sala alla massima attenzione. I finanziamenti soci fatti alle società di comodo, gli investimenti azionari e i trasferimenti di denaro all’estero sono tuttiindicatori di ricchezza che dovranno essere utilizzati nel nuovo redditometro.
Follow the money, si diceva ai tempi del Watergate. Attenzione non solo ai SUV, allora, ma soprattutto ai flussi di denaro”

… attenzione dunque davvero a tutte le movimentazioni di denaro che, spetto e volentieri, vengono fatte con una leggerezza che, da “domani”, potrebbe costar molto cara.

Con la speranza che i messaggi siano adeguatamente recepiti cordialmente saluto.

Domenico Pezzotti

cfr.: IL SOLE 24 ORE 1-4-2011 – P. 31

L’OCCHIO DELL’AGENZIA ANCHE SUI “MINIMI”

4 aprile 2011 Lascia un commento

Anche i minimi finiscono sotto monitoraggio; leggo sul 24 ore che l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di voler andare a verificare anche il mondo dei “contribuenti minimi” in quanto i soggetti che hanno scelto questo regime sono aumentati del 28,3%.

L’Agenzia delle Entrate vuole verificare se la scelta è stata effettuata solo per trovare vantaggi fiscali e per uscire dall’IRAP e del capestro degli Studi di Settore.

Credo che sia abbastanza ovvio che i contribuenti piccoli, quelli che non riescono a sopportare le pretese minime dello Studio di Settore e quelli che pur avendo una struttura minimalista si troverebbero a dover litigare con l’Agenzia sulla debenza o meno dell’IRAP, siano stati sicuramente allettati dal passaggio da un regime “normale” a un regime nel quale NON SEMPRE VI E’ CONVENIENZA ECONOMICA ma, sino ad oggi, C’E’ SICURAMENTE QUALCHE SEMPLIFICAZIONE E QUALCHE SICUREZZA NORMATIVA.

L’antieconomicità del regime “minimi” l’ho verificata su decine di posizioni di nuovi-piccoli clienti che, in procinto di iniziare un’attività professionale o imprenditoriale (prevalentemente si tratta di attività di neo-professionisti o di piccoli imprenditori del settore servizi/grafica/web), mi chiedono cosa sia conveniente fare…… PER REDDITI ABBASTANZA ELEVATI il regime dei minimi assicura qualche risparmio; diversamente, la presenza di DETRAZIONI DI LAVORO AUTONOMO/IMPRESA e la possibilità di portare in deduzione determinati oneri rende spesso conveniente la permanenza nel regime “normale”.

Sicuramente, per chi parte, è quasi sempre più conveniente optare per il regime delle NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI -ovviamente in presenza di tutti i requisiti richiesti- che consente una tassazione finale del 10% –> importante svantaggio del regime è l’assoggettamento agli studi di settore (dal 2^ anno) e l’incertezza sulla debenza IRAP.

Tornando alla dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate consiglio ai contribuenti minimi (che, ricordo, non sono obbligati a tenere scritture contabili e debbono solamente conservare i documenti emessi e ricevuti) di stare attenti al reddito dichiarato, ai costi portati in deduzione ed alla congruità del reddito con il tenore di vita e le spese effettuate.

Credo che saranno questi due ultimi elementi a scardinare anche i contribuenti minimi dalla gabbia di sicurezza che il regime fiscale introdotto dal 2008 sembrava aver creato.

Domenico Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 Ore – 25-3-2011 – p. 32

 

STUDI SETTORE – LA CASSAZIONE BOCCIA L’ACCERTAMENTO EFFETTUATO SENZA ISPEZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

9 febbraio 2011 Lascia un commento

Interessante presa di posizione della Cassazione riguardo agli accertamenti da Studi di Settore:

Con la sentenza n. 1213 del 20/1/2011 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria in merito ad un accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore.

La motivazione risiede nel fatto che lo studio professionale accertato era in regime di contabilità ordinaria ed il fisco ha proceduto ad emettere l’accertamento SENZA PREVENTIVA ISPEZIONE DELLA CONTABILITA’ TESA AD ACCERTARE L’INATTENDIBILITA’ DEI DOCUMENTI CONTABILI.

In un periodo in cui l’opinione prevalentesulla contabilità è quella che sia assolutamente “inutile” ai fini della difesa in campo tributario, la sentenza giunge assai gradita…. speriamo che non rimanga isolata e che non venga presto “contraddetta” da ssentenze di segno opposto.

Cordialità.

Domenico Pezzotti.

cfr.: Circolare Tributaria n. 4 24/1/2011 – p 6

COMUNICAZIONE VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

22 gennaio 2011 7 commenti

La nuova normativa in materia di operazioni “intracomunitarie” prevede che gli operatori che intendono effettuare acquisti o vendite da altri stati dell’Unione Europea debbano iscriveresi in uno specifico elenco denominato VIES.

L’effettuazione di operazioni intracomunitarie senza l’iscrizione al VIES comporta l’applicazione di sanzioni e può generare problemi in sede di fatturazione da parte del fornitore estero (applicazione dell’IVA) se questi effettua un controllo sulla partita IVA del soggetto italiano che non risulta iscritto al VIES.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito, in data 29/12/2010 le disposizioni che i contribuenti devono seguire per adempiere “all’obbligo di dichiarazione di volontà” previsto dal D.L. n.78/10.

In particolare, sono state stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.

I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà del contribuente l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare del rischio legato all’operatore.

 Dal punto di vista operativo i contribuenti devono ora tenere presente che:

  •      Se intendono effettuare acquisti o vendite con uno degli stati appartenenti all’Unione Europea DEVONO COMUNICARNE L’INTENZIONE all’Agenzia delle Entrate con apposita ISTANZA
  •      L’istanza in questione, per evitare di avere periodi nei quali vige la preclusione ad effettuare acquisti intracomunitari DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL PROSSIMO 29/01/2011
  •      ATTENZIONE!  Per operazioni intracomunitarie si intendono anche tutti gli acquisti effettuati per corrispondenza o “su internet” e relativi a BENI o a SERVIZI quando le parti intervengono in qualità di operatori professionali (es. acquisto di un software, di un’attrezzatura, di un servizio di recapito, ecc.)

 POICHE’ L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON L’ESTERO ED IN PARTICOLARE CON PAESI U.E. E’ UN EVENTO AFFATTO REMOTO E CHE LA MANCATA INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO “VIES” COMPORTEREBBE PER IL CONTRIBUENTE UN’ATTESA DI ALMENO 30 GIORNI QUALORA NECESSITI DI PORRE IN ESSERE UN ACQUISTO O UNA VENDITA INTRACOMUNITARIA, LO SCRIVENTE STUDIO CONSIGLIA A TUTTI I PROPRI CLIENTI DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.

 RICORDIAMO che le operazioni effettuate senza autorizzazione comportano, secondo i più autorevoli commentatori, un costo di doppia IVA sul’operazione oltre all’applicazione di specifiche sanzioni.

Precisiamo che l’istanza va inoltrata in forma libera ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno che l’istanza venga consegnata o spedita al fine di conservare prova dell’avvenuta consegna.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Studio 01/C/2011

ASSOCIAZIONI-RIAPERTI I TERMINI PER IL MODELLO “EAS”

17 gennaio 2011 Lascia un commento

Si informa che il decreto “Milleproroghe” ha modificato i termini entri ii quali gli enti associativi dovevano presentare il modello “EAS” con il quale dichiarare le caratteristiche dell’Ente ai fini del suo inserimento nella banca dati dell’Amministrazione Finanziaria.

Il termine in questione è scaduto al 31/12/2009 e tutti gli enti che non avevano provveduto all’invio del modello EAS rischiavano di vedersi disconosciuti i benefici fiscali legati alla qualifica di “ente no profit” (presunzione di non commercialità delle attività effettuate verso i soci, non tassabilità delle quote associative, ecc.); con la riapertura dei termini, LA CUI SCADENZA E’ STATA ORA FISSATA AL 31/03/2011, tutti gli enti che hanno dimenticato l’adempimento possono provvedere e sanare la propria posizione.

Si invitano gli interessati ad agire sin da subito onde evitare di “saltare” anche il termine di riapertura.

Maggiori informazioni sul modello EAS ed il software per la predisposizione della denuncia sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: sole24ore 05-01-2011 – p. 19

ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

18 dicembre 2010 Lascia un commento

SEGNALAZIONE

Segnalo che la Direzione Regionale del Piemonte ha pubblicato una interessante “GUIDA” AI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE nel corso di ACCSSI, ISPEZIONI E VERIFICHE.

La guida spiega in maniera discorsiva quali sono i presupposti che legittimano l’esecuzione di Accessi presso il contribuente, Ispezioni e Verifiche fiscali e informa il contribuente dei diritti di cui è depositario durante questo momento (difficile) di relazione tra Fisco e Contribuente.

La lettura della GUIDA è sicuramente consigliata a tutti i cittadini in modo da poter conoscere e rilevare eventuali lesioni dei propri diritti in caso di verifiche fiscali.

Per facilitare l’ottenimento di copia “digitale” della guida Vi informiamo che è possibile scaricarla cliccando qui: “ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE E I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE“.

Con speranza di aver fatto cosa gradita.

Studio Pezzotti

Cfr.: informazione generica su Italia Oggi – Link DRE Piemonte: http://piemonte.agenziaentrate.it/sites/piemonte/files/public/documentazione/20101020_opuscolo_accertamento.pdf

REDDITOMETRO E “CONTROLLI” FINANZIARI

18 ottobre 2010 Lascia un commento

Credo che possano essere di generale interesse alcune affermazioni che il Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate -Luigi Magistro- ha proposto durante un convegno alla Luiss di Roma nello scorso mese di settembre. Lo spunto per questo post mi viene da un articolo letto su Italia Oggi del 23/09/2010 che potete integralmente leggere cliccando qui.

Magistro ha sottolineato che l’Agenzia delle Entrate

sta spingendo molto e continuerà a spingere sull’accertamento degli investimenti finanziari… e che oggi c’è da stare attenti (il riferimento mi pare fatto ai contribuenti) in sede di dichiarazione, anche perché “noi” (ovvero l’Agenzia, ndr.), schiacciando un tasto, possiamo ottenere il profilo d’investimento.

Le parole di Magistro lasciano intendere che la strada maestra imboccata dall’Agenzia delle Entrate è quella del controllo dei movimenti bancari con particolare attenzione agli incrementi di valori finanziari (assicurazioni, fondi comuni, assets mobiliari, conti correnti, altre forme di risparmio…) avvenuti durante l’anno e non “accompagnati” da congrui redditi dichiarati.

La criticità attuale denunciata da Magistro è relativa alla “complessità” delle indagini in quanto sui c/c dei contribuenti vi possono essere migliaia e migliaia di movimenti; tuttavia l’Agenzia sta predisponendo un sistema che consentirà di interrogare i database in modo intelligente al fine di poter ottenere solamente le informazioni rilevanti per gli accertamenti (filtri per importo, tipo operazione, ricorrenza, ecc.)

Altro grimaldello dell’Agenzia per gli accertamenti dei prossimi anni sarà il “redditometro” ovvero il sistema di accertamento “sintetico” che basa la propria forza sul fatto che “colui che spende deve dimostrare da dove vengono i denari”… in mancanza di dimostrazione, CHE LA NORMA METTE A COMPLETO CARICO DEL CONTRIBUENTE, la presunzione legale relativa è il possesso di redditi (non dichiarati…).

Il NUOVO redditometro non è ancora ufficiale; Magistro ha tuttavia dichiarato che si baserà su circa 100 elementi di spesa che l’Agenzia riuscirà a monitorare e ad attribuire ai singoli contribuenti. Qualora gli importi “spesi” siano incongruenti con il reddito dichiarato scatterà l’accertamento ed il contribuente verrà chiamato a dare dimostrazione della sua capacità di spesa.

COME DIFENDERSI DA SIMILI ACCERTAMENTI? … innanzitutto utilizzando la testa e tenendo traccia di tutti i movimenti di denaro che vengono utilizzati per le spese “monitorate” (che, dalle indiscrezioni di quest’estate saranno gli acquisti di autovetture, immobili, acquisti “importanti” [es. mobili, arredi, gioielli, elettronica di pregio.... ?], spese di ristrutturazione edilizia, spese per risparmio energetico, viaggi particolari, iscrizione dei figli a scuole private, iscrizione a clubs esclusivi, ecc. ecc. ecc.) ma soprattutto:

  • cercando di poter dimostrare sempre di aver dichiarato denaro a sufficienza per poter pagare la spesa sostenuta
  • potendo dimostrare che il pagamento non è avvenuto tutto ma sarà differito anche in anni successivi
  • potendo dimostrare di aver contratto un mutuo
  • per le somme “prestate” da genitori, fratelli, parenti e/o amici, tenere PUNTUALE documentazione del passaggio di denaro che, si consiglia, DEVE PASSARE ASSOLUTAMENTE ATTRAVERSO CANALI TRACCIABILI (bonifico, assegni intestati e non trasferibili) e giustificato (meglio) da un minimo di contratto o accordo di finanziamento.
  • per le disponibilità finanziarie da vincite, meglio conservare documentazione comprovante la vincita ed il ritiro della stessa
  • per eventuali eredità conservare con cura successione e tutta la documentazione
  • per le spese effettuate con i risparmi di una vita….. conservare gli estratti conto/estratti titoli/ricevute assicurazioni, ecc., anche di diversi anni fa, che aiutino a dimostrare che il denaro utilizzato è frutto di accumulo di anni….

—> in buona sostanza è necessario ricordare che L’ONERE DELLA PROVA SI SPOSTA SUL CONTRIBUENTE e che, volenti o nolenti, gli elementi di prova dovranno essere chiari, scritti ed incontrovertibili se non si vogliono avere brutte sorprese che, nel caso degli accertamenti da redditometro, possono arrivare a costare anche parecchio.

Con riserva di aggiornamento delle informazioni ci proponiamo di mettere a disposizione una circolare informativa maggiormente esaustiva.

Domenico Pezzotti

ADEMPIMENTO DATORI DI LAVORO – PROMEMORIA

22 marzo 2010 Lascia un commento

Ricordiamo che dal 2010 è obbligatorio, per tutti i datori di lavoro, comunicare all’Agenzia delle Entrate l’INDIRIZZO TELEMATICO al quale ricevere le comunicazioni 730/4.

La procedura di gestione/liquidazione dei modelli 730 seguiva sino allo scorso anno i seguenti “passi:

  1. il dipendente presentava la dichiarazione 730 al CAF
  2. il CAF effettuava il conteggio delle imposte
  3. il CAF trasmetteva al Datore di Lavoro il modello 730/4 contenenti gli importi delle imposte da liquidare o da trattenere al dipendente.

Dal 2010 la norma ha introdotto una variazione riguardo al punto 3) della predetta procedura; i CAF dovranno infatti trasmettere i modelli di liquidazione imposte all’AGENZIA DELLE ENTRATE; l’Agenzia provvederà poi, direttamente, a ritrasmettere i modelli ai sostituti d’imposta.

L’Agenzia effettuerà la trasmissione dei modelli 730/4 inviandoli al RECAPITO TELEMATICO (Entratel o Fisconline della ditta o del gruppo oppure Entratel dell’intermediario telematico incaricato) che il datore di lavoro DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA ENTRO IL PROSSIMO 31/3/2010

Si precisa che la comunicazione all’Agenzia dell’”indirizzo telematico” al quale il datore di lavoro intende ricevere le comunicazioni 730/4 DEVE ESSERE EFFETTUATA SU SPECIFICO MODELLO DA INVIARE SOLAMENTE TRAMITE PIATTAFOMRA “FISCONLINE” O “ENTRATEL”.

I contribuenti che già operano tramite queste piattaforme potranno dunque procedere autonomamente all’invio della comunicazione; i contribuenti che non utilizzano fisconline o entratel DOVRANNO RIVOLGERSI AD UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO (es. il proprio commercialista).

Modulistica e istruzioni ministeriali possono essere reperite sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I clienti dello studio hanno ricevuto in merito specifica circolare nei giorni scorsi.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti

Domenico Pezzotti

Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers