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OMAGGI, RISTORANTI E ALBERGHI, SPESE DI RAPPRESENTANZA
OMAGGI:
- Per la detrazione dell’IVA gli omaggi non devono superare il costo unitario di euro 25,82.=
- Per la deduzione integrale come costi, gli omaggi non devono superare il costo complessivo (eventualmente compreso di iva indeducibile), di euro 50,00.=, oltre tale soglia l’omaggio è considerato una spesa di rappresentanza con limitazioni alla deducibilità
- E’ indispensabile conservare o creare la documentazione relativa alla consegna dell’omaggio, (in modo da evidenziare l’inerenza dello stesso all’attività aziendale) specialmente se di valore cospicuo.
- Il valore dell’omaggio, in caso di cesti o confezioni natalizie è pari alla sommatoria di tutti i beni che compongono la confezione
- E’ opportuno, al fine di evitare contestazioni, che la fattura di acquisto di confezioni natalizie riporti in maniera dettagliata il contenuto delle diverse confezioni.
- Se l’omaggio è un bene “oggetto della propria attività” l’IVA sull’acquisto è sempre detraibile ma è SEMPRE necessario emettere fattura al cliente o autofattura.
- Gli omaggi ai dipendenti non concorrono a formare il loro reddito se complessivamente non superano, nell’anno, il valore di €. 258,23; se viene superata questa soglia il valore TOTALE dell’omaggio deve essere computato come benefit imponibile in capo al dipendente
ALBERGHI E RISTORANTI:
- Per poter dedurre l’IVA sulle fatture di ristorante/albergo è INNANZITUTTO necessario RICHIEDERE LA FATTURA e non la ricevuta fiscale
- Riguardo alle fatture di ristorante relative alle trasferte dei dipendenti è necessario indicare sulla fattura il nominativo dei dipendenti che hanno fruito del pasto; se non è possibile indicarlo in fattura è necessaria specifica distinta a parte
- E’ opportuno che le fatture relative alle trasferte dei titolari / soci riportino SEMPRE, sul retro, l’indicazione del motivo della trasferta; questo aiuta a tenere memoria dell’evento che ha richiesto la trasferta (necessario per provare l’inerenza della spesa)
- Per i pranzi con CLIENTI o FORNITORI… in caso di spese di vitto per “terzi” diversi da titolare / soci / dipendenti, è necessario specificare la qualifica di CHI è stato ospite; infatti, nel caso di ospitalità di CLIENTI (anche potenziali) la spesa non è qualificata “di rappresentanza” e mantiene costo/iva deducibili; qualora non si tratti di clienti si perde la detrazione dell’IVA e si sottopone il costo a limitazioni di deducibilità.
- Importante è anche specificare se le spese sono sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni, visite a stabilimenti e/o particolari eventi aziendali.
SPESE DI RAPPRESENTANZA:
- Innanzitutto è bene chiarire che le spese di rappresentanza devono essere “inerenti” ovvero devono avere un collegamento con l’attività e/o gli eventi che riguardano l’impresa.
- Le spese considerate di rappresentanza sono deducibili secondo determinati limiti (vedasi scheda di dettaglio sotto citata); non sono considerate spese di rappresentanza i BENI che non superano il valore (compresa iva indetraibile) di 50 euro cad.
- Non è possibile dedurre l’IVA delle spese considerate “di rappresentanza” anche se si tratta di spese per alberghi e ristoranti. Rimane possibile la detrazione dell’IVA solo per i BENI di valore unitario inferiore a 25,82 €.
- Le spese di rappresentanza devono essere EFFETTIVAMENTE sostenute e debitamente DOCUMENTATE; attenzione quindi a conservare ogni elemento, documento o traccia che riguardi la loro effettiva esistenza e la loro inerenza ad un determinato evento
- L’inerenza sussiste ogni qual volta la spesa sia sostenuta per finalità Promozionali e di pubbliche relazioni purché con criteri di RAGIONEVOLEZZA ed in funzione dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente e indirettamente, benefici economici all’azienda
Quanto indicato nella presente scheda sintetica vuole solo ricordare alcuni principi fondamentali da tener presente in fase di “acquisto” delle tipologie di beni e servizi sopra enunciati.
Coloro che intendessero approfondire le tematiche posso accedere agli appositi documenti pubblicati nella sezione “1-Documenti da scaricare” posta nella colonna a destra dello schermo; le circolari sono datate 2009 ma il loro contenuto è tutt’ora di piena utilità.
Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo i migliori saluti
x Studio Pezzotti – Dott. Licia Guerini
cfr: Circolare Studio dic. 2010
36%.. COSA CONSERVARE DOPO L’ABOLIZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA”
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 novembre 2011, fornisce al contribuente le indicazioni sulla documentazione da conservare ai fini della detrazione 36%.
Dal maggio 2011 è stata infatti “abolita” la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, da inviare al Centro Operativo di Pescara, alla quale andavano allegati determinati documenti. In sede di abolizione dell’adempimento preventivo era stato annunciato che l’Agenzia avrebbe regolamentato con specifico provvedimento quale documentazione il contribuente avrebbe dovuto “conservare ed esibire a richiesta” e quali dati avrebbe dovuto indicare nei modelli dichiarativi.
Con il PROVVEDIMENTO 2 NOVEMBRE 2011 l’Agenzia precisa la documentazione che deve essere, SIN DA SUBITO, PRODOTTA E CONSERVATA dal contribuente; rimandando alla lettura del provvedimento riportiamo un elenco sintetico di “cosa tenere a disposizione”
- Abilitazioni Amministrative inerenti l’intervento edilizio (DIA – SCIA – Autorizzazioni comunali ed equipollenti) se obbligatorie per il tipo di opere
- Se non vi è necessità di Autorizzazioni Amministrative –> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rif. ar. 47 Dpr 445/2000) ove si attesti che le opere per le quali non sono necessarie autorizzazioni, rientrano comunque tra quelle che danno diritto alla detrazione
- Copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- Ricevute di pagamento ICI se dovuta (il provvedimento non specifica “da quando”… la norma prevede “dal 1997″ in avanti [!!])
- Per lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e tabella ripartizione millesimale delle spese
- Dichiarazione di “consenso” ai lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile in caso di detrazione richiesta da un “detentore” non proprietario (è il caso di spese sostenute da comodatari o da inquilini dell’immobile)
- Comunicazione preventiva rispetto all’inizio dei lavori inviata all’ASL (solo per i lavori per i quali tale comunicazione è obbligatoria… consigliamo di chiarire bene questo aspetto con il proprio tecnico per evitare “dimenticanze” che possono costare il diritto alla detrazione)
- Fatture e ricevute fiscali relative agli interventi
- Bonifici bancari di pagamento delle spese
Approfittiamo dell’occasione per ricordare che:
a) non spetta la detrazione in caso di aumento di volumetria (salvo ampliamenti per dotare l’abitazione di servizi)
b) è necessario stare attenti all’intestazione/cointestazione delle fatture ed al fatto che i bonifici devono essere “coerenti” con gli intestatari delle fatture (per evitare situazioni che possono dar luogo a contestazioni da parte dell’Amministrazione)
c) E’ importante che i bonifici riportino:
- IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE (colui che inserirà la spesa nella dichiarazione dei redditi….. che dovrebbe essere anche l’intestatario della fattura e comunque il proprietario o un familiare convivente / l’inquilino o il comodatario dell’immobile ristrutturato)
- IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DEL BONIFICO (normalmente l’impresa o il professionista dei quali si paga la fattura)
- I CORRETTI RIFERIMENTI ALLA LEGGE DEL 36% CHE E’ LA 449/1997
d) ultimo consiglio: è opportuno che le fatture rechino in maniera espressa gli estremi delle autorizzazioni amministrative ed il luogo ove sono stati fatti i lavori in modo da correttamente “legare” la spesa all’intervento edilizio ed all’immobile per il quale vogliamo detrarre le spese.
Senza pretesa di aver fornito indicazioni esaustive di tutte le casistiche speriamo che quanto sopra possa aiutare i lettori ad avere meno problemi in sede di predisposizione della documentazione e, soprattutto, di confronto con i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Cordialità
Studio Domenico Pezzotti
cfr.: Sole 24 Ore 4-11-2011 p. 35
55%… MODIFICHE IN VISTA!!
Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).
Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.
L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:
- dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
- l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni: A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
- l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”… es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..
Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.
Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.
Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).
Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7
55% – PROMEMORIA ADEMPIMENTI SPESE 2010
Ricordiamo con il presente articolo un paio di adempimenti IMPORTANTI relativamente alle pratiche di recupero fiscale sulle spese per il risparmio energetico “55%” (Rif. L. 296/2006 – ARTT. DA 344 A 349).
Gli adempimenti di seguito illustrati devono essere effettuati DA TUTTI COLORO CHE NON HANNO TERMINATO I LAVORI ENTRO IL 31.12.2010 E CHE, NELL’ANNO 2010 HANNO SOSTENUTO (quindi “pagato) SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO.
ATTESTAZIONE CHE AL 31.12.2010 I LAVORI NON SONO ANCORA FINITI
I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010 devono predisporre e consegnare al CAF, o conservare con i documenti relativi alla dichiarazione, una attestazione con la quale dichiarano:
- DI AVER INIZIATO NEL 2010 O IN ANNUALITA’ PRECEDENTI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 344 E SEGUENTI DELLA L. 296/2006,
- DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2010 SPESE PER LE QUALI VERRA’ RICHIESTA IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE 55%
- CHE IL LAVORI DI CUI ALLE PREDETTE SPESE NON ERANO ANCORA TERMINATI AL 31.12.20
La dichiarazione di cui sopra è necessaria in caso di presentazione della documentazione di spesa ad un CAF per attestare che le spese sono deducibili nell’anno 2010.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE SOSTENUTE NEL 2010
Tale comunicazione deve essere inviata solamente in caso di PROSEGUIMENTO DEI LAVORI OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA e qualora nel corso del 2010 siano state pagate spese per le quali si intente portare in detrazione la quota del 55%.
La dichiarazione, da redigere su modello ministeriale, riguarda l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 che danno diritto alla detrazione fiscale.
La comunicazione di cui sopra può essere fatta solo telematicamente attraverso i canali “unicoonline” o Entratel (tramite intermediario).
Le istruzioni per la compilazione del modello e per maggiori informazioni sulla natura dell’obbligo sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “detrazione per la riqualificazione energetica”
ATTENZIONE!!!
L’adempimento in questione DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2011.
Per quanto riguarda l’attestazione di cui al primo punto lo Studio mette a disposizione un fac-simile scaricabile cliccando qui.
I Clienti interessati verranno personalmente avvisati in merito all’incombente adempimento.
Cordialità
Studio Pezzotti
cfr.: il sole 24 Ore 13.2.2011 – p. 8
55% – DEFINITIVO L’ASSETTO 2011
Con l’intervenuta approvazione della “manovra di stabilità” avvenuta lo scorso 7 dicembre, il cittadino-contribuente può fare finalmente i propri calcoli “a boccie ferme” in merito ai benefici sul risparmio energetico.
La manovra ha definitivamente approvato la prooga dell’agevolazione 55% sino al 31-12-2011 con questi punti fermi:
- Recupero della detrazione obbligatoriamente su 10 anni
- Conferma di tutte le altre regole e delle tipologie di interventi ammissibili.
Tutti coloro che hanno in corso un intervento di risparmio energetico e che non hanno premura di recuperare la detrazione entro il prossimo quinquennio possono quindi tranquillamente rimandare i pagamenti al successivo esercizio.
Coloro che invece intendono attivarsi per un nuovo intervento è opportuno che prendano da subito contatti con i tecnici per la predisposizione delle attività necessarie all’avvio di lavori…. un anno è sicuramente un periodo di tempo lungo ma la borocratizzazione di certe procedure spesso può causare lungaggini poco controllabili.
Colgo l’occasione per ricordare agli utenti che è obbligatoria l’indicazione del “COSTO DELLA MANODOPERA” nella fattura di imprese edili, idraulici, elettricisti, ecc. ecc.; tale indicazione è CONDITIO SINE QUA NON per poter godere della detrazione 55% ( e anche 36%) e per la richeista di Iva agevolata.
ATTENZIONE!… Quando si parla di “costo della manodopera” si intende il COSTO PER L’IMPRESA ESECUTRICE che è sicuramente differente dal PREZZO della manodopera che il cliente PAGA e che -questo si- è normalmente esposto in fattura. QUINDI –> DUE INDICAZIONI DIVERSE.
Cordiali saluti.
Domenico Pezzotti.
DETRAZIONE 55% – ARIA DI PROROGA? – COME ASSICURARSI LA DETRAZIONE
Sui quotidiani di questi ultimi giorni si iniziano a leggere notizie che ben fanno sperare riguardo ad una possibile proroga della detrazione 55%;
TUTTAVIA!… fino all’emanazione di una legge che sancisca con certezza la possibilità di usufruire della detrazione anche per le spese effettuate dopo il 2010 CONVIENE VERIFICARE TUTTE LE POSSIBILITA’ PER CHIUDERE LA MAGGIOR PARTE DEI BONIFICI ENTRO LA FINE DEL 2010
Per venire incontro alle esigenze dei contribuente l’ENEA, con un chiarimento pubblicato sul proprio sito il 23 ottobre scorso (Faq n. 65), ha specificato che non è necessario effettuare la chiusura dei lavori entro il 31/12/2010 per poter usufruire della detrazione sulle spese sostenute e pagate entro fine anno
Ciò significa che la cosa importante da fare per “mettere al sicuro” la detrazione è IL PAGAMENTO DELLE SPESE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2010 anche se i lavori possono non essere completamente terminati. La mancata chiusura dei lavori non comporta effetti preclusivi alla detrazione delle spese sostenute nel 2010. Sulle spese sostenute dal 2011 in poi, salvo intervenga l’auspicata proroga, non sarà invece possibile avere la detrazione fiscale.
Lo scrivente sta comunque tenendo seguita la vicenda e non mancherà di informare, il più tempestivamente possibile, sull’eventuale proroga dell’agevolazione.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: Sole 24 Ore 24/10/2010 – p. ?? + Sole 24 Ore 03/11/2010 – p. 35
GUIDA ALL’ACQUISTO DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE – PROMEMORIA 36% ACQUISTO AUTORIMESSE
Segnalo una interessante GUIDA edita dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con 12 associazioni di consumatori ed intitolata “ACQUISTO IN COSTRUZIONE“
La guida esamina tutti gli aspetti problematici dell’acquisto di immobili in corso di costruzione e fornisce utili informazioni su come evitare i rischi connessi con questo tipo di acquisto nonchè le tutele previste dalla legge per minimizzare i rischi di possibili truffe o fallimenti.
Ne consiglio la lettura a tutti i potenziali “acquirenti” di immobili in costruzione (ma anche di immobili già finiti e costruiti).
Ricordo che relativamente all’acquisto di immobili è attivabile la detrazione del 36% sull’acquisto del garage/autorimessa pertinenziale qualora l’acquisto avvenga direttamente dal costruttore del bene (sono escluse le compravendite tra privati o relative ad immobili non costruiti dal venditore).
In buona sostanza, è possibile godere di una detrazione d’imposta sino al 36% del “costo di costruzione” dell’autorimessa pertinenziale dichiarato dal costruttore. Esempio: acquisto un’autorimessa da euro 20 mila; il costo di costruzione dichiarato dal venditore/costruttore è di 16 mila; potrò ottenere in dichiarazione dei redditi uno sconto tasse complessivo di euro 576 euro/anno per n. 10 anni.
ATTENZIONE! Per poter ottenere la detrazione 36% i pagamenti del costo dell’autorimessa devono essere effettuati ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO BANCARIO EX. L. 449/97 E NON PRIMA DI AVER CREATO IL VINCOLO PERTINENZIALE TRA L’AUTORIMESSA E L’ABITAZIONE. Il vincolo pertinenziale si “crea” con la stipula e la registrazione di un preliminare di compravendita o con l’atto notarile. Secondo l’Amministrazione Finanziaria i pagamenti fatti prima della creazione del vincolo NON BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE.
Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Studio Pezzotti
Cfr.: Il sole 24 Ore 5/2/2010 p. 29 (x guida Notariato) + informazioni generali