Archivio

Articoli taggati ‘dati’

STUDI DI SETTORE – TORNANO IN SELLA CON DUE COLPI DI MANOVRA

9 gennaio 2012 Lascia un commento

Era la metà di novembre quando su queste pagine si scriveva l’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA.

L’articoletto informativo faceva il punto sullo strumento degli Studi di Settore che, con la manovra di ferragosto, sono stati “rivalutati” e “rafforzati”.

Ora il Governo Monti ha voluto terminare l’opera e dare un’ulteriore dose di FORZA allo strumento. Vediamo come.

Prima la carota: CHI SI ADEGUA AGLI STUDI DI SETTORE E RISULTERA’ CONGRUO E COERENTE -SOLO SE HA COMPILATO “FEDELMENTE” I DATI RICHIESTI DALLO STUDIO- SONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI BENEFICI:

  1. Preclusione da accertamenti analitico-induttivi
  2. Riduzione da 4 a tre anni dei termini di prescrizione per eventuali accertamenti
  3. Innalzamento al 33% della percentuale massima di scostamento ammessa in caso di accertamento sintetico (redditometro – spesometro)

… poi il bastone: AI CONTRIBUENTI CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA VENGONO RISERVATI TRATTAMENTI PARTICOLARI:

- la dichiarazione di dati non corretti nel modello Studi fa decadere da tutti  i benefici “promessi” e sopra indicati….  SITUAZIONE QUESTA NELLA QUALE E’ ASSOLUTAMENTE “FACILE” CADERE VISTA LA SEMPRE MAGGIORE COMPLESSITA’ E ANALITICITA’ DEI DATI RICHIESTI DALLO STUDIO DI SETTORE ACCOMPAGNATA DALLE INESISTENTI ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI

- la mancata congruità e coerenza porterà all’inserimento del contribuente in LISTE SELETTIVE CHE DARANNO IL VIA A PRELIMINARI CONTROLLI FINANZIARI MEDIANTE L’UTILIZZO DEI DATI PROVENIENTI DAGLI INTERMEDIARI NONCHE’ DEI DATI DEI CONTI CORRENTI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- la sola mancata congruità (accompagnata però dalla “coerenza” dei dati) comporterò l’inserimento del contribuente in liste particolari per l’organizzazione di specifici piani di controllo.

- fanno infine parte della categoria “bastone” tutti gli inasprimenti già analiticamente dettagliati nell’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA che vi invitiamo a rileggere; in particolare risulta essere particolarmente pericolosa la situazione di scostamento dal risultato degli studi per più del 10%; in questa situazione è prevista infatti la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare lo strumento dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO per il calcolo del reddito del contribuente senza necessità di riscontro di elementi che facciano disattendere i risultati della contabilità.

Ci rimane la speranza che l’Amministrazione finanziaria utilizzi questi potentissimi strumenti veramente solo in presenza di conclamati casi di evasione, di evidenti comportamenti antieconomici e di contemporanee anomalie finanziarie di particolari gravità….. diversamente avremo veramente molte molte difficoltà a fornire le “prove diaboliche” che il legislatore ha ormai interamente posto a carico del contribuente.

Che l’informativa di cui sopra possa essere stimolo per una attenta analisi della propria posizione “prima che i buoi escano dalla stalla”!!

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

Cfr.: Il Sole 24 Ore 19-12-2011 – N&T p. 1

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI

29 settembre 2011 1 commento

Segnaliamo che con il comunicato INPS 14-9-2011 pare diventi operativa la disposizione normativa di incentivo all’assunzione che può far ottenere alle imprese sino a 5000 euro.

Il beneficio è previsto per tutte le imprese che assumono a tempo INDETERMINATO soggetti “giovani” e “genitori”

Vediamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione:

a) I soggetti che posseggono congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. età non superiore a 35 anni
  2. genitori di figli minori
  3. titolari di rapporti di lavoro “di tipo precario” (la disposizione elenca: lavoro a tempo determinato, somministrazione, intermittente, ripartito, contratti di inserimento, collaborazioni a progetto o occasionali, lavoro accessorio -voucher-, collaborazioni coordinate e continuative)
  4. in alternativa al 3^ punto è consentita l’iscrizioni anche ai disoccupati che hanno terminato un lavoro ascrivibile alle categorie di cui sopra

possono richiedere l’iscrizione in una specifica BANCA DATI tenuta dall’INPS e dalla quali i datori di lavoro potranno selezionare i soggetti da assumere.

b) l’iscrizione alla banca dati può avvenire solamente in forma telematica mediante accesso al sito dell’INPS e previo possesso del “PIN di accesso” (per richiedere il quale è necessario seguire la procedura presente sempre sul sito INPS oppure rivolgendosi al call center 803164). Segnalo a tal proposito che l’INPS ha predisposto una “Guida alla procedura di Iscrizione” che è consultabile cliccando QUI

 

c) il contributo previsto dalla disposizione di legge ha un valore massimo di 5000 euro per ogni assunzione e sino ad un massimo di 5 assunzioni per ogni singola impresa o cooperativa. Per poter ottenere il contributo le aziende devono:

  • assumere con contratto A TEMPO INDETERMINATO – anche part time –  uno dei soggetti iscritti nella banca dati INPS oppure
  • trasformare a tempo indeterminato – eventualmente anche “part-itme”- un rapporto già in corso ed attualmente a tempo determinato
  • le imprese beneficiarie possono essere “imprese private”, “società cooperative”, “imprese sociali”.

l’agevolazione non spetta agli enti pubblici non economici ed ai datori di lavoro “non qualificabili come imprenditori” (quindi sarebbero fuori tutti i liberi professionisti!).

L’ammontare stanziato per l’agevolazione ammonta a complessivi 51 milioni di euro e quindi l’incentivo sarà concesso “a esaurimento” e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO DA PARTE DELLE IMPRESE.

Le imprese devono seguire una procedura rigorosa per richiedere l’incentivo:

  1. è innanzitutto necessario che procedano ad effettuare l’assunzione o la trasformazione del rapporto
  2. devono presentar richiesta di accesso al beneficio utilizzando il modulo “telematico” presente nella sezione “cassetto previdenziale – Istanze on line” accessibile dal sito dell’INPS
  3. L’Inps effettuerà le verifiche del caso e rilascerà all’azienda un “codice autorizzazione” mettendo contemporaneamente a disposizione dell’azienda – nel cassetto previdenziale – l’esito della richiesta
  4. Le aziende fruiranno del beneficio in misura pari alla retribuzione spettante al dipendente mese per mese e sino a concorrenza della misura massima di 5000 euro.

Le imprese interessate possono far riferimento alla “circolare n. 155/2011” alla quale è allegata un’utile “Guida alla procedura di richiesta dell’incentivo all’assunzione

Ulteriori informazioni e dettagli in merito alla disposizione agevolativa possono essere reperite anche sul sito del Ministero della Gioventù

Si invitano le imprese che ritengono di dover procedere ad assunzioni o che devono confermare lavoratori ora a tempo determinato, di provvedere quanto prima a valutare la possibilità di accesso all’incentivo.

Lo studio è a disposizione dei clienti per l’attivazione delle procedure.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti – settore Lavoro

Cfr.: SEAC informativa AP n. 282 del 19/9/2011

COMUNICAZIONE DATI IVA – POSSIBILE L’ESONERO

31 gennaio 2011 Lascia un commento

E’ la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 che consente a tutti i contribuenti questa possibilità.

Lo scorso anno infatti potevano ritenersi esentati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25000 euro
  • Soggetti IVA che, dovendo compensare crediti d’imposta, presentano entro il 28 febbraio la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Rimanevano obbligati tutti i soggetti che non presentavano un “credito IVA” o coloro che chiudevano l’IVA “a zero” come ad esempio i soggetti con liquidazione mensile dell’imposta.

La Circolare 1/E/2011 chiarisce che, dal 2011, TUTTI I CONTRIBUENTI POSSONO ANTICIPARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AL 28 FEBBRAIO OTTENENDO DI CONSEGUENZA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA.

La Circolare pone però una condizione che deve essere attentamente considerata:

Coloro che anticipano la presentazione della dichiarazione IVA al 28 febbraio NON POSSONO DIFFERIRE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA ALLA SCADENZA DEI VERSAMENTI DOVUTI PER “UNICO”.

Ciò significa che l’IVA dovuta per il conguaglio delle operazoni 2010 DEVE ESSERE VERSATA INTEGRALMENTE ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO OPPURE DILAZIONATA CON LA “RATEAZIONE IVA” CHE PREVEDE 9 RATE DA MARZO A NOVEMBRE.

Ricordiamo con l’occasione che dal 1^ febbraio 2011 è possibile presentare la dichiarazione IVA per attivare le procedure di rimborso dell’imposta. Da quest’anno infatti non è più possibile presentare solo il modello “VR” al concessionario della riscossione ma deve essere presentata l’intera dichiarazione mediante invio telematico.

Si informano i Sigg. Clienti che verranno direttamente contattati per l’esame delle situazioni che richiedono una tempestiva presentazione del modello dichiarativo.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 28-1-2011 p. 10

SERVIZIO VERIFICA CODICE FISCALE

26 gennaio 2011 1 commento
“Dimmi chi sei e ti dirò che codice fiscale hai”

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVA IL SERVIZIO DI VERIFICA ON LINE
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un nuovo servizio di verifica del codice fiscale; il servizio consente di controllare l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe Tributaria.
L’applicazione, raggiungibile al link  https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp consente di:

  • verificare la validità di un codice fiscale, sia di una persone fisica che di un soggetto diverso da persona fisica;
  • verificare la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica
  • verificare la validità e l’esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.

Il servizio non consente comunque di verificare la validità di una partita Iva.

Consigliamo a tutti gli operatori di utilizzare l’applicazione per il controllo del codice fiscale dei propri clienti in modo da limitare al massimo gli errori; la raccomandazione è ancora più importante dal corrente anno 2011 in considerazione dell’obbligo al quale sono chiamati gli operatori economici in ordine alle fatture / scontrini di ammontare superiore rispettivamente a 3000 e 3600 euro.
Lo studio è a disposizione dei clienti per eventuali maggiori informazioni.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Lavoro & Previdenza n. 1/2011 – p. 8

PROMEMORIA – OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE SOCIETA’

31 dicembre 2010 3 commenti


Ricordiamo che, a far data dal 29-07-2009, con la Legge Comunitaria 2008, è stato introdotto l’obbligo PER TUTTE LE SOCIETA’ di inserire negli atti, nella corrispondenza e nei siti web alcune informazioni riguardanti la stessa.

Precisiamo che per “atti e corrispondenza” si intendono contratti, bilanci, fatture emesse, ddt, ordini, lettere, fax, e-mail e siti web.

I dati che devono essere inseriti obbligatoriamente son i seguenti:

  • sede della società
  • ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta
  • numero di iscrizione al Registro delle Imprese
  • stato (eventuale) di liquidazione della società a seguito di scioglimento
  • società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio
  • esistenza di un unico socio

A T T E N Z I O N E !!!

L’omessa indicazione anche di uno solo dei dati richiesti comporta l’eventualità che, ad OGNI amministratore possa essere comminata una sanzione che va da € 206 a € 2.065.

Consigliamo ad ogni amministratore un’attenta verifica circa la corretta applicazione delle indicazioni di legge negli atti e nella corrispondenza della società amministrata.

Cordiali saluti.

x Studio Domenico Pezzotti

Dott. Licia Guerini

 

DATI IMPRESA SEMPRE AGGIORNATI SUL VOSTRO SITO INTERNET

28 dicembre 2009 Lascia un commento

Fac Simile icona "Cert.impresa"     Riportiamo alcune informazioni che ritengo interessanti per tutte le aziende che hanno un sito WEB attivo; si tratta della possibilità di avere sempre in automatico, sul proprio sito, i dati aziendali “corrispondenti” a quanto dichiarato al Registro Imprese (CCIAA). Il servizio si chiama Cert.Impresa ed è offerto da Infocamere e consente di ottemperare alle disposizioni dell’art. 225o come recentemente modificato dalla Legge Comunitaria 2008.

     Riporto di seguito le informazioni reperibili nell’apposito Link di Cert.Impresa:

Cos’è Cert.Impresa
 
E’ un’icona da apporre sulla home page del proprio sito Internet che garantisce la corrispondenza di un determinato indirizzo Web ad un’impresa iscritta al Registro delle Imprese.Cliccando sull’icona di Cert.Impresa, i visitatori del sito potranno visualizzare una scheda contenente i dati essenziali dell’impresa cui il sito appartiene:
  • ufficiali, perché provenienti dal Registro delle Imprese
  • costantemente aggiornati
  • assolutamente inalterabili e convalidati, mediante l’utilizzo della firma digitale, da InfoCert, Ente Certificatore riconosciuto dall’AIPA (Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione).Per vedere un’esempio funzionante del servizio, collegati ad uno dei siti che hanno già acquisito Cert.Impresa. Per semplicità ne riportiamo di seguito solo alcuni.
  • www.hw-store.it

    www.colliniatomi.it
    A chi si rivolge
     
    Cert.Impresa è dedicato a tutte le imprese italiane titolari di un sito Web o di un indirizzo elettronico su Internet, regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale.
    I vantaggi
     
    E’ uno strumento che favorisce la trasparenza dei rapporti su Internet. L’utilità di Cert.Impresa risulta particolarmente evidente per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico che, attraverso questo servizio, rassicurano la propria clientela sull’identità dell’impresa titolare del sito sul quale stanno acquistando beni e servizi.
    Attenzione. Il valore particolare di Cert.Impresa è che, attraverso l’attestato, è possibile avere ogni giorno informazioni aggiornate sull’impresa! Ogni modifica nella denominazione, nell’attività, nei rappresentanti dell’impresa e nei loro poteri sono riprodotti in tempo reale nell’attestato, che va visualizzato ogni volta.
    Quanto costa e come richiederlo
     
    Il costo del servizio è di Euro 77,00 ( che dal 2010 scenderanno a 10 EURO / ANNO!!) pagabili a mezzo di bonifico bancario, versamento su c/c postale o presso la Camera di Commercio presso cui è iscritta la sede legale dell’impresa.Il rinnovo di Cert.Impresa può essere effettuato sempre al costo di € 77,00 (10 € dal 2010) e con le stesse modalità di pagamento del primo acquisto.
    Per ottenere il servizio basta compilare e restituire via fax al call-center di InfoCamere il modulo di richiesta, che può essere scaricato scegliendo uno dei tre formati disponibili.Il modulo deve essere firmato da una persona avente una carica ufficiale all’interno dell’impresa. La richiesta può essere inoltrata anche alla Camera di Commercio presso cui è iscritta la sede legale dell’impresa.download modulo di richiesta .pdf

    Il servizio sarà attivato entro 48 ore dal ricevimento della documentazione e rimarrà attivo per i 12 mesi successivi.

    L’avvenuta attivazione verrà comunicata attraverso l’invio di un messaggio e-mail con le istruzioni per l’inserimento del link al servizio sulla pagina web del richiedente.

    Per maggiori informazioni, scrivete a:

    cert.impresa@infocamere.it …….

    … oppure rivolgetevi al vostro “webmaster” di fiducia richiedendo a lui l’attivazione del servizio e l’inserimento del link nella Vostra Home Page.

         Certi di aver fornito una utile indicazione cordialmente salutiamo.

    Studio Pezzotti

    cfr: il Sole 24 ore 14/12/2009 pag. 9 di Norme e Tributi

    Iscriviti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 35 other followers