COMPENSAZIONI CREDITI IVA
Il D.L. n. 19/2012 (Semplificazioni fiscali) ha ridotto da € 10.000,00 a € 5.000,00 l’importo massimo di credito IVA compensabile senza la previa presentazione della dichiarazione IVA Annuale.
Dal 1^ aprile 2012 la compensazione di importi superiori ad € 5.000,00 potrà essere effettuata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. La regola si applica sia alle compensazioni del credito annuale che per quelle relative a crediti “infera anno”.
Riassumiamo il tutto in queste due tabelle
Compensazione credit0 IVA annuale
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Importo |
Fino al 31.03.2012 |
Dal 1.04.2012 |
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Fino a € 5.000,00 |
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Oltre € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 |
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Oltre € 10.000,00 e fino a € 15.000,00 |
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Oltre € 15.000,00 |
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Compensazione credito IVA trimestrale
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Importo |
Fino al 31.03.2012 |
Dal 1.04.2012 |
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Fino a € 5.000,00 |
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Oltre € 5.000,00 e fino a € 10.000,00 |
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Oltre € 10.000,00 |
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Ribadiamo l’opportunità, per le imprese che ne hanno la possibilità, di valutare la richiesta infrannuale di rimborso o compensazione in modo da non dover incorrere, a fine anno, nella necessità di dover chiedere l’apposizione del Visto di conformità alla dichiarazione (Visto che comporta responsabilità a carico di terzi con conseguenti oneri di controllo ed economici)
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: Circolare Notiziario RATIO n. 3 29-3-2012