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Articoli taggati ‘CREDITO’

COMPENSAZIONI CREDITI IVA

3 maggio 2012 Lascia un commento

Il D.L. n. 19/2012 (Semplificazioni fiscali) ha ridotto da € 10.000,00 a € 5.000,00 l’importo massimo di credito IVA compensabile senza la previa presentazione della dichiarazione IVA Annuale.

Dal 1^ aprile 2012 la compensazione di importi superiori ad € 5.000,00 potrà essere effettuata solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. La regola si applica sia alle compensazioni del credito annuale che per quelle relative a crediti “infera anno”.

Riassumiamo il tutto in queste due tabelle

Compensazione credit0 IVA annuale

Importo

Fino al 31.03.2012

Dal 1.04.2012

Fino a € 5.000,00

  • Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.
  • Dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Oltre € 5.000,00

e fino a € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei modelli F24.

Oltre € 10.000,00

e fino a € 15.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Oltre € 15.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei Modelli F24.

Compensazione credito IVA trimestrale

Importo

Fino al 31.03.2012

Dal 1.04.2012

Fino a € 5.000,00

  • Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.
  • Dal giorno successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Opportuno utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Oltre € 5.000,00

e fino a € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Oltre € 10.000,00

  • Dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del relativo Modello TR.
  • Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per la presentazione dei Modelli F24.

Ribadiamo l’opportunità, per le imprese che ne hanno la possibilità, di valutare la richiesta infrannuale di rimborso o compensazione in modo da non dover incorrere, a fine anno, nella necessità di dover chiedere l’apposizione del Visto di conformità alla dichiarazione (Visto che comporta responsabilità a carico di terzi con conseguenti oneri di controllo ed economici)

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Notiziario RATIO n. 3 29-3-2012

PERDONO IL CREDITO IVA LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

31 gennaio 2012 Lascia un commento

MASSIMA ATTIENZIONE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IN PERDITA CON CREDITI IVA

Ricordiamo che la Manovra di Ferragosto ha introdotto una nuova fattispecie di “non operatività” in ambito societario nei confronti delle imprese che per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente:
  1. dichiarano una perdita fiscale;
  2. dichiarano perdite fiscali in due esercizi e, nell’altro esercizio del triennio di osservazione, un reddito imponibile inferiore al reddito minimo richiesto in caso di applicazione della normativa per le società “di comodo per legge”.
Nei casi sopra descritti la società viene quindi “targata” come “di comodo” nel periodo d’imposta successivo al triennio di “osservazione”; il tutto indipendentemente dai ricavi dichiarati (che possono anche essere superiori a quelli minimi richiesti per non essere di comodo)
La novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012 e dunque il primo triennio sensibile alla norma è quello 2009-2010-2011.
Per le società che nel triennio considerato ricadono in una delle fattispecie sopra indicate, si producono i seguenti “nefasti” effetti:
  1. obbligo di dichiarare un reddito minimo calcolato in base a coefficienti percentuali su determinai valori di bilancio
  2. valore della produzione minimo ai fini Irap
  3. limitazioni al riporto delle perdite maturate nei precedenti esercizi
  4. impossibilità di effettuare compensazioni orizzontali del credito Iva.
Con riferimento all’IVA, oltre all’impossibilità di compensazione on altri tributi, si ricorda che non è possibile richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi. Ricordiamo inoltre che il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.
E’ da segnalare la seguente questione per la quale riporto volentieri un passo tratto da “La Lente sul Fisco”:
Uno degli aspetti più critici riguarda il momento a partire dal quale le limitazioni all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia, in quanto nell’ipotesi in questione, come detto, lo status di società non operativa si riflette nel periodo d’imposta successivo alla decorrenza del triennio di osservazione (e quindi nel 2012, laddove nel triennio 2009 – 2011 si siano realizzata una delle due fattispecie in precedenza indicate). Si potrebbe quindi concludere che, per una società che ha dichiarato perdite nel triennio 2009 – 2011, alla data del 1° gennaio 2012 si realizza già la condizione di non operatività, con conseguente limitazione all’utilizzo del credito Iva esistente a tale data (1° gennaio 2012). Tuttavia, tale conclusione non può essere accettata, atteso che la prassi dell’Agenzia delle Entrate emanata sul punto (si veda, ad esempio, la C.M. n. 25/E/2007), ha sempre sostenuto che le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è dichiarata non operativa, e quindi nel caso di specie al credito emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2012, presentata nel 2013. Ciò starebbe a significare che il credito esistente al 1° gennaio 2012 è dunque liberamente utilizzabile, fermo restando che l’eventuale status di non operatività (determinato in sede di Unico 2012, per l’anno 2011, al verificarsi del terzo periodo d’imposta consecutivo in perdita), potrà comportare la restituzione dei rimborso infrannuali eventualmente richiesti ed ottenuti nel corso del 2012, oltre ad interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni (C.M. n. 25/E/2007).

In buona sostanza…. il credito 2011, anche nel caso di sussistenza dei requisiti 2009/2011 che fanno entrare la società nell’alveo delle società di comodo, dovrebbe essere “salvo” e compensabile. Si auspica tuttavia da più parti che l’Agenzia prenda una chiara posizione in modo da consentire ai contribuenti un comportamento sereno e non foriero di contestazioni.

Ricordiamo che per non incorrere nelle penalizzazioni di cui sopra, può essere interessante verificare l’esistenza, in capo alla società, di una delle cause di esclusione previste dalla disciplina delle società di comodo, oppure vagliare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

In questi casi infatti la società viene di fatto esclusa dalle previsioni normative e non vede applicarsi le limitazioni proprie delle società non operative.

E’ importante che ogni soggetto che sa di trovarsi con almeno due anni di perdita fiscale alle spalle effettui una sollecita e precisa verifica della propria situazione in modo da poter agire con tempistiche che evitino errori o perdita di opportunità.

I clienti dello studio sono stati monitorati in questi giorni e debitamente convocati per la verifica della posizione e l’eventuale “da farsi”.

Con la speranza di aver fornito un utile promemoria informativo a clienti e lettori….

… cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: La lente sul Fisco – 12 gennaio 2011 – articolo

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

TABELLA SANZIONI INDEBITA COMPENSAZIONE

25 marzo 2011 3 commenti

Ripropongo, a memoria mia e dei lettori del Blog,  una interessante tabella relativa alle sanzioni in caso di ERRATE / INDEBITE Compensazioni di crediti Erariali:

Omesso o tardivo versamento per indebita compensazione di crediti

Violazione

Sanzione “piena”

Ravvedimento (dal 1° febbraio 2011)

Breve (30 gg)

Lungo (*)

Omesso o tardivo versamento o indebita compensazione di crediti esistenti ma non utilizzabili

30%

(1/10 del 30%)

 

3,00%

(1/8 del 30%)

 

3,75%

Compensazione crediti inesistenti per importi sino a 50 mila euro

Dal 100 al 200%

(1/10 del 100%)

 

10,00%

(1/8 del 100%)

 

12,50%

Compensazione crediti inesistenti per importi oltre 50 mila euro

200%

(1/10 del 200%)

 

20,00%

(1/8 del 200%)

 

25,00%

Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importi superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine per il pagamento

50%

(1/10 del 50%)

 

5,00%

(1/8 del 50%)

 

6,25%

(*)Il ravvedimento lungo deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione.

Si raccomanda la massima attenzione in presenza di cartelle esattoriali invitando coloro che temono di avere qualche pendenza a recarsi presso l’Esattoria competente per richiedere un “estratto di ruolo” dal quale sia possibile verificare la presenza e la natura di eventuali pendenze esattoriali.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

Cfr.: Tabella sole 24 Ore

OPPORTUNITA’ UTILIZZO CREDITO IVA “TRIMESTRALE”

26 aprile 2010 4 commenti

Ricordiamo alle imprese che normalmente accumulano crediti IVA durante il corso dell’anno che può essere opportuno, soprattutto in questi tempi di crisi, sfruttare la possibilità di “compensare” i crediti IVA che si formano nei primi tre trimestri dell’anno.

Il credito IVA trimestrale può essere compensato solamente se viene presentato il modello IVA TR con il quale l’impresa calcola il credito disponibile e dimostra di avere i requisiti per l’utilizzo del credito trimestrale; tali requisiti sono:

  1. per presenta di aliquota media sugli acquisti superiore all’aliquota media sulle vendite maggiorata del 10%
  2. presenza di operazioni non imponibili pari ad almeno il 25% del totale delle operazioni attive (vendite/prestazioni)
  3. acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare di almeno i 2/3 del totale acquisti ed importazioni
  4. soggetti non residenti fiscalmente identificati in Italia o con rappresentante nominato in Italia

Ricordiamo che il credito si riferisce all’eccedenza di IVA che si forma nel trimestre di competenza; il credito in questione può essere compensato, sino al limite di 10 mila euro, sin dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; LA COMPENSAZIONE DELL’ECCEDENZA RISPETTO AI 10.000 EURO POTRA’ ESSERE COMPENSATA SOLAMENTE  DOPO LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO IVA TR

IMPORTANTE! precisiamo che la compensazione dei crediti trimestrali che eccedono i 15000 euro NON RICHIEDE L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’; quindi può essere interessante chiedere la compensazione trimestrale per “abbassare” la quota di IVA a rimborso o a credito da richiedere con la dichiarazione annuale (che richiede, in caso di valori superiori a 15 mila euro, l’apposizione del visto di conformità).

Ultima notazione che reputiamo interessante: il limite di 10.000 euro oltre il quale è necessaria la presentazione del modello TR prima di poter operare compensazioni è riferito all’intero anno; un esempio per chiarire:

  • credito iva primo trimestre: 8000 –> posso compensare il credito a partire dal 1° aprile
  • credito iva secondo trimestre: 6000 –> posso compensare 2000 (raggiungo il limite annuale di 10000 euro) a partire dal 1° luglio mentre gli altri 4000 possono essere compensati solo dal 16/8 dopo la presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/7)
  • credito iva del terzo trimestre: 3000 –> compensazione solo dal 16/11 dopo presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/10)
  • credito iva del quarto trimestre: non è possibile chiedere la compensazione “trimestrale” ma il credito deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale con le relative regole (compensazione libera fino a 10000, previa presentazione di dichiarazione IVA per importi sino a 15000 e con apposizione di visto di conformità per compensazioni di importi superiori a detto ultimo limite).

Certi di aver fornito utili indicazioni per migliorare la liquidità aziendale e ridurre i costi di certificazioni e visti di conformità rimaniamo a disposizione per qualsiasi assistenza in merito.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: il Sole 24 ore 23-4-2010 – pag. 29

CREDITO D’IMPOSA PER L’INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Dal 2 febbraio 2010 possono essere inoltrate all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito Modello approvato con Provvedimento 31 marzo 2008, le richieste per il 2010 dei crediti d’imposta per le spese di installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, compresi strumenti di pagamento con moneta elettronica.

Esempi di attrezzature “agevolate” :

  • Telecamere di sorveglianza
  • Sistemi di allarme
  • Inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza
  • Casseforti e cassette di sicurezza
  • Macchinette antifalsari
  • Sistemi di pagamento con moneta elettronica

Il credito, erogabile fino all’80% delle spese sostenute, è stata introdotto dalla Finanziaria 2008 ed è usufruibile dalle PMI commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dai soggetti esercenti rivendita di generi di monopolio.

Il credito è di 3000 euro max. nel triennio per le imprese commerciali e di somministrazione  mentre è di 1000 euro max per ogni periodo d’imposta per le attività di rivendita generi di monopolio.

Il credito, in caso di risposta affermativa delle Entrate, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dalla data di concessione. Al riguardo si precisa che tale credito non concorre a formare la base imponibile ai fini IRAP.

Ricordando che le spese ammesse sono quelle sostenute dal 1/1 al 31/12/2010, invitiamo i Sigg. Clienti interessati a contattare lo studio per la verifica delle condizioni di ammissibilità e per l’eventuale predisposizione delle istanze.

Cordialità

Studio Pezzotti.

cfr.: Circolare Mensile Febbraio 2010 – p. 18

SCHEMA REGOLE PER PRIMA COMPENSAZIONE IVA

14 gennaio 2010 Lascia un commento

     Si riporta una tabella di aiuto per la prima gestione delle compensazioni IVA in F24 a partire dal 2010;

UTILIZZO DEL CREDITO IVA

Regole vigenti fino al 31/12/2009

Regole vigenti dal 01/01/2010

Compensazione credito IVA fino a € 10.000,00

Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009

Compensazione crediti diversi dall’IVA

Compensabile dal 1° giorno successivo a quello di maturazione Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009

Compensazioni credito IVA superiore a € 10.000,00 annui

Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione Compensabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR. Con comunicazione telematica dell’utilizzo all’Agenzia delle Entrate obbligatoriamente tramite ENTRATEL o Fisconline.Escluso il pagamento tramite servizio home-banking.

Compensazione credito IVA superiore a € 15.000,00 annui

Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o trimestre di maturazione Compensabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, previo rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Con comunicazione telematica dell’utilizzo all’Agenzia delle Entrate obbligatoriamente tramite ENTRATEL o Fisconline.Escluso il pagamento tramite servizio home-banking.

Compensazione interna credito IVA (IVA da IVA)

Effettuabile liberamente dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009

     Ricordiamo che per poter utilizzare in compensazione un credito iva superiore a €. 10.000 non sarà più possibile effettuare il pagamento con il servizio home banking direttamente dall’azienda  ma sarà necessario utilizzare i canali Entratel, Fiscoonline o delegare la presentazione dell’F24 ad un intermediario abilitato.

Domenico

14/01/2010

Cfr.: Circ. 03/C/2010 Studio

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CREDITI IVA – NUOVE REGOLE E LIMITI PER LE COMPENSAZIONI

25 novembre 2009 Lascia un commento

L’articolo 10 del decreto legge n.78 del 1° luglio 2009 introduce nuove modalità di compensazione del credito IVA, con effetto dall’1-1-2010, prevedendo tre fattispecie possibili:

-          compensazione di crediti di importo inferiore a 10.000 euro

-          compensazione di crediti di importo superiore a 10.000 euro ma inferiore a 15.000 euro

-          compensazione di crediti di importo superiori a 15.000 euro.

 Per i soggetti che si trovassero nella prima fattispecie, nulla cambia; saranno applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.

 I crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro potranno essere utilizzati a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale essi emergono.

A tal fine il decreto ha introdotto la facoltà di presentare la dichiarazione IVA in via autonoma rispetto a quella unificata così da poter utilizzare il credito derivante, già a partire dal 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione IVA. Vi è un’ulteriore “agevolazione” per questi contribuenti, consistente nell’esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Questo  in quanto i dati presenti nella dichiarazione annuale ricomprendono ampiamente anche quelli richiesti dalla Comunicazione.

 Con riguardo all’ultima fattispecie, il legislatore ha previsto la possibilità di compensazione del credito superiore a 15.000 euro soltanto in seguito alla presentazione della dichiarazione IVA munita di apposito visto di conformità rilasciato dai soggetti abilitati ( commercialisti, consulenti del lavoro, CAF, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di commercio aventi i requisiti di cui all’art. 3, co. 3, lett. a) e b), D.P.R. 322/1998).

Si ricorda che in caso di false attestazioni sono previste sanzioni a partire da un minimo di  258 euro fino ad un massimo di 2.582 euro.

Licia Guerini

Rif.: Vari Articoli e dispense

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