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Articoli taggati ‘CONTRATTO’

DATORI DI LAVORO – ISPEZIONI PROGRAMMATE IN LOMBARDIA

18 febbraio 2012 Lascia un commento

Leggo sul Sole 24 Ore del 10.2 che il Ministero del Lavoro ha programmato oltre 138.967 ispezioni sui datori di lavoro italiani.

13690 sono invece le ispezioni programmate nei confronti delle aziende operanti nella regione LOMBARDIA.

Le ispezioni saranno mirate a individuare principalmente l’esistenza di rapporti “totalmente in nero” o che impiegano “clandestini extracomunitari” (con “attenzioni particolari” alle imprese dei settori EDILIZIA e AGRICOLTURA).

Il Programma passerà tuttavia al vaglio anche altri tipi di rapporto per verificarne la genuinità… in particolare potrebbero essere interessati da una visita tutti i datori di lavoro che hanno in essere contratti di:

  • distacco di personale (sia come distaccante che come distaccatario)
  • appalti di servizi
  • lavoro intermittente
  • lavoro “a vouchers”
  • lavoro part-time
  • collaborazioni coordinate e continuative o a progetto
  • associazioni in partecipazione
  • prestazioni di manodopera con partita IVA
  • prestazioni di lavoro autonomo ex. art. 2222 cc

L’Inail ha invece in programma controlli mirati su segnalazioni provenienti da particolari banche dati di aziende che non hanno posizioni aperte con l’Istituto e con particolare attenzione all’imprenditoria “cinese”, al settore degli asili nido privati ed a quello della piccola pesca.

Le imprese edilizie vedranno intensificati i controlli nei loro confronti con riferimento alla specifica materia della Sicurezza sui cantieri.

Raccomandiamo ai clienti ed ai lettori in genere di verificare bene le tipologie di rapporto in corso con tutti i soggetti che operano “per e in” azienda… particolare attenzione ai contratti di Appalto che devono essere “genuini” e non nascondere “mere prestazioni di manodopera”. LE SANZIONI PER ILLECITA SOMMINISTRAZIONE (rato che generalmente si configura dietro un appalto illecito di servizi) SONO ELEVATE E COMPORTANO LA DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 ore 10-2-2012 – p. 31

INDICAZIONE MOTIVI NEL CONTRATTO A TERMINE – INTERESSANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE

17 ottobre 2011 Lascia un commento

Segnalo una importante sentenza della Cassazione, la n. 11358 del 24 maggio 2011 con la quale la Corte ha precisato l’ambito di specifica dei motivi di ricorso al Tempo Determinato nei rapporti di lavoro subordinato.

La Cassazione ha ribadito questi importanti princìpi:

  • in caso di assunzione per ragioni di carattere “sostitutivo” la norma vuole che l’indicazione dei “motivi” nella lettera di assunzione assicuri “trasparenza” e “veridicità” alle cause che legittimano l’apposizione del termine nonchè l’”immodificabilità” nel tempo delle cause stesse
  • nelle realtà complesse non risulta necessario specificare la persona da sostituire ma è sufficiente indicare, come causa di ricorso al Tempo Determinato, oltre che la necessità di sostituire lavoratori assenti anche ulteriori elementi che consentano l’identificazione del numero dei lavoratori da sostituire -anche se non indicati per nome-. (quindi, ad esempio: l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, il reparto, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto, ecc. ecc.)
  • rimane fermo il fatto che il presupposto che legittima il ricorso al Tempo Determinato deve essere effettivamente sussistente.

Colgo l’occasione per segnalare che, quando si appone un termine in sede di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che:

  1. Siano effettivamente sussistenti cause che legittimano il ricorso all’apposizione del termine (es. sostituzione di dipendente in maternità, imprevisto picco di lavoro, attività particolari e straordinarie, ecc. ecc.)
  2. Tale cause siano indicate nel contratto di lavoro NON GENERICAMENTE (es. commessa straordinaria) ma dettagliate in modo da consentire la verifica della loro sussistenza (es. commessa straordinaria cantiere xyz) e del carattere di straordinarietà
  3. Le cause possono essere di tipo legale o contrattuale…. è importante controllare bene il contratto collettivo nazionale di lavoro e verificare quali sono i MOTIVI ED I LIMITI di ricorso al lavoro a Tempo Determinato
  4. Venga stipulato un CONTRATTO DI LAVORO ANTERIORMENTE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ DEL DIPENDENTE; nel contratto di lavoro DEVONO NECESSARIAMENTE RISULTARE SIA L’APPOSIZIONE DEL TERMINE CHE LE CAUSE LEGITTIMANTI IL RICORSO AL TEMPO DETERMINATO
  5. Non bisogna mai occupare il dipendente PRIMA di aver sottoscritto il contratto contenente le clausole (motivi e data termine) relative al Tempo Determinato. Occupare il dipendente senza atto scritto equivale ad aver fatto una assunzione a tempo indeterminato!!

Ricordo che il mancato rispetto delle basilari regole sopra esposte può portare alla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con la conseguenza che il rapporto instaurato deve considerarsi A TEMPO INDETERMINATO SIN DALL’INIZIO.

Una siffatta declaratoria comporta, normalmente, che il licenziamento del lavoratore avvenuto allo scadere del termine illegittimamente apporto E’ DA CONSIDERARSI ILLEGITTIMO con tutte le conseguenze che questo comporta (pagamento delle retribuzioni per il periodo di assenza del dipendente dalla data di licenziamento alla data di reintegro + indennità per licenziamento illegittimo / reintegro del lavoratore in azienda con rapporto a tempo indeterminato)……

Con la speranza di aver fornito un’utile informazione porgiamo cordiali saluti.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Lavoro e Previdenza n. 28 dell’11/7/11 + n. 30 

MODELLO 730 – PARTICOLARITA’ E PROMEMORIA

30 marzo 2011 3 commenti

Propongo volentieri un promemoria sulle principali caratteristiche e novità relative la modello 730 per il quale sta partendo in tutta Italia la campagna “2011″ relativa alla dichiaraizone dei redditi dell’anno 2010


Innanzitutto ricordo che il 730 può essere presentato solamente dai soggetti che avranno, nei mesi da luglio 2011 in avanti, un “sostituto d’imposta” che può o deve) effettuare i conguagli d’imposta. – In mancanza il 730 NON PUO’ ESSERE PRESENTATO.
Inoltre ricordo che il 730 è precluso a tutti i soggetti che nel corso del 2010 hanno avuto partita IVA (anche se contribuenti “minimi”) e/o che si trovano a dover dichiarare redditi da partecipazione (in società  in nome collettivo, S.a.S., Società di capitali con opzione per il regime di TRASPARENZA)
Non possono inoltre presentare il 730 coloro che hanno percepito particolari redditi diversi , plusvalenze particolari e redditi da “soggetti non obbligati ad effettuare la ritenuta” (es. Colf, Badanti, e redditi erogati da privati).
A differenza del modello UNICO il 730 può essere presentato in forma “congiunta” dai coniugi “non legalmente o effettivamente separati”.

Tra le novità di rilievo segnalo:
- la possibilità di fruire di un credito d’imposta in caso di “reintegro” di anticipazioni ricevute dai fondi pensione: quando viene richiesta una anticipazione ai fondi pensione questi operano, al momento di erogazione, una ritenuta d’imposta. I soggetti che intendono “reintegrare” la propria posizione previdenziale “restituendo” al fondo pensione quanto ricevuto a titolo di anticipazione, possono “recuperare”, mediante indicazione nel 730, la quota di imposta a suo tempo pagata sull’anticipazione stessa. –> consiglio a tutti coloro che hanno situazioni di questo tipo di porre la massima attenzione e segnalare il caso al soggetto che predispone il 730.

- la possibilità di fruire di una detrazione (500 o 250 €) per i soggetti che hanno fatto ricorso a mediatori per la conciliazione di una controversia civile o commerciale. L’importo della detrazione massimo in caso di successo della mediazione mentre è ridotto alla metà in caso di insuccesso.

- è stata prorogata la detrazione sull’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni in sostituzione di altri apparecchi obsoleti; ricordo che il nuovo acquisto deve essere almeno di classe energetica A+, che deve essere documentato l’acquisto (fattura-scontrino “parlante”), che deve essere documentato l’avvenuto ritiro e/o l’avvenuto smaltimento del vecchio apparecchio. La detrazione ottenibile è del 20% del costo del nuovo apparecchio su un costo massimo di 1000€.

- detrazione 55%: ricordo che la possibilità di ottenere la detrazione in questione è stata prorogata anche per il 2011; riguardo alle spese 2010 è importante verificare di aver chiuso i lavori e di aver inviato, entro 90 gg dalla data di chiusura lavori, specifica comunicazione sll’Enea con tutti gli allegati previsti dalla normativa (asseverazione, scheda informativa, attestato di certificazione). Per il riconoscimento della detrazione è fondamentale avere a disposizione tutti i documenti necessari per l’invio all’Enea nonché le fatture ed i bonifici “qualificati” (quindi con l’indicazione che si tratta di bonifico per la detrazione 55% L. 296/2006).
LAVORI NON TERMINATI ENTRO IL 31.12.2010 –> in questo caso il contribuente deve aver inviato ENTRO il 31.3.2011 una specifica dichiarazione all’Agenzia Entrate relativa alle spese sostenute nell’anno 2010… è necessario presentare al CAF copia di questa dichiarazione (con ricevuta di avvenuto invio) nonché specifica autocertificazione attestante che i lavori non sono ancora terminati.

- 36% –> ricordo che la detrazione sulle spese di ristrutturazione è stata prorogata sino al 31.12.2012.

- Detassazione premi di rendimento: segnalo che nel 730/2011 è possibile recuperare le maggiori imposte pagate per gli anni 2008 e 2009 su somme “detassabili” che non sono state riconsociute tali a suo tempo. Per l’individuazione di tali somme sarà necessario verificare le indicazioni che il datore di lavoro ha inserito nel modello CUD; i lavoratori che non sono più alle dipendenze del datore di lavoro che ha erogato redditi negli anni 2008 e 2009 possono, qualora ritengano di poter godere della detassazione su determinate somme, rivolgersi al vecchio datore di lavoro e richiedere il rilascio di un nuovo CUD con indicazione delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva.
- Detrazioni per stipola di contratti di locazione: ricordo che sono previste detrazioni per i soggetti che hanno in corso contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale; le detrazioni vanno da 150 a 991 euro e sono legate al tipo di contratto, all’età del locatore ed all’esistenza di determinate condizioni –> presentare sempre il contratto per la verifica della possibile applicazione di detrazioni o agevolazioni.

Ricordo inoltre che danno diritto ad una detrazione tutte le seguenti tipologie di spesa:
 

1 Spese sanitarie; 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
2 Spese sanitarie per familiari non a carico; 19 Erogazioni liberali ai partiti politici
3 Spese sanitarie per portatori di handicap 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
5 Spese per l’acquisto di cani guida 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza 29 Spese veterinarie
13 Spese per istruzione 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
14 Spese funebri 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15 Spese per addetti all’assistenza personale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) 33 Spese per asili nido
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Altre spese detraibili

 

Nel modello 730 possono poi essere indicati gli “oneri deducibili” (contributi obbligatori, versamenti a fondi pensione, SSN su RC Autovetture, erogazioni liberali a ONLUS, ecc. ecc.).
Raccomandiamo a tutti i contribuenti di presentare per l’esame al CAF e/o ai professionisti che redigono il 730 TUTTA la documentazione e tutte le spese sostenute e di esporre tutte le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente (figli e/o familiari a carico, modifiche di residenza, modifiche nella consistenza degli immobili, inizio o cessazione di contratti di locazione, ecc. ecc.) in modo da consentire la predisposizione di una dichiarazione corretta.
Lo studio è a disposizione dei clienti per le eventuali precisazioni.
Domenico Pezzotti

CESSIONE CONTRATTO DI LEASING – POSSIBILE NON TASSARE IL VALORE DELLA QUOTA CANONI NON DEDOTTI

4 febbraio 2011 Lascia un commento

Importante la precisazione dell’Agenzia delle Entrate a Telefiso in merito alla questione della tassabilità della “sopravvvenienza passiva” derivante dalla cessione del contratto di leasing.

L’Agenzia ha affermato che il contribuente che effettua una cessione di contratto di leasing immobiliare può, in sede di dichiarazione, effettuare una variazione in diminuzione esattamente pari all’importo dei canoni a suo tempo recuperati a tassazione.

La precisazione è importante in quanto sino ad oggi non vi erano prese di posizione ufficiali; si ritiene che la precisazione possa valere per qualsiasi cessione di contratto di leasing ove il bene sottostante sia stato sottoposto a vincoli di parziale indeducibilità (es. autovetture).

A memoria per eventuali operazioni in corso o per operazioni future.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr. il Sole 24 Ore 28-1-2011 – p. 33

APPORTI DEI SOCI – QUANDO L’IMPOSTA DI REGISTRO

6 novembre 2010 Lascia un commento

Nascono spesso dubbi sull’applicazione delle formalità di registrazione e sul pagamento dell’imposta in caso di apporti dei soci nelle società.

E’ necessario distinguere in primo luogo con quali documenti vengono formalizzati tali obblighi dei soci:

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO FORMATI MEDIANTE CORRISPONDENZA

in questo caso non vi è obbligo di registrazione se non “in caso d’uso”, ovvero quando il contratto stesso viene presentato alle autorità preposte per eventuali decisioni giudiziali; se scatta l’obbligo di registrazione sarà dovuta anche l’imposta di registro nella misura del 3% salvo che non si tratti di finanziamenti effettuati da un socio finanziatore “società”; in questo caso infatti l’imposta di registro è dovuta in misura fissa in quanto il contratto di finanziamento è operazione “art. 10″ e quindi soggetta alla disciplina IVA.

VERSAMENTI SOCI A FONDO PERDUTO, IN CONTO CAPITALE O  A FONDO COPERTURA PERDITE

anche in questo caso sono soggetti a registrazione solo “in caso d’uso” ed a tassazione proporzionale sia la delibera di assemblea ordinaria che eventuali impegni assunti mediante scambio di corrispondenza. Un “versamento a fondo perduto” può essere effettuato anche mediante rinuncia dei soci al rimborso di precedenti finanziamenti; anche in questo caso, qualora la volontà dei soci emerga da corrispondenza o da un verbale di assemblea ordinaria, non vi sono obblighi di registrazione e corresponsione di imposta.

ATTENZIONE: qualora uno degli atti di cui sopra, non sottoposto a registrazione, venga richiamato in un successivo verbale di assemblea per il quale è richiesta la registrazione, l’imposta sarà dovuta anche sul contenuto patrimoniale degli atti enunciati. L’art. 22 del Dpr 131/86 (Testo Unico Imposta di Registro) stabilisce infatti che “se i un atto sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni convenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, intervenuti tra le stesse parti dell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta è dovuta anche sugli atti enunciati”

Quindi, ad esempio, deve essere sottoposto a tassazione un finanziamento soci precedente qualora, in un successivo verbale di assemblea straordinaria  (quindi sottoposto a registrazione), lo stesso venga richiamato per la copertura di perdite.

Bisogna rilevare che qualora l’utilizzo di versamenti c/capitale o c/copertura perdite avvenga all’interno di verbali di assemblea ordinaria (non sottoposti a registrazione), non vi sarà alcun risvolto fiscale relativo ai versamenti stessi.

Sempre in tema di obbligo di registrazione RICORDO che i verbali contenenti delibere di distribuzione di utili SONO DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE entro 20 giorni dalla data di delibera (imposta in misura fissa).

Cordiaità.

Domenico Pezzotti

cfr.: – Sole 24 Ore 28/10/2010 – p. 32

CONTRATTI “A DISTANZA” E CONTRATTI “FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” – I TEMPI PER IL RIPENSAMENTO

30 ottobre 2010 Lascia un commento

Capita talvolta di vedere persone scontente di un acquisto che hanno fatto “per strada” o “tramite internet” e che vorrebbero recedere dal contratto di acquisto del bene o del servizio.

Chiariamo subito i termini:

per “CONTRATTO A DISTANZA” si intende quello concluso tra un privato (quindi non “operatore professionale”) ed un fornitore senza la presenza fisica simultanea dei contraenti e quindi il contratto che si perfeziona attraverso “tecniche di comunicazione a distanza” quali la televisione, internet, telefono, mailing, ecc.

mentre per “CONTRATTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” si intende il contratto che si caratterizza per il luogo fisico “particolare” in cui viene concluso: ,  in hotel, per strada, durante gite organizzate, presso il domicilio del consumatore, ecc.; in sostanza tutte le volte che il contratto viene concluso e sottoscritto fuori della sede e dei punti vendita dell’operatore commerciale

Questi contratti godono di una tutela particolare: I CONSUMATORI DEVONO ESSERE INFORMATI SUI DIRITTI DI RECESSO e, una volta informati, HANNO A DISPOSIZIONE UN PERIODO DI TEMPO BEN DETERMINATO PER SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO.

Di seguito, a memoria degli utenti, riepiloghiamo i tempi entro i quali il consumatore deve attivarsi per comunicare la sua volontà di recesso:

CONTRATTI A DISTANZA:

I termini per il recesso sono stabiliti in 10 giorni lavorativi che “decorrono”

LOCAZIONE IMMOBILI – NUOVO OBBLIGO 2010; CONSEGNA AL CONDUTTORE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

30 agosto 2010 9 commenti

     Si segnala che è entrato in vigore, dal 1° luglio 2010 in Lombardia e in Emilia Romagna, l’obbligo di consegnare l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) insieme ai contratti di locazione di immobili.

     L’obbligo per il proprietario dell’immobile di consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE è previsto dall’articolo 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, e scatta nel caso di contratti di:

  •  locazione
  • locazione finanziaria
  • affitto di azienda comprensivo di immobili

siano essi nuovi o rinnovati, riferiti ad una o più unità immobiliari.

Per contratto “nuovo” si intende quello perfezionato a partire dal 1° luglio 2010; per contratto “rinnovato” quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.

L’attestato deve essere consegnato in originale o in copia conforme dal locatore al conduttore, sia nel caso di nuovo contratto sia nel caso di rinnovo (sia esso espresso o tacito): suggeriamo farne una copia conforme (autocertificata) da consegnare al conduttore mantenendo l’originale in custodia al locatore (proprietario).

La mancata consegna dell’ACE sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa e gli edifici in comodato d’uso gratuito o usufrutto.

L’Attestato di Certificazione Energetica vale 10 anni, quindi non deve essere redatto nuovamente per ogni contratto, ma mantenuto dal locatore, che ne rilascia copia dichiarata conforme in tutti i casi di nuove stipule. L’obbligo non si applica nel caso di contratti non onerosi, quali comodato gratuito o simili; tuttavia deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione dell’edificio o dell’impianto in termini di assorbimento di energia.

Sino al 30 giugno 2010 si poteva ricorrere a quanto previsto al punto 9 dell’All. A, per immobili di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, norma che stabilisce che il proprietario “consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile”, anziché dotarlo dell’ACE, può ricorrere ad un’autodichiarazione in cui afferma che:

  • l’edificio è di classe energetica G;
  • i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti.

     La predetta autodichiarazione costituiva un’alternativa alla dotazione dell’ACE da rendere in sede di trasferimento dell’immobile: ciò si evince dalla formulazione della norma, che ricollega al (solo) proprietario l’emanazione della dichiarazione per “mantenere la garanzia di una corretta
informazione all’acquirente”. Per gli immobili siti in Lombardia tale alternativa è stata abrogata.

Riguardo infine alla possibilità per il locatore/proprietario di far compartecipare all’onere il locatario/conduttore, si precisa quanto segue:

1)    per quanto concerne la vendita, nulla vieta che parte acquirente, già all’atto della proposta o del contratto preliminare di compravendita, assuma l’impegno a procurare l’ACE da allegare al rogito. Anche per le locazioni l’ammissibilità di un accordo in deroga non è in linea teorica vietato, non ostandovi la ratio della normativa, con le seguenti precisazioni.

2)    In caso di nuovo contratto, l’impegno a procurare l’ACE in vista della successiva stipula del contratto, dovrà essere assunto dal conduttore all’atto della proposta di locazione o del preliminare di locazione (poiché l’obbligo di consegna, e quindi di dotazione, è previsto all’atto della stipula del contratto non è possibile prevedere, nel contratto, l’impegno a far predisporre l’ACE in un momento successivo).

3)    Altresì in vista del rinnovo, espresso o tacito del contratto, può essere configurabile un impegno del conduttore (si pensi a quei casi, specie negli usi diversi dall’abitazione, in cui l’inquilino ha effettuato lavori di ristrutturazione o adeguamento dell’immobile o dei suoi impianti e perciò dispone delle relative certificazioni). Tuttavia occorrerà pur sempre tenere in debito conto che le sanzioni amministrative per la mancata consegna del certificato sono previste a carico del solo locatore, il quale dinanzi ad un accertamento non potrà addurre a giustificazione il fatto del conduttore, salva la successiva rivalsa per il risarcimento del danno conseguente all’irrogazione della sanzione sul conduttore inadempiente.

     Come si può ben vedere l’obbligo a carico dei locatori non è di poco conto e non può essere preso “sotto gamba”; è necessario quindi attivarsi con la massima celerità e verificare: l’eventuale esistenza dell’attestato in questione, la necessità di dotarsene ed i costi da sostenere.

     Lo studio, per il tramite della propria associazione di categoria, sta raccogliendo informazioni per verificare la possibilità di ottenere l’attestazione a prezzi “convenzionati”. 

     I clienti interessati possono rivolgersi allo studio e/o al proprio tecnico di fiducia.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

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