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Articoli taggati ‘COMUNICAZIONE’

ASSUNZIONI O VARIAZIONI URGENTI DURANTE LA CHIUSURA DELLO STUDIO – COME FARE

24 dicembre 2011 Lascia un commento

La presente per ricordare che la normativa da la possibilità ai datori di lavoro di effettuare comunicazioni provvisorie nei periodi in cui gli studi sono chiusi per ferie o per festività.

A tal fine invito gli interessati a leggere il post del 6 agosto 2010 nel quale abbiamo spiegato in dettaglio la procedura da attivare e messo a disposizione la modulistica da utilizzare.

Il post in questione lo potete raggiungere cliccando sul seguente link: ASSUNZIONI E COMUNICAZIONI URGENTI NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Lo studio ricorda che per improrogabili ed effettive situazioni di urgenza è possibile chiamare i numeri telefonici messi a disposizione con le consuete circolari di chiusura studio e nella comunicazione esposta sulla cassetta postale dello Studio.

A tutti i più vivi Auguri di Buon Natale da tutto lo Staff di Studio.

Studio Pezzotti

31-03-2011 –> COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/4

15 marzo 2011 Lascia un commento

Si segnala che, in seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n°26330/2011 del 25/02/2011 è stato approvato il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.

La comunicazione deve essere presentata, entro il 31 marzo 2011 ESCLUSIVAMENTE in via telematica, all’Agenzia da TUTTI i sostituti d’imposta, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Segnaliamo che, causa modifiche nelle informazioni richieste nel modello, la comunicazione deve essere ri-presentata anche se già presentata negli anni precedenti.

L’invio della comunicazione è indispensabile al fine del corretto ricevimento del flusso telematico dei modelli 730-4.

I contribuenti che decidono di non affidare a terzi l’incombenza di presentazione possono , per la compilazione della comunicazione, scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’apposito Software.

Si precisa che le comunicazioni trasmesse dopo il 31 marzo non avranno effetto per l’anno 2011, pertanto si consiglia vivamente di procedere con immediatezza ad effettuare la comunicazione o ad affidare l’incarico al proprio consulente.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: info CGN

COMUNICAZIONE DATI IVA – POSSIBILE L’ESONERO

31 gennaio 2011 Lascia un commento

E’ la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 che consente a tutti i contribuenti questa possibilità.

Lo scorso anno infatti potevano ritenersi esentati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25000 euro
  • Soggetti IVA che, dovendo compensare crediti d’imposta, presentano entro il 28 febbraio la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Rimanevano obbligati tutti i soggetti che non presentavano un “credito IVA” o coloro che chiudevano l’IVA “a zero” come ad esempio i soggetti con liquidazione mensile dell’imposta.

La Circolare 1/E/2011 chiarisce che, dal 2011, TUTTI I CONTRIBUENTI POSSONO ANTICIPARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AL 28 FEBBRAIO OTTENENDO DI CONSEGUENZA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA.

La Circolare pone però una condizione che deve essere attentamente considerata:

Coloro che anticipano la presentazione della dichiarazione IVA al 28 febbraio NON POSSONO DIFFERIRE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA ALLA SCADENZA DEI VERSAMENTI DOVUTI PER “UNICO”.

Ciò significa che l’IVA dovuta per il conguaglio delle operazoni 2010 DEVE ESSERE VERSATA INTEGRALMENTE ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO OPPURE DILAZIONATA CON LA “RATEAZIONE IVA” CHE PREVEDE 9 RATE DA MARZO A NOVEMBRE.

Ricordiamo con l’occasione che dal 1^ febbraio 2011 è possibile presentare la dichiarazione IVA per attivare le procedure di rimborso dell’imposta. Da quest’anno infatti non è più possibile presentare solo il modello “VR” al concessionario della riscossione ma deve essere presentata l’intera dichiarazione mediante invio telematico.

Si informano i Sigg. Clienti che verranno direttamente contattati per l’esame delle situazioni che richiedono una tempestiva presentazione del modello dichiarativo.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 28-1-2011 p. 10

COMUNICAZIONE VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

22 gennaio 2011 7 commenti

La nuova normativa in materia di operazioni “intracomunitarie” prevede che gli operatori che intendono effettuare acquisti o vendite da altri stati dell’Unione Europea debbano iscriveresi in uno specifico elenco denominato VIES.

L’effettuazione di operazioni intracomunitarie senza l’iscrizione al VIES comporta l’applicazione di sanzioni e può generare problemi in sede di fatturazione da parte del fornitore estero (applicazione dell’IVA) se questi effettua un controllo sulla partita IVA del soggetto italiano che non risulta iscritto al VIES.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito, in data 29/12/2010 le disposizioni che i contribuenti devono seguire per adempiere “all’obbligo di dichiarazione di volontà” previsto dal D.L. n.78/10.

In particolare, sono state stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.

I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà del contribuente l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare del rischio legato all’operatore.

 Dal punto di vista operativo i contribuenti devono ora tenere presente che:

  •      Se intendono effettuare acquisti o vendite con uno degli stati appartenenti all’Unione Europea DEVONO COMUNICARNE L’INTENZIONE all’Agenzia delle Entrate con apposita ISTANZA
  •      L’istanza in questione, per evitare di avere periodi nei quali vige la preclusione ad effettuare acquisti intracomunitari DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL PROSSIMO 29/01/2011
  •      ATTENZIONE!  Per operazioni intracomunitarie si intendono anche tutti gli acquisti effettuati per corrispondenza o “su internet” e relativi a BENI o a SERVIZI quando le parti intervengono in qualità di operatori professionali (es. acquisto di un software, di un’attrezzatura, di un servizio di recapito, ecc.)

 POICHE’ L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON L’ESTERO ED IN PARTICOLARE CON PAESI U.E. E’ UN EVENTO AFFATTO REMOTO E CHE LA MANCATA INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO “VIES” COMPORTEREBBE PER IL CONTRIBUENTE UN’ATTESA DI ALMENO 30 GIORNI QUALORA NECESSITI DI PORRE IN ESSERE UN ACQUISTO O UNA VENDITA INTRACOMUNITARIA, LO SCRIVENTE STUDIO CONSIGLIA A TUTTI I PROPRI CLIENTI DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.

 RICORDIAMO che le operazioni effettuate senza autorizzazione comportano, secondo i più autorevoli commentatori, un costo di doppia IVA sul’operazione oltre all’applicazione di specifiche sanzioni.

Precisiamo che l’istanza va inoltrata in forma libera ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno che l’istanza venga consegnata o spedita al fine di conservare prova dell’avvenuta consegna.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Studio 01/C/2011

ASSUNZIONI O VARIAZIONI URGENTI DURANTE LA CHIUSURA DELLO STUDIO – COME FARE

23 dicembre 2010 Lascia un commento

La presente per ricordare che la normativa da la possibilità ai datori di lavoro di effettuare comunicazioni provvisorie nei periodi in cui gli studi sono chiusi per ferie o per festività.

A tal fine invito gli interessati a leggere il post del 6 agosto 2010 nel quale abbiamo spiegato in dettaglio la procedura da attivare e messo a disposizione la modulistica da utilizzare.

Il post in questione lo potete raggiungere cliccando sul seguente link: ASSUNZIONI E COMUNICAZIONI URGENTI NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLO STUDIO

 Lo studio ricorda che, comunque, per improrogabili ed effettive situazioni di urgenza sono a disposizione i numeri telefonici messi a disposizione con le consuete circolari di chiusura studio o reperibili nella comunicazione esposta sulla cassetta postale dello Studio.

A tutti i più vivi Auguri di Buon Natale da tutto lo Staff di Studio.

Studio Pezzotti

ADEMPIMENTO DATORI DI LAVORO – PROMEMORIA

22 marzo 2010 Lascia un commento

Ricordiamo che dal 2010 è obbligatorio, per tutti i datori di lavoro, comunicare all’Agenzia delle Entrate l’INDIRIZZO TELEMATICO al quale ricevere le comunicazioni 730/4.

La procedura di gestione/liquidazione dei modelli 730 seguiva sino allo scorso anno i seguenti “passi:

  1. il dipendente presentava la dichiarazione 730 al CAF
  2. il CAF effettuava il conteggio delle imposte
  3. il CAF trasmetteva al Datore di Lavoro il modello 730/4 contenenti gli importi delle imposte da liquidare o da trattenere al dipendente.

Dal 2010 la norma ha introdotto una variazione riguardo al punto 3) della predetta procedura; i CAF dovranno infatti trasmettere i modelli di liquidazione imposte all’AGENZIA DELLE ENTRATE; l’Agenzia provvederà poi, direttamente, a ritrasmettere i modelli ai sostituti d’imposta.

L’Agenzia effettuerà la trasmissione dei modelli 730/4 inviandoli al RECAPITO TELEMATICO (Entratel o Fisconline della ditta o del gruppo oppure Entratel dell’intermediario telematico incaricato) che il datore di lavoro DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA ENTRO IL PROSSIMO 31/3/2010

Si precisa che la comunicazione all’Agenzia dell’”indirizzo telematico” al quale il datore di lavoro intende ricevere le comunicazioni 730/4 DEVE ESSERE EFFETTUATA SU SPECIFICO MODELLO DA INVIARE SOLAMENTE TRAMITE PIATTAFOMRA “FISCONLINE” O “ENTRATEL”.

I contribuenti che già operano tramite queste piattaforme potranno dunque procedere autonomamente all’invio della comunicazione; i contribuenti che non utilizzano fisconline o entratel DOVRANNO RIVOLGERSI AD UN INTERMEDIARIO AUTORIZZATO (es. il proprio commercialista).

Modulistica e istruzioni ministeriali possono essere reperite sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I clienti dello studio hanno ricevuto in merito specifica circolare nei giorni scorsi.

Lo studio è a disposizione per eventuali chiarimenti

Domenico Pezzotti

RISPARMIO ENERGETICO 55% – COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORI NON TERMINATI AL 31/12/2009

10 febbraio 2010 Lascia un commento

Si informa che è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008).

L’invio di tale modello è indispensabile per poter continuare a fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

  • dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Il modello in questione può essere inviato esclusivamente in via telematica dal contribuente (che si deve munire di credenziali di accesso ai servizi on line dell’Agenzia Entrate) o per il tramite di un intermediario abilitato (in genere lo studio del proprio commercialista).

Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it (adempimento di norma curato dal tecnico che segue i lavori di ristrutturazione ma delegabile anche allo studio previa specifica richiesta)

Lo studio è a disposizione per l’eventuale assistenza in merito.

Cordiali saluti.

Marone, 2 febbraio 2010

Domenico Pezzotti

cfr.: Agenzia Entrate – Sito / Modulistica

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