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Articoli taggati ‘BENI’

DESCRIZIONI IN FATTURA – ATTENZIONE AI REQUISITI!!!

3 aprile 2012 Lascia un commento

ATTENZIONE – IMPORTANTE!!

Prendiamo spunto da una recente sentenza della Casssazione, la n. 3259 del 2012, per ricordare l’importanza della “DESCRIZIONE DA RENDERE IN FATTURA” in merito ai beni ceduti/acquistati ed ai servizi prestati/ricevuti.

La Cassazione ha infatti precisato che una fattura, nella quale mancano i dati prescritti per legge (ovvero: la natura, la qualità e quantità dei beni e dei servizi venduti o prestati) non è idonea a fornire la prova delle operazioni riportate. «Pertanto – specifica la Cassazione – se, in ipotesi di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, grava sull’amministrazione l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono mai state poste in essere, a fronte di fatture che invece non possono considerarsi tali perché mancanti dei requisiti normativi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo essa (la prova, n.d.r.) ritenersi fornita con l’esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini dell’identificazione dell’operazione posta in essere (…)

Quindi, in caso di fatture prive di requisiti imposti dalla legge, tocca al contribuente discolparsi e provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Precisiamo che i verificatori stanno già da tempo applicando questo criterio come dimostra la valanga di “riprese a tassazione” di corsi inerenti a fatture portanti descrizioni troppo generiche…. un esempio:

“Prestazioni varie eseguite nel mese di ottobre…” (Quali prestazioni? per quanto tempo? a fronte di quale contratto? su quale cantiere? …..)

Risulta assolutamente importante utilizzare nelle fatture emesse, e PRETENDERE sulle fatture ricevute che la descrizione dei beni e/o servizi oggetto di fatturazione sia completa, chiara e riporti la quantità o faccia puntuale riferimento a contratti o a documenti di trasporto o a documentazione che consenta la puntuale determinazione dei beni/servizi oggetto di fatturazione.

Ricordo infine che la Cassazione ha recentemente “colpito” anche un contribuente che utilizzava con leggerezza le SCHEDE CARBURANTE… nelle schede in questione sono stati riscontrati (non necessariamente in tutte le schede) i seguenti problemi:

  • Mancata indicazione dei Km percorsi a fine mese/trimestre (non ci vuole nulla!!! quando si chiude il trimestre bisogna riportare il n. dei chilometri rilevandolo dal contachilometri!)
  • Mancata apposizione di firme / apposizione di firme “false” ovvero di sigle o firme non corrispondenti a quelle degli addetti alla distribuzione di carburante (ATTENZIONE!!!!!!)
  • Rifornimento dichiarato in giorni di chiusura dell’Impianto (con timbro e firma…. attenzione alle date – sono importanti e sono rivelatrici di eventuali falsità)
  • Rifornimento effettuato per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio (… no comment!)
  • Grave discrasia tra i consumi “calcolati” secondo quanto indicato in scheda carburante e i consumi medi dichiarati dalla casa costruttrice (… facendo chilometri finali meno chilometri iniziali e dividendo il totale per i litri mediamente acquistati in base agli importi indicati in scheda….. – pare che alcune vetture consumino più dei Carri Armati!..)
ATTENZIONE!! Nel caso esaminato la Cassazione ha ritenuto contestabile al contribuente il REATO DI FALSA FATTURAZIONE!!!
Consigliamo a tutti i contribuenti di fare la massima attenzione nella compilazione della scheda e di essere assolutamente rigorosi nel far apporre firma, timbro e valore del rifornimento direttamente all’esercente al momento del pagamento.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti

BENI D’IMPRESA UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI – FOCUS MANOVRA

22 novembre 2011 4 commenti

Parliamo di BENI INTESTATI ALLE SOCIETA’ ED UTILIZZATI DAI SOCI (auto, abitazioni, strumenti, ecc. )

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n.138 del 13 agosto 2011) è stata inserita nel Testo Unico una norma che intende disincentivare con forza la pratica attraverso la quale vengono intestati a società determinati beni per essere “concessi in uso”, gratuito o a fatturazione irrisoria, a soci o familiari.

Con questa ulteriore “stretta” (che si aggiunge a quella delle società di comodo) il legislatore ha previsto:

- che la differenza tra il “valore di mercato” dell’utilizzo del bene e quanto effettivamente fatturato dalla società costituisca, in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), REDDITO DIVERSO. E’ stata quindi introdotta una nuova fattispecie di reddito prima non prevista nell’ordinamento tributario italiano.

- che, per l’azienda che concede i beni in “uso gratuito” o a “corrispettivo inferiore al valore normale” sono indeducibili i costi relativi a detti beni

- che le aziende che concedono beni aziendale in uso (gratuito o dietro corrispettivo) ai soci sono obbligate a comunicare tale utilizzo (comunicazione obbligatoria in solido con l’utilizzatore) all’Agenzia delle Entrate.

Qualche precisazione:

La norma si riferisce:

  • ai familiari dell’imprenditore (quindi del socio imprenditore);
  • ai soci

Valore di mercato

Per valore di mercato si deve intendere il “valore normale” come definito dall’art.9, co.3, del Tuir:

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato Continua a leggere…

MANOVRA D’ESTATE – I PROVVEDIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI.

30 agosto 2011 Lascia un commento
Si riportano di seguito alcune brevi informazioni riguardo alle novità apportate dalla cosiddetta “Manovra Correttiva” in vigore dallo scorso 17 luglio 2011 (D.L. 98/11) e dal “Decreto Sviluppo” in vigore dal 13 luglio.

Rivalutazione terreni e quote sociali

Viene riproposta la facoltà di rivalutare, dietro pagamento di imposta sostitutiva, il valore di partecipazioni societarie e di terreni edificabili eventualmente posseduti. Il valore dei beni deve essere determinato con riferimento alla data del 1 luglio 2011.
La perizia di stima, sempre necessaria nelle rivalutazioni di specie, deve essere asseverata entro il 30/06/12;  il versamento della prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato entro la medesima data; NOVITA’: –> Qualora i beni siano stati oggetto di precedente
rivalutazione, diviene possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo.
 

Nuovo regime dei “minimi”

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti “minimi” ex. L. 244/07 sarà concesso solamente ad imprenditori e professionisti che
- o intraprendono una nuova attività;
- o hanno intrapreso l’attività attualmente esercitata DOPO il 31/12/07.
L’imposta sostitutiva SI RIDURRA’ AL 5% (fino al 2011 è il 20%).
La permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni; tale durata massima potrà essere derogata solamente dai giovani e sono fino all’anno di compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime potrà essere applicato solamente se:
il contribuente non ha esercitato attività professionale o di impresa (anche come socio o collaboratore familiare) nei tre anni precedenti;
- l’attività non deve essere la “mera prosecuzione di altra attività già svolta come lavoratore dipendente o collaboratore;
- in caso di proseguimento di una attività svolta da terzi (es. per acquisto d’azienda) l’ammontare dei ricavi o compensi del cedente nell’anno precedente non deve aver superato i 30 mila euro.
 

Nuovo regime semplificato per gli ex minimi

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non avranno più i “requisiti” per rimanere nel regime dei MINIMI  potranno entrare in uno SPECIALE REGIME SUPER SEMPLIFICATO “naturale”
Tale Regime esonera i l contribuente dall’Irap, dalle registrazioni contabili, dalla tenuta di scritture e dai versamenti periodici dell’Iva.
Il contribuente uscirà da questo regime in assenza delle condizioni previste per l’ex. regime dei minimi (ricavi superiori a 30.000 euro, acquisto di beni strumentali nel triennio inferiore a 15.000 euro, assenza di partecipazioni in società, ecc. ecc.)
 

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che in caso di mancata realizzazione, entro il 30 settembre 2013, della riforma fiscale che consenta la razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e benefici fiscali , verranno ridotte, per l’anno 2013 nella misura del 5% e a decorrere dall’anno 2014 nella misura
del 20%, una serie di esenzioni e di benefici fiscali tra i quali si citano l’esenzione IRPEF per l’abitazione principale, l’esenzione ICI per l’abitazione principale, alcune delle detrazioni e deduzioni attualmente operabili in sede di dichiarazione dei redditi, franchige e riduzioni di imposta…. (l’elenco esatto dei tagli sarà chiaramente oggetto di specifica definizione solo nel caso in cui scatti la clausola di salvaguardia).
 

Detrazione 36% e 55%

36% ristrutturazioni edilizie – obbligo comunicazione preventiva
E’ stato abolito l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate per poter beneficiare detrazione Irpef 36% sulle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.
Diventa sufficiente, oltre all’espletamento delle pratiche edilizie con il Comune, indicare nella dichiarazione dei redditi i “dati catastali dell’immobile” e, in caso di lavori eseguiti dall’inquilino o dal “detentore”, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo (es. contratto di locazione o di comodato).
Il contribuente dovrà comunque conservare ed esibire, a richiesta degli uffici competenti, tutti i documenti che attestano il diritto al beneficio.
 
36% ristrutturazioni edilizie – indicazione in fattura del “costo della manodopera”
E’ stato ELIMINATO l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera –> ATTENZIONE! Si ritiene che l’obbligo in questione debba comunque essere osservato sino a tutte le fatture emesse entro la data del 14 maggio 2011.
 
36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico
E’ stata ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta che banche e poste debbono operare sui bonifici per il pagamento delle spese per le quali sono richiesti i benefici del 36 o 55%
 

Contabilità semplificata

Sono stati modificati i limiti di ricavi/compensi che consentono l’adozione del regime di contabilità semplificata;

I nuovi limiti sono stati portati ad €. 400.000 per le imprese che “prestano servizi” e ad €. 700.000 per le altre imprese.


Ratei e Risconti

Viene è ammessa la deduzione per intero nell’anno di “sostenimento della spesa” per le spese di competenza di due periodi di imposta che non superino il valore di euro 1000; normalmente per queste spese il Testo Unico richiedeva il calcolo della quota di competenza di ciascun esercizio e l’imputazione al corretto anno mediante la tecnica dei ratei e risconti.
 

Fattura riepilogativa Iva

E’ stato elevato ad €. 300 il limite di valore di ogni documento al fine della sua inclusione nel “documento riepilogativo” previsto dall’art.6 del DPR n.695/96; precedentemente il limite era di 154 euro (le vecchie 300 mila lire).
 

Distruzione dei beni d’impresa

E’ stato  raddoppiato, e portato ad €. 10.000,  il valore dei beni obsoleti per i quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Relativamente ai beni il cui valore superi detta soglia rimane in vigore l’obbligo di documentare l’avvenuta distruzione mediante verbale redatto da pubblici ufficiali, Guardi di Finanza o da un notaio.
 

Scheda carburante

E’ stato abolito l’obbligo di compilazione della scheda-carburante per coloro che pagano il carburante esclusivamente tramite carte di
credito, carte di debito e/o carte prepagate; ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione Iva sarà necessario conservare gli scontrini attestanti l’avvenuto pagamento; la disposizione in questione crea alcune problematiche di tipo contabile e lascia qualche dubbio in merito alla possibilità di detrazione IVA; lo studio ha consigliato ai propri clienti di continuare, sino a precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la corretta compilazione della scheda carburante.
 

Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia

E’ stato abolito l’obbligo, introdotto qualche anno fa a carico di dipendenti e collaboratori, di comunicare “ogni anno”, ,al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. i dati indicati nella comunicazione presentata rimarranno ora validi sino a nuova comunicazione da parte del dipendente.
Sono ovviamente previste sanzioni in caso di comunicazioni non corrette e/o non rispondenti alla realtà.
 

Proroga delle scadenze fiscali

E’ stato definitivamente stabilito che i versamenti e gli adempimenti, anche telematici aventi natura fiscale, che scadono di sabato o in altro giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
In sostanza al Sabato è riconosciuta qualifica di “giorno festivo” per quanto riguarda lo slittamento di scadenza dei versamenti.
 

Riporto delle perdite – società di capitali

Le società di capitali potranno utilizzare le perdite nei successivi esercizi limitatamente ad una quota dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio stesso. E’ stato eliminato il limite di 5 anni entro il quale le perdite dovevano essere utilizzate. Rimangono deducibili integralmente e senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta.
Sono state introdotte precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell’utile.
 

Studi di settore

Sanzioni più elevate
Per l’omessa presentazione del modello degli Studi di Settore (qualora il contribuente ne sia invece tenuto), se il contribuente non provvede, anche a
seguito di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è applicabile una sanzione massima fino ad €.  2.065,00.
In ipotesi di omessa presentazione del modello Studi di Settore le sanzioni minime e massime previste ai fini dell’imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap,
sono incrementate del 50%.
 
Omessa o infedele dichiarazione dei dati (accertamento induttivo)
Quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione di dati nei modelli degli Studi di Settore o vengono indicate di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertare il reddito del contribuente in maniera “induttiva” ovvero prescindendo dalle scritture contabili e sulla base di ogni altro elemento o notizia raccolti in merito all’attività del contribuente. (SITUAZIONE MOLTO PERICOLOSA!)
E’ inoltre stato eliminato l’obbligo, per l’Ufficio, di indicare le ragioni per le quali, in caso di contribuente “congruo”, vengono disattese le risultanze degli studi di settore. (I CONTRIBUENTI “CONGRUI” E COERENTI NON POSSONO SENTIRSI AL RIPARO DA ACCERTAMENTI….. INDEBOLITA LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE)
 

Poteri degli Uffici nelle indagini finanziarie

L’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini anche presso le società e agli enti assicurativi per le attività finanziarie.
Gli uffici possono richiedere in sostanza chiedere dati a fini accertativi a banche, alla Società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e
creditizie, a intermediari finanziari, ad imprese di investimento, ad organismi di investimento collettivo del risparmio, a società di gestione del
risparmio e a società fiduciarie; con la modifica potranno essere chiesti dati anche alle società ed agli enti di assicurazione.
 

Durata degli accessi per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi

In caso di verifica ispettiva, il periodo di permanenza presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi nell’arco di non più di un trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la sede del contribuente.
Le  disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
 

Sanzioni “Mini ravvedimento”

È prevista per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la “mini” sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento; la sanzione è pari al 2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo. In caso di ravvedimento operoso nei 15 giorni risulta quindi applicabile il ravvedimento “sprint” che consente di sanare l’omissione con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14 gg (oltre agli interessi nella misura attualmente dell’1,5% annuo)
 

Accertamento esecutivo e sospensione dell’esecuzione

È rinviata al 1° ottobre 2011 la norma che rende direttamente esecutivo l’avviso di accertamento (con conseguente maggior rapidità per l’esattore nell’inizio delle procedure di riscossione coattiva)
L’esecuzione forzata è attualmente “sospesa” per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento. Tale sospensione non opera qualora gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi che evidenzino un fondato pregiudizio per la riscossione.
 

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore ad €20.000, è stato istituito l’obbligo, anteriormente alla proposizione
del ricorso, di presentazione di un “RECLAMO.
ATTENZIONE !!!  –> La presentazione del reclamo:
a) è condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere presentata alla Direzione provinciale o regionale
che ha emanato l’atto.
b) può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
c) può far scattare, da parte dell’ufficio destinatario, una proposta di mediazione dando vita ad una sorta di procedimento di conciliazione giudiziale. d) se decorrono 90 giorni senza che l’Ufficio notifichi l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo
produce gli effetti del ricorso
ATTENZIONE !!! –> E’ quindi necessario che il “reclamo” venga predisposto con attenzione e contenga tutti i motivi per i quali si ritiene l’atto illegittimo, nullo, annullabile o da rettificare; I MOTIVI NON PROPOSTI NEL RECLAMO SARANNO IMPROPONIBILI NELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO!!! (In sostanza il legislatore vuole che il contribuente “scopra” tutte le sue carte e produca i documenti già in sede di discussione con l’Ufficio!). 
Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
 

Definizione agevolata delle liti

Le liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate,  di valore fino ad €. 20.000 e “pendenti” alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie
possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma forfettaria in base allo “stato” di discussione della lite ed agli esiti dei primi gradi di giudizio. Le somme dovute per la definizione sono versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2011; la domanda di definizione dovrà invece essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono inoltre sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per proporre ricorso,appello, controdeduzioni, ecc., compresi i termini per la costituzione in giudizio.
 

Chiusura partite Iva inattive

Sono chiuse d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive e/o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA. E’ ammesso ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro i provvedimenti di revoca della Partita Iva.
E’ prevista la possibilità di sanare con sanzione ridotta l’omessa comunicazione di chiusura della Partita IVA. La sanzione è stata fissata in 129 euro. Si veda lo specifico “post” consultabile a questo link.
 
 

Imposta di bollo sul dossier titoli

Viene aumentata, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, l’imposta di bollo sulle “comunicazioni” effettuate dagli intermediari finanziari
relative ai dossier titoli. Le nuove misure sono stabilite in funzione del valore del deposito.
 

Addizionale annuale sulla tassa automobilistica

Per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a €. 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.
 

SISTRI

E’ stato prorogato il termine di operatività del SISTRI; ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO TUTTAVIA IL “DECRETO D’URGENZA” VARATO DAL GOVERNO HA PRATICAMENTE ABOLITO IL SISTRI.
Daremo uleriori notizie in merito.
 

E’ possibile consultare il testo del DECRETO SVILUPPO (nelle due versioni ante e post modifiche di conversione) cliccando QUI

E’ invece consultabile il testo della Manovra D’estate cliccando QUI

A tutti i lettori buona ripresa lavorativa!.

Studio Pezzotti

cfr. Circolare Tributaria n. 30 del 25-7-11

SUCCESSIONI – INTERESSANTE GUIDA NOTARIATO/ASSOCIAZIONI

8 maggio 2011 Lascia un commento

Segnalo agli utenti interessati che il Consiglio Nazionale del Notariato, in collaborazione con 12 associazioni di consumatori (tra cui Altroconsumo al quale sono iscritto da anni e particolarmente affezionato), ha pubblicato ula “settima” guida per i cittadini intitolata “SUCCESSIONI TUTELATE: LE REGOLE PER UN SICURO TRASFERIMENTO DEI BENI”. (scaricabile cliccando QUI)

Invito tutti coloro che intendono acquisire conoscenza nella materia a prendere visione della interessante Guida…. conoscere quali sono le possibilità in tema di trasferimento dei beni quando si passa a miglior vita è importante al fine di pianificare con correttezza le nostre volontà e far si che i nostri successori non debbano ricorrere a “decisioni” legali o giudiziarie (che comportano per loro, oltre ad oneri…. soprattutto spiacevoli liti e divisioni)

L’Istat ha pubblicato una statistica che evidenzia come gli italiani ricorrano sempre meno al testamento e lascino che la loro successione avvenga secondo le norme di legge…..  tale situazione può essere indice di una “fiducia particolare” nei confronti delle disposizioni di legge ma anche, e più probabilmente, di scarsa informazione sulle regole che governano le successioni.

Conoscere significa POTER SCEGLIERE…. consiglio quindi la (facile) lettura della Guida (che serve anche ai beneficiari di una successione per capire quali sono i propri diritti!).

Buona lettura.

Domenico Pezzotti

cfr.: Segnalazione Italia Oggi 7-5-2011 – p. 31

CASSAZIONE – I BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL’IMPRENDITORE SONO “SEMPRE” RELATIVI ALL’IMPRESA

14 febbraio 2011 1 commento

La Corte di Cassazione produce questa volta una sentenza che, secondo autorevoli commentatori, potrebbe produrre effetti dirompenti.

Con la decisione n. 772 del 14/1/2011 la Cassazione ha affermato che:

Gli immobili relativi ad imprese individuali commerciali, aventi carattere strumentale ed utilizzati dal possessore-imprenditore “esclusivamente” per l’eservizio dell’imporesa, SONO RELATIVI ALL’IMPRESA A PRESCINDERE DALLA LORO ISCRIZIONE NEI REGISTRI D’INVENTARIO O DEI BENI AMMORTIZZABILI”

La decisione stupisce in quanto il TUIR prevede all’art. 65 quanto segue:

Per le Imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all’impresa …… i beni appartenenti all’imprenditore che siano indicati nell’inventario ….. . GLI IMMOBILI DI CUI AL COMMA 2 DELL’ART. 43 (ovvero gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o impresa commerciale) SI CONSIDERANO RELATIVI ALL’IMPRESA SOLO SE INDICATI NELL’INVENTARIO.

C’è da chiedersi se i giudici in questione abbiano attentamente considerato le parole della norma che, a parere di tutti, sono assolutamente inequivocabili.

Le conseguenze della decizione sono assolutamente rilevanti…. un imprenditore che abbia infatti estromesso, anni fa, un immobile strumentale -che tuttavia continua ad utilizzare per l’esercizio della propria impresa- si troverebbe a dover assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata in caso di vendita dell’immobile stesso, nonostante abbia versato un’imposta sostitutiva per l’estromissione e non abbia più dedotto, dalla data di estromissione, alcun costo relativo all’immobile.

E’ necessario tenere monitorata l’evoluzione di simili interpretazioni e verificare “da che parte tira il vento”…. gli imprenditori che si trovano in situazioni come quella sopra riportata faranno bene  a cercare di utilizzare l’immobile “promiscuamente” ed a creare le condizioni affinchè l’immobile stesso non possa essere considerato “relativo all’impresa”.

… la certezza del diritto, in Italia, continua ad essere una chimera!

I Sigg. clienti interessati alla questione saranno personalmente contattati dallo studio.

Cordiali saluti.

Doenico Pezzotti.

cfr.: Circolare Tributaria n. 4 del 24/1/2011 p. 7

CONTRIBUENTI MINIMI – VERIFICA CONDIZIONI PERMANENZA REGIME.

28 dicembre 2010 Lascia un commento

Approssimandosi la fine del periodo d’imposta 2010, i contribuenti che hanno fruito del regime dei minimi per tale periodo, oppure quelli che intendono avvalersene a partire dal 2011, devono verificare di avere o mantenere tutti i requisiti che la legge richiede per il particolare regime.

I requisiti sono:
- aver conseguito ricavi o percepito compensi, nel corso del 2010 e con ragguaglio ad anno, non superiori a 30.000 euro;
- non aver realizzato nelo 2010 cessioni all’esportazione;
- non aver sostenuto nel 2010 spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche ”a progetto” o mini cococo;
- non aver erogato nel 2010 somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro.

Nel triennio precedente non devono inoltre essere stati acquistati beni strumentali (mobili e immobili, esclusi quelli immateriali), neppure mediante contratti di appalto e di locazione (es. Leasing o semplicemente “affitto”) per un importo complessivo superiore a 15.000 euro.

Queste le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria riguardo all’ultimo dei requisiti sopra citati:

Il triennio precedente deve essere inteso ome triennio “mobile”, da verificarsi ogni esercizio: quindi nel 2011, per verificare se sussistono i requisiti per l’applicazione del regime, il contribuente deve controllare gli acquisti effettauti nel 2010, nel 2009 e nel 2008.

Inoltre, il limite di 15.000 euro non può essere ragguagliato ad anno. In particolare:
- rileva il momento in cui il soggetto ha aperto la partita IVA, indipendentemente dal fatto che abbia o meno svolto effettivamente l’attività già da tale momento (Rif. circ. Ag. Entrate 13/08, par. 1,7);
- il limite opera anche qualora l’attività sia iniziata da meno di tre anni (Rif. circ. Ag. Entrate 7/08, par.  2,9).
Quindi, se si ipotizza un soggetto che ha aperto la partita IVA il 5 ottobre 2008, ma che ha iniziato effettivamente l’attività il 5 gennaio 2009, per la verifica del regime applicabiled nel 2011 rilevano tutti gli acquisti effettuati nel 2008, 2009 e 2010

Per determinare correttamente il limite in esame è necessario considerare il costo di acquisto al netto dell’IVA ANCHE SE  non viene esercitato il diritto di detrazione (Rif. circ. Ag. Entrate 13/2008, par. § 1,8)

E’ necessario tenere conto anche degli eventuali acquisti effettuati da soggetti non titolari di partita IVA (es. privati che rilasciano semplice ricevuta)

Qualora i beni siano utilizzati in modo promiscuo il costo deve essere considerato al 50% (sempre al netto dell’IVA). Si ricorda che si presumono sempre e comunque ad uso promiscuo i costi relativi ad autovetture e telefonia.

Non importa se il bene è stato venduto nel triennio ma conta solamente il suo acquisto.
Sono esclusi dal computo i beni utilizzati dal contribuente in comodato d’uso gratuito.

Con la speranza di aver fornito qualche utile indicazione ricordiamo a tutti i contribuenti interessati ldi effettuare un preciso controllo dei requisiti prima di emettere fatture nel 2011.

Cordiali saluti e Buon Anno!!.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Eutekne.info – 16/12/2010

CONTRATTI “A DISTANZA” E CONTRATTI “FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” – I TEMPI PER IL RIPENSAMENTO

30 ottobre 2010 Lascia un commento

Capita talvolta di vedere persone scontente di un acquisto che hanno fatto “per strada” o “tramite internet” e che vorrebbero recedere dal contratto di acquisto del bene o del servizio.

Chiariamo subito i termini:

per “CONTRATTO A DISTANZA” si intende quello concluso tra un privato (quindi non “operatore professionale”) ed un fornitore senza la presenza fisica simultanea dei contraenti e quindi il contratto che si perfeziona attraverso “tecniche di comunicazione a distanza” quali la televisione, internet, telefono, mailing, ecc.

mentre per “CONTRATTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” si intende il contratto che si caratterizza per il luogo fisico “particolare” in cui viene concluso: ,  in hotel, per strada, durante gite organizzate, presso il domicilio del consumatore, ecc.; in sostanza tutte le volte che il contratto viene concluso e sottoscritto fuori della sede e dei punti vendita dell’operatore commerciale

Questi contratti godono di una tutela particolare: I CONSUMATORI DEVONO ESSERE INFORMATI SUI DIRITTI DI RECESSO e, una volta informati, HANNO A DISPOSIZIONE UN PERIODO DI TEMPO BEN DETERMINATO PER SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO.

Di seguito, a memoria degli utenti, riepiloghiamo i tempi entro i quali il consumatore deve attivarsi per comunicare la sua volontà di recesso:

CONTRATTI A DISTANZA:

I termini per il recesso sono stabiliti in 10 giorni lavorativi che “decorrono”

REDDITOMETRO – ELENCO DELLE “SPESE DA VIP”

24 dicembre 2009 Lascia un commento

     Il fisco otterrà da una serie di “enti” i dati per affinare l’arma del “redditometro”, il sistema di accertamento sintetico che determina il reddito dei contribuenti basandosi sul tenore di vita e sulle spese annue necessarie per mantenere determinati beni.

     Il redditometro è operativo da diversi anni e lavora su una serie di “beni indice” relativamente ai quali sono stati elaborati “coefficienti” di capacità contributiva. I beni rilevanti sono tipicamente: AUTOVETTURE (specie si di grossa cilindrata), MOTOCICLI, AEROMOBILI, RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE, COLLABORATORI FAMILIARI, CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE, ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO.

     Il fisco intende tuttavia utilizzare anche altre manifestazioni di spesa per “scovare” tenori di vita che possono rivelarsi non coerenti con i redditi dichiarati; a tal fine verrà formata una banca dati attingendo ai dati che verranno fornite da: SOCIETA’ DI LEASING, CENTRI IPPICA, CENTRI BENESSERE, RIVENDITORI DI IMBARCAZIONI, RIVENDITORI E COSTRUTTORI DI PISCINE, NOLEGGIATORI DI AUTO, TOUR OPERATORS, CASE D’ASTA, SCUOLE PRIVATE, ecc.

     In buona sostanza il fisco cercherà in ogni modo di individuare ogni comportamento del contribuente che riveli contraddizione tra la capacità di spesa ed i redditi dichiarati.

     Si consiglia ai lettori la massima attenzione nella gestione delle spese, ed in special modo per le spese sopra indicate, cercando di verificare sempre che determinati esborsi abbiano una congrua giustificazione sia sotto il profilo del reddito (=sufficienti redditi dichiarati) che sotto il profilo finanziario (=tenere prova della provenienza del denaro utilizzato per gli acquisti/spese).

     Lo studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e per la verifica del livello di reddito “richiesto” in relazione alla situazione patrimoniale del contribuente.

     Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 Ore 14.12.2009 pag.  3

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L’ITER PER PROCEDERE ALLA DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI

15 novembre 2009 2 commenti

Periodicamente le aziende procedono ad inventariare i benis trumentali presenti nel processo aziendale e si trovano nella necessità di eliminare i beni obsoleti, guasti e non più “convenientemente” riparabili.
Riepiloghiamo brevemente le “condizioni” da rispettare per l’estromissione di questi cespiti e le alternative possibili:
ELIMINAZIONE “TIPICA” PROCEDURIZZATA DALLA LEGGE:
- Innanzitutto è necessario inviare una specifica comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competenti ed al Comando della Guardia di Finanza che presidia il luogo in cui avverrà la distruzione. La comunicazione DEVE ESSERE INVIATA ALMENO 5 GIORNI PRIMA rispetto alla data di prevista distruzione; la comunicazione deve contenere: Luogo, data e ora in cui avverrà la distruzione, natura, qualità e quantità dei beni da distruggere e loro valore complessivo
- Se la società che deve eliminare i beni è soggetta a controllo di Collegio Sindacale è opportuno trasmettere copia della comunicazione anche al Presidente del Collegio.
- E’ inoltre necessario emettere un documento di trasporto per l’accompagnamento dei beni al luogo di distruzione
- In terzo luogo è necessario verbalizzare l’operazione redigendo:
a) per beni di valore superiore a 5164,57 un apposito verbali compilato da un funzionario/notaio che ha presenziato alle operazioni di distruzione;
b) per beni di valore inferiore a 5164,57 una dichiarazione sostituitva di atto notorio attestante l’avvenuta distruzione

ELIMINAZIONE DI BENI CONSIDERABILI “RIFIUTI”
Se i beni da estromettere possono essere considerati “rifiuti”, può essere adottata la procedura di conferimento all’Isola Ecologica con compilazione del formulario di identificazione (art. 15 D.Lgs. 22/1997).

CESSIONE DI BENI A SOGGETTI TERZI
I beni da estromettere possono essere “eliminati” anche mediante cessione ad altre imprese e/o a soggetti terzi; in questo caso è necessario procedere alla regolare fatturazione del bene facendo attenzione a poter provare che il valore di cessione indicato in fattura è congruo rispetto al valore dei beni

AUTOFATTURAZIONE
I beni da estromettere dal processo aziendale di Ditte Individuali possono anche “passare” alla sfera privata dell’imprenditore mediante autofatturazione; ricordiamo che in questo caso è importante poter provare quale era il “valore normale” del bene al momento dell’estromissione. L’Amministrazione Finanziaria potrebbe infatti contestare valori troppo bassi ed imputare all’impresa un’evasione di Iva e Imposte sui redditi.

Domenico – 15/11/2009
Rif. L’esperto risponde – n. 83 26/10/09 R. 3746

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