DESCRIZIONI IN FATTURA – ATTENZIONE AI REQUISITI!!!
ATTENZIONE – IMPORTANTE!!
Prendiamo spunto da una recente sentenza della Casssazione, la n. 3259 del 2012, per ricordare l’importanza della “DESCRIZIONE DA RENDERE IN FATTURA” in merito ai beni ceduti/acquistati ed ai servizi prestati/ricevuti.
La Cassazione ha infatti precisato che una fattura, nella quale mancano i dati prescritti per legge (ovvero: la natura, la qualità e quantità dei beni e dei servizi venduti o prestati) non è idonea a fornire la prova delle operazioni riportate. «Pertanto – specifica la Cassazione – se, in ipotesi di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, grava sull’amministrazione l’onere di provare che le operazioni, oggetto delle fatture, in realtà non sono mai state poste in essere, a fronte di fatture che invece non possono considerarsi tali perché mancanti dei requisiti normativi, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo essa (la prova, n.d.r.) ritenersi fornita con l’esibizione di fatture carenti di elementi indispensabili ai fini dell’identificazione dell’operazione posta in essere (…)
Quindi, in caso di fatture prive di requisiti imposti dalla legge, tocca al contribuente discolparsi e provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Precisiamo che i verificatori stanno già da tempo applicando questo criterio come dimostra la valanga di “riprese a tassazione” di corsi inerenti a fatture portanti descrizioni troppo generiche…. un esempio:
“Prestazioni varie eseguite nel mese di ottobre…” (Quali prestazioni? per quanto tempo? a fronte di quale contratto? su quale cantiere? …..)
Risulta assolutamente importante utilizzare nelle fatture emesse, e PRETENDERE sulle fatture ricevute che la descrizione dei beni e/o servizi oggetto di fatturazione sia completa, chiara e riporti la quantità o faccia puntuale riferimento a contratti o a documenti di trasporto o a documentazione che consenta la puntuale determinazione dei beni/servizi oggetto di fatturazione.
Ricordo infine che la Cassazione ha recentemente “colpito” anche un contribuente che utilizzava con leggerezza le SCHEDE CARBURANTE… nelle schede in questione sono stati riscontrati (non necessariamente in tutte le schede) i seguenti problemi:
- Mancata indicazione dei Km percorsi a fine mese/trimestre (non ci vuole nulla!!! quando si chiude il trimestre bisogna riportare il n. dei chilometri rilevandolo dal contachilometri!)
- Mancata apposizione di firme / apposizione di firme “false” ovvero di sigle o firme non corrispondenti a quelle degli addetti alla distribuzione di carburante (ATTENZIONE!!!!!!)
- Rifornimento dichiarato in giorni di chiusura dell’Impianto (con timbro e firma…. attenzione alle date – sono importanti e sono rivelatrici di eventuali falsità)
- Rifornimento effettuato per un numero di litri superiore alla capienza del serbatoio (… no comment!)
- Grave discrasia tra i consumi “calcolati” secondo quanto indicato in scheda carburante e i consumi medi dichiarati dalla casa costruttrice (… facendo chilometri finali meno chilometri iniziali e dividendo il totale per i litri mediamente acquistati in base agli importi indicati in scheda….. – pare che alcune vetture consumino più dei Carri Armati!..)