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INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI
Segnaliamo che con il comunicato INPS 14-9-2011 pare diventi operativa la disposizione normativa di incentivo all’assunzione che può far ottenere alle imprese sino a 5000 euro.
Il beneficio è previsto per tutte le imprese che assumono a tempo INDETERMINATO soggetti “giovani” e “genitori”
Vediamo di seguito le caratteristiche principali dell’agevolazione:
a) I soggetti che posseggono congiuntamente i seguenti requisiti:
- età non superiore a 35 anni
- genitori di figli minori
- titolari di rapporti di lavoro “di tipo precario” (la disposizione elenca: lavoro a tempo determinato, somministrazione, intermittente, ripartito, contratti di inserimento, collaborazioni a progetto o occasionali, lavoro accessorio -voucher-, collaborazioni coordinate e continuative)
- in alternativa al 3^ punto è consentita l’iscrizioni anche ai disoccupati che hanno terminato un lavoro ascrivibile alle categorie di cui sopra
possono richiedere l’iscrizione in una specifica BANCA DATI tenuta dall’INPS e dalla quali i datori di lavoro potranno selezionare i soggetti da assumere.
b) l’iscrizione alla banca dati può avvenire solamente in forma telematica mediante accesso al sito dell’INPS e previo possesso del “PIN di accesso” (per richiedere il quale è necessario seguire la procedura presente sempre sul sito INPS oppure rivolgendosi al call center 803164). Segnalo a tal proposito che l’INPS ha predisposto una “Guida alla procedura di Iscrizione” che è consultabile cliccando QUI
c) il contributo previsto dalla disposizione di legge ha un valore massimo di 5000 euro per ogni assunzione e sino ad un massimo di 5 assunzioni per ogni singola impresa o cooperativa. Per poter ottenere il contributo le aziende devono:
- assumere con contratto A TEMPO INDETERMINATO – anche part time – uno dei soggetti iscritti nella banca dati INPS oppure
- trasformare a tempo indeterminato – eventualmente anche “part-itme”- un rapporto già in corso ed attualmente a tempo determinato
- le imprese beneficiarie possono essere “imprese private”, “società cooperative”, “imprese sociali”.
l’agevolazione non spetta agli enti pubblici non economici ed ai datori di lavoro “non qualificabili come imprenditori” (quindi sarebbero fuori tutti i liberi professionisti!).
L’ammontare stanziato per l’agevolazione ammonta a complessivi 51 milioni di euro e quindi l’incentivo sarà concesso “a esaurimento” e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INCENTIVO DA PARTE DELLE IMPRESE.
Le imprese devono seguire una procedura rigorosa per richiedere l’incentivo:
- è innanzitutto necessario che procedano ad effettuare l’assunzione o la trasformazione del rapporto
- devono presentar richiesta di accesso al beneficio utilizzando il modulo “telematico” presente nella sezione “cassetto previdenziale – Istanze on line” accessibile dal sito dell’INPS
- L’Inps effettuerà le verifiche del caso e rilascerà all’azienda un “codice autorizzazione” mettendo contemporaneamente a disposizione dell’azienda – nel cassetto previdenziale – l’esito della richiesta
- Le aziende fruiranno del beneficio in misura pari alla retribuzione spettante al dipendente mese per mese e sino a concorrenza della misura massima di 5000 euro.
Le imprese interessate possono far riferimento alla “circolare n. 155/2011” alla quale è allegata un’utile “Guida alla procedura di richiesta dell’incentivo all’assunzione“
Ulteriori informazioni e dettagli in merito alla disposizione agevolativa possono essere reperite anche sul sito del Ministero della Gioventù
Si invitano le imprese che ritengono di dover procedere ad assunzioni o che devono confermare lavoratori ora a tempo determinato, di provvedere quanto prima a valutare la possibilità di accesso all’incentivo.
Lo studio è a disposizione dei clienti per l’attivazione delle procedure.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti – settore Lavoro
Cfr.: SEAC informativa AP n. 282 del 19/9/2011
A.A.A. AFFITTASI AZIENDA RISTORAZIONE
Segnalo a tutti gli interessati la pubblicazione di una inserzione che riguarda la possibilità di acquisire in affitto d’azienda un’attività di ristorazione immersa nel verde della Franciacorta.
I potenziali interessati possono accedere alla pagina del blog “AFFITTASI AZIENDA” come sotto indicato

Nella pagina dedicata vengono fornite le maggiori informazioni ed i recapiti telefonici per eventuali contatti.
Cordiali saluti.
Domenico Pezzotti
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Segnaliamo ai lettori un interessante articolo del Sole 24 Ore 1/11/2010 sul tema del passaggio generazionale nell’impresa.
La successione all’imprenditore genera spesso molti problemi se non viene opportunamente programmata o preparata; per evitare blocchi dell’attività e/o problemi di decisioni contingenti, è opportuno agire per tempo sui seguenti tre aspetti:
- Individuazione dell’erede/eredi maggiormente in grado condurre l’azienda e programmazione della sua formazione
- Valutazione circa l’opportunità di anticipare il passaggio dell’azienda agli eredi preposti in modo da poter scegliere le migliori tempistiche e poter fare le più opportune scelte strategiche
- Valutazione realistica dei rischi e degli scenari che si prospetterebbero qualora non venisse avviata nessuna attività di pianificazione
La mancata predisposizione di un piano d’azione da attuare in seguito all’evento “successione necessaria” causa spesso notevoli problemi in quanto la successione avviene a favore di tutti gli eredi (e non solo di quelli preparati o di quelli in grado di condurre l’azienda) causando spesso la nascita di conflitti gestionali e relazionali.
Quando l’imprenditore vede che gli anni avanzano è quindi opportuno che provveda a pensare e pianificare l’ingresso in azienda degli eredi che ritiene più idonei a continuare con l’imporesa, salvaguardando in questo modo, anche a favore degli altri eredi, il frutto del suo lavoro di molti anni.
Molto importante è la possibilitò di utilizzare, dal 2006, l’istituto dei Patti di Famiglia attraverso il quale tutti gli eredi legittimi sono chiamati a sottoscrivere un accordo con il quale:
- L’imprenditore può trasferire l’azienda (o le partecipazioni ad essa relative) ad uno o più eredi da egli designati
- Gli altri legittimari vengono liquidati, per la loro quota, dai familiari che ricevono il bene azienda in modo che i loro diritti di legittima siano salvaguardati
- In seguito alla sottoscrizione del patto i legittimari non potranno esercitare azioni di riduzione nei confronti degli eredi che hanno ricevuto l’azienda.
La norma è molto importante in quanto attribuisce certezza all’atto di donazione dell’azienda e chiude la partita riguardo alla titolarità del bene azienda in capo a determinati eredi.
Gli imprenditori interessati, o i loro potenziali eredi, si attivino dunque per verificare con i loro consulenti di fiducia l’opportunità di porre in essere eventuali opportune azioni di pianificazione.
Studio Pezzotti
cfr.: Il sole 24 Ore 1/11/2010 – p. 16
CESSIONE D’AZIENDA: ANCORA PRESUNZIONI A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE
Con la sentenza n. 18705/2010, la Corte di Cassazione statuisce che “in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda”.
Da sempre la dottrina ritiene questa impostazione fuorviante ed errata stanti i diversi presupposti che regolano l’Imposta di Registro (“valore del bene trasferito”) e le Imposte Dirette (Guadagno/plusvalenza realizzata sul bene ceduto).
Pur prendendo atto che siamo di fronte a forzature interpretative (vedasi sentenza sugli amministratori!) condivido le posizioni di coloro che invitano a prendere atto dello stato attuale nel quale, la giurisprudenza della Cassazione sembra definitivamente orientata a ritenere il “maggior valore definitivamente accertato” ai fini dell’imposta di registro come un elemento sufficiente per l’emissione di un accertamento con onere di prova contraria a carico del contribuente.
Si tratta quindi di iniziare, volenti o nolenti, a concentrarsi su quale possa essere la “prova” (diabolica talvolta) che il contribuente può fornire per vincere la presunzione Continua a leggere…
L’ITER PER PROCEDERE ALLA DISTRUZIONE DI BENI AZIENDALI
Periodicamente le aziende procedono ad inventariare i benis trumentali presenti nel processo aziendale e si trovano nella necessità di eliminare i beni obsoleti, guasti e non più “convenientemente” riparabili.
Riepiloghiamo brevemente le “condizioni” da rispettare per l’estromissione di questi cespiti e le alternative possibili:
ELIMINAZIONE “TIPICA” PROCEDURIZZATA DALLA LEGGE:
- Innanzitutto è necessario inviare una specifica comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate competenti ed al Comando della Guardia di Finanza che presidia il luogo in cui avverrà la distruzione. La comunicazione DEVE ESSERE INVIATA ALMENO 5 GIORNI PRIMA rispetto alla data di prevista distruzione; la comunicazione deve contenere: Luogo, data e ora in cui avverrà la distruzione, natura, qualità e quantità dei beni da distruggere e loro valore complessivo
- Se la società che deve eliminare i beni è soggetta a controllo di Collegio Sindacale è opportuno trasmettere copia della comunicazione anche al Presidente del Collegio.
- E’ inoltre necessario emettere un documento di trasporto per l’accompagnamento dei beni al luogo di distruzione
- In terzo luogo è necessario verbalizzare l’operazione redigendo:
a) per beni di valore superiore a 5164,57 un apposito verbali compilato da un funzionario/notaio che ha presenziato alle operazioni di distruzione;
b) per beni di valore inferiore a 5164,57 una dichiarazione sostituitva di atto notorio attestante l’avvenuta distruzione
ELIMINAZIONE DI BENI CONSIDERABILI “RIFIUTI”
Se i beni da estromettere possono essere considerati “rifiuti”, può essere adottata la procedura di conferimento all’Isola Ecologica con compilazione del formulario di identificazione (art. 15 D.Lgs. 22/1997).
CESSIONE DI BENI A SOGGETTI TERZI
I beni da estromettere possono essere “eliminati” anche mediante cessione ad altre imprese e/o a soggetti terzi; in questo caso è necessario procedere alla regolare fatturazione del bene facendo attenzione a poter provare che il valore di cessione indicato in fattura è congruo rispetto al valore dei beni
AUTOFATTURAZIONE
I beni da estromettere dal processo aziendale di Ditte Individuali possono anche “passare” alla sfera privata dell’imprenditore mediante autofatturazione; ricordiamo che in questo caso è importante poter provare quale era il “valore normale” del bene al momento dell’estromissione. L’Amministrazione Finanziaria potrebbe infatti contestare valori troppo bassi ed imputare all’impresa un’evasione di Iva e Imposte sui redditi.
Domenico – 15/11/2009
Rif. L’esperto risponde – n. 83 26/10/09 R. 3746