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Articoli taggati ‘730’

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

CAMPAGNA 730 – CIRCOLARE E SCHEDA INFORMATIVA

15 aprile 2011 Lascia un commento

Con riferimento all’articolo MODELLO 730 – PARTICOLARITA’ E PROMEMORIA, ritengo utile mettere a disposizione la circolare inviata dallo Studio ai clienti che lo scorso anno hanno usufruito del servizio 730.

La circolare, oltre a fungere da promemoria, contiene un’elencazione della documentazione necessaria:

a) per la corretta indicazione da parte del commercialista dei redditi da dichiarare

b) per la documentazione delle spese  che danno diritto a DETRAZIONE e/o DEDUZIONE

La scheda raccolta dati contiene inoltre, in calce, alcune informazioni generali sulle condizioni di deducibilità di alcune spese sanitarie.

La circolare può essere liberamente scaricata cliccando qui.

A tutti Buona Lettura.

Studio Pezzotti.

MODELLO 730 – PARTICOLARITA’ E PROMEMORIA

30 marzo 2011 3 commenti

Propongo volentieri un promemoria sulle principali caratteristiche e novità relative la modello 730 per il quale sta partendo in tutta Italia la campagna “2011″ relativa alla dichiaraizone dei redditi dell’anno 2010


Innanzitutto ricordo che il 730 può essere presentato solamente dai soggetti che avranno, nei mesi da luglio 2011 in avanti, un “sostituto d’imposta” che può o deve) effettuare i conguagli d’imposta. – In mancanza il 730 NON PUO’ ESSERE PRESENTATO.
Inoltre ricordo che il 730 è precluso a tutti i soggetti che nel corso del 2010 hanno avuto partita IVA (anche se contribuenti “minimi”) e/o che si trovano a dover dichiarare redditi da partecipazione (in società  in nome collettivo, S.a.S., Società di capitali con opzione per il regime di TRASPARENZA)
Non possono inoltre presentare il 730 coloro che hanno percepito particolari redditi diversi , plusvalenze particolari e redditi da “soggetti non obbligati ad effettuare la ritenuta” (es. Colf, Badanti, e redditi erogati da privati).
A differenza del modello UNICO il 730 può essere presentato in forma “congiunta” dai coniugi “non legalmente o effettivamente separati”.

Tra le novità di rilievo segnalo:
- la possibilità di fruire di un credito d’imposta in caso di “reintegro” di anticipazioni ricevute dai fondi pensione: quando viene richiesta una anticipazione ai fondi pensione questi operano, al momento di erogazione, una ritenuta d’imposta. I soggetti che intendono “reintegrare” la propria posizione previdenziale “restituendo” al fondo pensione quanto ricevuto a titolo di anticipazione, possono “recuperare”, mediante indicazione nel 730, la quota di imposta a suo tempo pagata sull’anticipazione stessa. –> consiglio a tutti coloro che hanno situazioni di questo tipo di porre la massima attenzione e segnalare il caso al soggetto che predispone il 730.

- la possibilità di fruire di una detrazione (500 o 250 €) per i soggetti che hanno fatto ricorso a mediatori per la conciliazione di una controversia civile o commerciale. L’importo della detrazione massimo in caso di successo della mediazione mentre è ridotto alla metà in caso di insuccesso.

- è stata prorogata la detrazione sull’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni in sostituzione di altri apparecchi obsoleti; ricordo che il nuovo acquisto deve essere almeno di classe energetica A+, che deve essere documentato l’acquisto (fattura-scontrino “parlante”), che deve essere documentato l’avvenuto ritiro e/o l’avvenuto smaltimento del vecchio apparecchio. La detrazione ottenibile è del 20% del costo del nuovo apparecchio su un costo massimo di 1000€.

- detrazione 55%: ricordo che la possibilità di ottenere la detrazione in questione è stata prorogata anche per il 2011; riguardo alle spese 2010 è importante verificare di aver chiuso i lavori e di aver inviato, entro 90 gg dalla data di chiusura lavori, specifica comunicazione sll’Enea con tutti gli allegati previsti dalla normativa (asseverazione, scheda informativa, attestato di certificazione). Per il riconoscimento della detrazione è fondamentale avere a disposizione tutti i documenti necessari per l’invio all’Enea nonché le fatture ed i bonifici “qualificati” (quindi con l’indicazione che si tratta di bonifico per la detrazione 55% L. 296/2006).
LAVORI NON TERMINATI ENTRO IL 31.12.2010 –> in questo caso il contribuente deve aver inviato ENTRO il 31.3.2011 una specifica dichiarazione all’Agenzia Entrate relativa alle spese sostenute nell’anno 2010… è necessario presentare al CAF copia di questa dichiarazione (con ricevuta di avvenuto invio) nonché specifica autocertificazione attestante che i lavori non sono ancora terminati.

- 36% –> ricordo che la detrazione sulle spese di ristrutturazione è stata prorogata sino al 31.12.2012.

- Detassazione premi di rendimento: segnalo che nel 730/2011 è possibile recuperare le maggiori imposte pagate per gli anni 2008 e 2009 su somme “detassabili” che non sono state riconsociute tali a suo tempo. Per l’individuazione di tali somme sarà necessario verificare le indicazioni che il datore di lavoro ha inserito nel modello CUD; i lavoratori che non sono più alle dipendenze del datore di lavoro che ha erogato redditi negli anni 2008 e 2009 possono, qualora ritengano di poter godere della detassazione su determinate somme, rivolgersi al vecchio datore di lavoro e richiedere il rilascio di un nuovo CUD con indicazione delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva.
- Detrazioni per stipola di contratti di locazione: ricordo che sono previste detrazioni per i soggetti che hanno in corso contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale; le detrazioni vanno da 150 a 991 euro e sono legate al tipo di contratto, all’età del locatore ed all’esistenza di determinate condizioni –> presentare sempre il contratto per la verifica della possibile applicazione di detrazioni o agevolazioni.

Ricordo inoltre che danno diritto ad una detrazione tutte le seguenti tipologie di spesa:
 

1 Spese sanitarie; 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
2 Spese sanitarie per familiari non a carico; 19 Erogazioni liberali ai partiti politici
3 Spese sanitarie per portatori di handicap 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
5 Spese per l’acquisto di cani guida 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza 29 Spese veterinarie
13 Spese per istruzione 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
14 Spese funebri 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15 Spese per addetti all’assistenza personale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) 33 Spese per asili nido
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Altre spese detraibili

 

Nel modello 730 possono poi essere indicati gli “oneri deducibili” (contributi obbligatori, versamenti a fondi pensione, SSN su RC Autovetture, erogazioni liberali a ONLUS, ecc. ecc.).
Raccomandiamo a tutti i contribuenti di presentare per l’esame al CAF e/o ai professionisti che redigono il 730 TUTTA la documentazione e tutte le spese sostenute e di esporre tutte le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente (figli e/o familiari a carico, modifiche di residenza, modifiche nella consistenza degli immobili, inizio o cessazione di contratti di locazione, ecc. ecc.) in modo da consentire la predisposizione di una dichiarazione corretta.
Lo studio è a disposizione dei clienti per le eventuali precisazioni.
Domenico Pezzotti

31-03-2011 –> COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730/4

15 marzo 2011 Lascia un commento

Si segnala che, in seguito al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n°26330/2011 del 25/02/2011 è stato approvato il modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate“.

La comunicazione deve essere presentata, entro il 31 marzo 2011 ESCLUSIVAMENTE in via telematica, all’Agenzia da TUTTI i sostituti d’imposta, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Segnaliamo che, causa modifiche nelle informazioni richieste nel modello, la comunicazione deve essere ri-presentata anche se già presentata negli anni precedenti.

L’invio della comunicazione è indispensabile al fine del corretto ricevimento del flusso telematico dei modelli 730-4.

I contribuenti che decidono di non affidare a terzi l’incombenza di presentazione possono , per la compilazione della comunicazione, scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate l’apposito Software.

Si precisa che le comunicazioni trasmesse dopo il 31 marzo non avranno effetto per l’anno 2011, pertanto si consiglia vivamente di procedere con immediatezza ad effettuare la comunicazione o ad affidare l’incarico al proprio consulente.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: info CGN

SECONDO O UNICO ACCONTO DA 730-POSSIBILE RIDUZIONE/ANNULLAMENTO

21 settembre 2010 Lascia un commento

Si ricorda che nel mese di novembre, il sostituto d’imposta (DATORE DI LAVORO ndr.) provvede a trattenere l’importo relativo alla secondo o unico acconto per il 2010 indicato nel modello 730/4.

Qualora il contribuente, analizzata la propria situazione, decida di non versarlo o di versarlo in misura inferiore rispetto a quanto indicato al rigo 151 del Prospetto di liquidazione modello 730-3, deve presentare apposita comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre.

Nel caso in cui il contribuente non fosse più alle dipendenze del medesimo sostituto d’imposta di giugno/luglio, è necessario che provveda “in proprio” ad effettuare il versamento con il modello F24 entro il 30 novembre 2010.

Invitiamo dunque tutti i contribuenti che hanno presentato il modello 730 a verificare se nel mod. 730/3 risulta indicato un valore in corrispondenza del rigo “secondo o unico acconto” ed a controllare se l’acconso sia o meno dovuto.

In linea di massima potrebbe non essere dovuto da tutti i contribuenti che solo nel 2009 hanno avuto situazioni “eccezionali” che non si sono riporoposte anche nel 2010 (es. cambio di datore di lavoro – redditi occasionali – ecc., ecc.). oppure dai contribuenti che normalmente pagano imposte ma che dal 2010 hanno la possibilità di ottenere detrazioni per interventi di recupero edilizio (36%) o di risparmio energetico (55%) o altre detrazioni (riscatto laurea, pagamento di contributi volontari, spese mediche di importo rilevante, attivazione di fondo pensione non tramite datore di lavoro, ecc. ecc.).

Poichè non esiste tuttavia una “regola generale” che consenta di non pagare l’acconto (è necessario sempre calcolare una liquidazione presuntiva delle imposte 2010), invitiamo gli interessati a rivolgersi ai consulenti/CAF di fiducia per le valutaizoni del caso.

Cordiali saluti.

Studio Domenico Pezzotti

CORREZIONE MOD. 730 ERRATO

16 settembre 2010 Lascia un commento

Si ricorda che è possibile correggere un modello 730 presentando  

A) un modello 730 integrativo entro il 03 novembre 2010, se l’integrazione della dichiarazione:

  • comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (integrativo codice 1);
  • comporta esclusivamente la modifica dei dati del sostituto d’imposta (integrativo codice 2);
  • comporta la modifica sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un’ imposta invariata (integrativo codice 3).

B) un modello unico correttivo (entro il 30 settembre 2010) ovvero integrativo (entro il 31 luglio 2011 o il 31 dicembre 2014) se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito.

Invitiamo i clienti dello Studio che rilevino errori o che abbiano dimenticato di inserire redditi/oneri deducibili o oneri detraibili nel mod. 730 a comunicarlo con tempestività allo studio per l’espletamento delle necessarie azioni correttive.

A disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Pezzotti

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PRESTAZIONI INPS CIG/DISOCCUPAZIONE – POSSIBILI OBBLIGHI DICHIARATIVI

20 maggio 2010 1 commento

Segnaliamo che i percettori di prestazioni a sostegno del reddito erogate direttamente dagli Istituti senza l’intervento del datore di lavoro DEVONO verificare la propria posizione in merito agli OBBLIGHI DI REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il reddito (sostitutivo di lavoro dipendente) che viene percepito senza conguaglio da parte del datore di lavoro è infatti assolutamente imponibile e si somma con tutti gli eventuali redditi posseduti, nell’anno d’imposta, dal contribuente.

Eventuali indennità da CIG con pagamento diretto, Disoccupazione, Infortuni, ecc. ecc. che il datore di lavoro non ha inserito tra i redditi utilizzati in fase di conguaglio di fine anno DEVONO ESSERE DICHIARATE  presentando il modello 730 o il modello UNICO.

Consigliamo pertanto tutti i soggetti che hanno percepito le indennità in questione di rivolgersi al proprio consulente fiscale per la verifica degli obblighi dichiarativi.

Lo studio si mette a disposizione per eventuali valutazioni in merito a specifiche posizioni.

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