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LAVORI 55% NON FINITI – ULTIMO AVVISO!

28 marzo 2012 Lascia un commento

PROMEMORIA DELL’ULTIMO MINUTO!!!

 
Ricordiamo che per “mettere al sicuro” la detrazione  Irpef (o Ires) del 55% sui costi sostenuti per gli interventi di “risparmio energetico” degli edifici, gli interessati devono comunicare, entro il prossimo 2 aprile, all’Agenzia delle Entrate, le spese di cui si sono fatti carico lo scorso anno (2011).
L’obbligo riguarda solamente i lavori che sono iniziati negli anni “ante 2012″ e che non sono ancora terminati alla data del 31.12.2011.
 
La comunicazione va predisposta su specifico modello ministeriale e deve essere inviata telematicamente appunto entro il prossimo 2 aprile.
 
Ricordiamo che la comunicazione in questione NON SOSTITUISCE l’adempimento (assolutamente più importante e decisivo per la spettanza delle detrazioni)  relativo alla trasmission all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati relativi agli interventi effettuati.
 
Si consiglia di far seguire la pratica di compilazione della scheda informativa relativa ai lavori eseguiti, nonché gli attestati di certificazione energetica e l’asseverazione dei lavori (ove necessaria) da un tecnico specializzato che possa effettivamente attestare la rispondenza dei lavori agli standards richiesti dall normativa.
 
Con la speranza di aver fornito una utile informazione…
 
Cordiali saluti.
 
Studio Pezzotti
 

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

MANOVRA D’ESTATE – I PROVVEDIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI.

30 agosto 2011 Lascia un commento
Si riportano di seguito alcune brevi informazioni riguardo alle novità apportate dalla cosiddetta “Manovra Correttiva” in vigore dallo scorso 17 luglio 2011 (D.L. 98/11) e dal “Decreto Sviluppo” in vigore dal 13 luglio.

Rivalutazione terreni e quote sociali

Viene riproposta la facoltà di rivalutare, dietro pagamento di imposta sostitutiva, il valore di partecipazioni societarie e di terreni edificabili eventualmente posseduti. Il valore dei beni deve essere determinato con riferimento alla data del 1 luglio 2011.
La perizia di stima, sempre necessaria nelle rivalutazioni di specie, deve essere asseverata entro il 30/06/12;  il versamento della prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato entro la medesima data; NOVITA’: –> Qualora i beni siano stati oggetto di precedente
rivalutazione, diviene possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo.
 

Nuovo regime dei “minimi”

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti “minimi” ex. L. 244/07 sarà concesso solamente ad imprenditori e professionisti che
- o intraprendono una nuova attività;
- o hanno intrapreso l’attività attualmente esercitata DOPO il 31/12/07.
L’imposta sostitutiva SI RIDURRA’ AL 5% (fino al 2011 è il 20%).
La permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni; tale durata massima potrà essere derogata solamente dai giovani e sono fino all’anno di compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime potrà essere applicato solamente se:
il contribuente non ha esercitato attività professionale o di impresa (anche come socio o collaboratore familiare) nei tre anni precedenti;
- l’attività non deve essere la “mera prosecuzione di altra attività già svolta come lavoratore dipendente o collaboratore;
- in caso di proseguimento di una attività svolta da terzi (es. per acquisto d’azienda) l’ammontare dei ricavi o compensi del cedente nell’anno precedente non deve aver superato i 30 mila euro.
 

Nuovo regime semplificato per gli ex minimi

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non avranno più i “requisiti” per rimanere nel regime dei MINIMI  potranno entrare in uno SPECIALE REGIME SUPER SEMPLIFICATO “naturale”
Tale Regime esonera i l contribuente dall’Irap, dalle registrazioni contabili, dalla tenuta di scritture e dai versamenti periodici dell’Iva.
Il contribuente uscirà da questo regime in assenza delle condizioni previste per l’ex. regime dei minimi (ricavi superiori a 30.000 euro, acquisto di beni strumentali nel triennio inferiore a 15.000 euro, assenza di partecipazioni in società, ecc. ecc.)
 

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che in caso di mancata realizzazione, entro il 30 settembre 2013, della riforma fiscale che consenta la razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e benefici fiscali , verranno ridotte, per l’anno 2013 nella misura del 5% e a decorrere dall’anno 2014 nella misura
del 20%, una serie di esenzioni e di benefici fiscali tra i quali si citano l’esenzione IRPEF per l’abitazione principale, l’esenzione ICI per l’abitazione principale, alcune delle detrazioni e deduzioni attualmente operabili in sede di dichiarazione dei redditi, franchige e riduzioni di imposta…. (l’elenco esatto dei tagli sarà chiaramente oggetto di specifica definizione solo nel caso in cui scatti la clausola di salvaguardia).
 

Detrazione 36% e 55%

36% ristrutturazioni edilizie – obbligo comunicazione preventiva
E’ stato abolito l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate per poter beneficiare detrazione Irpef 36% sulle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.
Diventa sufficiente, oltre all’espletamento delle pratiche edilizie con il Comune, indicare nella dichiarazione dei redditi i “dati catastali dell’immobile” e, in caso di lavori eseguiti dall’inquilino o dal “detentore”, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo (es. contratto di locazione o di comodato).
Il contribuente dovrà comunque conservare ed esibire, a richiesta degli uffici competenti, tutti i documenti che attestano il diritto al beneficio.
 
36% ristrutturazioni edilizie – indicazione in fattura del “costo della manodopera”
E’ stato ELIMINATO l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera –> ATTENZIONE! Si ritiene che l’obbligo in questione debba comunque essere osservato sino a tutte le fatture emesse entro la data del 14 maggio 2011.
 
36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico
E’ stata ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta che banche e poste debbono operare sui bonifici per il pagamento delle spese per le quali sono richiesti i benefici del 36 o 55%
 

Contabilità semplificata

Sono stati modificati i limiti di ricavi/compensi che consentono l’adozione del regime di contabilità semplificata;

I nuovi limiti sono stati portati ad €. 400.000 per le imprese che “prestano servizi” e ad €. 700.000 per le altre imprese.


Ratei e Risconti

Viene è ammessa la deduzione per intero nell’anno di “sostenimento della spesa” per le spese di competenza di due periodi di imposta che non superino il valore di euro 1000; normalmente per queste spese il Testo Unico richiedeva il calcolo della quota di competenza di ciascun esercizio e l’imputazione al corretto anno mediante la tecnica dei ratei e risconti.
 

Fattura riepilogativa Iva

E’ stato elevato ad €. 300 il limite di valore di ogni documento al fine della sua inclusione nel “documento riepilogativo” previsto dall’art.6 del DPR n.695/96; precedentemente il limite era di 154 euro (le vecchie 300 mila lire).
 

Distruzione dei beni d’impresa

E’ stato  raddoppiato, e portato ad €. 10.000,  il valore dei beni obsoleti per i quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Relativamente ai beni il cui valore superi detta soglia rimane in vigore l’obbligo di documentare l’avvenuta distruzione mediante verbale redatto da pubblici ufficiali, Guardi di Finanza o da un notaio.
 

Scheda carburante

E’ stato abolito l’obbligo di compilazione della scheda-carburante per coloro che pagano il carburante esclusivamente tramite carte di
credito, carte di debito e/o carte prepagate; ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione Iva sarà necessario conservare gli scontrini attestanti l’avvenuto pagamento; la disposizione in questione crea alcune problematiche di tipo contabile e lascia qualche dubbio in merito alla possibilità di detrazione IVA; lo studio ha consigliato ai propri clienti di continuare, sino a precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la corretta compilazione della scheda carburante.
 

Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia

E’ stato abolito l’obbligo, introdotto qualche anno fa a carico di dipendenti e collaboratori, di comunicare “ogni anno”, ,al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. i dati indicati nella comunicazione presentata rimarranno ora validi sino a nuova comunicazione da parte del dipendente.
Sono ovviamente previste sanzioni in caso di comunicazioni non corrette e/o non rispondenti alla realtà.
 

Proroga delle scadenze fiscali

E’ stato definitivamente stabilito che i versamenti e gli adempimenti, anche telematici aventi natura fiscale, che scadono di sabato o in altro giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
In sostanza al Sabato è riconosciuta qualifica di “giorno festivo” per quanto riguarda lo slittamento di scadenza dei versamenti.
 

Riporto delle perdite – società di capitali

Le società di capitali potranno utilizzare le perdite nei successivi esercizi limitatamente ad una quota dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio stesso. E’ stato eliminato il limite di 5 anni entro il quale le perdite dovevano essere utilizzate. Rimangono deducibili integralmente e senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta.
Sono state introdotte precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell’utile.
 

Studi di settore

Sanzioni più elevate
Per l’omessa presentazione del modello degli Studi di Settore (qualora il contribuente ne sia invece tenuto), se il contribuente non provvede, anche a
seguito di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è applicabile una sanzione massima fino ad €.  2.065,00.
In ipotesi di omessa presentazione del modello Studi di Settore le sanzioni minime e massime previste ai fini dell’imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap,
sono incrementate del 50%.
 
Omessa o infedele dichiarazione dei dati (accertamento induttivo)
Quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione di dati nei modelli degli Studi di Settore o vengono indicate di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertare il reddito del contribuente in maniera “induttiva” ovvero prescindendo dalle scritture contabili e sulla base di ogni altro elemento o notizia raccolti in merito all’attività del contribuente. (SITUAZIONE MOLTO PERICOLOSA!)
E’ inoltre stato eliminato l’obbligo, per l’Ufficio, di indicare le ragioni per le quali, in caso di contribuente “congruo”, vengono disattese le risultanze degli studi di settore. (I CONTRIBUENTI “CONGRUI” E COERENTI NON POSSONO SENTIRSI AL RIPARO DA ACCERTAMENTI….. INDEBOLITA LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE)
 

Poteri degli Uffici nelle indagini finanziarie

L’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini anche presso le società e agli enti assicurativi per le attività finanziarie.
Gli uffici possono richiedere in sostanza chiedere dati a fini accertativi a banche, alla Società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e
creditizie, a intermediari finanziari, ad imprese di investimento, ad organismi di investimento collettivo del risparmio, a società di gestione del
risparmio e a società fiduciarie; con la modifica potranno essere chiesti dati anche alle società ed agli enti di assicurazione.
 

Durata degli accessi per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi

In caso di verifica ispettiva, il periodo di permanenza presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi nell’arco di non più di un trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la sede del contribuente.
Le  disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
 

Sanzioni “Mini ravvedimento”

È prevista per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la “mini” sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento; la sanzione è pari al 2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo. In caso di ravvedimento operoso nei 15 giorni risulta quindi applicabile il ravvedimento “sprint” che consente di sanare l’omissione con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14 gg (oltre agli interessi nella misura attualmente dell’1,5% annuo)
 

Accertamento esecutivo e sospensione dell’esecuzione

È rinviata al 1° ottobre 2011 la norma che rende direttamente esecutivo l’avviso di accertamento (con conseguente maggior rapidità per l’esattore nell’inizio delle procedure di riscossione coattiva)
L’esecuzione forzata è attualmente “sospesa” per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento. Tale sospensione non opera qualora gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi che evidenzino un fondato pregiudizio per la riscossione.
 

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore ad €20.000, è stato istituito l’obbligo, anteriormente alla proposizione
del ricorso, di presentazione di un “RECLAMO.
ATTENZIONE !!!  –> La presentazione del reclamo:
a) è condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere presentata alla Direzione provinciale o regionale
che ha emanato l’atto.
b) può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
c) può far scattare, da parte dell’ufficio destinatario, una proposta di mediazione dando vita ad una sorta di procedimento di conciliazione giudiziale. d) se decorrono 90 giorni senza che l’Ufficio notifichi l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo
produce gli effetti del ricorso
ATTENZIONE !!! –> E’ quindi necessario che il “reclamo” venga predisposto con attenzione e contenga tutti i motivi per i quali si ritiene l’atto illegittimo, nullo, annullabile o da rettificare; I MOTIVI NON PROPOSTI NEL RECLAMO SARANNO IMPROPONIBILI NELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO!!! (In sostanza il legislatore vuole che il contribuente “scopra” tutte le sue carte e produca i documenti già in sede di discussione con l’Ufficio!). 
Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
 

Definizione agevolata delle liti

Le liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate,  di valore fino ad €. 20.000 e “pendenti” alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie
possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma forfettaria in base allo “stato” di discussione della lite ed agli esiti dei primi gradi di giudizio. Le somme dovute per la definizione sono versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2011; la domanda di definizione dovrà invece essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono inoltre sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per proporre ricorso,appello, controdeduzioni, ecc., compresi i termini per la costituzione in giudizio.
 

Chiusura partite Iva inattive

Sono chiuse d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive e/o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA. E’ ammesso ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro i provvedimenti di revoca della Partita Iva.
E’ prevista la possibilità di sanare con sanzione ridotta l’omessa comunicazione di chiusura della Partita IVA. La sanzione è stata fissata in 129 euro. Si veda lo specifico “post” consultabile a questo link.
 
 

Imposta di bollo sul dossier titoli

Viene aumentata, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, l’imposta di bollo sulle “comunicazioni” effettuate dagli intermediari finanziari
relative ai dossier titoli. Le nuove misure sono stabilite in funzione del valore del deposito.
 

Addizionale annuale sulla tassa automobilistica

Per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a €. 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.
 

SISTRI

E’ stato prorogato il termine di operatività del SISTRI; ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO TUTTAVIA IL “DECRETO D’URGENZA” VARATO DAL GOVERNO HA PRATICAMENTE ABOLITO IL SISTRI.
Daremo uleriori notizie in merito.
 

E’ possibile consultare il testo del DECRETO SVILUPPO (nelle due versioni ante e post modifiche di conversione) cliccando QUI

E’ invece consultabile il testo della Manovra D’estate cliccando QUI

A tutti i lettori buona ripresa lavorativa!.

Studio Pezzotti

cfr. Circolare Tributaria n. 30 del 25-7-11

MODELLO 730 – PARTICOLARITA’ E PROMEMORIA

30 marzo 2011 3 commenti

Propongo volentieri un promemoria sulle principali caratteristiche e novità relative la modello 730 per il quale sta partendo in tutta Italia la campagna “2011″ relativa alla dichiaraizone dei redditi dell’anno 2010


Innanzitutto ricordo che il 730 può essere presentato solamente dai soggetti che avranno, nei mesi da luglio 2011 in avanti, un “sostituto d’imposta” che può o deve) effettuare i conguagli d’imposta. – In mancanza il 730 NON PUO’ ESSERE PRESENTATO.
Inoltre ricordo che il 730 è precluso a tutti i soggetti che nel corso del 2010 hanno avuto partita IVA (anche se contribuenti “minimi”) e/o che si trovano a dover dichiarare redditi da partecipazione (in società  in nome collettivo, S.a.S., Società di capitali con opzione per il regime di TRASPARENZA)
Non possono inoltre presentare il 730 coloro che hanno percepito particolari redditi diversi , plusvalenze particolari e redditi da “soggetti non obbligati ad effettuare la ritenuta” (es. Colf, Badanti, e redditi erogati da privati).
A differenza del modello UNICO il 730 può essere presentato in forma “congiunta” dai coniugi “non legalmente o effettivamente separati”.

Tra le novità di rilievo segnalo:
- la possibilità di fruire di un credito d’imposta in caso di “reintegro” di anticipazioni ricevute dai fondi pensione: quando viene richiesta una anticipazione ai fondi pensione questi operano, al momento di erogazione, una ritenuta d’imposta. I soggetti che intendono “reintegrare” la propria posizione previdenziale “restituendo” al fondo pensione quanto ricevuto a titolo di anticipazione, possono “recuperare”, mediante indicazione nel 730, la quota di imposta a suo tempo pagata sull’anticipazione stessa. –> consiglio a tutti coloro che hanno situazioni di questo tipo di porre la massima attenzione e segnalare il caso al soggetto che predispone il 730.

- la possibilità di fruire di una detrazione (500 o 250 €) per i soggetti che hanno fatto ricorso a mediatori per la conciliazione di una controversia civile o commerciale. L’importo della detrazione massimo in caso di successo della mediazione mentre è ridotto alla metà in caso di insuccesso.

- è stata prorogata la detrazione sull’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni in sostituzione di altri apparecchi obsoleti; ricordo che il nuovo acquisto deve essere almeno di classe energetica A+, che deve essere documentato l’acquisto (fattura-scontrino “parlante”), che deve essere documentato l’avvenuto ritiro e/o l’avvenuto smaltimento del vecchio apparecchio. La detrazione ottenibile è del 20% del costo del nuovo apparecchio su un costo massimo di 1000€.

- detrazione 55%: ricordo che la possibilità di ottenere la detrazione in questione è stata prorogata anche per il 2011; riguardo alle spese 2010 è importante verificare di aver chiuso i lavori e di aver inviato, entro 90 gg dalla data di chiusura lavori, specifica comunicazione sll’Enea con tutti gli allegati previsti dalla normativa (asseverazione, scheda informativa, attestato di certificazione). Per il riconoscimento della detrazione è fondamentale avere a disposizione tutti i documenti necessari per l’invio all’Enea nonché le fatture ed i bonifici “qualificati” (quindi con l’indicazione che si tratta di bonifico per la detrazione 55% L. 296/2006).
LAVORI NON TERMINATI ENTRO IL 31.12.2010 –> in questo caso il contribuente deve aver inviato ENTRO il 31.3.2011 una specifica dichiarazione all’Agenzia Entrate relativa alle spese sostenute nell’anno 2010… è necessario presentare al CAF copia di questa dichiarazione (con ricevuta di avvenuto invio) nonché specifica autocertificazione attestante che i lavori non sono ancora terminati.

- 36% –> ricordo che la detrazione sulle spese di ristrutturazione è stata prorogata sino al 31.12.2012.

- Detassazione premi di rendimento: segnalo che nel 730/2011 è possibile recuperare le maggiori imposte pagate per gli anni 2008 e 2009 su somme “detassabili” che non sono state riconsociute tali a suo tempo. Per l’individuazione di tali somme sarà necessario verificare le indicazioni che il datore di lavoro ha inserito nel modello CUD; i lavoratori che non sono più alle dipendenze del datore di lavoro che ha erogato redditi negli anni 2008 e 2009 possono, qualora ritengano di poter godere della detassazione su determinate somme, rivolgersi al vecchio datore di lavoro e richiedere il rilascio di un nuovo CUD con indicazione delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva.
- Detrazioni per stipola di contratti di locazione: ricordo che sono previste detrazioni per i soggetti che hanno in corso contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale; le detrazioni vanno da 150 a 991 euro e sono legate al tipo di contratto, all’età del locatore ed all’esistenza di determinate condizioni –> presentare sempre il contratto per la verifica della possibile applicazione di detrazioni o agevolazioni.

Ricordo inoltre che danno diritto ad una detrazione tutte le seguenti tipologie di spesa:
 

1 Spese sanitarie; 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
2 Spese sanitarie per familiari non a carico; 19 Erogazioni liberali ai partiti politici
3 Spese sanitarie per portatori di handicap 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
5 Spese per l’acquisto di cani guida 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza 29 Spese veterinarie
13 Spese per istruzione 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
14 Spese funebri 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15 Spese per addetti all’assistenza personale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) 33 Spese per asili nido
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Altre spese detraibili

 

Nel modello 730 possono poi essere indicati gli “oneri deducibili” (contributi obbligatori, versamenti a fondi pensione, SSN su RC Autovetture, erogazioni liberali a ONLUS, ecc. ecc.).
Raccomandiamo a tutti i contribuenti di presentare per l’esame al CAF e/o ai professionisti che redigono il 730 TUTTA la documentazione e tutte le spese sostenute e di esporre tutte le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente (figli e/o familiari a carico, modifiche di residenza, modifiche nella consistenza degli immobili, inizio o cessazione di contratti di locazione, ecc. ecc.) in modo da consentire la predisposizione di una dichiarazione corretta.
Lo studio è a disposizione dei clienti per le eventuali precisazioni.
Domenico Pezzotti

55% – PROMEMORIA ADEMPIMENTI SPESE 2010

25 febbraio 2011 Lascia un commento

Ricordiamo con il presente articolo un paio di adempimenti IMPORTANTI relativamente alle pratiche di recupero fiscale sulle spese per il risparmio energetico “55%” (Rif. L. 296/2006 – ARTT. DA 344 A 349).

Gli adempimenti di seguito illustrati devono essere effettuati DA TUTTI COLORO CHE NON HANNO TERMINATO I LAVORI ENTRO IL 31.12.2010 E CHE, NELL’ANNO 2010 HANNO SOSTENUTO (quindi “pagato) SPESE PER RISPARMIO ENERGETICO.

ATTESTAZIONE CHE AL 31.12.2010 I LAVORI NON SONO ANCORA FINITI

I contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2010 devono predisporre e consegnare al CAF, o conservare con i documenti relativi alla dichiarazione, una attestazione con la quale dichiarano:

  1. DI AVER INIZIATO NEL 2010 O IN ANNUALITA’ PRECEDENTI LAVORI DI CUI AGLI ARTT. 344 E SEGUENTI DELLA L. 296/2006,
  2. DI AVER SOSTENUTO NEL CORSO DEL 2010 SPESE PER LE QUALI VERRA’ RICHIESTA IN DICHIARAZIONE LA DETRAZIONE 55%
  3. CHE IL LAVORI DI CUI ALLE PREDETTE SPESE NON ERANO ANCORA TERMINATI AL 31.12.20

La dichiarazione di cui sopra è necessaria in caso di presentazione della documentazione di spesa ad un CAF per attestare che le spese sono deducibili nell’anno 2010.

COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE SOSTENUTE NEL 2010

Tale comunicazione deve essere inviata solamente in caso di PROSEGUIMENTO DEI LAVORI OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA e qualora nel corso del 2010 siano state pagate spese per le quali si intente portare in detrazione la quota del 55%.

La dichiarazione, da redigere su modello ministeriale, riguarda l’ammontare delle spese sostenute nel 2010 che danno diritto alla detrazione fiscale.

La comunicazione di cui sopra può essere fatta solo telematicamente attraverso i canali “unicoonline” o Entratel (tramite intermediario).

Le istruzioni per la compilazione del modello e per maggiori informazioni sulla natura dell’obbligo sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “detrazione per la riqualificazione energetica”

ATTENZIONE!!!

L’adempimento in questione DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2011.

Per quanto riguarda l’attestazione di cui al primo punto lo Studio mette a disposizione un fac-simile scaricabile cliccando qui.

I Clienti interessati verranno personalmente avvisati in merito all’incombente adempimento.

Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 Ore 13.2.2011 – p. 8

55% – DEFINITIVO L’ASSETTO 2011

13 dicembre 2010 Lascia un commento

Con l’intervenuta approvazione della “manovra di stabilità” avvenuta lo scorso 7 dicembre, il cittadino-contribuente può fare finalmente i propri calcoli “a boccie ferme” in merito ai benefici sul risparmio energetico.

La manovra ha definitivamente approvato la prooga dell’agevolazione 55% sino al 31-12-2011 con questi punti fermi:

  1. Recupero della detrazione obbligatoriamente su 10 anni
  2. Conferma di tutte le altre regole e delle tipologie di interventi ammissibili.

Tutti coloro che hanno in corso un intervento di risparmio energetico e che non hanno premura di recuperare la detrazione entro il prossimo quinquennio possono quindi tranquillamente rimandare i pagamenti al successivo esercizio.

Coloro che invece intendono attivarsi per un nuovo intervento è opportuno che prendano da subito contatti con i tecnici per la predisposizione delle attività necessarie all’avvio di lavori…. un anno è sicuramente un periodo di tempo lungo ma la borocratizzazione di certe procedure spesso può causare lungaggini poco controllabili.

Colgo l’occasione per ricordare agli utenti che è obbligatoria l’indicazione del “COSTO DELLA MANODOPERA” nella fattura di imprese edili, idraulici, elettricisti, ecc. ecc.; tale indicazione è CONDITIO SINE QUA NON per poter godere della detrazione 55% ( e anche 36%) e per la richeista di Iva agevolata.

ATTENZIONE!… Quando si parla di “costo della manodopera” si intende il COSTO PER L’IMPRESA ESECUTRICE che è sicuramente differente dal PREZZO della manodopera che il cliente PAGA e che -questo si- è normalmente esposto in fattura. QUINDI –> DUE INDICAZIONI DIVERSE.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti.

55%-AGGIORNAMENTO: LA PROROGA INSERITA IN UN EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA

18 novembre 2010 1 commento

     Dopo una settimana di “braccio di ferro” pare che la proroga del 55% sia stata inserita in un emendamento da apportare alla legge finanziaria in discussione.

     Dopo il balletto di ipotesi che prevedevano riduzioni chirurgiche ai benefici (si è ipotizzato un tetto al metro quadro per i serramenti ed una riduzione dal 55 al 41% …..) pare che la proroga vada in discussione al parlamento con questi presupposti:

  • Aumento degli anni di detrazione da 5 a 10
  • Invariati gli altri presupposti della detrazione (percentuale di detrazione e tetti di spesa)

     ATTENZIONE! L’inserimento dell’emendamento non significa che non possano esservi modifiche o stralci del provvedimento durante le discussioni alla Camera e/o al Senato!

     Rinnovo pertanto il consiglio, a tutti coloro che necessitano di recuperare la detrazione “per forza”, di prepararsi ad AGIRE entro il 31/12 mediante pagamento, anche di soli acconti, delle fatture relative ai lavori 55%. In tal modo sarà possibile sfruttare la detrazione con le regole valide sino al 31/12/2010.

     Le ultime news sul 55% si possono leggere a questo indirizzo: Sole 24 Ore 18/11 – Norme e Tributi

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore dal 10 al 17/11/2010 e link Sole 24 Ore 18/11/2010 Norme e Tributi

DETRAZIONE 55% – ARIA DI PROROGA? – COME ASSICURARSI LA DETRAZIONE

10 novembre 2010 1 commento

Sui quotidiani di questi ultimi giorni si iniziano a leggere notizie che ben fanno sperare riguardo ad una possibile proroga della detrazione 55%; 

TUTTAVIA!… fino all’emanazione di una legge che sancisca con certezza la possibilità di usufruire della detrazione anche per le spese effettuate dopo il 2010 CONVIENE VERIFICARE TUTTE LE POSSIBILITA’ PER CHIUDERE LA MAGGIOR PARTE DEI BONIFICI ENTRO LA FINE DEL 2010

Per venire incontro alle esigenze dei contribuente l’ENEA, con un chiarimento pubblicato sul proprio sito il 23 ottobre scorso (Faq n. 65), ha specificato che non è necessario effettuare la chiusura dei lavori entro il 31/12/2010 per poter usufruire della detrazione sulle spese sostenute e pagate entro fine anno

Ciò significa che la cosa importante da fare per “mettere al sicuro” la detrazione è IL PAGAMENTO DELLE SPESE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2010 anche se i lavori possono non essere completamente terminati. La mancata chiusura dei lavori non comporta effetti preclusivi alla detrazione delle spese sostenute nel 2010. Sulle spese sostenute dal 2011 in poi, salvo intervenga l’auspicata proroga, non sarà invece possibile avere la detrazione fiscale.

Lo scrivente sta comunque tenendo seguita la vicenda e non mancherà di informare, il più tempestivamente possibile, sull’eventuale proroga dell’agevolazione.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 24/10/2010 – p. ?? + Sole 24 Ore 03/11/2010 – p. 35

MANOVRA ESTIVA 2010 – DISPOSIZIONI DI PRIMO IMPATTO PER LE IMPRESE

23 agosto 2010 1 commento

     Informiamo che è stata approvata anche dalla Camera la legge di conversione del D.L. 78/2010 chiamato “manovra d’estate”; la legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.7.2010 Tra le novità che impattano significativamente sull’attività dei clienti di Studio segnaliamo:

-          LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE FINO A 5.000 EURO. Diventa vietato l’utilizzo del contante nelle transazioni che superano i 5.000 euro; i libretti al portatore devono essere portati sotto la soglia dei 5 mila euro; SANZIONE PER L’INOSSERVANZA: Minimo €3000

-          REDDITOMETRO  Il redditometro viene potenziato con l’introduzione di numerose spese “indici di capacità contributiva”; Le spese effettuate si presumono fatte con reddito prodotto nell’anno con possibilità per il contribuente di dimostrare (con elementi consistenti) il contrario.

-          OPERAZIONI IVA OLTRE 3.000 €. L’art. 21 del Decreto convertito in Legge istituisce l’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate, in via esclusivamente telematica, delle operazioni rilevanti ai fini Iva di ammontare pari o superiore a 3.000 euro. Per operazioni rilevanti ai fini IVA si dovrebbero intendere TUTTE LE TRANSAZIONI che comportano emissione di Fatture o Scontrini per importi imponibili di almeno 3000 euro. L’operatività di questo obbligo è subordinata all’emanazione di uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno definiti modalità e termini della comunicazione (e chiarimenti sulle operazioni da segnalare…. si spera!!).

-          IMPRESE APRI E CHIUDI  Sono previste attività di controllo sulle imprese che aprono e chiudono l’attività entro un anno – la misura intende arginare il fenomeno delle frondi fiscali attuate con il sistema “apri e chiudi”

-          IMPRESE IN PERDITA “SISTEMICA”  Sono previsti specifici controlli sulle imprese che presentano dichiarazioni con PERDITE FISCALI, con specifica attenzione per le situazioni che reiterano l’esposizione di perdite. Saranno limitati i controlli sulle imprese che sono in perdita per aver erogato compensi ad amministratori e soci nonché sulle imprese che hanno deliberato e versato aumenti di capitale per fronteggiare le perdite subite.

-          PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL’ACCERTAMENTO.  I Comuni parteciperanno alle attività di accertamento mediante segnalazioni e trasmissione di informazioni che consentiranno di individuare fenomeni di evasione (prevalentemente in materia di fiscalità immobiliare e di indici di capacità contributiva – redditometro). Ai comuni spetterà il 33% delle somme accertate ed effettivamente riscosse in seguito alle segnalazioni effettuate.

-          RITENUTA 10% SU BONIFICI PER ONERI DEDUCIBILI O DETRAIBILI. Dal 1^ luglio 2010 le Banche sono tenute ad operare una ritenuta del 10% sulle somme spettanti ai beneficiari di bonifici per i quali il soggetto pagante beneficierà di detrazioni o deduzioni fiscali – La Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che si tratta dei bonifici effettuati per le detrazioni del 36% e del 55%.

-          OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL’INTENZIONE DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE.  All’apertura della Partita Iva il contribuente dovrà segnalare l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie mediante specifica opzione;

-          POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE. Sono state introdotte una serie di misure che consentono all’Amministrazione di essere più efficace nella riscossione delle imposte accertate; Gli avvisi di accertamento diventano titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dall’intimazione ad adempiere;

-          COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI. Dal 2011 non sarà più possibile compensare i crediti fiscali (IVA-IRPEF, ecc.) in presenza di SOMME ISCRITTE A RUOLO (cartelle esattoriali scadue e non pagate) di importo superiore a 1500 euro. IN CASO DI INDEBITA COMPENSAZIONE LA SANZIONE E’ PARI AL 50% DELL’IMPORTO COMPENSATO!

 La manovra contiene inoltre una serie di disposizioni relative al pubblico impiego ed alle regole per garantire l’emersione degli “immobili fantasma”… Per la lettura di queste disposizioni rimandiamo al testo commentato di una circolare più analitica che potete “scaricare” al seguente link internet: www.methodi.net/Estiva2010.pdf

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

RISPARMIO ENERGETICO 55% – COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORI NON TERMINATI AL 31/12/2009

10 febbraio 2010 Lascia un commento

Si informa che è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (art. 29 del d.l. n. 185/2008).

L’invio di tale modello è indispensabile per poter continuare a fruire della detrazione del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull’involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Il modello deve essere utilizzato:

  • dai contribuenti che intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati con riferimento ai soli lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta;
  • per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi;

Il modello in questione può essere inviato esclusivamente in via telematica dal contribuente (che si deve munire di credenziali di accesso ai servizi on line dell’Agenzia Entrate) o per il tramite di un intermediario abilitato (in genere lo studio del proprio commercialista).

Si ricorda che le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi d’imposta in cui non sono state sostenute spese.

Si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione sono comunque tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it (adempimento di norma curato dal tecnico che segue i lavori di ristrutturazione ma delegabile anche allo studio previa specifica richiesta)

Lo studio è a disposizione per l’eventuale assistenza in merito.

Cordiali saluti.

Marone, 2 febbraio 2010

Domenico Pezzotti

cfr.: Agenzia Entrate – Sito / Modulistica

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