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Articoli taggati ‘2011’

DISTINTA RIMANENZE – SE MANCA SONO GUAI!!

13 dicembre 2011 Lascia un commento

… leggo su un quotidiano specializzato dell’ennesima sentenza della Cassazione (n. 23950 del 15 novembre 2011) che “autorizza” l’amministrazione alla determinazione induttiva dei ricavi in caso di mancata “specificazione distinta per categorie”

E’ legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti in maniera induttiva, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni.

La Cassazione ritiene che la mancanza sia di gravità tale da rendere “inattendibile” l’intero impianto contabile e legittimare, anche in assenza di altre mancanze o infranzioni, l’adozione del metodo induttivo di accertamento da parte degli organi verificatori.

SEGNALO ANCHE ATTRAVERSO IL BLOG LA QUESTIONE PERCHE’ SPESSO LE DISTINTE DI DETTAGLIO DEI BENI COSTITUIENTI RIMANENZE FINALI VENGONO REDATTE CON POCA ATTENZIONE E NON CONSEGNATE AGLI STUDI PER LA DEBITA ARCHIVIAZIONE.

E’ IMPORTANTE CHE I LETTORI SAPPIANO CHE IN CASO DI VERIFICA E’ NECESSARIO CHE LE DISTINTE IN QUESTIONE POSSANO ESSERE PRESENTATE TEMPESTIVAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

A tutti i lettori lascio la verifica della propria situazione in modo che possano evitare di incorrere in spiacevoli contenziosi.

Domenico Pezzotti

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

** ULTIMO PROMEMORIA PEC SOCIETA’ **

5 novembre 2011 Lascia un commento

Solo un

PROMEMORIA:

Ricordiamo che il  prossimo 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del DL 29/11/08, n. 185), all’art. 6 comma 2, prevede infatti che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

Per ulteriori informazioni rimandiamo a quanto indicato nel POST del giorno 3 agosto 2011 precisando che, rispetto a quanto ivi indicato, è stata semplificata la procedura di deposito dell’indirizzo PEC; accedendo alla pagina specifica del sito “Registro Imprese” è possibile infatti provvedere al deposito/pubblicazione dell’indirizzo PEC societario seguendo tre steps semplificati. Raccomandiamo di tenere a disposizione:

  • Codice fiscale del Legale Rappresentante
  • Partita Iva della Societò
  • Indirizzo PEC da depositare
  • Indirizzo e-mail (diverse da quello PEC) per eventuali comunicazioni
  • SMART CARD del legale rappresentante (e Pin per la firma digitale)
  • …. e ovviamente un lettore Smart Card per la sottoscrizione della distinta di deposito che il sistema automaticamente predispone.

Con la speranza di aver fornito qualche utile indicazione a coloro che non hanno ancora provveduto distintamente salutiamo.

Studio Pezzotti

AUMENTO IVA AL 21% – VADEMECUM OPERATIVO

16 settembre 2011 Lascia un commento

Informiamo i clienti ed i lettori che, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 138/2011, l’entrata in vigore delle disposizioni relative all’aumento dell’IVA ordinaria dal 20 al 21% ENTRERANNO IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011.

Per consentire una serena gestione del cambiamento lo Studio, in collaborazione con alcuni colleghi, ha predisposto un VADEMECUM nel quale sono stati riepilogati alcuni principi che attengono agli obblighi di fatturazione, al “momento impositivo” (ovvero il “momento” in cui scatta l’obbligo di applicare l’imposta”), alla gestione della fatturazione in caso di acconti, fatture differite, prestazioni di servizi, attività con enti pubblici, ecc. ecc.

Il Vademecum è scaricabile direttamente cliccando qui: VADEMECUM IVA 21% oppure cercando nella “home page”, in colonna di destra, nella sezione “1-Documenti da Scaricare” il documento Vademecum IVA 21%

Segnalo anche un’interessante tabella di esempi pubblicata dal Sole 24 Ore e visibile cliccando QUI (sino a quando il Sole 24 Ore la manterrà disponibile all’utenza internet);

ATTENZIONE, Ogni riferimento fatto nella tabella alla data del “9 settembre” deve ora intendersi fatto al 16 settembre (data ultima di applicazione dell’IVA al 20%)

Si ricorda che lo Studio è a disposizione dei clienti per qualsiasi precisazione che si rendesse necessaria e per l’esame degli eventuali casi particolari.

Cordialità

Studio Pezzotti.

MANOVRA D’ESTATE – I PROVVEDIMENTI PIU’ SIGNIFICATIVI.

30 agosto 2011 Lascia un commento
Si riportano di seguito alcune brevi informazioni riguardo alle novità apportate dalla cosiddetta “Manovra Correttiva” in vigore dallo scorso 17 luglio 2011 (D.L. 98/11) e dal “Decreto Sviluppo” in vigore dal 13 luglio.

Rivalutazione terreni e quote sociali

Viene riproposta la facoltà di rivalutare, dietro pagamento di imposta sostitutiva, il valore di partecipazioni societarie e di terreni edificabili eventualmente posseduti. Il valore dei beni deve essere determinato con riferimento alla data del 1 luglio 2011.
La perizia di stima, sempre necessaria nelle rivalutazioni di specie, deve essere asseverata entro il 30/06/12;  il versamento della prima o unica
rata dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato entro la medesima data; NOVITA’: –> Qualora i beni siano stati oggetto di precedente
rivalutazione, diviene possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva versata a suo tempo.
 

Nuovo regime dei “minimi”

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti “minimi” ex. L. 244/07 sarà concesso solamente ad imprenditori e professionisti che
- o intraprendono una nuova attività;
- o hanno intrapreso l’attività attualmente esercitata DOPO il 31/12/07.
L’imposta sostitutiva SI RIDURRA’ AL 5% (fino al 2011 è il 20%).
La permanenza massima nel regime è fissata in 5 anni; tale durata massima potrà essere derogata solamente dai giovani e sono fino all’anno di compimento del 35° anno di età.
Il nuovo regime potrà essere applicato solamente se:
il contribuente non ha esercitato attività professionale o di impresa (anche come socio o collaboratore familiare) nei tre anni precedenti;
- l’attività non deve essere la “mera prosecuzione di altra attività già svolta come lavoratore dipendente o collaboratore;
- in caso di proseguimento di una attività svolta da terzi (es. per acquisto d’azienda) l’ammontare dei ricavi o compensi del cedente nell’anno precedente non deve aver superato i 30 mila euro.
 

Nuovo regime semplificato per gli ex minimi

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non avranno più i “requisiti” per rimanere nel regime dei MINIMI  potranno entrare in uno SPECIALE REGIME SUPER SEMPLIFICATO “naturale”
Tale Regime esonera i l contribuente dall’Irap, dalle registrazioni contabili, dalla tenuta di scritture e dai versamenti periodici dell’Iva.
Il contribuente uscirà da questo regime in assenza delle condizioni previste per l’ex. regime dei minimi (ricavi superiori a 30.000 euro, acquisto di beni strumentali nel triennio inferiore a 15.000 euro, assenza di partecipazioni in società, ecc. ecc.)
 

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che in caso di mancata realizzazione, entro il 30 settembre 2013, della riforma fiscale che consenta la razionalizzazione del regime di esenzioni, esclusioni e benefici fiscali , verranno ridotte, per l’anno 2013 nella misura del 5% e a decorrere dall’anno 2014 nella misura
del 20%, una serie di esenzioni e di benefici fiscali tra i quali si citano l’esenzione IRPEF per l’abitazione principale, l’esenzione ICI per l’abitazione principale, alcune delle detrazioni e deduzioni attualmente operabili in sede di dichiarazione dei redditi, franchige e riduzioni di imposta…. (l’elenco esatto dei tagli sarà chiaramente oggetto di specifica definizione solo nel caso in cui scatti la clausola di salvaguardia).
 

Detrazione 36% e 55%

36% ristrutturazioni edilizie – obbligo comunicazione preventiva
E’ stato abolito l’obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia Entrate per poter beneficiare detrazione Irpef 36% sulle spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia.
Diventa sufficiente, oltre all’espletamento delle pratiche edilizie con il Comune, indicare nella dichiarazione dei redditi i “dati catastali dell’immobile” e, in caso di lavori eseguiti dall’inquilino o dal “detentore”, gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce titolo (es. contratto di locazione o di comodato).
Il contribuente dovrà comunque conservare ed esibire, a richiesta degli uffici competenti, tutti i documenti che attestano il diritto al beneficio.
 
36% ristrutturazioni edilizie – indicazione in fattura del “costo della manodopera”
E’ stato ELIMINATO l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera –> ATTENZIONE! Si ritiene che l’obbligo in questione debba comunque essere osservato sino a tutte le fatture emesse entro la data del 14 maggio 2011.
 
36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico
E’ stata ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta che banche e poste debbono operare sui bonifici per il pagamento delle spese per le quali sono richiesti i benefici del 36 o 55%
 

Contabilità semplificata

Sono stati modificati i limiti di ricavi/compensi che consentono l’adozione del regime di contabilità semplificata;

I nuovi limiti sono stati portati ad €. 400.000 per le imprese che “prestano servizi” e ad €. 700.000 per le altre imprese.


Ratei e Risconti

Viene è ammessa la deduzione per intero nell’anno di “sostenimento della spesa” per le spese di competenza di due periodi di imposta che non superino il valore di euro 1000; normalmente per queste spese il Testo Unico richiedeva il calcolo della quota di competenza di ciascun esercizio e l’imputazione al corretto anno mediante la tecnica dei ratei e risconti.
 

Fattura riepilogativa Iva

E’ stato elevato ad €. 300 il limite di valore di ogni documento al fine della sua inclusione nel “documento riepilogativo” previsto dall’art.6 del DPR n.695/96; precedentemente il limite era di 154 euro (le vecchie 300 mila lire).
 

Distruzione dei beni d’impresa

E’ stato  raddoppiato, e portato ad €. 10.000,  il valore dei beni obsoleti per i quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Relativamente ai beni il cui valore superi detta soglia rimane in vigore l’obbligo di documentare l’avvenuta distruzione mediante verbale redatto da pubblici ufficiali, Guardi di Finanza o da un notaio.
 

Scheda carburante

E’ stato abolito l’obbligo di compilazione della scheda-carburante per coloro che pagano il carburante esclusivamente tramite carte di
credito, carte di debito e/o carte prepagate; ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione Iva sarà necessario conservare gli scontrini attestanti l’avvenuto pagamento; la disposizione in questione crea alcune problematiche di tipo contabile e lascia qualche dubbio in merito alla possibilità di detrazione IVA; lo studio ha consigliato ai propri clienti di continuare, sino a precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la corretta compilazione della scheda carburante.
 

Comunicazione dati detrazioni per carichi famiglia

E’ stato abolito l’obbligo, introdotto qualche anno fa a carico di dipendenti e collaboratori, di comunicare “ogni anno”, ,al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. i dati indicati nella comunicazione presentata rimarranno ora validi sino a nuova comunicazione da parte del dipendente.
Sono ovviamente previste sanzioni in caso di comunicazioni non corrette e/o non rispondenti alla realtà.
 

Proroga delle scadenze fiscali

E’ stato definitivamente stabilito che i versamenti e gli adempimenti, anche telematici aventi natura fiscale, che scadono di sabato o in altro giorno festivo, sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
In sostanza al Sabato è riconosciuta qualifica di “giorno festivo” per quanto riguarda lo slittamento di scadenza dei versamenti.
 

Riporto delle perdite – società di capitali

Le società di capitali potranno utilizzare le perdite nei successivi esercizi limitatamente ad una quota dell’80% del reddito imponibile dell’esercizio stesso. E’ stato eliminato il limite di 5 anni entro il quale le perdite dovevano essere utilizzate. Rimangono deducibili integralmente e senza limiti di tempo le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta.
Sono state introdotte precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell’utile.
 

Studi di settore

Sanzioni più elevate
Per l’omessa presentazione del modello degli Studi di Settore (qualora il contribuente ne sia invece tenuto), se il contribuente non provvede, anche a
seguito di invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, è applicabile una sanzione massima fino ad €.  2.065,00.
In ipotesi di omessa presentazione del modello Studi di Settore le sanzioni minime e massime previste ai fini dell’imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap,
sono incrementate del 50%.
 
Omessa o infedele dichiarazione dei dati (accertamento induttivo)
Quando viene rilevata l’omessa o infedele indicazione di dati nei modelli degli Studi di Settore o vengono indicate di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere ad accertare il reddito del contribuente in maniera “induttiva” ovvero prescindendo dalle scritture contabili e sulla base di ogni altro elemento o notizia raccolti in merito all’attività del contribuente. (SITUAZIONE MOLTO PERICOLOSA!)
E’ inoltre stato eliminato l’obbligo, per l’Ufficio, di indicare le ragioni per le quali, in caso di contribuente “congruo”, vengono disattese le risultanze degli studi di settore. (I CONTRIBUENTI “CONGRUI” E COERENTI NON POSSONO SENTIRSI AL RIPARO DA ACCERTAMENTI….. INDEBOLITA LA POSIZIONE DEL CONTRIBUENTE)
 

Poteri degli Uffici nelle indagini finanziarie

L’Amministrazione finanziaria può effettuare indagini anche presso le società e agli enti assicurativi per le attività finanziarie.
Gli uffici possono richiedere in sostanza chiedere dati a fini accertativi a banche, alla Società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e
creditizie, a intermediari finanziari, ad imprese di investimento, ad organismi di investimento collettivo del risparmio, a società di gestione del
risparmio e a società fiduciarie; con la modifica potranno essere chiesti dati anche alle società ed agli enti di assicurazione.
 

Durata degli accessi per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi

In caso di verifica ispettiva, il periodo di permanenza presso le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi non potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi nell’arco di non più di un trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni prorogabili di altri 30. Ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la sede del contribuente.
Le  disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
 

Sanzioni “Mini ravvedimento”

È prevista per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la “mini” sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo versamento; la sanzione è pari al 2% per ogni giorni di ritardo fino al quindicesimo. In caso di ravvedimento operoso nei 15 giorni risulta quindi applicabile il ravvedimento “sprint” che consente di sanare l’omissione con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14 gg (oltre agli interessi nella misura attualmente dell’1,5% annuo)
 

Accertamento esecutivo e sospensione dell’esecuzione

È rinviata al 1° ottobre 2011 la norma che rende direttamente esecutivo l’avviso di accertamento (con conseguente maggior rapidità per l’esattore nell’inizio delle procedure di riscossione coattiva)
L’esecuzione forzata è attualmente “sospesa” per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di accertamento. Tale sospensione non opera qualora gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi che evidenzino un fondato pregiudizio per la riscossione.
 

Reclamo e mediazione

Per le controversie di valore non superiore ad €20.000, è stato istituito l’obbligo, anteriormente alla proposizione
del ricorso, di presentazione di un “RECLAMO.
ATTENZIONE !!!  –> La presentazione del reclamo:
a) è condizione di ammissibilità del ricorso e deve essere presentata alla Direzione provinciale o regionale
che ha emanato l’atto.
b) può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
c) può far scattare, da parte dell’ufficio destinatario, una proposta di mediazione dando vita ad una sorta di procedimento di conciliazione giudiziale. d) se decorrono 90 giorni senza che l’Ufficio notifichi l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo
produce gli effetti del ricorso
ATTENZIONE !!! –> E’ quindi necessario che il “reclamo” venga predisposto con attenzione e contenga tutti i motivi per i quali si ritiene l’atto illegittimo, nullo, annullabile o da rettificare; I MOTIVI NON PROPOSTI NEL RECLAMO SARANNO IMPROPONIBILI NELL’EVENTUALE SUCCESSIVO RICORSO!!! (In sostanza il legislatore vuole che il contribuente “scopra” tutte le sue carte e produca i documenti già in sede di discussione con l’Ufficio!). 
Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.
 

Definizione agevolata delle liti

Le liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate,  di valore fino ad €. 20.000 e “pendenti” alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie
possono essere definite, a domanda del ricorrente, con il pagamento di una somma forfettaria in base allo “stato” di discussione della lite ed agli esiti dei primi gradi di giudizio. Le somme dovute per la definizione sono versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2011; la domanda di definizione dovrà invece essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono inoltre sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per proporre ricorso,appello, controdeduzioni, ecc., compresi i termini per la costituzione in giudizio.
 

Chiusura partite Iva inattive

Sono chiuse d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive e/o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA. E’ ammesso ricorso in Commissione Tributaria Provinciale contro i provvedimenti di revoca della Partita Iva.
E’ prevista la possibilità di sanare con sanzione ridotta l’omessa comunicazione di chiusura della Partita IVA. La sanzione è stata fissata in 129 euro. Si veda lo specifico “post” consultabile a questo link.
 
 

Imposta di bollo sul dossier titoli

Viene aumentata, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, l’imposta di bollo sulle “comunicazioni” effettuate dagli intermediari finanziari
relative ai dossier titoli. Le nuove misure sono stabilite in funzione del valore del deposito.
 

Addizionale annuale sulla tassa automobilistica

Per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è stata introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a €. 10 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.
 

SISTRI

E’ stato prorogato il termine di operatività del SISTRI; ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO TUTTAVIA IL “DECRETO D’URGENZA” VARATO DAL GOVERNO HA PRATICAMENTE ABOLITO IL SISTRI.
Daremo uleriori notizie in merito.
 

E’ possibile consultare il testo del DECRETO SVILUPPO (nelle due versioni ante e post modifiche di conversione) cliccando QUI

E’ invece consultabile il testo della Manovra D’estate cliccando QUI

A tutti i lettori buona ripresa lavorativa!.

Studio Pezzotti

cfr. Circolare Tributaria n. 30 del 25-7-11

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE….

11 agosto 2011 Lascia un commento

La Manovra d’estate 2011 prevede, tra le varie disposizioni, la possibilità per i contribuenti che “se ne fossero dimenticati” di CHIUDERE LA PROPRIA PARTITA IVA INATTIVA con un costo forfettario di 129 euro.

La definizione dell’inadempimento deve essere fatta entro il 4 ottobre 2011 versando appunto la cifra di euro 129,00 esclusivamente mediante lo speciale modello “F24 – versamenti con elementi identificativi” – codice 8110. Non è necessario che il contribuente presenti il modello di cessazione di attività (normalmente previsto in caso di chiusura della partita IVA). L’importo da versare non potrà essere compensato con eventuali crediti vantati nei confronti di erario e/o enti previdenziali.

La sanatoria ha effetto solo qualora, in merito alla violazione, non siano già state effettuate contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il dettaglio delle regole da seguire per la definizione è contenuto nella circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 e precisamente al paragrafo 5.

ATTENZIONE!!

La Manovra d’estate prevede anche che vengano cancellate d’ufficio le Partite Iva INATTIVE DA OLTRE TRE ANNI; i contribuenti che normalmente non presentano la dichiarazione IVA faranno bene a tener controllato che la propria partita IVA non subisca cancellazioni errate; la norma esclude dalla cancellazione d’ufficio i contribuenti agricoli con volume d’affari sino a 7000 euro e gli esercenti arti sanitarie e attività mediche in quanto “normalmente esonerati” dalla presentazione della dichiarazione; sarà comunque buona cosa verificare periodicamente, attraverso il cassetto fiscale, che la propria partita IVA sia ancora “attiva”.

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato dell’11 luglio 2011 precisa che le sanzioni a carico di chi non provvede a chiudere la partita IVA inattiva possono arrivare sino a 2065 euro…. la misura indicata è tuttavia riferita al massimo e normalmente viene irrogata solo in caso di assoluta immobilità del contribuente di fronte alle richieste dell’Agenzia; nei casi “normali” pare che l’inadempienza possa essere sanata, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate mediante il pagamento di 1/5 del minimo di 516 euro (e quindi…… con una sanzione addirittura inferiore a quella prevista per la chiusura in sanatoria!!).

Lo studio consiglia comunque ai soggetti con partita IVA inutilizzata, di provvedere alla chiusura con definizione.

Studio Pezzotti

cfr.: il sole 24 ore 8-8-2011 norme e tributi – p. 3

SLITTA AL 1^ LUGLIO L’OBBLIGO “SPESOMETRO” PER I COMMERCIANTI

26 aprile 2011 Lascia un commento

Si segnala che con provvedimento n. 2011/59327 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 1^ luglio 2011 l’obbligo per la rilevazione (e successiva comunicazione) delle operazioni di valore uguale o superiore a 3600 euro per i soggetti “non tenuti ad emettere fattura”.

Partirà dunque al 1^ luglio e non dal 1^ maggio per tutti gli esercenti attività commerciali e di servizi l’obbligo di acquisire, in caso di emissione di scontrino di valore pari o superiore a 3600 euro (iva compresa ovviamente), il codice fiscale dell’acquirente, se soggetto codificato in Italia, o i completi dati anagrafici se si tratta di soggetti “non residenti”.

Ricordo che lo Studio ha emesso nel febbraio 2011 una circolare, la n. 02-C-2011 nella quale ha riepilogato con maggiore dettaglio i termini della questione sia per quanto riguarda gli obblighi dei commercianti al dettaglio che per quanto attiene le regole, in vigore già dal 1^ gennaio 2011, per tutti gli altri operatori tenuti all’emissione di fattura.

Per comodità dei clienti e per gli utenti del Blog è possibile il download della circolare cliccando qui: CIRCOLARE STUDIO 02/C/2011.

Raccomandiamo a tutti di familiarizzare con gli obblighi e di segnalare con attenzione allo studio le operazioni che, pur temporaneamente di importo inferiore a 3000 euro, sono complessivamente da considerare operazioni soggette all’obbligo di monitoraggio e segnalazione.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 18-4-2011 – p. 3 di Norme e Tributi “più tempo ai commercianti”

CONTROLLI 2011 – IL DECALOGO DELLA GUARDIA DI FINANZA

9 aprile 2011 Lascia un commento

Leggo con interesse, e ne presento un breve riassunto, un articolo del 24 ore 1-4-2011 (non è un pesce d’aprile!!).

L’articolo richiama un documento di istruzioni con il quale sono state impartite alla Guardia di finanza direttive sulle priorità di controllo da effettuare nel 2011.

In sintesi queste sono i DIECI PIANI ai quali la GdF (e l’Agenzia Entrate) dedicheranno molta della loro attenzione:

  1. CONTRASTO AL FENOMENO DEL SOMMERSO (RICAVI E LAVORO NERO) NEL SETTORE EDILIZIO-RISTRUTTURAZIONI (piano “Pandora5″)
  2. CONTRASTO AL FENOMENO DEL SOMMERSO (RICAVI E LAVORO NERO) NEL SETTORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (nome del piano “Prometeo2″)
  3. CONTROLLI MIRATI SULLE SITUAZIONI DI REDDITO INCONGRUO RISPETTO AL TENORE DI VITA MANIFESTATO ED AL POSSESSO/UTILIZZO DI BENI INDICATORI DI CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (piano “Perseo2″ – l’azione in questo senso è congiunta con l’Agenzia delle Entrate e viene comunemente segnalata anche con i termini di accertamento da REDDITOMETRO o SPESOMETRO – per il 2011 sono previsti 40.000 controlli)
  4. CONTROLLO SUI PROFESSIONISTI: DUE LE DIRETTRICI –> A) CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO –> B) CONTROLLI “ANTI-EVASIONE” MIRATI SUI RICAVI E SUI REDDITI DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI (piano “Income Zero 2″ … un nome assolutamente indicativo di cosa si stia “cercando”!!)
  5. CONTROLLI IN CHIAVE ANTI-FRODE SULLE TRANSAZIONI ASSISTITE DA DICHIARAZIONI D’INTENTO (piano “Sponsio 2″)
  6. CONTROLLI SULL’EVASIONE PERPETRATA ATTRAVERSO L’INDICAZIONE IN DOGANA DI VALORI INFERIORI RISPETTO A QUELLI REALI DEI BENI IMPORTATI (piano “Tessili Cinesi”)
  7. CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI DEI CREDITI PER “SCOVARE” LE INDEBITE COMPENSAZIONI E L’UTILIZZO DI CREDITI INESISTENTI O FITTIZI (piano “Crine”)
  8. CONTROLLI SULLE TRANSAZIONI DOGANALI PER LA VERIFICA DI EVENTUALI ABUSI NELL’UTILIZZO DI ESENZIONI DOGANALI (piano “Regime 4200)
  9. CONTROLLI SULL’UTILIZZO DI APPARECCHI DA GIOCO, SUI CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO E SUL SETTORE DELLE SCOMMESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ILLEGALITA’ E/O ALTERAZIONI NELLE APPARECCHIATURE (piano “Ghost Slot 5″)
  10. CONTROLLI SUL MERCATO DEI “ROTTAMI D’ORO” PER EVIDENZIARE LE EVASIONI DERIVANTI DA CESSIONI “MERAMENTE DOCUMENTALI” (piano “Gold Scrap”).

La segnalazione credo debba interessare TUTTI GLI OPERATORI che in qualche modo operano nei settori che saranno interessati dai controlli…. per quanto riguarda i clienti dello studio segnalo di fare particolare attenzione alla regolarità dei documenti e delle transazioni ai seguenti operatori:

IMPORTATORI – ESPORTATORI, AZIENDE DEL SETTORE EDILE (EDILIZIA PURA, IMPIANTISTICA, LAVORAZIONI COMPLEMENTARI, MANUTENZIONI), LIBERI PROFESSIONISTI (massima attenzione alla normativa antiriciclaggio che ci coinvolge tutti!), IMPRESE CHE RICEVONO O RILASCIANO DICHIARAZIONI D’INTENTO, IMPRESE CHE HANNO UTILIZZATO O CHE STANNO UTILIZZANDO CREDITI ERARIALI IN COMPENSAZIONE, ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI CHE DETENGONO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO (VIDEOGIOCHI – SLOT MACHINES – ECC.).

Invito in particolare tutti i lettori a verificare con il proprio consulente la situazione del reddito -magari con visione dinamica negli ultimi 4 o 5 anni- ed a fare le opportune considerazioni con il possesso di beni, le spese effettuate negli ultimi anni ed in particolare nel 2009-2010-2011, l’esistenza di un tenore di vita “esternalizzato” che sia non congruo con i redditi familiari dichiarati.

Ricordo infine che il fisco sta facendo largo uso dei social network e della “rete internet” in generale per acquisire una marea di informazioni utili agli accertamenti….  attenzione dunque a cosa si ostenta “chiacchierando” su Facebook o “postando” fotografie relative a viaggi, vacanze, clubs prestigiosi, acquisto di auto/moto/barche/roulottes, ecc. ecc…..   il fisco potrebbe utilizzare anche queste informazioni per confezionare e dar maggior valore ad eventuali accertamenti “sintetici” sul contribuente.

Ultima segnalazione che può aiutare a muoversi nella nuova giungla dei controlli è quella relativa alla questione redditometro… riporto quanto segnalato in un articolo di Eutekne.info:

“……Il nuovo redditometro, più che su beni acquistati, si concentrerà dunque sulle spese, di qualsiasi natura esse siano, dal momento che oggi l’Agenzia delle Entrate può disporre di una banca dati imponente, quanto a varietà d’informazioni. Quindi si parla di consumi energetici, telefonici, di investimenti.
Su questo ultimo aspetto, in particolare, la Dott.ssa Orlandi ha invitato i funzionari dell’Agenzia presenti in sala alla massima attenzione. I finanziamenti soci fatti alle società di comodo, gli investimenti azionari e i trasferimenti di denaro all’estero sono tuttiindicatori di ricchezza che dovranno essere utilizzati nel nuovo redditometro.
Follow the money, si diceva ai tempi del Watergate. Attenzione non solo ai SUV, allora, ma soprattutto ai flussi di denaro”

… attenzione dunque davvero a tutte le movimentazioni di denaro che, spetto e volentieri, vengono fatte con una leggerezza che, da “domani”, potrebbe costar molto cara.

Con la speranza che i messaggi siano adeguatamente recepiti cordialmente saluto.

Domenico Pezzotti

cfr.: IL SOLE 24 ORE 1-4-2011 – P. 31

MODELLO 730 – PARTICOLARITA’ E PROMEMORIA

30 marzo 2011 3 commenti

Propongo volentieri un promemoria sulle principali caratteristiche e novità relative la modello 730 per il quale sta partendo in tutta Italia la campagna “2011″ relativa alla dichiaraizone dei redditi dell’anno 2010


Innanzitutto ricordo che il 730 può essere presentato solamente dai soggetti che avranno, nei mesi da luglio 2011 in avanti, un “sostituto d’imposta” che può o deve) effettuare i conguagli d’imposta. – In mancanza il 730 NON PUO’ ESSERE PRESENTATO.
Inoltre ricordo che il 730 è precluso a tutti i soggetti che nel corso del 2010 hanno avuto partita IVA (anche se contribuenti “minimi”) e/o che si trovano a dover dichiarare redditi da partecipazione (in società  in nome collettivo, S.a.S., Società di capitali con opzione per il regime di TRASPARENZA)
Non possono inoltre presentare il 730 coloro che hanno percepito particolari redditi diversi , plusvalenze particolari e redditi da “soggetti non obbligati ad effettuare la ritenuta” (es. Colf, Badanti, e redditi erogati da privati).
A differenza del modello UNICO il 730 può essere presentato in forma “congiunta” dai coniugi “non legalmente o effettivamente separati”.

Tra le novità di rilievo segnalo:
- la possibilità di fruire di un credito d’imposta in caso di “reintegro” di anticipazioni ricevute dai fondi pensione: quando viene richiesta una anticipazione ai fondi pensione questi operano, al momento di erogazione, una ritenuta d’imposta. I soggetti che intendono “reintegrare” la propria posizione previdenziale “restituendo” al fondo pensione quanto ricevuto a titolo di anticipazione, possono “recuperare”, mediante indicazione nel 730, la quota di imposta a suo tempo pagata sull’anticipazione stessa. –> consiglio a tutti coloro che hanno situazioni di questo tipo di porre la massima attenzione e segnalare il caso al soggetto che predispone il 730.

- la possibilità di fruire di una detrazione (500 o 250 €) per i soggetti che hanno fatto ricorso a mediatori per la conciliazione di una controversia civile o commerciale. L’importo della detrazione massimo in caso di successo della mediazione mentre è ridotto alla metà in caso di insuccesso.

- è stata prorogata la detrazione sull’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni in sostituzione di altri apparecchi obsoleti; ricordo che il nuovo acquisto deve essere almeno di classe energetica A+, che deve essere documentato l’acquisto (fattura-scontrino “parlante”), che deve essere documentato l’avvenuto ritiro e/o l’avvenuto smaltimento del vecchio apparecchio. La detrazione ottenibile è del 20% del costo del nuovo apparecchio su un costo massimo di 1000€.

- detrazione 55%: ricordo che la possibilità di ottenere la detrazione in questione è stata prorogata anche per il 2011; riguardo alle spese 2010 è importante verificare di aver chiuso i lavori e di aver inviato, entro 90 gg dalla data di chiusura lavori, specifica comunicazione sll’Enea con tutti gli allegati previsti dalla normativa (asseverazione, scheda informativa, attestato di certificazione). Per il riconoscimento della detrazione è fondamentale avere a disposizione tutti i documenti necessari per l’invio all’Enea nonché le fatture ed i bonifici “qualificati” (quindi con l’indicazione che si tratta di bonifico per la detrazione 55% L. 296/2006).
LAVORI NON TERMINATI ENTRO IL 31.12.2010 –> in questo caso il contribuente deve aver inviato ENTRO il 31.3.2011 una specifica dichiarazione all’Agenzia Entrate relativa alle spese sostenute nell’anno 2010… è necessario presentare al CAF copia di questa dichiarazione (con ricevuta di avvenuto invio) nonché specifica autocertificazione attestante che i lavori non sono ancora terminati.

- 36% –> ricordo che la detrazione sulle spese di ristrutturazione è stata prorogata sino al 31.12.2012.

- Detassazione premi di rendimento: segnalo che nel 730/2011 è possibile recuperare le maggiori imposte pagate per gli anni 2008 e 2009 su somme “detassabili” che non sono state riconsociute tali a suo tempo. Per l’individuazione di tali somme sarà necessario verificare le indicazioni che il datore di lavoro ha inserito nel modello CUD; i lavoratori che non sono più alle dipendenze del datore di lavoro che ha erogato redditi negli anni 2008 e 2009 possono, qualora ritengano di poter godere della detassazione su determinate somme, rivolgersi al vecchio datore di lavoro e richiedere il rilascio di un nuovo CUD con indicazione delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva.
- Detrazioni per stipola di contratti di locazione: ricordo che sono previste detrazioni per i soggetti che hanno in corso contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale; le detrazioni vanno da 150 a 991 euro e sono legate al tipo di contratto, all’età del locatore ed all’esistenza di determinate condizioni –> presentare sempre il contratto per la verifica della possibile applicazione di detrazioni o agevolazioni.

Ricordo inoltre che danno diritto ad una detrazione tutte le seguenti tipologie di spesa:
 

1 Spese sanitarie; 18 Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
2 Spese sanitarie per familiari non a carico; 19 Erogazioni liberali ai partiti politici
3 Spese sanitarie per portatori di handicap 20 Erogazioni liberali alle ONLUS
4 Spese per veicoli per i portatori di handicap 21 Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
5 Spese per l’acquisto di cani guida 22 Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
6 Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione 23 Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
7 Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale 24 Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili 25 Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio 26 Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
10 Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale 27 Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
11 Interessi per prestiti o mutui agrari 28 Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
12 Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza 29 Spese veterinarie
13 Spese per istruzione 30 Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
14 Spese funebri 31 Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
15 Spese per addetti all’assistenza personale 32 Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
16 Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive) 33 Spese per asili nido
17 Spese per intermediazione immobiliare 34 Altre spese detraibili

 

Nel modello 730 possono poi essere indicati gli “oneri deducibili” (contributi obbligatori, versamenti a fondi pensione, SSN su RC Autovetture, erogazioni liberali a ONLUS, ecc. ecc.).
Raccomandiamo a tutti i contribuenti di presentare per l’esame al CAF e/o ai professionisti che redigono il 730 TUTTA la documentazione e tutte le spese sostenute e di esporre tutte le variazioni intervenute rispetto all’anno precedente (figli e/o familiari a carico, modifiche di residenza, modifiche nella consistenza degli immobili, inizio o cessazione di contratti di locazione, ecc. ecc.) in modo da consentire la predisposizione di una dichiarazione corretta.
Lo studio è a disposizione dei clienti per le eventuali precisazioni.
Domenico Pezzotti

TABELLA SANZIONI INDEBITA COMPENSAZIONE

25 marzo 2011 3 commenti

Ripropongo, a memoria mia e dei lettori del Blog,  una interessante tabella relativa alle sanzioni in caso di ERRATE / INDEBITE Compensazioni di crediti Erariali:

Omesso o tardivo versamento per indebita compensazione di crediti

Violazione

Sanzione “piena”

Ravvedimento (dal 1° febbraio 2011)

Breve (30 gg)

Lungo (*)

Omesso o tardivo versamento o indebita compensazione di crediti esistenti ma non utilizzabili

30%

(1/10 del 30%)

 

3,00%

(1/8 del 30%)

 

3,75%

Compensazione crediti inesistenti per importi sino a 50 mila euro

Dal 100 al 200%

(1/10 del 100%)

 

10,00%

(1/8 del 100%)

 

12,50%

Compensazione crediti inesistenti per importi oltre 50 mila euro

200%

(1/10 del 200%)

 

20,00%

(1/8 del 200%)

 

25,00%

Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importi superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine per il pagamento

50%

(1/10 del 50%)

 

5,00%

(1/8 del 50%)

 

6,25%

(*)Il ravvedimento lungo deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione.

Si raccomanda la massima attenzione in presenza di cartelle esattoriali invitando coloro che temono di avere qualche pendenza a recarsi presso l’Esattoria competente per richiedere un “estratto di ruolo” dal quale sia possibile verificare la presenza e la natura di eventuali pendenze esattoriali.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

Cfr.: Tabella sole 24 Ore

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