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ACCERTAMENTO ESECUTIVO – REAZIONE – ALTERNATIVE

Di fronte ad un avviso di accertamento vi sono diverse alternative di reazione da parte del contribuente: queste devono essere innanzitutto conosciute ed in secondo luogo attivate con la massima attenzione.

Ecco una breve panoramica delle opzioni in mano al contribuente:

Acquiescenza all’accertamento
Uno dei possibili comportamenti che il contribuente può tenere quando gli viene notificato un atto di accertamento esecutivo può essere quello di accettare totalmente i rilievi mossi dal Fisco e, quindi, di pagare la somma richiesta rinunciando a presentare ricorso e istanza di accertamento con adesione. In questo caso (art 15, D.Lgs. 218/97) l’importo delle sanzioni viene ridotto ad 1/3 ma le imposte sono dovute per intero. Le sanzioni sono ridotte ad 1/6 se l’accertamento non è stato preceduto né da processo verbale di constatazione né da un invito al contraddittorio. Non sono dovuti, in questo caso, gli aggi per la riscossione.
L’acquiescenza si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall’atto che può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale (dietro istanza del contribuente), fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ad €51.645,69. In entrambi i casi, il versamento della prima rata o dell’unica rata deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e la ricevuta di pagamento deve essere inviata all’Ufficio entro 10 giorni dal pagamento. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Pagamento dopo i 60 giorni
Se il contribuente versa quanto richiesto in avviso di accertamento oltre il termine di presentazione del ricorso, non potrà più usufruire dello sconto di 1/3 sulle sanzioni e, quindi, dovrà pagare il totale delle imposte richieste, delle sanzioni e degli interessi. Siamo nella situazione in cui l’Agente della riscossione non è ancora intervenuto con l’esecuzione forzata anche se avrebbe la facoltà per farlo. Si ricorda che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con l’avviso di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura del 5,0243% in ragione annuale calcolati dal giorno successivo alla notifica degli atti. L’agente della riscossione incasserà in questo caso un aggio del 9% e, in caso di ritardato pagamento, anche gli interessi giornalieri e quelli di mora.

Istanza di accertamento con adesione
Entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente può anche optare per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Questa opzione prolunga di altri 90 giorni la data di esecutività dell’avviso di accertamento. Se l’accertamento con adesione si conclude con un accordo tra le parti e con il pagamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate non procederà con l’affidamento del carico ad Equitalia.
In caso di adesione le sanzioni sono ridotte ad 1/3.
E’ inoltre possibile fare richiesta di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni.
Il contribuente dovrà versare quanto dovuto entro 20 giorni dall’atto di adesione.
Tali somme possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se superano € 51.645,69.
La prima rata deve essere versata nel termine di 20 giorni dall’atto di adesione, mentre sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
Si ricorda che (art. 8, c. 3-bis D.Lgs. 218/97):

“In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, (ossia il 30%) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.

In seguito alle recenti modifiche apportate dal D.L. n.98/11, in caso di mancato pagamento di una rata l’Amministrazione Finanziaria irroga una sanzione del 60%.

L’articolo deve tuttavia essere letto in concomitanza a quanto già sopra precisato, ossia che l’intimazione ad adempiere deve essere contenuta anche negli atti successivi, nel caso di rideterminazione degli importi dovuti e che, quando una somma viene rideterminata, il mancato pagamento non comporta l’irrogazione della sanzione al 30%. Si crea, quindi, un problema di coordinamento fra le due discipline. La menzionata nota dell’Agenzia delle Entrate del 30/09/11 afferma sul punto che, in caso di accertamento con adesione, col pagamento della prima rata l’adesione si perfeziona e viene meno l’accertamento “esecutivo”. Con la conseguenza che non troverà più applicazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina sulla esecutività provvisoria. Pertanto, se il contribuente non paga la prima rata o non paga le successive nel termine prescritto, scatta la sanzione prevista dal citato art.8, co.3-bis, del D.Lgs. n.218/97, ossia l’iscrizione a ruolo di quanto residua e il pagamento della sanzione doppia del 60%. A tale riguardo sarà quindi emesso dall’Ufficio, un nuovo atto che segue l’iter dell’accertamento esecutivo. Restano esclusi dalla nuova disciplina gli accertamenti con adesione non preceduti dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Richiesta di esame in autotutela dell’atto
Il contribuente può anche presentare all’Ufficio un’”istanza in autotutela” chiedendo il riesame dell’atto; L’ufficio ha infatti il potere di annullare un atto se questo risulta essere illegittimo o errato.Il contribuente dovrà ovviamente precisare nell’istanza i motivi per i quali l’atto sia, a suo parere, illegittimo o errato.

Attenzione –> L’istanza di autotutela non interrompe né il termine per proporre ricorso, né eventuali azioni intraprese dall’Agente della riscossione così come la presentazione del ricorso non è ostativa alla richiesta in autotutela che può essere avanzata anche in pendenza di giudizio o di accertamento con adesione. La presentazione del ricorso è quindi, comunque, una mossa consigliata se il contribuente ritiene di avere fondate ragioni, e teme che l’istanza potrebbe non essere accolta.

Definizione delle sole sanzioni
Un’altra facoltà concessa al contribuente è quella di definire solo le sanzioni; risulta infatti possibile impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte accertate, fermo restando che quanto già versato (a titolo di sanzioni “definite”) non potrà essere recuperato. Il contribuente ottiene in questo modo la riduzione delle sanzioni ad 1/3 a condizione che queste siano versate entro il termine per la proposizione del ricorso. In ogni caso, la sanzione da pagare non potrà essere inferiore ad 1/3 della somma dei minimi edittali. Ricordiamo che il contribuente dovrà  consegnare o inviare la ricevuta di pagamento F24 all’Ufficio entro 10 giorni dal versamento.

Presentazione del ricorso

Il contribuente può ovviamente anche decidere di difendersi presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento o entro 150 in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (termini che possono essere anche maggiori in presenza di sospensione per periodo feriale che decorre dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno).

Da controllare –> Le “avvertenze” dell’atto di accertamento devono riportare tutte le informazioni necessarie relative alla facoltà di ricorso: – a chi va presentato il ricorso – come può avvenire la notifica -i dati da indicare nel ricorso – contenuto del fascicolo – indicazioni sulle novità previste per il contenzioso tributario dalle ultime leggi:

  • necessità di indicazione dell’indirizzo PEC e del numero di fax del difensore;
  • del codice fiscale della parte;
  • del pagamento del contributo unificato;
  • del deposito della nota di iscrizione della causa a ruolo.

In questa ipotesi il contribuente sarà comunque tenuto al versamento, tramite modello F24, di 1/3 delle imposte (e relativi interessi) accertati.

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi dovuti saranno affidati all’Agente della riscossione.

A proposito di immediato pagamento ricordiamo che l’art. 47 D.Lgs. 546/92 dispone quanto segue:

“Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria”.

La richiesta di sospensione giudiziale è sempre una scelta consigliata, infatti anche se la norma già prevede una sospensione ex lege di 180 giorni, è assai raro che il contenzioso possa chiudersi entro questo termine.

Il D.L. n.70/11 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.106 del 12 luglio 2011) ha aggiunto un nuovo comma all’articolo con il quale si precisa che l’istanza di sospensione deve essere decisa entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

È importante tenere presente che, in casi di particolare urgenza, l’art. 47 D.Lgs. 546/92, prevede anche la “sospensione urgente”. In base all’istanza del ricorrente il Presidente della sezione, con il decreto con cui fissa la trattazione dell’istanza di sospensione, può disporre già anche la temporanea sospensione se, oltre al fumus boni juris e al periculum in mora, ricorre anche un caso di eccezionale urgenza.

In questi casi le sanzioni saranno pagate solo dopo la sentenza e solo nell’ipotesi in cui abbia esito sfavorevole per il contribuente.

Inadempienza
Fa parte delle possibili scelte del contribuente quella di “non fare nulla” e diventare “inadempiente” rispetto alle richieste dell’atto di accertamento. In tal caso, dopo i 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo; trascorsi 30 giorni dallo spirare del termine il debito viene trasferito all’Agente della riscossione il quale, dopo la “vacatio” di 180 giorni di sospensione legale, potrà procedere ad esecuzione forzata.

Ci auguriamo che il riassunto delle opzioni di cui dispone il contribuente in caso di accertamento possa essere d’aiuto per una prima veloce disamina sul da farsi e sulle decisioni da prendere.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

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