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Archivio per febbraio 2012

PREGHIERE PER GUIDO

25 febbraio 2012 Lascia un commento

Voglio ringraziare tutti coloro che stanno accogliendo l’invito a pregare per Guido – 34 anni – in lotta tra la vita e la morte per un incidente stradale. Ogni giorno teniamo accese circa 15/16 candele di speranza per lui e la sua famiglia – GRAZIE!!

Continuiamo se possibile – Invito tutti a rileggere il primo appello cliccando QUI

GRAZIE A TUTTI  - Domenico

Categories: Notizie Generali

IMU: OVVERO PERCHE’ RIMPIANGEREMO L’ ICI

25 febbraio 2012 Lascia un commento

Riporto volentieri (grazie alla cortese autorizzazione dell’estensore) una riflessione-mail pervenutami in questi giorni…. si parla di Imposte Municipali….. ICI…IMU…

Un grazie al collega Paolo Angelo Napoli

     Sarà così, perché improvvisate società “esperte (?) di ICI, consulenti dei Comuni”, inventano valori stellari poi attribuiti alle aree fabbricabili. L’imponibile è mediamente superiore da tre a cinque volte quello già in precedenza quantificato dai Consigli Comunali. L’ICI relativa viene aumentata in pari misura, gravata da diaboliche sanzioni e interessi

     Chi non volle o non vorrà ricorrere, di fatto riconosce / riconoscerà quei fantasiosi valori e dovrà pagare l’ IMU con la ben più elevata aliquota minima del 0,76 per mille. Inoltre i Comuni potranno deliberare un aumento di quell’aliquota di un ulteriore 0,3 per mille. Potrebbero però diminuirla in pari misura, ma chi ci crede?

     Ecco perché Le scrivo: lo scorso 2011 personalmente o con alcuni colleghi ho presentato 11 ricorsi ICI, con i risultati di cui all’ allegato:  tutti accolti. Dieci integralmente, l’undecimo in buona parte.  In soldoni: quanto eccepito è stato accolto per il 93,82%,  per il residuo 6,18% pende appello in secondo grado. Per 7 di quei ricorsi (su 11), I COMUNI SONO STATI CONDANNATI A PAGARE LE SPESE DI GIUDIZIO, con ampia soddisfazione dei ricorrenti, ripagati di quanto sborsato per essere difesi.

     Undici ricorsi sono poca cosa, ma quell’esito positivo è ripetibile perché motivato dall’ esperienza acquisita in oltre dieci anni di dedizione all’ICI, quando assistevo i Comuni (Brescia compresa), in pratica senza contenzioso perché non chiedevo nulla di meno e nulla di più del dovuto.

     Pagare correttamente le tasse è doveroso, come ricorda Mario Monti; estorcere ai rassegnati  cittadini  ICI  non dovuta e tra breve l’ancor più gravosa IMU è scandaloso.

     Senza ricorrere ai “forconi” dei camionisti, potrà richiedermi via mail dettagli forse utili per la tutela dei Suoi assistiti. Se vuole, mi lasci il numero di telefono. Cordialità.

PAOLO ANGELO NAPOLI    -   paolo.angelo.napoli@gmail.com   

Risultati Contenzioso ICI

Risultati Contenzioso ICI

… Grazie al Collega per aver contribuito a sfatare il mito che tutti sono sempre e solo evasori…  Gli evasori ci sono ma ci sono anche tanti  cacciatori di streghe che rincorrono laute ricompense o (immeritate) promozioni. e Grazie per la disponibilità del collega Paolo Angelo nei confronti di chi, come lui, lavora per cercare giustizia e correttezza nei rapporti tra fisco e contribuente.

PD.

CANONE RAI SUI COMPUTER DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

23 febbraio 2012 1 commento

Siamo proprio nell’Italia delle assurdità…..

Pare che l’Agenzia delle Entrate stia chiedendo a imprese e professionisti il pagamento dell’”ABBONAMENTO SPECIALE RAI” in quanto “detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare“.

La legge infatti pare assoggettare ad obbligo di “canone” tutti gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo.

…… credo che la norma (Regio Decreto 246 del 21 febbraio 1938 – Articolo 27) si riferisse, a suo tempo, a ben precise fattispecie di situazioni…. e non certo ai computer aziendali utilizzati (quasi) esclusivamente per l’attività lavorativa in contesti ove eventuali utilizzi “per attività estranee al lavoro” possono costituire infrazione disciplinare a carico dei lavoratori…..

La RAI non sa più, insomma, come fare a tenere in piedi il proprio bilancio ed ora cerca denari freschi anche nel mondo delle imprese e dei professionisti.

La mossa dell’Agenzia delle Entrate (che gestisce l’incasso del “tributo-RAI”) finirà per creare una marea di contenzioso, ore ed ore perse per contrastare questo balzello legato ad un cavillo giuridico e completamente slegato dal buonsenso comune. L’Italia SPRECA il proprio tempo a contrastare le brillanti idee di alcuni funzionari statali che per mantenere il proprio “posto d’oro” inventano ogni giorno adempimenti su adempimenti a carico di cittadini e imprese.

Questi signori non hanno mai provato cosa sia il “lavoro” probabilmente!….  non sarà che la loro convinzione che i computer aziendali possano essere utilizzati per guardare programmi televisivi perché loro EFFETTIVAMENTE lo fanno??

Parlamentari!!! se veramente ci siete rimediate subito a questa ennesima stortura tutta italiana!.

Chi volesse approfondire l’argomento può leggere:

Il Giornale: RIVOLTA CONTRO IL CANONE RAI PER I PC

Associazione Consumatori ADUC: CANONE RAI – RICHIESTA ILLEGITTIMA ANCHE PER I PC

Sole 24 Ore: CANONE RAI SUL COMPUTER DELL’IMPRESA

…. e mille altri in rete… leggete e indignatevi!

Domenico Pezzotti

IMPORTANTE – RICHIESTA DI PREGHIERE

18 febbraio 2012 2 commenti

Guido, 34 anni, cliente dello studio, sta lottando tra la vita e la morte a causa di un incidente stradale che lo ha portato in coma sabato scorso 11 febbraio.

Chiedo a tutti i lettori del blog una preghiera e un sostegno, anche silenzioso per Guido, per la moglie (sposato da 1 anno e 1/2) e per la figlioletta di appena 3 mesi.

Chi volesse può “accendere una candela” a questo indirizzo

http://www.gratefulness.org/candles/search.cfm?l=ita

Inserite GUI77 nella ricerca per gruppo – appariranno tutte le candele che gli altri amici hanno acceso per Guido.

L’invito è rivolto anche a chi non lo conosce… la forza della preghiera e la causa per la quale viene proposta sono la nostra vera forza.
Grazie

Domenico

DATORI DI LAVORO – ISPEZIONI PROGRAMMATE IN LOMBARDIA

18 febbraio 2012 Lascia un commento

Leggo sul Sole 24 Ore del 10.2 che il Ministero del Lavoro ha programmato oltre 138.967 ispezioni sui datori di lavoro italiani.

13690 sono invece le ispezioni programmate nei confronti delle aziende operanti nella regione LOMBARDIA.

Le ispezioni saranno mirate a individuare principalmente l’esistenza di rapporti “totalmente in nero” o che impiegano “clandestini extracomunitari” (con “attenzioni particolari” alle imprese dei settori EDILIZIA e AGRICOLTURA).

Il Programma passerà tuttavia al vaglio anche altri tipi di rapporto per verificarne la genuinità… in particolare potrebbero essere interessati da una visita tutti i datori di lavoro che hanno in essere contratti di:

  • distacco di personale (sia come distaccante che come distaccatario)
  • appalti di servizi
  • lavoro intermittente
  • lavoro “a vouchers”
  • lavoro part-time
  • collaborazioni coordinate e continuative o a progetto
  • associazioni in partecipazione
  • prestazioni di manodopera con partita IVA
  • prestazioni di lavoro autonomo ex. art. 2222 cc

L’Inail ha invece in programma controlli mirati su segnalazioni provenienti da particolari banche dati di aziende che non hanno posizioni aperte con l’Istituto e con particolare attenzione all’imprenditoria “cinese”, al settore degli asili nido privati ed a quello della piccola pesca.

Le imprese edilizie vedranno intensificati i controlli nei loro confronti con riferimento alla specifica materia della Sicurezza sui cantieri.

Raccomandiamo ai clienti ed ai lettori in genere di verificare bene le tipologie di rapporto in corso con tutti i soggetti che operano “per e in” azienda… particolare attenzione ai contratti di Appalto che devono essere “genuini” e non nascondere “mere prestazioni di manodopera”. LE SANZIONI PER ILLECITA SOMMINISTRAZIONE (rato che generalmente si configura dietro un appalto illecito di servizi) SONO ELEVATE E COMPORTANO LA DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 ore 10-2-2012 – p. 31

REGIME PREMIALE PER I CONTRIBUENTI CHE ADOTTANO LA COMPLETA TRASPARENZA

14 febbraio 2012 Lascia un commento

Tra le norme del Governo Monti ve n’è una che crea parecchia curiosità e che sarà destinataria di attenzioni e discussioni.

Si tratta della disposizione che introduce particolari “facilitazioni” (benefici fiscali, semplificazione di adempimenti amministrativi e agevolazioni sugli accertamenti) ai contribuenti che effettuino TUTTE LE OPERAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITA’ ESERCITATA tramite un conto corrente “dedicato”. Il nuovo regime dovrà essere meglio definito da uno specifico provvedimento dell’Amministrazione finanziaria.

Riepiloghiamo di seguito le condizioni per accedere al regime (che dovrebbe essere potabile a partire dal 1 gennaio 2013) e le facilitazioni previste per chi potrà/vorrà aderire allo stesso:

CONDIZIONI DI ACCESSO:

  • Sarà necessario “dialogare” con l’Agenzia delle Entrate ESCLUSIVAMENTE in forma telematica e trasmettere i files di:
  • - corrispettivi
  • - fatture emesse e ricevute
  • - movimentazioni relative ad acquisti o cessioni non documentate da fattura
  • Sarà inoltre necessario istituire ed utilizzare per l’attività ESCLUSIVAMENTE un conto corrente bancario”dedicato”

BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI PER I CONTRIBUENTI:

  • L’Amministrazione finanziaria effettuerà per conto dei contribuenti:
  • - la predisposizione automatica delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento, “eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie”
  • - la predisposizione automatica del modello 770, del modello CUD (? in quale caso non si capisce), dei modelli di versamento periodico delle ritenute, “previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie”
  • E’ prevista la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale
  • Eventuali rimborsi d’imposta verranno accelerati rispetto agli altri contribuenti
  • Non sarà necessario il visto di conformità per la compensazione di crediti > 15000 euro
  • Non sarà necessario prestare garanzia per i rimborsi IVA oltre soglia
  • I contribuenti saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • I termini di decadenza per gli accertamenti vengono ridotti di un anno (tre anni dopo la presentazione della dichiarazione anziché quattro)
  • Per i contribuenti NON in contabilità ordinaria sono previsti inoltre i seguenti benefici:
  • - applicazione del criterio di cassa nella determinazione del reddito IRPEF
  • - predisposizione automatica della dichiarazione IRPEF e IRAP (previo invio telematico, immagino, dell’ulteriore documentazione necessaria ad una corretta dichiarazione….. )
  • - esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dei beni ammortizzabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA, acconto compreso.

ATTENZIONE –> I soggetti che non ottemperano o che ritardano rispetto alle disposizioni (che dovremo ben vedere!!) necessarie per fruire del regime:

  1. perdono il diritto ad usufruire dei benefici
  2. incorrono in una sanzione amministrativa da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 4000 euro

CONSIDERAZIONI STRETTAMENTE PERSONALI

Tutto quanto ipotizzato è molto bello e pare veramente essere un valido aiuto al contribuente…. la norma non tiene tuttavia conto di alcune insormontabili difficoltà che oggi sono a carico di chi si pone a “cuscinetto” tra le esigenze dell’Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti “obbligati” agli adempimenti:

  • Il contribuente spesso e volentieri NON SA COSA DEBBA ESSERE REGISTRATO E COSA NO… sarà difficile che riesca a individuare ed inviare correttamente i documenti “necessari”….
  • Moltissimi contribuenti hanno conoscenze tecnologiche ancora molto limitate… e le procedure per le comunicazioni telematiche con l’Agenzia sono spesso farraginose, richiedono  un po’ di dimestichezza, richiedono frequenti aggiornamenti, richiedono di lavorare con altre applicazioni….. Oggi, per qualcuno, è un’odissea anche solo riuscire ad attivare il cassetto fiscale!!
  • Moltissimi contribuenti non hanno tempo/conoscenze per mantenere il minimo di aggiornamento sulle cose da fare e sui cambiamenti rapidi e talvolta “devastanti” della normativa…. se l’Agenzia delle Entrate non affiancherà un’attività di “consulenza” (che rappresenta oggi il vero VALORE AGGIUNTO nella nostra attività di studio) sarà difficile che il contribuente possa trarre dal regime in oggetto veri vantaggi!
  • Nel nostro studio è in atto da anni un sistema di consulenza che aiuta il cliente a fare determinate scelte in base a previsioni ragionate e non in base a dati consuntivi…. I contribuenti che necessitano di tale tipo di aiuto dovranno essere seguiti “ad personam”……  l’Amministrazione dovrà incrementare parecchio il proprio organico e dedicare risorse a questo tipo di attività.

Sulla base di quanto sopra credo che per alcuni piccoli contribuenti potrà essere interessante “sfruttare” i benefici offerti dalla normativa; il tutto, credo, sempre sotto l’egida e con l’aiuto e l’esperienza di chi ha in mano le necessarie conoscenze per impedire che lo specchietto per le allodole rappresentato da “Agevolazioni e Risparmio” si traduca in una trappola che comporti pesanti sanzioni e, probabilmente, accertamenti sulla gestione dell’attività.

I clienti dello studio saranno debitamente informati sulle opportunità del regime.

Cordiali saluti

Domenico Pezzotti

cfr.: Pratica fiscale e professionale n. 1 del 2-1-2012

ACCERTAMENTO ESECUTIVO – REAZIONE – ALTERNATIVE

7 febbraio 2012 Lascia un commento

Di fronte ad un avviso di accertamento vi sono diverse alternative di reazione da parte del contribuente: queste devono essere innanzitutto conosciute ed in secondo luogo attivate con la massima attenzione.

Ecco una breve panoramica delle opzioni in mano al contribuente:

Acquiescenza all’accertamento
Uno dei possibili comportamenti che il contribuente può tenere quando gli viene notificato un atto di accertamento esecutivo può essere quello di accettare totalmente i rilievi mossi dal Fisco e, quindi, di pagare la somma richiesta rinunciando a presentare ricorso e istanza di accertamento con adesione. In questo caso (art 15, D.Lgs. 218/97) l’importo delle sanzioni viene ridotto ad 1/3 ma le imposte sono dovute per intero. Le sanzioni sono ridotte ad 1/6 se l’accertamento non è stato preceduto né da processo verbale di constatazione né da un invito al contraddittorio. Non sono dovuti, in questo caso, gli aggi per la riscossione.
L’acquiescenza si perfeziona con il versamento delle somme risultanti dall’atto che può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale (dietro istanza del contribuente), fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ad €51.645,69. In entrambi i casi, il versamento della prima rata o dell’unica rata deve essere effettuato entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e la ricevuta di pagamento deve essere inviata all’Ufficio entro 10 giorni dal pagamento. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Pagamento dopo i 60 giorni
Se il contribuente versa quanto richiesto in avviso di accertamento oltre il termine di presentazione del ricorso, non potrà più usufruire dello sconto di 1/3 sulle sanzioni e, quindi, dovrà pagare il totale delle imposte richieste, delle sanzioni e degli interessi. Siamo nella situazione in cui l’Agente della riscossione non è ancora intervenuto con l’esecuzione forzata anche se avrebbe la facoltà per farlo. Si ricorda che, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con l’avviso di accertamento sono maggiorate degli interessi di mora nella misura del 5,0243% in ragione annuale calcolati dal giorno successivo alla notifica degli atti. L’agente della riscossione incasserà in questo caso un aggio del 9% e, in caso di ritardato pagamento, anche gli interessi giornalieri e quelli di mora.

Istanza di accertamento con adesione
Entro il termine per la proposizione del ricorso, il contribuente può anche optare per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Questa opzione prolunga di altri 90 giorni la data di esecutività dell’avviso di accertamento. Se l’accertamento con adesione si conclude con un accordo tra le parti e con il pagamento delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate non procederà con l’affidamento del carico ad Equitalia.
In caso di adesione le sanzioni sono ridotte ad 1/3.
E’ inoltre possibile fare richiesta di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni.
Il contribuente dovrà versare quanto dovuto entro 20 giorni dall’atto di adesione.
Tali somme possono essere versate anche ratealmente, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 rate trimestrali se superano € 51.645,69.
La prima rata deve essere versata nel termine di 20 giorni dall’atto di adesione, mentre sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
Si ricorda che (art. 8, c. 3-bis D.Lgs. 218/97):

“In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, (ossia il 30%) applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo”.

In seguito alle recenti modifiche apportate dal D.L. n.98/11, in caso di mancato pagamento di una rata l’Amministrazione Finanziaria irroga una sanzione del 60%.

L’articolo deve tuttavia essere letto in concomitanza a quanto già sopra precisato, ossia che l’intimazione ad adempiere deve essere contenuta anche negli atti successivi, nel caso di rideterminazione degli importi dovuti e che, quando una somma viene rideterminata, il mancato pagamento non comporta l’irrogazione della sanzione al 30%. Si crea, quindi, un problema di coordinamento fra le due discipline. La menzionata nota dell’Agenzia delle Entrate del 30/09/11 afferma sul punto che, in caso di accertamento con adesione, col pagamento della prima rata l’adesione si perfeziona e viene meno l’accertamento “esecutivo”. Con la conseguenza che non troverà più applicazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, la disciplina sulla esecutività provvisoria. Pertanto, se il contribuente non paga la prima rata o non paga le successive nel termine prescritto, scatta la sanzione prevista dal citato art.8, co.3-bis, del D.Lgs. n.218/97, ossia l’iscrizione a ruolo di quanto residua e il pagamento della sanzione doppia del 60%. A tale riguardo sarà quindi emesso dall’Ufficio, un nuovo atto che segue l’iter dell’accertamento esecutivo. Restano esclusi dalla nuova disciplina gli accertamenti con adesione non preceduti dalla notifica dell’avviso di accertamento.

Richiesta di esame in autotutela dell’atto
Il contribuente può anche presentare all’Ufficio un’”istanza in autotutela” chiedendo il riesame dell’atto; L’ufficio ha infatti il potere di annullare un atto se questo risulta essere illegittimo o errato.Il contribuente dovrà ovviamente precisare nell’istanza i motivi per i quali l’atto sia, a suo parere, illegittimo o errato.

Attenzione –> L’istanza di autotutela non interrompe né il termine per proporre ricorso, né eventuali azioni intraprese dall’Agente della riscossione così come la presentazione del ricorso non è ostativa alla richiesta in autotutela che può essere avanzata anche in pendenza di giudizio o di accertamento con adesione. La presentazione del ricorso è quindi, comunque, una mossa consigliata se il contribuente ritiene di avere fondate ragioni, e teme che l’istanza potrebbe non essere accolta.

Definizione delle sole sanzioni
Un’altra facoltà concessa al contribuente è quella di definire solo le sanzioni; risulta infatti possibile impugnare l’accertamento solo per le maggiori imposte accertate, fermo restando che quanto già versato (a titolo di sanzioni “definite”) non potrà essere recuperato. Il contribuente ottiene in questo modo la riduzione delle sanzioni ad 1/3 a condizione che queste siano versate entro il termine per la proposizione del ricorso. In ogni caso, la sanzione da pagare non potrà essere inferiore ad 1/3 della somma dei minimi edittali. Ricordiamo che il contribuente dovrà  consegnare o inviare la ricevuta di pagamento F24 all’Ufficio entro 10 giorni dal versamento.

Presentazione del ricorso

Il contribuente può ovviamente anche decidere di difendersi presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento o entro 150 in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (termini che possono essere anche maggiori in presenza di sospensione per periodo feriale che decorre dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno).

Da controllare –> Le “avvertenze” dell’atto di accertamento devono riportare tutte le informazioni necessarie relative alla facoltà di ricorso: – a chi va presentato il ricorso – come può avvenire la notifica -i dati da indicare nel ricorso – contenuto del fascicolo – indicazioni sulle novità previste per il contenzioso tributario dalle ultime leggi:

  • necessità di indicazione dell’indirizzo PEC e del numero di fax del difensore;
  • del codice fiscale della parte;
  • del pagamento del contributo unificato;
  • del deposito della nota di iscrizione della causa a ruolo.

In questa ipotesi il contribuente sarà comunque tenuto al versamento, tramite modello F24, di 1/3 delle imposte (e relativi interessi) accertati.

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi dovuti saranno affidati all’Agente della riscossione.

A proposito di immediato pagamento ricordiamo che l’art. 47 D.Lgs. 546/92 dispone quanto segue:

“Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria”.

La richiesta di sospensione giudiziale è sempre una scelta consigliata, infatti anche se la norma già prevede una sospensione ex lege di 180 giorni, è assai raro che il contenzioso possa chiudersi entro questo termine.

Il D.L. n.70/11 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.106 del 12 luglio 2011) ha aggiunto un nuovo comma all’articolo con il quale si precisa che l’istanza di sospensione deve essere decisa entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

È importante tenere presente che, in casi di particolare urgenza, l’art. 47 D.Lgs. 546/92, prevede anche la “sospensione urgente”. In base all’istanza del ricorrente il Presidente della sezione, con il decreto con cui fissa la trattazione dell’istanza di sospensione, può disporre già anche la temporanea sospensione se, oltre al fumus boni juris e al periculum in mora, ricorre anche un caso di eccezionale urgenza.

In questi casi le sanzioni saranno pagate solo dopo la sentenza e solo nell’ipotesi in cui abbia esito sfavorevole per il contribuente.

Inadempienza
Fa parte delle possibili scelte del contribuente quella di “non fare nulla” e diventare “inadempiente” rispetto alle richieste dell’atto di accertamento. In tal caso, dopo i 60 giorni dalla notifica, l’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo; trascorsi 30 giorni dallo spirare del termine il debito viene trasferito all’Agente della riscossione il quale, dopo la “vacatio” di 180 giorni di sospensione legale, potrà procedere ad esecuzione forzata.

Ci auguriamo che il riassunto delle opzioni di cui dispone il contribuente in caso di accertamento possa essere d’aiuto per una prima veloce disamina sul da farsi e sulle decisioni da prendere.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

OBBLIGO INSERIMENTO CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI

3 febbraio 2012 Lascia un commento

Informiamo gli interessati che che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un particolare obbligo che concerne gli annunci immobiliari.

L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 (che ha introdotto il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005) prevede infatti che:

nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.

Sono interessati dalla nuova disposizione:

  • gli operatori del settore immobiliare, (imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare)
  • tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa.

Oggetto dell’informativa obbligatoria pare sia l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE; quindi: la classe energetica nella quale l’immobile è stato collocato e che è appunto “attestata” dall’ACE.

Chi viola le regole pare incorra nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

La Regione Lombardia, con una nota informativa ha chiarito che non scatta la multa per gli annunci immobiliari “pattuiti” prima del nuovo anno, ossia i contratti la cui pubblicazione è stata concordata entro il 31 dicembre 2011. In tal caso, il titolare dell’annuncio che ha disposto la loro affissione prima del 1° gennaio 2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista, deve trasmettere un’auto-dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 al Comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione.

La dichiarazione deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.

Il provvedimento della regione Lombardia può essere approfondito cliccando QUI.

INTEGRO IL PRESENTE ARTICOLO CON LE INTERESSANTI INFORMAZIONI COMUNICATEMI IN EXTREMIS DALL’AMICA ARCH. ANGELA FACCOLI:

D – Se un edificio non è soggetto all’obbligo di ACE secondo quanto definito nella DGR VIII/8745, sono comunque obbligato ad indicare la classe ed il fabbisogno energetico al fine di rispettare l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale finalizzato alla vendita o alla locazione?

R – No, come definito al punto 4 dell’allegato alla DGR IX/2555: “Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, le seguenti fattispecie:

  • a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
  • b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
  • c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della DGR 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
  • d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “IMMOBILE NON SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA”.

D – Dove posso trovare maggiori informazioni in merito all’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione?

R – Può trovare maggiori informazioni consultando la DGR IX/2555 e l’aggiornamento della nota informativa relativa alle competenze dei Comuni in merito al controllo e all’irrogazione delle sanzioni in materia di certificazione energetica degli edifici ed annunci commerciali per la loro vendita o locazione, inviata da Regione Lombardia a tutti i Comuni lombardi il 21 dicembre 2011, disponibili al seguente link.

D- Nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione è sufficiente indicare la classe energetica dell’edificio?

R- No, oltre alla classe energetica relativa al riscaldamento a cui l’edificio appartiene, dovrà essere indicato anche il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento (kWh/m2 per anno o KWh/m3 per anno) che identifica l’indice di prestazione energetica.

… in buona sostanza: Sempre l’indicazione su ogni annuncio di vendita/locazione, anche se l’immobile non è soggetto a certificazione, e INDICAZIONE, oltre che della Classe Energetica, ANCHE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA dell’immobile oggetto di annuncio commerciale.

Cordiali saluti.

Studio Domenico Pezzotti

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