SCHEDE CARBURANTE… ATTENZIONE!!!
Commette reato di dichiarazione fraudolenta il soggetto che contabilizza schede carburante gonfiate e “compilate” senza il rispetto delle norme in materia”
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012, ha condannato un contribuente perché ha contabilizzato schede carburante che presentavano i seguenti aspetti critici:
- Consumo medio del mezzo 1,73 Km/litro contro i consumi dichiarati dalla casa produttrice di ca. 15 Km/litro
- Indicazione di rifornimenti (con tanto di “timbro”) in giorni in cui il distributore era chiuso al pubblico ed il distributore non era munito di “Self Service”
- I titolari del distributore hanno disconosciuto le firme poste sulla scheda accanto ai singoli rifornimenti
- Sulla scheda mancava l’indicazione del numero di Kilometri alla fine del periodo (mese o trimestre)
E’ assolutamente importante che la gestione delle schede carburante avvenga con la massima precisione in quanto si tratta di documenti fiscali del tutto assimilabili alle fatture. L’ASSENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI E LA PRESENZA DI GRAVI INCONGRUENZE CON LA REALTA’ RENDONO I DOCUMENTI “NON VERITIERI” E LEGITTIMANO LE RETTIFICHE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.
Rettifiche che, anche resistendo sino all’ultimo grado di giudizio, vengono poi definitivamente confermate dalla Cassazione.
Invitiamo pertanto i gentili lettori a rivedere eventuali leggerezze nella compilazione della scheda carburante ed a porre la massima attenzione agli elementi essenziali del documento.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti