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Archivio per gennaio 2012

PERDONO IL CREDITO IVA LE SOCIETA’ NON OPERATIVE

31 gennaio 2012 Lascia un commento

MASSIMA ATTIENZIONE PER LE SOCIETA’ NON OPERATIVE IN PERDITA CON CREDITI IVA

Ricordiamo che la Manovra di Ferragosto ha introdotto una nuova fattispecie di “non operatività” in ambito societario nei confronti delle imprese che per tre periodi d’imposta consecutivi, alternativamente:
  1. dichiarano una perdita fiscale;
  2. dichiarano perdite fiscali in due esercizi e, nell’altro esercizio del triennio di osservazione, un reddito imponibile inferiore al reddito minimo richiesto in caso di applicazione della normativa per le società “di comodo per legge”.
Nei casi sopra descritti la società viene quindi “targata” come “di comodo” nel periodo d’imposta successivo al triennio di “osservazione”; il tutto indipendentemente dai ricavi dichiarati (che possono anche essere superiori a quelli minimi richiesti per non essere di comodo)
La novità in questione decorre dal periodo d’imposta 2012 e dunque il primo triennio sensibile alla norma è quello 2009-2010-2011.
Per le società che nel triennio considerato ricadono in una delle fattispecie sopra indicate, si producono i seguenti “nefasti” effetti:
  1. obbligo di dichiarare un reddito minimo calcolato in base a coefficienti percentuali su determinai valori di bilancio
  2. valore della produzione minimo ai fini Irap
  3. limitazioni al riporto delle perdite maturate nei precedenti esercizi
  4. impossibilità di effettuare compensazioni orizzontali del credito Iva.
Con riferimento all’IVA, oltre all’impossibilità di compensazione on altri tributi, si ricorda che non è possibile richiedere il rimborso del credito stesso e/o cederlo a terzi. Ricordiamo inoltre che il protrarsi per tre anni consecutivi dello status “di comodo” comporta la perdita definitiva del credito Iva.
E’ da segnalare la seguente questione per la quale riporto volentieri un passo tratto da “La Lente sul Fisco”:
Uno degli aspetti più critici riguarda il momento a partire dal quale le limitazioni all’utilizzo del credito Iva prestano efficacia, in quanto nell’ipotesi in questione, come detto, lo status di società non operativa si riflette nel periodo d’imposta successivo alla decorrenza del triennio di osservazione (e quindi nel 2012, laddove nel triennio 2009 – 2011 si siano realizzata una delle due fattispecie in precedenza indicate). Si potrebbe quindi concludere che, per una società che ha dichiarato perdite nel triennio 2009 – 2011, alla data del 1° gennaio 2012 si realizza già la condizione di non operatività, con conseguente limitazione all’utilizzo del credito Iva esistente a tale data (1° gennaio 2012). Tuttavia, tale conclusione non può essere accettata, atteso che la prassi dell’Agenzia delle Entrate emanata sul punto (si veda, ad esempio, la C.M. n. 25/E/2007), ha sempre sostenuto che le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si rendono applicabili al credito emergente dalla dichiarazione relativa all’anno in cui la società è dichiarata non operativa, e quindi nel caso di specie al credito emergente dalla dichiarazione Iva dell’anno 2012, presentata nel 2013. Ciò starebbe a significare che il credito esistente al 1° gennaio 2012 è dunque liberamente utilizzabile, fermo restando che l’eventuale status di non operatività (determinato in sede di Unico 2012, per l’anno 2011, al verificarsi del terzo periodo d’imposta consecutivo in perdita), potrà comportare la restituzione dei rimborso infrannuali eventualmente richiesti ed ottenuti nel corso del 2012, oltre ad interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni (C.M. n. 25/E/2007).

In buona sostanza…. il credito 2011, anche nel caso di sussistenza dei requisiti 2009/2011 che fanno entrare la società nell’alveo delle società di comodo, dovrebbe essere “salvo” e compensabile. Si auspica tuttavia da più parti che l’Agenzia prenda una chiara posizione in modo da consentire ai contribuenti un comportamento sereno e non foriero di contestazioni.

Ricordiamo che per non incorrere nelle penalizzazioni di cui sopra, può essere interessante verificare l’esistenza, in capo alla società, di una delle cause di esclusione previste dalla disciplina delle società di comodo, oppure vagliare la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo.

In questi casi infatti la società viene di fatto esclusa dalle previsioni normative e non vede applicarsi le limitazioni proprie delle società non operative.

E’ importante che ogni soggetto che sa di trovarsi con almeno due anni di perdita fiscale alle spalle effettui una sollecita e precisa verifica della propria situazione in modo da poter agire con tempistiche che evitino errori o perdita di opportunità.

I clienti dello studio sono stati monitorati in questi giorni e debitamente convocati per la verifica della posizione e l’eventuale “da farsi”.

Con la speranza di aver fornito un utile promemoria informativo a clienti e lettori….

… cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: La lente sul Fisco – 12 gennaio 2011 – articolo

SCHEDE CARBURANTE… ATTENZIONE!!!

24 gennaio 2012 Lascia un commento

Commette reato di dichiarazione fraudolenta il soggetto che contabilizza schede carburante gonfiate e “compilate” senza il rispetto delle norme in materia”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 912 del 13 gennaio 2012, ha condannato un contribuente perché ha contabilizzato schede carburante che presentavano i seguenti aspetti critici:

  1. Consumo medio del mezzo 1,73 Km/litro contro i consumi dichiarati dalla casa produttrice di ca. 15 Km/litro
  2. Indicazione di rifornimenti (con tanto di “timbro”) in giorni in cui il distributore era chiuso al pubblico ed il distributore non era munito di “Self Service”
  3. I titolari del distributore hanno disconosciuto le firme poste sulla scheda accanto ai singoli rifornimenti
  4. Sulla scheda mancava l’indicazione del numero di Kilometri alla fine del periodo (mese o trimestre)

E’ assolutamente importante che la gestione delle schede carburante avvenga con la massima precisione in quanto si tratta di documenti fiscali del tutto assimilabili alle fatture. L’ASSENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI E LA PRESENZA DI GRAVI INCONGRUENZE CON LA REALTA’ RENDONO I DOCUMENTI “NON VERITIERI” E LEGITTIMANO LE RETTIFICHE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE.

Rettifiche che, anche resistendo sino all’ultimo grado di giudizio, vengono poi definitivamente confermate dalla Cassazione.

Invitiamo pertanto i gentili lettori a rivedere eventuali leggerezze nella compilazione della scheda carburante ed a porre la massima attenzione agli elementi essenziali del documento.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

SOCIETA’ E DITTE CESSATE – DIRITTO ANNUALE 2012!

20 gennaio 2012 Lascia un commento

Ricordiamo che, per non essere obbligate a pagare il diritto annuale 2012 alla Camera di Commercio è necessario:

- che le imprese individuali cessino la propria attività con data non successiva al 31.12.2011 e presentino domanda di cancellazione dal registro delle imprese o dall’albo imprese artigiane entro e non oltre il 30.01.2012

- che le società in liquidazione devono approvano il bilancio finale di liquidazione e/o il piano di riparto con data non successiva al 31.12.2011 e presentino la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2012

- che le società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione in data non successiva al 31.12.2011 devono presentare la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro e non oltre il 30.01.2012.

Ricordiamo che per non incorrere in sanzioni la denuncia di cessazione avente effetto 31.12.2011 deve essere trasmessa alla Camera di Commercio entro e non oltre il 30.01.2012.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Drc Network & CCIAA PD

SCONTO PREMIO INAIL PER ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

16 gennaio 2012 Lascia un commento

Ricordiamo che le aziende tenute al versamento del premio INAIL, che svolgano l’attività da almeno due anni e che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di igiene sicurezza nei luoghi di lavoro (rispetto al “minimo” richiesto dalle norme del D.Lgs. n.81/08) possono CHIEDERE all’Inail una riduzione del tasso di premio applicato (cfr. art.24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffa dei Premi (M.A.T.).

La riduzione, se riconosciuta, sarà applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2012 (febbraio 2013); essa è applicata in misura fissa ed è collegata al numero di lavoratori presenti in azienda; o sconto è riconosciuto in percentuali: da un massimo del 30% di riduzione per aziende fino a 10 dipendenti ad un minimo del 7% per le aziende con oltre 500 addetti.

L’azienda, per poter accedere al beneficio, deve essere:

  1. in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
  2. in possesso della regolarità contributiva e assicurativa (le aziende con un contenzioso in corso, giudiziale o amministrativo, si considerano regolari ai fini dello sconto, ma un eventuale esito sfavorevole del contenzioso comporterà il recupero del beneficio con l’applicazione delle sanzioni di legge).

Per fruire della riduzione, è necessario inoltre che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro rientrino nelle seguenti situazioni:

  • applicare in maniera integrale sia la parte economica che normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché gli altri obblighi di legge;
  • assenza, in capo al datore di lavoro, di provvedimenti, amministrativi o giudiziari, definitivi per violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e Casse Edili (edilizia).

 L’azienda DEVE presentare la domanda entro il 29 febbraio 2012

Poiché, RICORDIAMO, è necessario aver effettuato, nel 2011, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni è opportuno che l’azienda si “muova per tempo” al fine di verificare l’esistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali che consentono di poter presentare la domanda ed ottenere la riduzione.

Il “punto critico” è la verifica di “cosa si considera intervento di miglioramento”… a tal fine invitiamo a leggere i chiarimenti disponibili sul sito INAIL ai quali è possibile accedere “direttamente” cliccando “QUI”.

Sul sito web INAIL – www.inail.it– è inoltre presente un questionario di autovalutazione a disposizione di coloro che vogliano verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

I clienti dello studio sono stati direttamente avvertiti con apposita circolare.

Studio Pezzotti

cfr.: Informative Impresa & Lavoro gen-2012

…MACCHINA PER INCASSARE….

13 gennaio 2012 Lascia un commento

Segnalo volentieri questo “articolo-sfogo” di un collega Mantovano.

Il “pezzo” mette in evidenza la miriade di difficoltà che il contribuente trova nella gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria e con gli organi preposti alla riscossione dei tributi….

… non aggiungo altro ma mi sento solidale con il collega poiché, purtroppo, le difficoltà denunciate sono parte della nostra quotidianità.

ecco l’incipit che si trova sul sito di Italia Oggi:

Macchina per incassare
  di Stefano Ficarelli dottore commercialista in Mantova  
Preg.mo Direttore Forse è dalle cose semplici che è possibile dare risalto a un disagio che l’opinione pubblica tocca quotidianamente con mano e che invece alcuni giornali ignorano fino ad erigersi paladini di pompose quanto inutili riforme. Antefatto. Un cittadino riceve in data [...]

trovato su “Italia Oggi” del 19 novembre 2011: MACCHINA PER INCASSARE

Buona lettura e buone riflessioni!.

Studio Pezzotti

cfr.: Italia Oggi 19-11-2011 p. 29

Categories: Aziendalistica, IVA, REDDITI

STUDI DI SETTORE – TORNANO IN SELLA CON DUE COLPI DI MANOVRA

9 gennaio 2012 Lascia un commento

Era la metà di novembre quando su queste pagine si scriveva l’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA.

L’articoletto informativo faceva il punto sullo strumento degli Studi di Settore che, con la manovra di ferragosto, sono stati “rivalutati” e “rafforzati”.

Ora il Governo Monti ha voluto terminare l’opera e dare un’ulteriore dose di FORZA allo strumento. Vediamo come.

Prima la carota: CHI SI ADEGUA AGLI STUDI DI SETTORE E RISULTERA’ CONGRUO E COERENTE -SOLO SE HA COMPILATO “FEDELMENTE” I DATI RICHIESTI DALLO STUDIO- SONO RICONOSCIUTI I SEGUENTI BENEFICI:

  1. Preclusione da accertamenti analitico-induttivi
  2. Riduzione da 4 a tre anni dei termini di prescrizione per eventuali accertamenti
  3. Innalzamento al 33% della percentuale massima di scostamento ammessa in caso di accertamento sintetico (redditometro – spesometro)

… poi il bastone: AI CONTRIBUENTI CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI SOPRA VENGONO RISERVATI TRATTAMENTI PARTICOLARI:

- la dichiarazione di dati non corretti nel modello Studi fa decadere da tutti  i benefici “promessi” e sopra indicati….  SITUAZIONE QUESTA NELLA QUALE E’ ASSOLUTAMENTE “FACILE” CADERE VISTA LA SEMPRE MAGGIORE COMPLESSITA’ E ANALITICITA’ DEI DATI RICHIESTI DALLO STUDIO DI SETTORE ACCOMPAGNATA DALLE INESISTENTI ISTRUZIONI E SPIEGAZIONI

- la mancata congruità e coerenza porterà all’inserimento del contribuente in LISTE SELETTIVE CHE DARANNO IL VIA A PRELIMINARI CONTROLLI FINANZIARI MEDIANTE L’UTILIZZO DEI DATI PROVENIENTI DAGLI INTERMEDIARI NONCHE’ DEI DATI DEI CONTI CORRENTI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

- la sola mancata congruità (accompagnata però dalla “coerenza” dei dati) comporterò l’inserimento del contribuente in liste particolari per l’organizzazione di specifici piani di controllo.

- fanno infine parte della categoria “bastone” tutti gli inasprimenti già analiticamente dettagliati nell’articolo STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA che vi invitiamo a rileggere; in particolare risulta essere particolarmente pericolosa la situazione di scostamento dal risultato degli studi per più del 10%; in questa situazione è prevista infatti la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di utilizzare lo strumento dell’ACCERTAMENTO INDUTTIVO per il calcolo del reddito del contribuente senza necessità di riscontro di elementi che facciano disattendere i risultati della contabilità.

Ci rimane la speranza che l’Amministrazione finanziaria utilizzi questi potentissimi strumenti veramente solo in presenza di conclamati casi di evasione, di evidenti comportamenti antieconomici e di contemporanee anomalie finanziarie di particolari gravità….. diversamente avremo veramente molte molte difficoltà a fornire le “prove diaboliche” che il legislatore ha ormai interamente posto a carico del contribuente.

Che l’informativa di cui sopra possa essere stimolo per una attenta analisi della propria posizione “prima che i buoi escano dalla stalla”!!

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

Cfr.: Il Sole 24 Ore 19-12-2011 – N&T p. 1

DATI BANCARI AL FISCO – PIU’ ATTENZIONE NELLA NOSTRA GESTIONE FINANZIARIA

3 gennaio 2012 Lascia un commento

Dopo i provvedimenti delle ultime “botte di manovra” il contribuente italiano deve stare molto più attento a gestire i propri movimenti finanziari; è infatti necessario poter dare dimostrazione, in qualsiasi momento, della provenienza e dell’utilizzo fatto sia di versamenti che di prelievi dal conto corrente.

Con gli strumenti dello “Spesometro” e del “Redditometro” l’amministrazione finanziaria aveva già parecchie presunzioni e strumenti a suo favore per contestare ai contribuenti il possesso di redditi “sinteticamente calcolati”. Con l’ultima manovra “Monti” l’amministrazione finanziaria avrà a disposizione anche il dettaglio di tutte le movimentazioni finanziarie di ogni cittadino italiano… l’esame di questi movimenti porterà sicuramente “a galla” le situazioni anomale (prelevamenti particolari, versamenti eccezionali, anomale movimentazioni di contante, movimentazioni non “in linea” con i redditi dichiarati”, ecc. ecc.).

Vediamo sinteticamente quali strumenti il fisco potrà utilizzare per gli accertamenti a nostro carico e quali possono essere gli strumenti e gli accorgimenti per non farci trovare impreparati qualora veniamo chiamati a giustificare il nostro “operato” e/o la nostra situazione particolare.

a) Il fisco utilizzerà “liste finanziarie di selezione” ottenute mediante l’analisi e l’interrogazione dell’anagrafe dei rapporti finanziari e, dal 2012, direttamente dei conti correnti/depositi titoli di ogni contribuente. Da queste liste, che dovrebbero evidenziare le situazioni anomale rispetto al profilo del contribuente, verranno individuate le posizioni da sottoporre a maggior controllo, verifica e/o accertamento. QUINDI: LE MOVIMENTAZIONI “ANOMALE” RISPETTO AL NOSTRO COMUNE “ESSERE” DOVRANNO AVERE UNA PRECISA E DOCUMENTATA GIUSTIFICAZIONE –> es. se sono un lavoratore autonomo con incassi medi mensili di 10 mila euro, dovrà stare attento e giustificare bene (con fatture, documenti, atti notarili, ecc.) eventuali movimentazioni del mio conto corrente da 50000 o da 100 mila euro…

b) Il fisco prevede un massiccio utilizzo del “redditometro”, strumento presente da molti anni nel nostro ordinamento ma sinora utilizzato in maniera marginale; con il redditometro l’Amministrazione determina il reddito del contribuente mediante applicazione di determinati coefficienti (stabiliti da appositi Decreti) al possesso di particolari beni (casa, auto, altri beni soprattutto “di lusso). Se il reddito calcolato con il redditometro si scosta oltre il 20% del reddito effettivo dichiarato IL CONTRIBUENTE DOVRA’ PROVARE DA DOVE PROVIENE IL DENARO NECESSARIO PER MANTENERE I BENI POSSEDUTI. QUINDI: E’ OPPORTUNO CHE OGNI CONTRIBUENTE ESAMINI CON CURA LA PROPRIA SITUAZIONE, FACCIA UN ELENCO PRECISO DEI BENI CHE HA INTESTATI, CALCOLI O FACCIA CALCOLARE IL REDDITO PRESUNTO SECONDO LO STRUMENTO DEL REDDITOMETRO E SI PREPARI A SPIEGARE AL FISCO IN QUALE MODO EGLI PUO’ “MANTENERE” DETERMINATI BENI O CHI ALTRI UTILIZZA E PARTECIPA ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEI BENI STESSI.

c) altro strumento .nuovo- che il fisco ha dichiarato di voler utilizzare in modo massivo è il cosiddetto “spesometro”. Questo strumento “cataloga” le spese annuali del contribuente (il fisco ha creato un paniere di circa 100 voci) e ad ogni spesa ha attribuito “coefficienti” di redditività. Il presupposto, assolutamente valido, è che se il contribuente può spendere determinati valori in un anno DEVE AVERLI ANCHE GUADAGNATI. Anche in caso di accertamento da spesometro c’è una tolleranza del 20% tra reddito calcolato e reddito effettivo.  COSA FARE: per questo strumento, ad oggi, il contribuente non è ancora stato messo in grado di fare simulazioni per capire quanto “pesino” le proprie spese secondo la metodologia di calcolo del fisco; sono state pubblicate alcune elaborazioni derivanti da tests effettuati nel mese di dicembre ma ogni caso sembra essere “a se stante”. SICURAMENTE PESANO LE SPESE DERIVANTI DAL POSSESSO DI BENI (casa, autovettura, scuole private, circoli, clubs, corsi, ecc.) E LA CONDIZIONE FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE (moglie e figli a carico rendono più “pesante” la pretesa del fisco in termini di “reddito necessario”). ANCHE IN QUESTO CASO L’INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA NECESSITA CHE SIA IL CONTRIBUENTE A “PREPARARE LE SUE DIFESE”… Se ha fatto spese particolari potrà dimostrare che sono frutto di utilizzo di risparmi, o dell’accensione di prestiti o che ha utilizzato denaro prestato o donato da familiari (in questo caso tenere RIGOROSA TRACCIATURA DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE…. UTILIZZARE SEMPRE LO STRUMENTO DEL BONIFICO CON “INDICAZIONE PRECISA” DELLA NATURA DEL PRESTITO!!).

Il contribuente potrà inoltre sempre dimostrare che il proprio reddito dichiarato è “integrato” da redditi che non devono essere comunicati al fisco perché Esenti o Tassati “alla fonte” in via definitiva (es. venditori porta a porta, collaboratori di associazioni sportive e/o enti non commerciali con redditi sino a 7500 euro, interessi derivanti da strumenti finanziari tassati alla fonte, ecc. ecc. ecc.)

LA MIGLIORE DIFESA PER IL CONTRIBUENTE SI RISOLVE QUINDI IN TRE COMPORTAMENTI ESSENZIALI:

  1. La gestione puntuale e “appropriata” dei propri rapporti finanziari
  2. L’effettuazione della maggior parte dei pagamenti e degli incassi mediante utilizzo di strumenti tracciabili (bonifiici, assegni intestati e fotocopiati, ecc.)
  3. La puntuale conservazione delle prove relative a incassi o pagamenti o movimentazioni di denaro “anomale” rispetto alla propria quotidianità.

Ricordiamo infine che l’Amministrazione Finanziaria, avendo a disposizione i movimenti analitici di tutti i contribuenti, effettuerà controlli e verifiche non solo sui conti correnti del contribuente oggetto di indagine MA ANCHE DELLA CERCHIA DEI SUOI FAMILIARI (coniuge, figli, genitori, affini, fratelli, ecc. ecc.). Sono quindi assolutamente pericolose le gestioni del denaro effettuate con superficialità solo perché si crede di avere come schermo l’interposizione di un familiare.

Siamo certi di aver fornito una prima valida informazione che consenta di analizzare la propria situazione e di iniziare, DA SUBITO, a gestire le proprie movimentazioni finanziarie con maggiore oculatezza e con la conservazione “a futura memoria” delle giustificazioni dei movimenti.

Buon 2012 a tutti!!

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 ore 25-9-11 p. 19

Report sull’attività del Blog…. – “2011 in review”

1 gennaio 2012 Lascia un commento

WordPress mi invia questo simpatico “report” sull’attività del Blog…. lo condivido volentieri con i lettori e, anche a nome di tutto lo staff di studio, ringrazio per la fedeltà, il sostegno ed i consigli.

BUON ANNO A TUTTI!

Domenico Pezzotti

NB: Per vedere il report è necessario cliccare sull’apposito link o direttamente “QUI”

“The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 97.000 times in 2011. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 4 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

Categories: Notizie Generali
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