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Archivio per dicembre 2011

ASSUNZIONI O VARIAZIONI URGENTI DURANTE LA CHIUSURA DELLO STUDIO – COME FARE

24 dicembre 2011 Lascia un commento

La presente per ricordare che la normativa da la possibilità ai datori di lavoro di effettuare comunicazioni provvisorie nei periodi in cui gli studi sono chiusi per ferie o per festività.

A tal fine invito gli interessati a leggere il post del 6 agosto 2010 nel quale abbiamo spiegato in dettaglio la procedura da attivare e messo a disposizione la modulistica da utilizzare.

Il post in questione lo potete raggiungere cliccando sul seguente link: ASSUNZIONI E COMUNICAZIONI URGENTI NEI PERIODI DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Lo studio ricorda che per improrogabili ed effettive situazioni di urgenza è possibile chiamare i numeri telefonici messi a disposizione con le consuete circolari di chiusura studio e nella comunicazione esposta sulla cassetta postale dello Studio.

A tutti i più vivi Auguri di Buon Natale da tutto lo Staff di Studio.

Studio Pezzotti

AAA VENDESI – APPARTAMENTO SALE MARASINO – VISTA LAGO

20 dicembre 2011 Lascia un commento

DISTINTA RIMANENZE – SE MANCA SONO GUAI!!

13 dicembre 2011 Lascia un commento

… leggo su un quotidiano specializzato dell’ennesima sentenza della Cassazione (n. 23950 del 15 novembre 2011) che “autorizza” l’amministrazione alla determinazione induttiva dei ricavi in caso di mancata “specificazione distinta per categorie”

E’ legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, ricostruiti in maniera induttiva, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni.

La Cassazione ritiene che la mancanza sia di gravità tale da rendere “inattendibile” l’intero impianto contabile e legittimare, anche in assenza di altre mancanze o infranzioni, l’adozione del metodo induttivo di accertamento da parte degli organi verificatori.

SEGNALO ANCHE ATTRAVERSO IL BLOG LA QUESTIONE PERCHE’ SPESSO LE DISTINTE DI DETTAGLIO DEI BENI COSTITUIENTI RIMANENZE FINALI VENGONO REDATTE CON POCA ATTENZIONE E NON CONSEGNATE AGLI STUDI PER LA DEBITA ARCHIVIAZIONE.

E’ IMPORTANTE CHE I LETTORI SAPPIANO CHE IN CASO DI VERIFICA E’ NECESSARIO CHE LE DISTINTE IN QUESTIONE POSSANO ESSERE PRESENTATE TEMPESTIVAMENTE ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

A tutti i lettori lascio la verifica della propria situazione in modo che possano evitare di incorrere in spiacevoli contenziosi.

Domenico Pezzotti

OMAGGI, RISTORANTI E ALBERGHI, SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 dicembre 2011 1 commento
Riteniamo utile riproporre un riepilogo dei consigli per la corretta gestione dei documenti afferenti le spese per Omaggi, Alberghi, Ristoranti e per Spese di rappresentanza in genere.
E’ importante sapere, infatti, che, ai fini della detrazione dell’iva e della deducibilità come costi, è indispensabile che i documenti relativi ad omaggi, alberghi e ristoranti e spese di rappresentanza, rispettino le seguenti fondamentali regole:
 
OMAGGI:
  • Per la detrazione dell’IVA gli omaggi non devono superare il costo unitario di euro 25,82.=
  • Per la deduzione integrale come costi, gli omaggi non devono superare il costo complessivo (eventualmente compreso di iva indeducibile), di euro 50,00.=, oltre tale soglia l’omaggio è considerato una spesa di rappresentanza con limitazioni alla deducibilità
  • E’ indispensabile conservare o creare la documentazione relativa alla consegna dell’omaggio, (in modo da evidenziare l’inerenza dello stesso all’attività aziendale) specialmente se di valore cospicuo.
  • Il valore dell’omaggio, in caso di cesti o confezioni natalizie è pari alla sommatoria di tutti i beni che compongono la confezione
  • E’ opportuno, al fine di evitare contestazioni, che la fattura di acquisto di confezioni natalizie riporti in maniera dettagliata il contenuto delle diverse confezioni.
  • Se l’omaggio è un bene “oggetto della propria attività” l’IVA sull’acquisto è sempre detraibile ma è SEMPRE necessario emettere fattura al cliente o autofattura.
  • Gli omaggi ai dipendenti non concorrono a formare il loro reddito se complessivamente non superano, nell’anno, il valore di €. 258,23; se viene superata questa soglia il valore TOTALE dell’omaggio deve essere computato come benefit imponibile in capo al dipendente

ALBERGHI E RISTORANTI:

  • Per poter dedurre l’IVA sulle fatture di ristorante/albergo è INNANZITUTTO necessario RICHIEDERE LA FATTURA e non la ricevuta fiscale
  • Riguardo alle fatture di ristorante relative alle trasferte dei dipendenti è necessario indicare sulla fattura il nominativo dei dipendenti che hanno fruito del pasto; se non è possibile indicarlo in fattura è necessaria specifica distinta a parte
  • E’ opportuno che le fatture relative alle trasferte dei titolari / soci riportino SEMPRE, sul retro, l’indicazione del motivo della trasferta; questo aiuta a tenere memoria dell’evento che ha richiesto la trasferta (necessario per provare l’inerenza della spesa)
  • Per i pranzi con CLIENTI o FORNITORI… in caso di spese di vitto per “terzi” diversi da titolare / soci / dipendenti, è necessario specificare la qualifica di CHI è stato ospite; infatti, nel caso di ospitalità di CLIENTI (anche potenziali) la spesa non è qualificata “di rappresentanza” e mantiene costo/iva deducibili; qualora non si tratti di clienti si perde la detrazione dell’IVA e si sottopone il costo a limitazioni di deducibilità.
  • Importante è anche specificare se le spese sono sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni, visite a stabilimenti e/o particolari eventi aziendali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA:

  • Innanzitutto è bene chiarire che le spese di rappresentanza devono essere “inerenti” ovvero devono avere un collegamento con l’attività e/o gli eventi che riguardano l’impresa.
  • Le spese considerate di rappresentanza sono deducibili secondo determinati limiti (vedasi scheda di dettaglio sotto citata); non sono considerate spese di rappresentanza i BENI che non superano il valore (compresa iva indetraibile) di 50 euro cad.
  • Non è possibile dedurre l’IVA delle spese considerate “di rappresentanza” anche se si tratta di spese per alberghi e ristoranti. Rimane possibile la detrazione dell’IVA solo per i BENI di valore unitario inferiore a 25,82 €.
  • Le spese di rappresentanza devono essere EFFETTIVAMENTE sostenute e debitamente DOCUMENTATE; attenzione quindi a conservare ogni elemento, documento o traccia che riguardi la loro effettiva esistenza e la loro inerenza ad un determinato evento
  • L’inerenza sussiste ogni qual volta la spesa sia sostenuta per finalità Promozionali e di pubbliche relazioni purché con criteri di RAGIONEVOLEZZA ed in funzione dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente e indirettamente, benefici economici all’azienda

Quanto indicato nella presente scheda sintetica vuole solo ricordare alcuni principi fondamentali da tener presente in fase di “acquisto” delle tipologie di beni e servizi sopra enunciati.

Coloro che intendessero approfondire le tematiche posso accedere agli appositi documenti pubblicati nella sezione “1-Documenti da scaricare” posta nella colonna a destra dello schermo; le circolari sono datate 2009 ma il loro contenuto è tutt’ora di piena utilità.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita porgiamo i migliori saluti

x Studio Pezzotti – Dott. Licia Guerini

cfr: Circolare Studio dic. 2010

SOCIETA’ DI COMODO ALLE CORDE – FOCUS MANOVRA

6 dicembre 2011 Lascia un commento

La Manovra di Ferragosto impatta anche sulla disciplina delle cosiddette SOCIETA’ DI COMODO (dette in gergo tecnico “società non operative) prevedendo, per tali società:

  • che l’aliquota Ires (quindi solo per le società di capitali) sul reddito delle società che per legge sono “di comodo” passa dal 27,5% al 38%;
  • che sia da considerare “di comodo” anche la società che risulti in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero risulti in perdita per due periodi e per il terzo abbia comunque un “reddito” inferiore al “reddit minimo” calcolato in base alla normativa delle società non operative

Le norme sulle società non operative sono operative nel nostro ordinamento sin dal 1995 (724/94); il legislatore ha voluto sostanzialmente penalizzare l’allora diffusa situazione per effetto della quale si ricorreva all’intestazione societaria di beni per la loro “mera detenzione” e senza un preciso scopo imprenditoriale (quindi solo per nascondere al fisco i veri proprietari dei beni o per scaricare costi che, come privati, non si sarebbero potuti dedurre)

Alle imprese è stato -ed è tuttora- chiesto di “superare” un test di operatività; questo consiste nel determinare un “ricavo medio minimo” calcolato sugli assets (immobilizzazioni-crediti) aziendali e nel confrontare tale risultato con la media dei ricavi effettivi aziendali. Se la società possiede ricavi superiori al minimo è considerata “normale”, diversamente è considerata NON OPERATIVA (o “di comodo”)

Essere società di comodo comporta particolari conseguenze

  • La necessità di dichiarare un reddito minimo (oltre che una valore della produzione minimo ai fini Irap) calcolato applicando determinati coefficienti agli assets aziendali già utilizzati per la verifica sui ricavi.
  • La limitazione agli utilizzi in compensazione orizzontale ed alla richiesta di rimborso del credito Iva
  • La perdita definitiva del credito IVA se la situazione “di comodo” perdura per almeno 3 anni.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA MANOVRA

Il primo dei due interventi sopra citati è la maggiorazione dell’aliquota Ires per le società che, secondo i criteri di legge, sono da considerare di comodo; la maggiorazione è del 10,5% e fa balzare l’ordinaria percentuale del 27,5% al 38%. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (con imputazione al socio del “reddito minimo” e conseguente tassazione sulla base delle proprie aliquote progressive Irpef).

L’altro gravoso intervento introduce una “nuova fattispecie” che fa nascere l’obbligo di applicazione delle norme sulle società non operative; infatti:

indipendentemente dai risultati del test di operatività (quindi anche in presenza di ricavi effettivi superiori a quelli “minimi” calcolati secondo normativa) è considerata “di comodo” anche la società che, per tre esercizi consecutivi, realizza una perdita fiscale. Nel quarto esercizio tale società dovrà sottostare alle limitazioni in tema di reddito minimo da dichiarare – compensazione IVA – richiesta rimborso IVA – eventuale perdita del credito IVA.

INOLTRE:

con l’introduzione delle novità della manovra, la società dovrà essere considerata “non operativa”anche qualora in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al reddito minimo calcolato secondo la normativa delle società di comodo.

La norma non fa distinzione tra società di capitali e società di persone e quindi colpisce indistintamente tutti i soggetti, piccoli e grandi.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione del decreto; nella maggior parte dei casi e comunque in caso di “esercizio coincidente con l’anno solare”, le nuove regole saranno applicabili dal periodo d’imposta 2012.

Lo Studio ha in corso l’analisi dell’impatto delle nuove disposizioni sulle società clienti; rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordialità.

Studio Pezzotti

Cfr.: Circolare Mensile Tributaria n. 10 – ottobre 2011 + circolare Tributaria n. 38 del 3/10/2010

… PER RIDERE UN PO’!!

4 dicembre 2011 Lascia un commento

… mi rivolgo principalmente ai colleghi che hanno vissuto il periodo del “740 lunare” degli anni 1993 e 1994 (e forse  anche di anni successivi…)

La dichiarazione dei redditi di quell’epoca non si chiamava UNICO in quanto non vi erano altre “dichiarazioni” incorporate; era una DICHIARAZIONE DEI REDDITI “PURA”.

L’allora Presidente della Repubblica arrivò infatti a definire il modello dichiarativo  ”740 lunare” tanti erano i dati e le richieste dell’amministrazione rispetto al precedente impianto normativo….. oggi il 740 LUNARE apparirebbe come una passeggiata se messo a confronto con la mole e la farraginosità dei dati che vengono richiesti in un anno ai contribuenti!!

Ma torniamo a noi… circolava al tempo una “VERSIONE LUDICA” del 740 lunare … ne ho trovato una copia, tra le cartacce che ho riordinato (e buttato) in questi giorni…

.. Invito quindi tutti i colleghi e/o i contribuenti che vogliono sorridere ricordando quei tempi a scaricare e stampare questo “modello 740/94 – redditi 1993”  (**) assai speciale ed a sorridere un po’….  almeno prima che la “quarta manovra 2011″ ci venga definitivamente svelata!!

Buona Domenica a tutti!

Domenico

(**) utilizzare la funzione Adobe Acrobat “ruota vista” e “in senso antiorario” per leggere a video le pagine scansite…

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