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STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA

Come professionista qualche volta mi trovo proprio a non sapere cosa fare…..

Da qualche anno a questa parte la Cassazione è andata via via “sminuendo” la forza che l’Amministrazione Finanziaria ha sempre attribuito all’accertamento da Studi di Settore. La Cassazione ha più volte ribadito che lo scostamento dalle risultanze degli Studi di Settore non può essere considerato DA SOLO, motivo “grave, preciso e concordante” e quindi in grado di legittimare un accertamento.

Vista la “benevolenza” della Cassazione il legislatore attuale (che pur ha sempre criticato lo strumento) ha ben pensato di fa RIVIVERE gli studi di settore come strumento accertativo. Nei provvedimenti che si sono susseguiti da maggio (Decreto Sviluppo) ad Agosto (Manovra correttiva) sono infatti state introdotte numerosi disposizioni che BASTONANO il contribuente tenuto a confrontarsi con gli Studi di Settore….. vediamo il contenuto dei provvedimenti:

NUOVE SANZIONI PER STUDI DI SETTORE:

  • E’ stata istituita una sanzione pari a € 2.065,83 (misura massima) in ipotesi di omessa presentazione del modello di comunicazione dati studi di settore;
  • Se l’omessa presentazione del modello Studi di Settore comporta una dichiarazione dei redditi infedele (con un reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta maggior del 10% rispetto al dichiarato), la misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% (della maggiore imposta o della differenza di credito) è elevata del 50% (dal 150% al 300%), che si somma all’ulteriore aumento del 10% della sanzione già previsto dal D. Lgs. 471/1997. Analoga maggiorazione è prevista ai fini Iva e Irap.
  • Se viene constatata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli Studi di Settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’ufficio delle imposte può eseguire un accertamento induttivo determinando i ricavi ed il reddito sulla base degli elemnti raccolti e di presunzioni semplici

 RETTIFICA DEL REDDITO A SOGGETTI “CONGRUI E COERENTI”

Anche i soggetti che oggi chiudono il risultato degli Studi di Settore con una posizione di sostanziale “Congruità e Corerenza” (i quali potevano di norma stare abbastanza tranquilli!), ora potrebbero dover fare i conti con l’Amministrazione Finanziaria: è stato infatti previsto che:

  • nei confronti di contribuenti “congrui” e “coerenti” l’Amministrazione Finanziaria, nella motivazione dell’atto, non dovrà più, a pena di nullità, necessariamente evidenziare le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore “in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente” (quindi la rettifica potrà essere fatta indicando anche altre ragioni….) –> in buona sostanza l’Amministrazione può “prescindere” negli accertamenti da quanto prevede lo studio di settore… il contribuente invece NO!

SOGGETTI “APPIATTITI ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI”

L’attività di accertamento per il 2011/2012 concentrerà parte dei propri sforzi anche sui contribuenti congrui e coerenti CHE PRESENTANO TUTTAVIA RISULTATI “APPIATTITI” ALLE PREVISIONI MINIME DEGLI STUDI DI SETTORE (… come a dire che questi contribuenti “pilotano” fatturato, reddito e costi pr risultare in linea con gli studi di settore MA DI FATTO NASCONDONO AL FISCO QUALCOSA!)…

Cosa deve fare il contribuente? se è “sotto” le risultanze degli Studi di Settore subisce un accertamento – se è OK con le risultanze degli studi di settore è guardato con sospetto – se è congruo e coerente l’Ufficio può comunque accertare senza dover dire perchè l’essere a posto con la statistica non pone il contribuente in situazione di tranquillità…..

RIMANE INVECE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE la regola che impedisce al Fisco di procedere a rettifiche del reddito qualora il contribuente si sia adeguato alle risultanze dello Studio di Settore e l’ammontare delle rettifiche non superi di almeno il 40% i ricavi dichiarati (una sorta di franchigia-bonus per chi si adegua o dichiara ricavi in linea con gli studi di settore). Tale “bonus” è tuttavia condizionato al fatto che in capo al contribuente non risultino irrogabili sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dati riguardanti gli studi di settore……. considerando la complicazione degli studi, la cripticità dei dati richiesti e la totale assenza, per interi blocchi del modello studi, di indicazioni precise e analitiche, la limitazione di cui sopra rischia di essere una norma che protegge il contribuente solo “sulla carta”.

…. dispiace vedere che il rapporto fisco-contribuente sta andando sempre più deteriorandosi e che il legislatore evidenzi di essere capace di mostrare i denti solo ai piccoli e non ai veri evasori!.

Scusate per le amare considerazioni…. ma qualche volta è necessario anche guardare alla realtà.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: I Controllo Fiscali – 09/2011 p. 59 + circolare studio 23 ottobre 2011

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