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Archivio per novembre 2011

PILLOLE PER LA CORRETTA TENUTA DEL LIBRO INVENTARI

29 novembre 2011 Lascia un commento

Secondo quanto stabilisce l’art. 2214c.c. l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensioni dell’impresa.

Il c.c., quindi, impone l’obbligo di tenuta del libro inventari a tutti gli imprenditori, cioè coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi qualora si tratti di imprese commerciali. Sono imprese commerciali quelle che esercitano una delle attività indicate all’art.2195 c.c., ovvero:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione di beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti (come, ad esempio, le attività di mediazione).

Lo stesso codice esclude dalla tenuta del libro degli inventari i piccoli imprenditori, ovvero i soggetti indicati dall’articolo 2083 del c.c. Tali soggetti, ricordiamo, sono i seguenti:

  • gli artigiani;
  • i coltivatori diretti del fondo;
  • i piccoli commercianti;
  • coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Dall’inventario devono risultare l’indicazione dei beni di proprietà, la specifica dei beni che, pur detenuti dall’imprenditore o presenti nell’azienda (ad es. in conto deposito o in conto lavorazione) siano estranei all’impresa la specificazione delle passività che gravano sull’impresa o sui beni di proprietà, la valutazione delle attività e delle passività precedentemente indicate.

Pertanto, nell’inventario, devono essere riportati:

  1. il massimo dettaglio delle rimanenze di magazzino a fine esercizio;
  2. il bilancio contabile, come risultante dal gestionale in uso, con esplosione delle voci riportate e dando quindi massima specifica di poste come ratei e risconti, crediti e debiti diversi, clienti e fornitori.

L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.

Per i soggetti obbligati alla redazione e alla tenuta del libro degli inventari l’articolo 2217 cc stabilisce che deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario annuale viene redatto al termine di ciascun esercizio che coincide:

  • nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare con il 31 dicembre di ogni anno;
  • nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, a diversa data, a seconda dei casi. (ad esempio, qualora una società inizi il proprio esercizio il 28 febbraio e non opti per far coincidere il proprio esercizio economico con l’anno solare, la scadenza annuale entro cui deve essere redatto il libro degli inventari è il 28 febbraio di ogni anno)

L’inventario iniziale è l’inventario che, ordinariamente, viene redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa ma potrebbe essere redatto anche nel caso in cui l’impresa passa dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria.

L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Per utilizzare il libro inventari è necessario pagare l’imposta di bollo il cui importo varia a seconda che l’impresa sia soggetta, o meno, al pagamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri. Nel caso la società sia soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa su libri e registri (es. SRL o SPA), la misura dell’imposta di bollo è pari a 14,62 euro ogni 100 pagine, altrimenti a 29,24 euro.

A riguardo dell’argomento trattato, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la recente sentenza n. 6623 del 23.03.2011, che la mancata tenuta del libro degli inventari legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

Raccomandiamo pertanto tutti gli imprenditori di prestare la massima cura nella formazione dei dati da inserire nell’inventario e nella predisposizione delle DISTINTE contenenti ulteriori dettagli relativi ai dati sinteticamente indicati in bilancio. Il riferimento va in particolare all’INVENTARIO DEL MAGAZZINO DI FINE ANNO che deve SEMPRE ESSERE PREDISPOSTO CON LA MASSIMA CURA e conservato. ANCHE LA MANCANZA DI QUESTO “DETTAGLIO” DELLA VOCE RIMANENZE LEGITTIMA L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AD EFFETTUARE ACCERTAMENTI DI TIPO INDUTTIVO (quindi, a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili).

Con la speranza che le informazioni fornite possano essere d’aiuto per una maggiore regolarità porgiamo i migliori saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: … non annotato!

RIDUZIONE ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011

24 novembre 2011 Lascia un commento

Si sengala che un DPCM del 21 novembre u.s. consente ai contribuenti di ridurre l’importo dell’acconto IRPEF (attenzione… SOLO IRPEF!) dal 99% complessivo al’87% dell’imposta netta dovuta per l’anno precedente.

In buona sostanza i contribuenti possono ricalcolare l’acconto totale dovuto nella nuova misura dell’82% del rigo RN33 della dichiarazione dei redditi e “scomputare” da questo importo, il valore di quanto già versato a titolo di “primo acconto 2011″ nei mesi di luglio/agosto scorsi o a rate nei masi da luglio/agosto a novembre.

Per un calcolo rápido ( e se si utilizza in maniera rigorosa il metodo dell’acconto calcolato sull’imposta del precedente anno) si segnala che è possibile applicare la percentuale del 71,380471% al valore dell’acconto precedentemente calcolato in modo da ricavare quanto dovuto con la riduzione sopra concessa.

Segnaliamo che è comunque consigliabile rifare i conteggi seguendo il classico algoritmo di calcolo degli acconti utilizzando la nuova percentuale e scombuiando quanto già pagato.

Il DPCM prevede che anche i soggetti che versano gli acconti attraverso il mod. 730 hanno diritto alla riduzione dell’acconto; in questo caso sarà il sostituto d’imposta a dover calcolare e conguagliare il minor acconto restituendo quanto trattenuto in più nei casi in cui gli acconti siano già passati in busta paga.

Ai contribuenti che avessero già versato l’acconto calcolato in misura piena è riconosciuta la possibilità di portare in compensazione con F24 l’eventuale maggior importo versato.

Ribadiamo che la riduzione NON PUO’ ESSERE APPLICATA AGLI ACCONTI DOVUTI PER:

  • IRES (imposta dovuta da società di capitali ed enti)
  • IRAP (imposta dovuta da imprenditori, liberi professionisti ed enti)
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (quindi INPS – Casse previdenziali professionisti – ecc.).

Per questi tributi le regole di conteggio e versamento RIMANGONO INVARIATE.

Per maggiori dettagli rimandiamo al Comunicato Stampa del Ministero Economia e Finanze e, in attesa della pubblicazione del DPCM, a prendere visione dell’articolo de Il Sole 24 Ore 23-11-2011 che riporta qualche ulteriore dettaglio.

Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: SEAC IF n. 267 del 25 novembre 2011

BENI D’IMPRESA UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI – FOCUS MANOVRA

22 novembre 2011 4 commenti

Parliamo di BENI INTESTATI ALLE SOCIETA’ ED UTILIZZATI DAI SOCI (auto, abitazioni, strumenti, ecc. )

Con la Manovra di Ferragosto (D.L. n.138 del 13 agosto 2011) è stata inserita nel Testo Unico una norma che intende disincentivare con forza la pratica attraverso la quale vengono intestati a società determinati beni per essere “concessi in uso”, gratuito o a fatturazione irrisoria, a soci o familiari.

Con questa ulteriore “stretta” (che si aggiunge a quella delle società di comodo) il legislatore ha previsto:

- che la differenza tra il “valore di mercato” dell’utilizzo del bene e quanto effettivamente fatturato dalla società costituisca, in capo al soggetto utilizzatore (socio o familiare), REDDITO DIVERSO. E’ stata quindi introdotta una nuova fattispecie di reddito prima non prevista nell’ordinamento tributario italiano.

- che, per l’azienda che concede i beni in “uso gratuito” o a “corrispettivo inferiore al valore normale” sono indeducibili i costi relativi a detti beni

- che le aziende che concedono beni aziendale in uso (gratuito o dietro corrispettivo) ai soci sono obbligate a comunicare tale utilizzo (comunicazione obbligatoria in solido con l’utilizzatore) all’Agenzia delle Entrate.

Qualche precisazione:

La norma si riferisce:

  • ai familiari dell’imprenditore (quindi del socio imprenditore);
  • ai soci

Valore di mercato

Per valore di mercato si deve intendere il “valore normale” come definito dall’art.9, co.3, del Tuir:

Per valore normale, salvo quanto stabilito nel co.4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato Continua a leggere…

STRETTA SUGLI STUDI DI SETTORE – FOCUS MANOVRA

15 novembre 2011 1 commento

Come professionista qualche volta mi trovo proprio a non sapere cosa fare…..

Da qualche anno a questa parte la Cassazione è andata via via “sminuendo” la forza che l’Amministrazione Finanziaria ha sempre attribuito all’accertamento da Studi di Settore. La Cassazione ha più volte ribadito che lo scostamento dalle risultanze degli Studi di Settore non può essere considerato DA SOLO, motivo “grave, preciso e concordante” e quindi in grado di legittimare un accertamento.

Vista la “benevolenza” della Cassazione il legislatore attuale (che pur ha sempre criticato lo strumento) ha ben pensato di fa RIVIVERE gli studi di settore come strumento accertativo. Nei provvedimenti che si sono susseguiti da maggio (Decreto Sviluppo) ad Agosto (Manovra correttiva) sono infatti state introdotte numerosi disposizioni che BASTONANO il contribuente tenuto a confrontarsi con gli Studi di Settore….. vediamo il contenuto dei provvedimenti:

NUOVE SANZIONI PER STUDI DI SETTORE:

  • E’ stata istituita una sanzione pari a € 2.065,83 (misura massima) in ipotesi di omessa presentazione del modello di comunicazione dati studi di settore;
  • Se l’omessa presentazione del modello Studi di Settore comporta una dichiarazione dei redditi infedele (con un reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta maggior del 10% rispetto al dichiarato), la misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% (della maggiore imposta o della differenza di credito) è elevata del 50% (dal 150% al 300%), che si somma all’ulteriore aumento del 10% della sanzione già previsto dal D. Lgs. 471/1997. Analoga maggiorazione è prevista ai fini Iva e Irap.
  • Se viene constatata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli Studi di Settore, nonché l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’ufficio delle imposte può eseguire un accertamento induttivo determinando i ricavi ed il reddito sulla base degli elemnti raccolti e di presunzioni semplici

 RETTIFICA DEL REDDITO A SOGGETTI “CONGRUI E COERENTI”

Anche i soggetti che oggi chiudono il risultato degli Studi di Settore con una posizione di sostanziale “Congruità e Corerenza” (i quali potevano di norma stare abbastanza tranquilli!), ora potrebbero dover fare i conti con l’Amministrazione Finanziaria: è stato infatti previsto che:

  • nei confronti di contribuenti “congrui” e “coerenti” l’Amministrazione Finanziaria, nella motivazione dell’atto, non dovrà più, a pena di nullità, necessariamente evidenziare le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore “in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente” (quindi la rettifica potrà essere fatta indicando anche altre ragioni….) –> in buona sostanza l’Amministrazione può “prescindere” negli accertamenti da quanto prevede lo studio di settore… il contribuente invece NO!

SOGGETTI “APPIATTITI ALLE RISULTANZE DEGLI STUDI”

L’attività di accertamento per il 2011/2012 concentrerà parte dei propri sforzi anche sui contribuenti congrui e coerenti CHE PRESENTANO TUTTAVIA RISULTATI “APPIATTITI” ALLE PREVISIONI MINIME DEGLI STUDI DI SETTORE (… come a dire che questi contribuenti “pilotano” fatturato, reddito e costi pr risultare in linea con gli studi di settore MA DI FATTO NASCONDONO AL FISCO QUALCOSA!)…

Cosa deve fare il contribuente? se è “sotto” le risultanze degli Studi di Settore subisce un accertamento – se è OK con le risultanze degli studi di settore è guardato con sospetto – se è congruo e coerente l’Ufficio può comunque accertare senza dover dire perchè l’essere a posto con la statistica non pone il contribuente in situazione di tranquillità…..

RIMANE INVECE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE la regola che impedisce al Fisco di procedere a rettifiche del reddito qualora il contribuente si sia adeguato alle risultanze dello Studio di Settore e l’ammontare delle rettifiche non superi di almeno il 40% i ricavi dichiarati (una sorta di franchigia-bonus per chi si adegua o dichiara ricavi in linea con gli studi di settore). Tale “bonus” è tuttavia condizionato al fatto che in capo al contribuente non risultino irrogabili sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dati riguardanti gli studi di settore……. considerando la complicazione degli studi, la cripticità dei dati richiesti e la totale assenza, per interi blocchi del modello studi, di indicazioni precise e analitiche, la limitazione di cui sopra rischia di essere una norma che protegge il contribuente solo “sulla carta”.

…. dispiace vedere che il rapporto fisco-contribuente sta andando sempre più deteriorandosi e che il legislatore evidenzi di essere capace di mostrare i denti solo ai piccoli e non ai veri evasori!.

Scusate per le amare considerazioni…. ma qualche volta è necessario anche guardare alla realtà.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: I Controllo Fiscali – 09/2011 p. 59 + circolare studio 23 ottobre 2011

36%.. COSA CONSERVARE DOPO L’ABOLIZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA”

11 novembre 2011 4 commenti

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 novembre 2011, fornisce al contribuente le indicazioni sulla documentazione da conservare ai fini della detrazione 36%.

Dal maggio 2011 è stata infatti “abolita” la COMUNICAZIONE PREVENTIVA, da inviare al Centro Operativo di Pescara, alla quale andavano allegati determinati documenti. In sede di abolizione dell’adempimento preventivo era stato annunciato che l’Agenzia avrebbe regolamentato con specifico provvedimento quale documentazione il contribuente avrebbe dovuto “conservare ed esibire a richiesta” e quali dati avrebbe dovuto indicare nei  modelli dichiarativi.

Con il PROVVEDIMENTO 2 NOVEMBRE 2011 l’Agenzia precisa la documentazione che deve essere, SIN DA SUBITO, PRODOTTA E CONSERVATA dal contribuente; rimandando alla lettura del provvedimento riportiamo un elenco sintetico di “cosa tenere a disposizione”

  • Abilitazioni Amministrative inerenti l’intervento edilizio (DIA – SCIA – Autorizzazioni comunali ed equipollenti) se obbligatorie per il tipo di opere
  • Se non vi è necessità di Autorizzazioni Amministrative –> Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (rif. ar. 47 Dpr 445/2000) ove si attesti che le opere per le quali non sono necessarie autorizzazioni, rientrano comunque tra quelle che danno diritto alla detrazione
  • Copia domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • Ricevute di pagamento ICI se dovuta (il provvedimento non specifica “da quando”… la norma prevede “dal 1997″ in avanti [!!])
  • Per lavori condominiali: delibera di approvazione dei lavori e tabella ripartizione millesimale delle spese
  • Dichiarazione di “consenso” ai lavori rilasciata dal proprietario dell’immobile in caso di detrazione richiesta da un “detentore” non proprietario (è il caso di spese sostenute da comodatari o da inquilini dell’immobile)
  • Comunicazione preventiva rispetto all’inizio dei lavori inviata all’ASL (solo per i lavori per i quali tale comunicazione è obbligatoria… consigliamo di chiarire bene questo aspetto con il proprio tecnico per evitare “dimenticanze” che possono costare il diritto alla detrazione)
  • Fatture e ricevute fiscali relative agli interventi
  • Bonifici bancari di pagamento delle spese

Approfittiamo dell’occasione per ricordare che:

a) non spetta la detrazione in caso di aumento di volumetria (salvo ampliamenti per dotare l’abitazione di servizi)

b) è necessario stare attenti all’intestazione/cointestazione delle fatture ed al fatto che i bonifici devono essere “coerenti” con gli intestatari delle fatture (per evitare situazioni che possono dar luogo a contestazioni da parte dell’Amministrazione)

c) E’ importante che i bonifici riportino:

  1. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DELLA DETRAZIONE (colui che inserirà la spesa nella dichiarazione dei redditi….. che dovrebbe essere anche l’intestatario della fattura e comunque il proprietario o un familiare convivente / l’inquilino o il comodatario dell’immobile ristrutturato)
  2. IL CODICE FISCALE DEL BENEFICIARIO DEL BONIFICO (normalmente l’impresa o il professionista dei quali si paga la fattura)
  3. I CORRETTI RIFERIMENTI ALLA LEGGE DEL 36% CHE E’ LA 449/1997

d) ultimo consiglio: è opportuno che le fatture rechino in maniera espressa gli estremi delle autorizzazioni amministrative ed il luogo ove sono stati fatti i lavori in modo da correttamente “legare” la spesa all’intervento edilizio ed all’immobile per il quale vogliamo detrarre le spese.

Senza pretesa di aver fornito indicazioni esaustive di tutte le casistiche speriamo che quanto sopra possa aiutare i lettori ad avere meno problemi in sede di predisposizione della documentazione e, soprattutto, di confronto con i controlli dell’Amministrazione Finanziaria.

Cordialità

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 4-11-2011 p. 35

55%… MODIFICHE IN VISTA!!

6 novembre 2011 Lascia un commento

Non è nostra abitudine tenere aggiornato il Blog con notizie sulle leggi “in corso di formazione”…… la bagarre è tale e tanta che finiremmo per confondere le idee e per ottenere esattamente un obiettivo contrario a quello che ci siamo proposti (informare in maniera semplice e diretta).

Segnaliamo tuttavia volentieri questo articolo de IL SOLE 24 ORE di giovedì 3 novembre nel quale si da conto delle MODIFICHE attualmente previste in materia di DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO.

L’articolo, che potete leggere cliccando QUI (almeno sino a quanto il Sole 24 ore lo lascerà disponibile), spiega in sostanza che:

  • dovrebbe esserci una proroga dell’incentivo per altri tre anni (2012-2013-2014)
  • l’incentivo subirà tuttavia particolari riduzioni:  A) dal 55% al 41% per PORTE-INFISSI-CALDAIE A CONDENSAZIONE  B) DAL 55% AL 52% PER GLI ALTRI INTERVENTI….
  • l’incentivo sarà “contingentato” entro un tetto di spesa massima per “unità fisica installata”…  es.: per il “cappotto esterno” il tetto di spesa non potrà superare i 150 euro per mq…..

Invitiamo i lettori ed i clienti a prendere atto delle modifiche in corso e ad affrettarsi a chiudere le pratiche in corso o effettuare, ancora nel 2011, i pagamenti (anche in acconto) relativi agli interventi di ristrutturazione in corso.

Precisiamo che la normativa è comunque in evoluzione e che il nostro Legislatore è assolutamente imprevedibile…. per cui nessuna operazione, ancorché fatta nel corso del 2011, potrà dirsi “oculata” sino a che non vedremo le disposizioni definitive.

Segnaliamo anche che, tra le varie proposte che i tecnici del ministero o dell’Agenzia hanno avanzato, c’è anche un taglio delle percentuali del 36% e del 55% SUI LAVORI E SUI PAGAMENTI EFFETTUATI NEGLI ANNI PRECEDENTI (!!! in barba al principio dei diritti acquisiti…… questo principio probabilmente si applica solo con riferimento ad alcuni privilegiati…. non certo a tutti gli Italiani!!….).

Consiglio finale: tenere seguita la vicenda e agire con la massima tempestività…. forse qualche “fregatura” riusciremo ad evitarla.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Il Sole 24 ore – 3-11-2011 p. 7

** ULTIMO PROMEMORIA PEC SOCIETA’ **

5 novembre 2011 Lascia un commento

Solo un

PROMEMORIA:

Ricordiamo che il  prossimo 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione del DL 29/11/08, n. 185), all’art. 6 comma 2, prevede infatti che “entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata”.

Per ulteriori informazioni rimandiamo a quanto indicato nel POST del giorno 3 agosto 2011 precisando che, rispetto a quanto ivi indicato, è stata semplificata la procedura di deposito dell’indirizzo PEC; accedendo alla pagina specifica del sito “Registro Imprese” è possibile infatti provvedere al deposito/pubblicazione dell’indirizzo PEC societario seguendo tre steps semplificati. Raccomandiamo di tenere a disposizione:

  • Codice fiscale del Legale Rappresentante
  • Partita Iva della Societò
  • Indirizzo PEC da depositare
  • Indirizzo e-mail (diverse da quello PEC) per eventuali comunicazioni
  • SMART CARD del legale rappresentante (e Pin per la firma digitale)
  • …. e ovviamente un lettore Smart Card per la sottoscrizione della distinta di deposito che il sistema automaticamente predispone.

Con la speranza di aver fornito qualche utile indicazione a coloro che non hanno ancora provveduto distintamente salutiamo.

Studio Pezzotti

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