PILLOLE PER LA CORRETTA TENUTA DEL LIBRO INVENTARI
Secondo quanto stabilisce l’art. 2214c.c. l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle altre scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensioni dell’impresa.
Il c.c., quindi, impone l’obbligo di tenuta del libro inventari a tutti gli imprenditori, cioè coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi qualora si tratti di imprese commerciali. Sono imprese commerciali quelle che esercitano una delle attività indicate all’art.2195 c.c., ovvero:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione di beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua, per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie rispetto alle precedenti (come, ad esempio, le attività di mediazione).
Lo stesso codice esclude dalla tenuta del libro degli inventari i piccoli imprenditori, ovvero i soggetti indicati dall’articolo 2083 del c.c. Tali soggetti, ricordiamo, sono i seguenti:
- gli artigiani;
- i coltivatori diretti del fondo;
- i piccoli commercianti;
- coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Dall’inventario devono risultare l’indicazione dei beni di proprietà, la specifica dei beni che, pur detenuti dall’imprenditore o presenti nell’azienda (ad es. in conto deposito o in conto lavorazione) siano estranei all’impresa la specificazione delle passività che gravano sull’impresa o sui beni di proprietà, la valutazione delle attività e delle passività precedentemente indicate.
Pertanto, nell’inventario, devono essere riportati:
- il massimo dettaglio delle rimanenze di magazzino a fine esercizio;
- il bilancio contabile, come risultante dal gestionale in uso, con esplosione delle voci riportate e dando quindi massima specifica di poste come ratei e risconti, crediti e debiti diversi, clienti e fornitori.
L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.
Per i soggetti obbligati alla redazione e alla tenuta del libro degli inventari l’articolo 2217 cc stabilisce che deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. L’inventario annuale viene redatto al termine di ciascun esercizio che coincide:
- nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare con il 31 dicembre di ogni anno;
- nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, a diversa data, a seconda dei casi. (ad esempio, qualora una società inizi il proprio esercizio il 28 febbraio e non opti per far coincidere il proprio esercizio economico con l’anno solare, la scadenza annuale entro cui deve essere redatto il libro degli inventari è il 28 febbraio di ogni anno)
L’inventario iniziale è l’inventario che, ordinariamente, viene redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa ma potrebbe essere redatto anche nel caso in cui l’impresa passa dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria.
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Per utilizzare il libro inventari è necessario pagare l’imposta di bollo il cui importo varia a seconda che l’impresa sia soggetta, o meno, al pagamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri. Nel caso la società sia soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa su libri e registri (es. SRL o SPA), la misura dell’imposta di bollo è pari a 14,62 euro ogni 100 pagine, altrimenti a 29,24 euro.
A riguardo dell’argomento trattato, si evidenzia che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la recente sentenza n. 6623 del 23.03.2011, che la mancata tenuta del libro degli inventari legittima l’amministrazione erariale alla ricostruzione dell’imponibile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
Raccomandiamo pertanto tutti gli imprenditori di prestare la massima cura nella formazione dei dati da inserire nell’inventario e nella predisposizione delle DISTINTE contenenti ulteriori dettagli relativi ai dati sinteticamente indicati in bilancio. Il riferimento va in particolare all’INVENTARIO DEL MAGAZZINO DI FINE ANNO che deve SEMPRE ESSERE PREDISPOSTO CON LA MASSIMA CURA e conservato. ANCHE LA MANCANZA DI QUESTO “DETTAGLIO” DELLA VOCE RIMANENZE LEGITTIMA L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA AD EFFETTUARE ACCERTAMENTI DI TIPO INDUTTIVO (quindi, a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili).
Con la speranza che le informazioni fornite possano essere d’aiuto per una maggiore regolarità porgiamo i migliori saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: … non annotato!