COMUNICAZIONE VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
La nuova normativa in materia di operazioni “intracomunitarie” prevede che gli operatori che intendono effettuare acquisti o vendite da altri stati dell’Unione Europea debbano iscriveresi in uno specifico elenco denominato VIES.
L’effettuazione di operazioni intracomunitarie senza l’iscrizione al VIES comporta l’applicazione di sanzioni e può generare problemi in sede di fatturazione da parte del fornitore estero (applicazione dell’IVA) se questi effettua un controllo sulla partita IVA del soggetto italiano che non risulta iscritto al VIES.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito, in data 29/12/2010 le disposizioni che i contribuenti devono seguire per adempiere “all’obbligo di dichiarazione di volontà” previsto dal D.L. n.78/10.
In particolare, sono state stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.
I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà del contribuente l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare del rischio legato all’operatore.
Dal punto di vista operativo i contribuenti devono ora tenere presente che:
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Se intendono effettuare acquisti o vendite con uno degli stati appartenenti all’Unione Europea DEVONO COMUNICARNE L’INTENZIONE all’Agenzia delle Entrate con apposita ISTANZA
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L’istanza in questione, per evitare di avere periodi nei quali vige la preclusione ad effettuare acquisti intracomunitari DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL PROSSIMO 29/01/2011
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ATTENZIONE! Per operazioni intracomunitarie si intendono anche tutti gli acquisti effettuati per corrispondenza o “su internet” e relativi a BENI o a SERVIZI quando le parti intervengono in qualità di operatori professionali (es. acquisto di un software, di un’attrezzatura, di un servizio di recapito, ecc.)
POICHE’ L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON L’ESTERO ED IN PARTICOLARE CON PAESI U.E. E’ UN EVENTO AFFATTO REMOTO E CHE LA MANCATA INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO “VIES” COMPORTEREBBE PER IL CONTRIBUENTE UN’ATTESA DI ALMENO 30 GIORNI QUALORA NECESSITI DI PORRE IN ESSERE UN ACQUISTO O UNA VENDITA INTRACOMUNITARIA, LO SCRIVENTE STUDIO CONSIGLIA A TUTTI I PROPRI CLIENTI DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
RICORDIAMO che le operazioni effettuate senza autorizzazione comportano, secondo i più autorevoli commentatori, un costo di doppia IVA sul’operazione oltre all’applicazione di specifiche sanzioni.
Precisiamo che l’istanza va inoltrata in forma libera ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno che l’istanza venga consegnata o spedita al fine di conservare prova dell’avvenuta consegna.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr.: Circolare Studio 01/C/2011
Segnalo che l’Agenzia Entrate, con un comunicato del 26/1/2011, ha previsto anche la possibilità di “spedizione” con raccomandata della comunicazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Il comunicato segnala inoltre la non opportunità di presentazione in alcuni specifici casi: il testo del comunicato è reperibile al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/05a94b00459261e99485d6b2a18a8e49/014_Com+st++Precisazioni+Vies+27+01+11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=05a94b00459261e99485d6b2a18a8e49
In caso di acquisto intracomunitario prima dei 30 giorni di attesa per il silenzio/assenso a seguito dell’iscrizione al Vies, per un acquisto supponiamo di 500 € a quanto ammonterebbe la sanzione? E’ automatico che l’Agenzia delle Entrate incroci i dati e risalga all’acquisto? Grazie infinite
…. sono terribilmente in ritardo con la risposta… probabilmente mi è sfuggito il commento..
Nel frattempo tuttavia la questione è stata chiarita… se si fanno acquisti senza essere iscritti al VIES il venditore estero dovrebbe controllare l’inesistenza dell’iscrizione ed applicare l’IVA. se questo non avviene bisognerebbe avvisare il venditore Estero per l’integrazione della fattura. L’Iva in questione, secondo alcuni commentatori, è come se fosse riferita ad un acquisto “da privato” e quindi indeducibile in Italia.
Non so in che modo l’Agenzia possa fare incroci e controlli… le operazioni intracomunitarie sono soggette a denuncia INTRASTAT e, credo, i controlli verranno soprattutto da incroci di questi modelli.
Cordiali saluti
Salve, per l’acquisto di prodotti informatici/elettronici come rivenditore cioé non per uso privato vale la stessa regola di iscrizione al Vies o vi é l’aggiunta di altri requisiti?
Grazie
La regola di iscrizione al VIES è stata introdotta proprio per chi agisce come “operatore IVA”… quindi, se non è già stato fatto, è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ed attendere almeno 30 gg. prima di effettuare operazioni (acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese o ricevute).
Salve, io ho fatto un acquisto con partita iva dalla Germania senza Vies, e ho ottenuto il Vies circa due mesi dopo. Ma il fornitore mi chiede dopo un anno l’iva tedesca, come dovrei comportarmi?potrebbe il fornitore annullare la fattura e datarla due mesi dopo?Il fornitore non ha l’obbligo di controllare al momento dell’acquisto della merce?e non dopo? io non ne sapevo nulla
humm… credo proprio che se nel momento in cui è stato fatto l’acquisto non c’era soggettività passiva (e l’assenza di inclusione nell’elenco VIES porta proprio a questo “status”) sia dovuta l’IVA tedesca. In pratica è come se l’acquisto fosse stato fatto come “privato”. Non credo legittimo che il fornitore tedesco annulli la fattura e la rieletta due mesi dopo… il momento impositivo è quello di consegna del bene.
Una soluzione potrebbe essere un reso (con nota di credito – IVA compresa) e una nuova consegna…
Saluti.
DP