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Archivio per gennaio 2011

COMUNICAZIONE DATI IVA – POSSIBILE L’ESONERO

31 gennaio 2011 Lascia un commento

E’ la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 che consente a tutti i contribuenti questa possibilità.

Lo scorso anno infatti potevano ritenersi esentati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dei dati IVA i seguenti soggetti:

  • Persone fisiche con volume d’affari pari o inferiore a 25000 euro
  • Soggetti IVA che, dovendo compensare crediti d’imposta, presentano entro il 28 febbraio la DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Rimanevano obbligati tutti i soggetti che non presentavano un “credito IVA” o coloro che chiudevano l’IVA “a zero” come ad esempio i soggetti con liquidazione mensile dell’imposta.

La Circolare 1/E/2011 chiarisce che, dal 2011, TUTTI I CONTRIBUENTI POSSONO ANTICIPARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA AL 28 FEBBRAIO OTTENENDO DI CONSEGUENZA L’ESONERO DALL’OBBLIGO DI PRESENTARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA.

La Circolare pone però una condizione che deve essere attentamente considerata:

Coloro che anticipano la presentazione della dichiarazione IVA al 28 febbraio NON POSSONO DIFFERIRE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DOVUTA ALLA SCADENZA DEI VERSAMENTI DOVUTI PER “UNICO”.

Ciò significa che l’IVA dovuta per il conguaglio delle operazoni 2010 DEVE ESSERE VERSATA INTEGRALMENTE ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO OPPURE DILAZIONATA CON LA “RATEAZIONE IVA” CHE PREVEDE 9 RATE DA MARZO A NOVEMBRE.

Ricordiamo con l’occasione che dal 1^ febbraio 2011 è possibile presentare la dichiarazione IVA per attivare le procedure di rimborso dell’imposta. Da quest’anno infatti non è più possibile presentare solo il modello “VR” al concessionario della riscossione ma deve essere presentata l’intera dichiarazione mediante invio telematico.

Si informano i Sigg. Clienti che verranno direttamente contattati per l’esame delle situazioni che richiedono una tempestiva presentazione del modello dichiarativo.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 28-1-2011 p. 10

SERVIZIO VERIFICA CODICE FISCALE

26 gennaio 2011 1 commento
“Dimmi chi sei e ti dirò che codice fiscale hai”

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ATTIVA IL SERVIZIO DI VERIFICA ON LINE
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un nuovo servizio di verifica del codice fiscale; il servizio consente di controllare l’esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe Tributaria.
L’applicazione, raggiungibile al link  https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.jsp consente di:

  • verificare la validità di un codice fiscale, sia di una persone fisica che di un soggetto diverso da persona fisica;
  • verificare la validità e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici completi di una persona fisica
  • verificare la validità e l’esatta corrispondenza tra un codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.

Il servizio non consente comunque di verificare la validità di una partita Iva.

Consigliamo a tutti gli operatori di utilizzare l’applicazione per il controllo del codice fiscale dei propri clienti in modo da limitare al massimo gli errori; la raccomandazione è ancora più importante dal corrente anno 2011 in considerazione dell’obbligo al quale sono chiamati gli operatori economici in ordine alle fatture / scontrini di ammontare superiore rispettivamente a 3000 e 3600 euro.
Lo studio è a disposizione dei clienti per eventuali maggiori informazioni.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Lavoro & Previdenza n. 1/2011 – p. 8

COMUNICAZIONE VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

22 gennaio 2011 7 commenti

La nuova normativa in materia di operazioni “intracomunitarie” prevede che gli operatori che intendono effettuare acquisti o vendite da altri stati dell’Unione Europea debbano iscriveresi in uno specifico elenco denominato VIES.

L’effettuazione di operazioni intracomunitarie senza l’iscrizione al VIES comporta l’applicazione di sanzioni e può generare problemi in sede di fatturazione da parte del fornitore estero (applicazione dell’IVA) se questi effettua un controllo sulla partita IVA del soggetto italiano che non risulta iscritto al VIES.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in proposito, in data 29/12/2010 le disposizioni che i contribuenti devono seguire per adempiere “all’obbligo di dichiarazione di volontà” previsto dal D.L. n.78/10.

In particolare, sono state stabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, nonché i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Chi inizia una professione, o un’attività di impresa, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie.

I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un’apposita istanza ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà del contribuente l’Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettuerà una valutazione preliminare del rischio legato all’operatore.

 Dal punto di vista operativo i contribuenti devono ora tenere presente che:

  •      Se intendono effettuare acquisti o vendite con uno degli stati appartenenti all’Unione Europea DEVONO COMUNICARNE L’INTENZIONE all’Agenzia delle Entrate con apposita ISTANZA
  •      L’istanza in questione, per evitare di avere periodi nei quali vige la preclusione ad effettuare acquisti intracomunitari DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL PROSSIMO 29/01/2011
  •      ATTENZIONE!  Per operazioni intracomunitarie si intendono anche tutti gli acquisti effettuati per corrispondenza o “su internet” e relativi a BENI o a SERVIZI quando le parti intervengono in qualità di operatori professionali (es. acquisto di un software, di un’attrezzatura, di un servizio di recapito, ecc.)

 POICHE’ L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON L’ESTERO ED IN PARTICOLARE CON PAESI U.E. E’ UN EVENTO AFFATTO REMOTO E CHE LA MANCATA INCLUSIONE NELL’ARCHIVIO “VIES” COMPORTEREBBE PER IL CONTRIBUENTE UN’ATTESA DI ALMENO 30 GIORNI QUALORA NECESSITI DI PORRE IN ESSERE UN ACQUISTO O UNA VENDITA INTRACOMUNITARIA, LO SCRIVENTE STUDIO CONSIGLIA A TUTTI I PROPRI CLIENTI DI PROVVEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.

 RICORDIAMO che le operazioni effettuate senza autorizzazione comportano, secondo i più autorevoli commentatori, un costo di doppia IVA sul’operazione oltre all’applicazione di specifiche sanzioni.

Precisiamo che l’istanza va inoltrata in forma libera ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; è opportuno che l’istanza venga consegnata o spedita al fine di conservare prova dell’avvenuta consegna.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Studio 01/C/2011

COMPENSAZIONI 2011 – RIGIDITA’ DELL’AGENZIA

19 gennaio 2011 1 commento

in merito alla vicenda “compensazioni dal 1/1/2011 in presenza di ruoli scaduti” l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un comunicato che, oltre a non portare nulla di veramente nuovo, mostra una rigidità applicateiva che, a mio parere, travalica la portata della norma.

Con il comunicato 14/1/2011 l’Agenzia Entrate precisa che, sino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Econoia e delle Finanze che disciplina le modalità operative sulla “stretta compensazioni”,

le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1500 euro non sono sanzionabili…. a condizione che l’operazione di compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.  

Quella che sembra essere un’apertura al buon senso di fatto non è altro che la previsione della norma che vieta la compensazione fino a concorrenza dei ruoli scaduti e non pagati relativi a debiti “erariali”. Prevedere che non vi sono sanzioni per l’utilizzo di crediti che eccedono l’ammontare dei ruoli non scaduti non è altro che confermare quanto prevede la norma!.

L’aspetto sconcertante è che l’Agenzia, nel prosieguo del comunicato, afferma anche che

… il titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve preventiavamente l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento…..

 con questa affermazione l’Agenzia pare affermare che, una volta emanato il Decreto di cui sopra, non potranno essere effettuate compensazioni per nessun importo se prima non sono stati azzerati i debiti erariali derivanti da ruoli scaduti pendenti in esattoria.

La reazione di tutti i commentatori è chiaramente che tale “impostazione” sia estremamente rigida e non corrispondente al dettato normativo; speriamo che l’Agenzia delle Entrate “si ravveda” e corregga tali affermazioni.

I contribuenti che vantano crediti di particolare importo faranno comunque bene ad operare tutte le compensazioni necessarie utili o opportune (benintesto lasciando disponibili crediti pari almeno ai ruoli scaduti) prima che intervenga il decreto approfittando quindi delle affermazioni dell’Agenzia.

Ricordiamo infine che il “blocco delle compensazioni” non è applicabile a quei contribuenti che hanno ottenuto la sospensione della cartella ovvero la rateazione del proprio debito nei confronti dell’erario.

Lo studio è a disposizione dei propri clienti per l’esame di eventuali situazioni particolari.

Distinti saluti.

Studio Pezzotti

cfr. Sole 24 ore 15/1/2011 – p. 25 – Eutekne.info 15/1/2011 

Categories: IVA, REDDITI

ASSOCIAZIONI-RIAPERTI I TERMINI PER IL MODELLO “EAS”

17 gennaio 2011 Lascia un commento

Si informa che il decreto “Milleproroghe” ha modificato i termini entri ii quali gli enti associativi dovevano presentare il modello “EAS” con il quale dichiarare le caratteristiche dell’Ente ai fini del suo inserimento nella banca dati dell’Amministrazione Finanziaria.

Il termine in questione è scaduto al 31/12/2009 e tutti gli enti che non avevano provveduto all’invio del modello EAS rischiavano di vedersi disconosciuti i benefici fiscali legati alla qualifica di “ente no profit” (presunzione di non commercialità delle attività effettuate verso i soci, non tassabilità delle quote associative, ecc.); con la riapertura dei termini, LA CUI SCADENZA E’ STATA ORA FISSATA AL 31/03/2011, tutti gli enti che hanno dimenticato l’adempimento possono provvedere e sanare la propria posizione.

Si invitano gli interessati ad agire sin da subito onde evitare di “saltare” anche il termine di riapertura.

Maggiori informazioni sul modello EAS ed il software per la predisposizione della denuncia sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: sole24ore 05-01-2011 – p. 19

BLOG 2010 – Revisione statistica

11 gennaio 2011 Lascia un commento

Ecco quanto il sistema di reviewing di wordpress mi comunica in merito all’attività del Blog….

Grazie a tutti per aver contribuito con articoli, commenti, iscrizioni e, soprattutto, con la lettura!.

Oltre 24000 visite sono sicuramente un successo che non ci aspettavamo. Grazie ancora!

Buon 2011!!

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s a high level summary of its overall blog health:

Healthy blog!

The Blog-Health-o-Meter™ reads Wow.

Crunchy numbers

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A helper monkey made this abstract painting, inspired by your stats.

The average container ship can carry about 4,500 containers. This blog was viewed about 24,000 times in 2010. If each view were a shipping container, your blog would have filled about 5 fully loaded ships.

In 2010, there were 96 new posts, growing the total archive of this blog to 120 posts. There were 39 pictures uploaded, taking up a total of 10mb. That’s about 3 pictures per month.

The busiest day of the year was October 28th with 413 views. The most popular post that day was RIVALUTAZIONE TERRENI – ULTIMI PROMEMORIA.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were google.it, it.wordpress.com, search.conduit.com, facebook.com, and search.babylon.com.

Some visitors came searching, mostly for oneri deducibili 2010, manovra estiva 2010 commentata, rivalutazione quote societarie 2010, compensazioni iva 2011, and f24 rivalutazione terreni.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1

RIVALUTAZIONE TERRENI – ULTIMI PROMEMORIA October 2010
1 comment

2

AMMINISTRATORE DI SOCIETA’-RIMBORSI PER UTILIZZO AUTO PRIVATA April 2010

3

MANOVRA ESTIVA 2010 – DISPOSIZIONI DI PRIMO IMPATTO PER LE IMPRESE August 2010

4

LOCAZIONE IMMOBILI – NUOVO OBBLIGO 2010; CONSEGNA AL CONDUTTORE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA August 2010
3 comments

5

DALL’1/1/2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE October 2010

Categories: Notizie Generali

IL TASSO LEGALE DI INTERESSE VA ALL’ 1,5%

7 gennaio 2011 1 commento

La presente per informare che con il DM 7/12/10 (G.U. 292 15/12/10) è stato aumentato il tasso di interesse legale all’1,5% in ragione d’anno, rispetto al 1% in vigore sino al 31/12/2010

Il nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% si applica quindi dal 1° gennaio 2011.

La sua variazione ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive; ricordiamo di seguito gli effetti a proposito di ravvedimento operoso

Per la regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti mediante la procedura del “ravvedimento operoso”, occorre infatti corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta (che subirà una modifica in incremento per le violazioni poste in essere dal prossimo 1/2/2011), anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso da applicare per il calcolo delgi interessi di mora è quindi:
- l’1,5%, dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di versamento compreso;
- l’1%, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- il 3%, fino al 31 dicembre 2009.

Ai fini fiscali la nuova misura dell’1,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non diversamente determinati per iscritto, in relazione:
-  ai capitali dati a mutuo (art. 45, c.2 TUIR);
-  agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, c.5  TUIR).

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001); infatti in alcuni casi di omesso o ritardato versamento di contributi (es. per oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo, o per fatto doloso di terzi denunciato all’autorità giudiziaria oppure in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore), le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio 2011.

Certi che prenderete buona nota di quanto sopra comunicato cogliamo l’occasione per riformulare gli auguri di Buon Anno.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: EUTEKNE.INFO – 20/12/2010 + Sole 24 Ore –> 17/12/2010

Categories: Notizie Generali
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