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Archivio per novembre 2010

FINE ANNO – UTILE RICOGNITIVA SULLE PERDITE SU CREDITI

30 novembre 2010 1 commento

Una delle attività che l’imprenditore deve continuamente effettuare è il controllo sullo stato dei propri crediti. Talvolta, durante questa importante attività di verifica, l’imprenditore deve purtroppo constatare che alcuni dei crediti iscritti in bilancio non saranno più recuperabili per insolvenze del creditore, assenza di beni da aggredire con azioni giudiziarie o per assoggettamento del proprio cliente a procedure concorsuali.

La perdita su crediti può tuttavia avere un minor impatto sul carico fiscale dell’impresa se viene rilevata correttamente nell’esercizio in cui si verificano i presupposti per la sua deducibilità.

Relativamente al Bilancio Civilistico il legislatore IMPONE all’imprenditore di effettuare una precisa “valutazione” dei propri crediti e di inserire in bilancio SOLAMENTE IL LORO “PRESUMIBILE VALORE DI REALIZZO”. La rilevazione di Perdite su Crediti è quindi, dal punto di vista civilistico, UN OBBLIGO. Per quanto riguarda invece i crediti che presentano incertezze nella loro esigibilità il legislatore civilistico chiede che l’imprenditore crei un fondo “svalutazoine crediti” in modo da non destinare ai soci/azionisti utili che non sono CERTI E REALIZZATI.

SUL PIANO FISCALE è possibile dedurre le perdite su crediti quando:

  1. esse risultano da “elementi certi e precisi” e, in ogni caso,
  2. quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Mentre è assolutamente determinabile da quando un debitore è assoggettato a procedure concorsuali (l’assoggettamento a procedura è sancito da una sentenza dell’Autorità) è molto meno chiaro il concetto di “elementi certi e precisi”.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate richiede che vi sia una dimostrazione da parte dell’impresa di aver azionato tutte le procedure possibili per il recupero del credito. Per i crediti di “modesto ammontare” l’Agenzia ha anche fatto un’apertura ammettendo la deducibilità delle perdite su crediti per i quali i costi di recupero sarebbero superiori al valore del credito stesso.

Onde non incorrere in discussioni e possibili riprese da parte del Fisco è quindi necessario, per le perdite su crediti che l’imprenditore vuole dedurre fiscalmente, predisporre prove attivando i seguenti comportamenti:

  • Richiedere al proprio legale una relazione/dichiarazione sullo stato dell’arte delle azioni di recupero facendosi indicare le effettive possibilità di incasso del credito
  • ove possibile e dove esiste un corretto rapporto costi benefici, presentare decreti ingiuntivi ed esperire azioni legali che, se infruttuose, potranno dare certezza circa l’impossibilità di recupero del credito
  • acquisire relazioni ed indagini, da parte di agenzie specializzate in recupero crediti, circa la possiblità di recuperare il credito e/o lo stato di crisi del debitore.

E’ IMPORTANTE POTER DISPORRE DI DOCUMENTI, NOTE, ATTI CHE SUPPORTINO LE VALUTAZIONI DELL’IMPORENDITORE E DEI SUOI LEGALI IN MERITO ALLA IRRECUPERABILITA, PARZIALE O TOTALE, DEL CREDITO.

Ricordo che le attività di cui sopra fanno parte dell’operatività di TUTTO L’ANNO e che, pertanto, è importante fare una revisione periodica dello stato dei crediti in modo da attivare eventuali azioni quanto prima….   anche nell’incasso dei crediti infatti “chi tardi arriva… male alloggia!!”.

Lo studio è a disposizione dei clienti per eventuali maggiori informazioni.

Domenico Pezzotti

cfr.: Italia Oggi 17/11/2001 – p. 35

QUANDO SCATTA IL PENALE PER L’IVA NON VERSATA

26 novembre 2010 3 commenti

     Prendo spunto da un articolo Sole 24 Ore del 6-11 u.s. per segnalare quanto segue:

L’OMESSO VERSAMENTO di IVA dovuta in base alla dicharazione annuale per un importo superioe a 50 mila euro E’ PUNIBILE PENALMENTE ai sensi dell’art. 10 ter del Decreto 74/2000 (pena prevista: reclusione da 6 mesi a 2 anni).

La norma prevede tuttavia che l’ipotesi di reato scatti solamente a carico di chi:

NON VERSA L’IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE…. [omissis]… ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO RELATIVO AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO.

Quindi, per evitare che scatti il procedimento penale, è necessario ridurre il debito IVA da dichiarazione al di sotto della soglia di euro 50.000 ENTRO IL 27 DICEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

UN ESEMPIO: il contribuente che ha omesso nel corso del 2009 versamenti IVA per importi superiori ad euro 50.000, potrà evitare di incorrere nella sanzione penale sopra indicata SE EFFETTUA PAGAMENTI A TITOLO DI IVA IN MODO DA PORTARE IL DEBITO RELATIVO AL 2009 “SOTTO SOGLIA” DEI 50000 EURO.

RICORDIAMO che per le omissioni relative a versamenti il cui termine sia scaduto nel corso del 2009 non è più possibile effettuare il ravvedimento operoso, MENTRE PER LE OMISSIONI RELATIVE AD “IVA 2009″ AVENTI SCADENZA NEL CORSO DELL’ANNO 2010 è ancora possibile ravvedere gli adempimenti omessi mediante pagamento della “minisanzione” del 3% e degli interessi in ragione dell’1% annuo.

Le imprese che si trovano nella situazione sopra delineata faranno bene a valutare la riduzione dei debiti IVA al di sotto della soglia di punibilità penale in modo da evitare imputazioni e futuri costi per la gestione della difesa; relativamente all’anno di’imposta 2009 il termine per agire scade al 27 dicembre 2010.

Cordialità

Domenico Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 6-11-2010 – P. 31

BUONO FAMIGLIA 2010 – Regione Lombardia

24 novembre 2010 Lascia un commento

Riporto volentieri, per chi fosse interessato o per chi volesse segnalare l’esistenza del contributo, le informazioni relative al bando per la richiesta di un contributo di 1300 euro a favore di coloro che hanno parenti ricoverati in strutture residenziali della Regione Lombardia.

Buono famiglia 2010

Il buono di 1.300 euro può essere richiesto dalle famiglie agli sportelli delle asl fino al 31 dicembre 2010.

Chi può richiederlo
Per richiedere il Buono, è necessario:
• essere residenti in Lombardia
• contribuire al pagamento della retta di un familiare, anziano o disabile, ricoverato presso una struttura residenziale della Lombardia.

Inoltre uno dei seguenti due requisiti:
• famiglia con o senza figli e reddito familiare non superiore ad un valore ISR (indicatore della situazione di reddito) pari a € 22.000
• il richiedente deve essere disoccupato, in mobilità o in cassa integrazione.

Come fare domanda
Per presentare la domanda devi portare la seguente documentazione:
• documento di riconoscimento del richiedente
• documentazione di reddito familiare (che comprende tutti i redditi percepiti nell’anno 2008 dai componenti del nucleo familiare documentati attraverso il modello CUD 2009, mod 730-3 2009, mod UNICO 2009)
• documentazione relativa al pagamento della retta
• documentazione relativa alla condizione di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione. Importante

La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2010 presso gli sportelli territoriali delle ASL fino a esaurimento fondi disponibili.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: – Sito Regione Lombardia: menù Bandi

PASSAGGIO GENERAZIONALE

22 novembre 2010 2 commenti

     Segnaliamo ai lettori un interessante articolo del Sole 24 Ore 1/11/2010 sul tema del passaggio generazionale nell’impresa.

     La successione all’imprenditore genera spesso molti problemi se non viene opportunamente programmata o preparata; per evitare blocchi dell’attività e/o problemi di decisioni contingenti, è opportuno agire per tempo sui seguenti tre aspetti:

  1. Individuazione dell’erede/eredi maggiormente in grado condurre l’azienda e programmazione della sua formazione
  2. Valutazione circa l’opportunità di anticipare il passaggio dell’azienda agli eredi preposti in modo da poter scegliere le migliori tempistiche e poter fare le più opportune scelte strategiche
  3. Valutazione realistica dei rischi e degli scenari che si prospetterebbero qualora non venisse avviata nessuna attività di pianificazione

     La mancata predisposizione di un piano d’azione da attuare in seguito all’evento “successione necessaria” causa spesso notevoli problemi in quanto la successione avviene a favore di tutti gli eredi (e non solo di quelli preparati o di quelli in grado di condurre l’azienda) causando spesso la nascita di conflitti gestionali e relazionali.

     Quando l’imprenditore vede che gli anni avanzano è quindi opportuno che provveda a pensare e pianificare l’ingresso in azienda degli eredi che ritiene più idonei a continuare con l’imporesa, salvaguardando in questo modo, anche a favore degli altri eredi, il frutto del suo lavoro di molti anni.

     Molto importante è la possibilitò di utilizzare, dal 2006, l’istituto dei Patti di Famiglia attraverso il quale tutti gli eredi legittimi sono chiamati a sottoscrivere un accordo con il quale:

  • L’imprenditore può trasferire l’azienda (o le partecipazioni ad essa relative) ad uno o più eredi da egli designati
  • Gli altri legittimari vengono liquidati, per la loro quota, dai familiari che ricevono il bene azienda in modo che i loro diritti di legittima siano salvaguardati
  • In seguito alla sottoscrizione del patto i legittimari non potranno esercitare azioni di riduzione nei confronti degli eredi che hanno ricevuto l’azienda.

     La norma è molto importante in quanto attribuisce certezza all’atto di donazione dell’azienda e chiude la partita riguardo alla titolarità del bene azienda in capo a determinati eredi.

     Gli imprenditori interessati, o i loro potenziali eredi, si attivino dunque per verificare con i loro consulenti di fiducia l’opportunità di porre in essere eventuali opportune azioni di pianificazione.

     Studio Pezzotti

cfr.: Il sole 24 Ore 1/11/2010 – p. 16

55%-AGGIORNAMENTO: LA PROROGA INSERITA IN UN EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA

18 novembre 2010 1 commento

     Dopo una settimana di “braccio di ferro” pare che la proroga del 55% sia stata inserita in un emendamento da apportare alla legge finanziaria in discussione.

     Dopo il balletto di ipotesi che prevedevano riduzioni chirurgiche ai benefici (si è ipotizzato un tetto al metro quadro per i serramenti ed una riduzione dal 55 al 41% …..) pare che la proroga vada in discussione al parlamento con questi presupposti:

  • Aumento degli anni di detrazione da 5 a 10
  • Invariati gli altri presupposti della detrazione (percentuale di detrazione e tetti di spesa)

     ATTENZIONE! L’inserimento dell’emendamento non significa che non possano esservi modifiche o stralci del provvedimento durante le discussioni alla Camera e/o al Senato!

     Rinnovo pertanto il consiglio, a tutti coloro che necessitano di recuperare la detrazione “per forza”, di prepararsi ad AGIRE entro il 31/12 mediante pagamento, anche di soli acconti, delle fatture relative ai lavori 55%. In tal modo sarà possibile sfruttare la detrazione con le regole valide sino al 31/12/2010.

     Le ultime news sul 55% si possono leggere a questo indirizzo: Sole 24 Ore 18/11 – Norme e Tributi

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore dal 10 al 17/11/2010 e link Sole 24 Ore 18/11/2010 Norme e Tributi

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI – QUALCHE INFORMAZIONE

18 novembre 2010 Lascia un commento

     La disciplina dei licenziamenti individuali presenta diverse problematiche che, se non attentamente considerate, portano a conflitti e litigiosità tra azienda e dipendente con effetti deleteri per entrambi.

     Al fine di aiutare le aziende a non compiere azioni avventate segnaliamo di seguito alcune tipologie di licenziamento vietate dalla legge e quindi NULLE o ANNULLABILI; per tali tipologie di licenziamento scattano normalmente a carico dell’azienda obblighi di risarcimento danni – corresponsione mancate retribuzioni o, per le aziende con più di 15 dipendenti, il reintegro del posto di lavoro.

  • Licenziamento discriminatorio: è tale il licenziamento adottato per ragioni legate al sess, alla razza, alla lingua, alla religione, all’appartenenza ad un sindacato o ad un partito. Conseguenza di tale licenziamento è sempre il reintegro del posto di lavoro con obbligo di corrispondere al lavoratore le retribuzioni perse.
  • Licenziamento lavoratrice madre: è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato nel periodo che va dall’inizio della gestazione e sino alla data del compimento di un anno di vita del bambino; analoga tutela spetta al lavoratore “padre” che fruisce del concedo di paternita (sempre sino al compimento di un anno del bambino) nonchè dei lavoratori, padre o madre, che fruiscano di periodi di congedo parentale o di permessi per malattia del bambino. Conseguenze della nullità sono, in questo caso, l’indennità o reintegro al lavoro nel caso di aziende di maggiori dimensioni mentre nel caso di aziende minori spetterà al lavoratore la sola indennità per ingiustificato licenziamento.
  • Licenziamento per ragioni di matrimonio: é tale il licenziamento della lavoratrice dalla data di richiesta delle pubblicazioni e sino ad un anno successivo alla celebrazione del matrimonio. Conseguenza della nullità è, in questo caso, l’obbligo di riammettere in servizio la lavoratrice e della corresponsione della mancata retribuzione.
  • Licenziamento per motivo illecito e/o in frode alla legge: è considerato tale il licenziamento comminato al lavoratore per aggirare obblighi di legge o per eludere norme di carattere imperativo (es. lavoratore licenziato prima di un trasferimento d’azienda e riassunto dall’azienda acquirente -> in tal caso la norma impone la continuità nel rapporto.). Le  conseguenze della nullità sono differenziate in ragione dell’appartenenza ad aziende di maggiori o minori dimensioni (ripristino del posto o diritto alla sola indennità risarcitoria)
  • Licenziamento intimato oralmente quando la legge richiede la forma scritta: Come più volte segnalato ai Sigg. clienti la forma per il licenziamento DEVE ESSERE SCRITTA; in caso di licenziamento intimato oralmente scatta sempre l’obbligo di ripristino del posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni da mancata retribuzione.

     Oltre ai casi sopracitati di licenziamenoto NULLO (quindi non valido “ope legis”) vi sono casi di licenziamento ANNULLABILE nei quali è necessaria l’azione del dipendente per ottenere l’annullamento dell’atto datoriale.

     Abbiamo un licenziamento annullabile in assenza di GIUSTA CAUSA, ovvero di un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (es. gravissime insubordinazioni, furti, comportamenti che compromettono in maniera grave la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro)

     Sono annullabili anche i licenziamenti intimati in assenza di GIUSETIFICATO MOTIVO OGGETTIVO O SOGGETTIVO;

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: è presente quando l’azienda ha un motivo legato all’organizzazione aziendale e/o ad esigenze proprie dell’impresa che richiedono la soppressione del rapporto di lavoro (es. diminuzione di lavoro, riorganizzazione di reparto, soppressione di reparti, ecc.)

GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: è essenzialmente legato ad una condotta del dipendente ed è quindi normalmente un licenziamento disciplinare. ATTENZIONE!! IN QUESTO CASO E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE, oltre a poter documentare e provare la condotta del lavoratore, RISPETTARE LA PROCEDURA IMPOSTA DALL’ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI E LE EVENTUALI DISPOSIZIONI DI CONTRATTO COLLETTIVO.

     In assenza del rispetto delle cause che consentono il licenziamento e/o delle procedura poste a garanzia di correttezza del licenziamento stesso, il provvedimento del datore di lavor potrà essere dichiarato nullo dal Giudice del Lavoro con le conseguenze sopra specificate differenziate secondo la dimensione aziendale.

     Con la speranza di aver fornito un’utile informazione porgiamo cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Circolare Lavoro e Previdenza n. 38 del 4/10/2010 p.- 24

CONTRIBUTI AL NON PROFIT – Decreto 177/2010

13 novembre 2010 2 commenti

     Segnaliamo che è stato pubblicato solla GU n. 255/2010 il decreto 177/2010 in vigore dal 30/10/2010 e riguardante la concessione e l’erogazione dei contributi previsti dalla L. 342/2000 art. 96.

     I contributi possono essere richiesti per:

  • acquisto di autoambulanze (anche in leasing)
  • acquisto di attrezzature da impiegare direttamente ed esclusivamente nelle attività di utilità sociale
  • acquisti di beni da parte di Onlus da donare a strutture sanitarie pubbliche

     Possono presentare domanda di contributo le ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO iscritte nei registri previsti dalla L. 266/91 e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

     La domanda deve essere presentata alla Direzione Generale per il Volontariato (Ministero del Lavoro) ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL’ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE.

     Si precisa che sono agevolabili anche gli acquisti che avvengono tramite stipula di contratto di leasing.

     I contributi consistono in una percentuale sul costo di acquisto del bene; tale percentualè verrà determinata in funzione delle domande presentate e dei fondi a disposizione.

     Per maggiori informazioni si invitano gli interessati a consultare il sito del Ministero del Lavoro alla Sezione Volontariato.

     Cordialità

Studio Pezzotti

cfr.: Italia Oggi 2/11/2010 p. 24

DETRAZIONE 55% – ARIA DI PROROGA? – COME ASSICURARSI LA DETRAZIONE

10 novembre 2010 1 commento

Sui quotidiani di questi ultimi giorni si iniziano a leggere notizie che ben fanno sperare riguardo ad una possibile proroga della detrazione 55%; 

TUTTAVIA!… fino all’emanazione di una legge che sancisca con certezza la possibilità di usufruire della detrazione anche per le spese effettuate dopo il 2010 CONVIENE VERIFICARE TUTTE LE POSSIBILITA’ PER CHIUDERE LA MAGGIOR PARTE DEI BONIFICI ENTRO LA FINE DEL 2010

Per venire incontro alle esigenze dei contribuente l’ENEA, con un chiarimento pubblicato sul proprio sito il 23 ottobre scorso (Faq n. 65), ha specificato che non è necessario effettuare la chiusura dei lavori entro il 31/12/2010 per poter usufruire della detrazione sulle spese sostenute e pagate entro fine anno

Ciò significa che la cosa importante da fare per “mettere al sicuro” la detrazione è IL PAGAMENTO DELLE SPESE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2010 anche se i lavori possono non essere completamente terminati. La mancata chiusura dei lavori non comporta effetti preclusivi alla detrazione delle spese sostenute nel 2010. Sulle spese sostenute dal 2011 in poi, salvo intervenga l’auspicata proroga, non sarà invece possibile avere la detrazione fiscale.

Lo scrivente sta comunque tenendo seguita la vicenda e non mancherà di informare, il più tempestivamente possibile, sull’eventuale proroga dell’agevolazione.

Cordiali saluti.

Studio Pezzotti

cfr.: Sole 24 Ore 24/10/2010 – p. ?? + Sole 24 Ore 03/11/2010 – p. 35

APPORTI DEI SOCI – QUANDO L’IMPOSTA DI REGISTRO

6 novembre 2010 Lascia un commento

Nascono spesso dubbi sull’applicazione delle formalità di registrazione e sul pagamento dell’imposta in caso di apporti dei soci nelle società.

E’ necessario distinguere in primo luogo con quali documenti vengono formalizzati tali obblighi dei soci:

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO FORMATI MEDIANTE CORRISPONDENZA

in questo caso non vi è obbligo di registrazione se non “in caso d’uso”, ovvero quando il contratto stesso viene presentato alle autorità preposte per eventuali decisioni giudiziali; se scatta l’obbligo di registrazione sarà dovuta anche l’imposta di registro nella misura del 3% salvo che non si tratti di finanziamenti effettuati da un socio finanziatore “società”; in questo caso infatti l’imposta di registro è dovuta in misura fissa in quanto il contratto di finanziamento è operazione “art. 10″ e quindi soggetta alla disciplina IVA.

VERSAMENTI SOCI A FONDO PERDUTO, IN CONTO CAPITALE O  A FONDO COPERTURA PERDITE

anche in questo caso sono soggetti a registrazione solo “in caso d’uso” ed a tassazione proporzionale sia la delibera di assemblea ordinaria che eventuali impegni assunti mediante scambio di corrispondenza. Un “versamento a fondo perduto” può essere effettuato anche mediante rinuncia dei soci al rimborso di precedenti finanziamenti; anche in questo caso, qualora la volontà dei soci emerga da corrispondenza o da un verbale di assemblea ordinaria, non vi sono obblighi di registrazione e corresponsione di imposta.

ATTENZIONE: qualora uno degli atti di cui sopra, non sottoposto a registrazione, venga richiamato in un successivo verbale di assemblea per il quale è richiesta la registrazione, l’imposta sarà dovuta anche sul contenuto patrimoniale degli atti enunciati. L’art. 22 del Dpr 131/86 (Testo Unico Imposta di Registro) stabilisce infatti che “se i un atto sottoposto a registrazione sono enunciate disposizioni convenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, intervenuti tra le stesse parti dell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta è dovuta anche sugli atti enunciati”

Quindi, ad esempio, deve essere sottoposto a tassazione un finanziamento soci precedente qualora, in un successivo verbale di assemblea straordinaria  (quindi sottoposto a registrazione), lo stesso venga richiamato per la copertura di perdite.

Bisogna rilevare che qualora l’utilizzo di versamenti c/capitale o c/copertura perdite avvenga all’interno di verbali di assemblea ordinaria (non sottoposti a registrazione), non vi sarà alcun risvolto fiscale relativo ai versamenti stessi.

Sempre in tema di obbligo di registrazione RICORDO che i verbali contenenti delibere di distribuzione di utili SONO DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE entro 20 giorni dalla data di delibera (imposta in misura fissa).

Cordiaità.

Domenico Pezzotti

cfr.: – Sole 24 Ore 28/10/2010 – p. 32

BANDI COMUNITA’ MONTANA SEBINO BRESCIANO

3 novembre 2010 Lascia un commento

Il GAL GOLEM segnala che dal 2 novembre 2010 sono stati aperti 3 nuovi bandi a favore di beneficiari  pubblici e privati; i bandi in questione sono “scaricabili” cliccando qui: BANDI GAL GOLEM NOVEMBRE 2010

 Il sottoscritto segnala, per il possibile accesso da parte delle piccole imprese, il seguente bando:

Misura 312 – Creazione e sviluppo di microimprese

Obiettivo: sostenere l’avvio ed il potenziamento di microimprese operanti in settori connessi all’agricoltura

Richiedenti: microimprese

Dotazione finanziaria GAL: Euro 225.000

Entità degli aiuti: dal 20% al 60% della spesa ammissibile

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla produzione di beni e servizi volti ad avviare investimenti per:

  • La manutenzione del verde, sfalcio di prati, sentieri e boschi, compresa l’attività di compostaggio del verde;
  • La pulizia e sicurezza della viabilità stradale e pedonale (spargimento di sale e sabbia, sgombero della neve);
  • La pulizia di fosse biologiche, vasche di deiezioni e scarichi urbani e relativa gestione dei reflui.

Lo scrivente segnala:

  • che ogni informazione di dettaglio può essere reperita sul sito del GAL GOLEM: http://www.galgolem.org 
  • che le domande per la partecipazione ai bandi dovranno essere inoltrate on line tramite il sito della regione lombardia: www.siarl.regione.lombardia.it
  • che la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: da newsletter GAL Golem n. 6 del 3/11/2010

 

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