DALL’1/1/2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE
Con promessa di ritornare sull’argomento con maggiori dettagli e, possibilmente, chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, informiamo che, secondo l’art. 31 del D.Lgs. 78/2010 (conv. in L. 122 del 30/7/2010):
A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI … RELATIVI ALLE IMPOSTE ERARIALI (Iva e IRPEF n.d.r.) E’ VIETATA FINO A CONCORRENZA DELL’IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI (cioè Interessi e Diritti di esazione) PER I QUALI E’ SCADUTO IL TERMINE DI PAGAMENTO.
La disposizione normativa prosegue prevendendo, a carico di chi opera compensazioni nonostante il divieto imposto, una specifica sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti a ruolo scaduti e fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato.
–> Vediamo come opererà la disposizione: se un contribuente al 1 gennaio 2011 vanta un credito IRPEF pari a 5000 euro ma ha una cartella esattoriale scaduta per IRAP anni precedenti pari a 4000 NASCE IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL CREDITO DI CUI SOPRA SINO A CONCORRENZA DEI 4000 DI CARTELLA ESATTORIALE.
In pratica il contribuente in questione potrà compensare solamente 1000 euro del suo credito totale di 5000. Il credito residuo potrà essere solamente riportato all’anno precedente o utilizzato per non versare acconti MA NON POTRA’ ESSERE COMPENSATO.
Se il contribuente del nostro esempio effettuasse comunque la compensazione per i 5000 euro totali, sacatterebbe a suo carico una sanzione di euro 2000 (50% dell’importo iscritto a ruolo)
Se invece la compensazione effettuata dal contribuente fosse pari a 3000 euro la sanzione scatterebbe solamente su euro 2000 (perchè 1000 euro di compensazione sono “liberi” e quindi la compensazione indebita risulta essere di 2000 euro) e quindi, al 50%, la sanzione sarebbe di euro 1000.
ATTENZIONE!!! Poichè in genere gli studi (quanto meno il nostro studio!) effettuano “in automatico” la compensazione di tutti i crediti erariali con quanto il contribuente deve eventualmente pagare al fisco ed agli enti previdenziali (per minimizzare gli esborsi e recuperare nel minor tempo possibile il credito). E’ IMPORTANTISSIMO CHE I CONTRIBUENTI AVVISINO CON TEMPESTIVITA’ LO STUDIO DELLA PRESENZA DI CARTELLE O DI SOMME ISCRITTE A RUOLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI “SCADUTE”.
Con la speranza di aver fornito utili indicazioni…
Studio Domenico Pezzotti
cfr.: Circolare Tributaria n. 32 del 9/8/2010 – 9
Segnalo i seguenti due articoli che interessano direttamente la questione compensazioni:
Post di studio del 19/01/2011: http://methodi.wordpress.com/2011/01/19/compensazioni-2011-rigidita-dellagenzia/
Articolo Eutekne di oggi 15/2/2011: http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_323229.aspx