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Archivio per ottobre 2010

CONTRATTI “A DISTANZA” E CONTRATTI “FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” – I TEMPI PER IL RIPENSAMENTO

30 ottobre 2010 Lascia un commento

Capita talvolta di vedere persone scontente di un acquisto che hanno fatto “per strada” o “tramite internet” e che vorrebbero recedere dal contratto di acquisto del bene o del servizio.

Chiariamo subito i termini:

per “CONTRATTO A DISTANZA” si intende quello concluso tra un privato (quindi non “operatore professionale”) ed un fornitore senza la presenza fisica simultanea dei contraenti e quindi il contratto che si perfeziona attraverso “tecniche di comunicazione a distanza” quali la televisione, internet, telefono, mailing, ecc.

mentre per “CONTRATTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI” si intende il contratto che si caratterizza per il luogo fisico “particolare” in cui viene concluso: ,  in hotel, per strada, durante gite organizzate, presso il domicilio del consumatore, ecc.; in sostanza tutte le volte che il contratto viene concluso e sottoscritto fuori della sede e dei punti vendita dell’operatore commerciale

Questi contratti godono di una tutela particolare: I CONSUMATORI DEVONO ESSERE INFORMATI SUI DIRITTI DI RECESSO e, una volta informati, HANNO A DISPOSIZIONE UN PERIODO DI TEMPO BEN DETERMINATO PER SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO.

Di seguito, a memoria degli utenti, riepiloghiamo i tempi entro i quali il consumatore deve attivarsi per comunicare la sua volontà di recesso:

CONTRATTI A DISTANZA:

I termini per il recesso sono stabiliti in 10 giorni lavorativi che “decorrono”

ACQUISTARE CASA… QUALCHE PRECAUZIONE PRECONTRATTUALE

27 ottobre 2010 Lascia un commento

Comperare casa non è una sciocchezza per la quale si possano compiere errori o leggerezze…. riassumo di seguito alcune informazioni raccolte negli articoli “estivi” e che ritengo importante mettere a disposizione di coloro che ne possono avere bisogno:

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

Il preliminare è lo strumento con il quale il compratore ed il venditore Continua a leggere…

AUTOCARRI – MULTE A CHI TRASPORTA AMICI E PARENTI!

22 ottobre 2010 Lascia un commento

E’ la Polizia Stradale di Cremona a fare il punto sugli “impropri utilizzi” dei mezzi “destinati al trasporto di cose ed alle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”…. si tratta in sostanza dei mezzi che più comunemente vengono chiamati “AUTOCARRI”.

Secondo le specifiche tecniche e ministeriali l’indicazione sulla carta di circolazione del numero di posti occupabili è da intendersi fatto esclusivamente alle persone addette al ciclo economico e produttivo.

Già la rivista Quattroruote aveva sollevato, parecchi anni fa, la questione…. lo scorso anno è intervenuta anche la Corte di Cassazione (6885 20/03/2009) la quale ha precisato che sugli autocarri è consentito trasportare solo le persone che sono in relazione con le cose trasportate e che è vietato sia l’uso personale che familiare che “di cortesia” (… ? probabilmente il riferimento è agli autostoppisti!)

DEROGHE–> pare che possa essere richiesta al Prefetto una deroga per l’utilizzo del mezzo legato a scopi di Istruzione, igiene, beneficienza, e/o per altri motivi di pubblico interesse (es. congressi, riunioni, manifestazioni, gite di società atletiche e/o sportive…)

SANZIONI: eccoci al capitolo dolente…. non c’è divieto senza la relativa sanzione:

Codice della strada: violazione dell’art. 82 –> diversa destinazione del veicolo: euro 78 di sanzione se le persone sono trasportate in cabina; euro 389 se trasportate nel cassone o nel vano di carico

Sanzioni ACCESSORIE:

  • SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE da uno a sei mesi (12 mesi in caso di recidiva)
  • VALUTAZIONE CIRCA L’IMPORTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA (possibile richiesta di integrazione in aumento)
  • SEGNALAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL’AGENZIA ENTRATE per l’eventuale ripresa dei costi “integralmente dedotti”

Riguardo a quest’ultimo punto segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate ha comunque considerato gli autocarri che rispettano determinati requisiti (Immatricolazione N1, codice carrozzeria F0, posti almeno pari a quattro e rapporto potenza/portata uguale o maggiore di 180 kw/t) come veicoli ai quali non si applicano necessariamente le regole previste per le “autovetture”…

Rimane il fatto che il veicolo “segnalato” in uso per scopi non aziendali potrebbe far scattare contestazioni per omessa fatturazione di servizi o deduzione di costi/iva per attività estranee all’attività aziendale.

Segnalo anche che quando la questione di cui stiamo parlando è stata sollevata per la prima volta correva voce (da verificare – ma di assoluta importanza!) che alcune assicurazioni negassero la copertura per i trasportati qualora fossero soggetti “estranei” alla movimentazione delle cose trasportate….. ATTENZIONE DUNQUE A PRESTARE ATTENZIONE ANCHE QUESTO ASPETTO DI PARTICOLARE IMPORTANZA!.

Quanto sopra con l’invito a prestare le dovute cautele ed a fare le opportune verifiche sia in sede di acquisto che di utilizzo di questi mezzi aziendali.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Italia Oggi 4/9/2010 e 3/9/2010 pp. 20 e 20

REDDITOMETRO E “CONTROLLI” FINANZIARI

18 ottobre 2010 Lascia un commento

Credo che possano essere di generale interesse alcune affermazioni che il Direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate -Luigi Magistro- ha proposto durante un convegno alla Luiss di Roma nello scorso mese di settembre. Lo spunto per questo post mi viene da un articolo letto su Italia Oggi del 23/09/2010 che potete integralmente leggere cliccando qui.

Magistro ha sottolineato che l’Agenzia delle Entrate

sta spingendo molto e continuerà a spingere sull’accertamento degli investimenti finanziari… e che oggi c’è da stare attenti (il riferimento mi pare fatto ai contribuenti) in sede di dichiarazione, anche perché “noi” (ovvero l’Agenzia, ndr.), schiacciando un tasto, possiamo ottenere il profilo d’investimento.

Le parole di Magistro lasciano intendere che la strada maestra imboccata dall’Agenzia delle Entrate è quella del controllo dei movimenti bancari con particolare attenzione agli incrementi di valori finanziari (assicurazioni, fondi comuni, assets mobiliari, conti correnti, altre forme di risparmio…) avvenuti durante l’anno e non “accompagnati” da congrui redditi dichiarati.

La criticità attuale denunciata da Magistro è relativa alla “complessità” delle indagini in quanto sui c/c dei contribuenti vi possono essere migliaia e migliaia di movimenti; tuttavia l’Agenzia sta predisponendo un sistema che consentirà di interrogare i database in modo intelligente al fine di poter ottenere solamente le informazioni rilevanti per gli accertamenti (filtri per importo, tipo operazione, ricorrenza, ecc.)

Altro grimaldello dell’Agenzia per gli accertamenti dei prossimi anni sarà il “redditometro” ovvero il sistema di accertamento “sintetico” che basa la propria forza sul fatto che “colui che spende deve dimostrare da dove vengono i denari”… in mancanza di dimostrazione, CHE LA NORMA METTE A COMPLETO CARICO DEL CONTRIBUENTE, la presunzione legale relativa è il possesso di redditi (non dichiarati…).

Il NUOVO redditometro non è ancora ufficiale; Magistro ha tuttavia dichiarato che si baserà su circa 100 elementi di spesa che l’Agenzia riuscirà a monitorare e ad attribuire ai singoli contribuenti. Qualora gli importi “spesi” siano incongruenti con il reddito dichiarato scatterà l’accertamento ed il contribuente verrà chiamato a dare dimostrazione della sua capacità di spesa.

COME DIFENDERSI DA SIMILI ACCERTAMENTI? … innanzitutto utilizzando la testa e tenendo traccia di tutti i movimenti di denaro che vengono utilizzati per le spese “monitorate” (che, dalle indiscrezioni di quest’estate saranno gli acquisti di autovetture, immobili, acquisti “importanti” [es. mobili, arredi, gioielli, elettronica di pregio.... ?], spese di ristrutturazione edilizia, spese per risparmio energetico, viaggi particolari, iscrizione dei figli a scuole private, iscrizione a clubs esclusivi, ecc. ecc. ecc.) ma soprattutto:

  • cercando di poter dimostrare sempre di aver dichiarato denaro a sufficienza per poter pagare la spesa sostenuta
  • potendo dimostrare che il pagamento non è avvenuto tutto ma sarà differito anche in anni successivi
  • potendo dimostrare di aver contratto un mutuo
  • per le somme “prestate” da genitori, fratelli, parenti e/o amici, tenere PUNTUALE documentazione del passaggio di denaro che, si consiglia, DEVE PASSARE ASSOLUTAMENTE ATTRAVERSO CANALI TRACCIABILI (bonifico, assegni intestati e non trasferibili) e giustificato (meglio) da un minimo di contratto o accordo di finanziamento.
  • per le disponibilità finanziarie da vincite, meglio conservare documentazione comprovante la vincita ed il ritiro della stessa
  • per eventuali eredità conservare con cura successione e tutta la documentazione
  • per le spese effettuate con i risparmi di una vita….. conservare gli estratti conto/estratti titoli/ricevute assicurazioni, ecc., anche di diversi anni fa, che aiutino a dimostrare che il denaro utilizzato è frutto di accumulo di anni….

—> in buona sostanza è necessario ricordare che L’ONERE DELLA PROVA SI SPOSTA SUL CONTRIBUENTE e che, volenti o nolenti, gli elementi di prova dovranno essere chiari, scritti ed incontrovertibili se non si vogliono avere brutte sorprese che, nel caso degli accertamenti da redditometro, possono arrivare a costare anche parecchio.

Con riserva di aggiornamento delle informazioni ci proponiamo di mettere a disposizione una circolare informativa maggiormente esaustiva.

Domenico Pezzotti

DALL’1/1/2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARTELLE ESATTORIALI DA PAGARE

14 ottobre 2010 2 commenti

     Con promessa di ritornare sull’argomento con maggiori dettagli e, possibilmente, chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle Entrate, informiamo che, secondo l’art. 31 del D.Lgs. 78/2010 (conv. in L. 122 del 30/7/2010):

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2010 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI … RELATIVI ALLE IMPOSTE ERARIALI (Iva e IRPEF n.d.r.) E’ VIETATA FINO A CONCORRENZA DELL’IMPORTO DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI (cioè Interessi e Diritti di esazione) PER I QUALI E’ SCADUTO IL TERMINE DI PAGAMENTO.

     La disposizione normativa prosegue prevendendo, a carico di chi opera compensazioni nonostante il divieto imposto, una specifica sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti a ruolo scaduti e fino a concorrenza di quanto indebitamente compensato.

–> Vediamo come opererà la disposizione: se un contribuente al 1 gennaio 2011 vanta un credito IRPEF pari a 5000 euro ma ha una cartella esattoriale scaduta per IRAP anni precedenti pari a 4000 NASCE IL DIVIETO DI UTILIZZARE IL CREDITO DI CUI SOPRA SINO A CONCORRENZA DEI 4000 DI CARTELLA ESATTORIALE.

In pratica il contribuente in questione potrà compensare solamente 1000 euro del suo credito totale di 5000. Il credito residuo potrà essere solamente riportato all’anno precedente o utilizzato per non versare acconti MA NON POTRA’ ESSERE COMPENSATO.

Se il contribuente del nostro esempio effettuasse comunque la compensazione per i 5000 euro totali, sacatterebbe a suo carico una sanzione di euro  2000 (50% dell’importo iscritto a ruolo)

Se invece la compensazione effettuata dal contribuente fosse pari a 3000 euro la sanzione scatterebbe solamente su euro 2000 (perchè 1000 euro di compensazione sono “liberi” e quindi la compensazione indebita risulta essere di 2000 euro) e quindi, al 50%, la sanzione sarebbe di euro 1000.

ATTENZIONE!!! Poichè in genere gli studi (quanto meno il nostro studio!) effettuano “in automatico” la compensazione di tutti i crediti erariali con quanto il contribuente deve eventualmente pagare al fisco ed agli enti previdenziali (per minimizzare gli esborsi e recuperare nel minor tempo possibile il credito). E’ IMPORTANTISSIMO CHE I CONTRIBUENTI AVVISINO CON TEMPESTIVITA’ LO STUDIO DELLA PRESENZA DI CARTELLE O DI SOMME ISCRITTE A RUOLO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SITUAZIONI “SCADUTE”.

     Con la speranza di aver fornito utili indicazioni…

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: Circolare Tributaria n. 32 del 9/8/2010 – 9

CESSIONE D’AZIENDA: ANCORA PRESUNZIONI A SFAVORE DEL CONTRIBUENTE

11 ottobre 2010 Lascia un commento

      Con la sentenza n. 18705/2010, la Corte di Cassazione statuisce che “in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda”.

Da sempre la dottrina ritiene questa impostazione fuorviante ed errata stanti i diversi presupposti che regolano l’Imposta di Registro (“valore del bene trasferito”) e le Imposte Dirette (Guadagno/plusvalenza realizzata sul bene ceduto).

     Pur prendendo atto che siamo di fronte a forzature interpretative (vedasi sentenza sugli amministratori!) condivido le posizioni di coloro che invitano a prendere atto dello stato attuale nel quale, la giurisprudenza della Cassazione sembra definitivamente orientata a ritenere il “maggior valore definitivamente accertato” ai fini dell’imposta di registro come un elemento sufficiente per l’emissione di un accertamento con onere di prova contraria a carico del contribuente.

     Si tratta quindi di iniziare, volenti o nolenti, a concentrarsi su quale possa essere la “prova” (diabolica talvolta) che il contribuente può fornire per vincere la presunzione Continua a leggere…

RIVALUTAZIONE TERRENI – ULTIMI PROMEMORIA

8 ottobre 2010 2 commenti

     Inserisco nel Blog, a promemoria mio e degli utenti, alcune pillole che riguardano la rivalutazione dei terreni…. preciso che la scadenza non è al 31/10 come indicato in un precedente post ma al 2/11/2010 in quanto il 31/10 è domenica e l’1/11 è festivo. Quindi:

  • scadenza: 2 novembre 2010 per pagamento imposta sostitutiva e giuramento della perizia
  • La perizia deve essere giurata prima della vendita del terreno
  • l’Imposta sostitutiva può essere versata anche dopo la vendita del terreno e dopo la data della perizia purchè entro il 2/11/2010
  • il codice tributo per il  versamento dell’imposta sostitutiva è l’ 8056 (RM 144/2008) salvo indicazioni dell’ultimo minuto da parte dell’Agenzia Entrate
  • è necessario ricordarsi di inserire in dichiarazione dei redditi eventuali plusvalori emergenti dall’atto di vendita rispetto al valore fiscalmente riconosciuto indicato in perizia.
  • ATTENZIONE! se la vendita avviene ad un prezzo inferiore al valore della perizia l’Agenzia delle Entrate pare non riconosca come “costo fiscalmente riconosciuto” per la determinazione della plusvalenza tassabile il valore di Perizia (…pare che l’Agenzia escluda in questo caso la validità della perizia ed effettui il calcolo della plusvalenza partendo dal costo fiscalmente riconosciuto ante perizia!!)
  • ICI –> Attenzione! il valore indicato in perizia diventa base imponibile per il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobiloi (ICI)

     Quanto sopra onde consentire agli operatori di valutare le corrette scelte ed i corretti adempimenti in merito all’operazione”Rivalutazione”.

     Cordiali saluti.

Domenico Pezzotti

cfr.: Italia Ogi 4/10/2010 p. 11 

per ridere un po’… “Die Wald Capelle”

5 ottobre 2010 Lascia un commento

La signora G. desidera trascorrere le sue ferie estive nell’amena località di H., in Germania. Essa sa che l’afflusso di villeggianti è molto grande e quindi, alcune settimane prima, si reca ad H. per assicurarsi due stanze di suo gusto. Accompagnata dal messo comunale Schultz, le riesce di trovare quanto desidera. Pienamente soddisfatta, la signora G. torna a casa, ma, appena giuntavi, si ricorda di non aver chiesto se i locali fossero forniti di gabinetto. Scrive perciò al messo comunale pregandolo di informarla se vi sia W.C..

Il messo comunale Schultz si rompe le meningi perché non sa il si gnificato di W.C. e si consulta con il parroco del paese per chiarire la faccenda. Dopo laboriose discussioni si conclude che W.C. non può aver altro significato che Wald Capelle (la Cappella del bosco), costruita di recente. Allora il messo comunale risponde alla signora G. in questi termini:

“ Il W.C. c’è: dista mezz’ora di cammino ed è situato nel mezzo della fittissima pineta; anche per la magnifica posizione e per lo stupendo panorama che si gode, una visita ogni tanto è molto raccomandabile. Il W.C. è aperto il mercoledì e il sabato ed è consigliabile arrivare con un’ora di anticipo sulle funzioni, dato che l’afflusso è assai notevole, ma non abbia timore, perché ci sono 50 posti a sedere e in più molto spazio per quelli in piedi.

I forestieri vengono sistemati poi in gallerie, affinché possano godere meglio lo spettacolo. In caso di mal tempo, la funzione avrà luogo all’aperto, nel meraviglioso prato circostante.

È particolarmente raccomandabile essere presenti alla domenica, dato che si svolge con l’accompagnamento dell’organo e con la partecipazione di valenti solisti. La sonorità è ottima e i suoni si odono a 100 metri di distanza.

Il W.C. viene sempre arieggiato alla sera, perché possa conservare il dolce aroma di bosco. Per i casi di assoluta necessità funziona un servizio d’autobus.

Nella speranza di poterLa presto vedere nel nostro W.C., al quale sarò onorato di poterLa accompagnare, Le porgo i miei più rispettosi saluti”.

il messo comunale Schultz

…. è una scenetta fatta ai tempi del “collegio”…. ritrovarne il testo è stato veramente bello e divertente… grazie a Claudia per avermi dato l’occasione di proporre ai lettori del blog questa “lettera degli equivoci”.

Domenico

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RECUPERO TASSAZIONE NOTTURNO E STRAORDINARI 2008-2009

4 ottobre 2010 12 commenti

Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinari

     Si informa che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48 del 27.09.10, ha chiarito il proprio pensiero in merito al corretto trattamento delle somme percepite dai lavoratori dipendenti nel 2008 e 2009 a titolo di lavoro notturno e straordinario per le quali il sostituto d’imposta non ha applicato la tassazione sostitutiva del 10%.

     La Circolare precisa che il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD 2011 le somme erogate nel 2008 e 2009 in relazione ad incrementi di produttività e redditività o lavoro straordinario e assoggettabili a tassazione sostitutiva.

     L’indicazione di questo dato nel modello CUD dovrà essere effettuata anche se per tali somme il sostituto d’imposta ha già inviato al dipendente specifica certificazione.

     Il dipendente, in presenza dei requisiti previsti dalla norma (Vedasi nota in calce**)  potrà recuperare il proprio credito mediante il modello 730/2011 o Unico 2011 sulle somme che non sono ancora state assoggettate a tassazione sostitutiva.

     Ricordiamo che l’agevolazione consiste nella tassazione delle retribuzioni da lavoro dipendente derivanti da attività di lavoro straordinario e notturno “se correlate ad incrementi di produttività” nella misura del 10%  in luogo della normale aliquota a scaglioni (che parte dal 23% ed arriva, in ipotesi di redditi sino a 35 mila euro, al 38% con un risparmio massimo di 28 punti percentuali).

     Si invitano dunque tutti i lavoratori dipendenti a verificare l’esistenza di eventuali voci per straordinario e notturno negli anni 2008 e 2009 ed a chiedere al proprio datore di lavoro il trattamento fiscale delle somme a tal fine erogate.

     Per completezza di informazione riteniamo segnalare che gli studi stanno provvedendo ad organizzarsi per il conteggio delle somme in questione e per la corretta esposizione nel modello CUD2011 relativo ai redditi 2010 – L’esistenza di somme che consentono la detassazione sarà, probabilmente, opportunamente segnalata e distintamente annotata in apposite caselle del CUD.

     Con la speranza che l’informazione risulti utile…

Studio Pezzotti

**NOTA: I requisiti di legge che consentono l’applicazione della tassazione al 10% sono i seguenti:

  1. Essere dipendenti del settore privato (no pubblici dipendenti)
  2. Reddito di lavoro dipendente nel 2007 non superiore a 30 mila euro (per detassazione somme percepite nel periodo 1/7/2008 – 31/12/2008)
  3. Reddito di lavoro dipendente nel 2008 non superiore a 35 mila euro (per detassazione somme percepite nel periodo 1/1 – 31/12/2009)
  4. Somma massima detassabile: euro 3000 per il 2^ semestre 2008 ed euro 6000 per l’anno 2009

Rif. Informazione CGN 29/9/2010 – Rubrica Assistenza Fiscale

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