OPPORTUNITA’ UTILIZZO CREDITO IVA “TRIMESTRALE”
Ricordiamo alle imprese che normalmente accumulano crediti IVA durante il corso dell’anno che può essere opportuno, soprattutto in questi tempi di crisi, sfruttare la possibilità di “compensare” i crediti IVA che si formano nei primi tre trimestri dell’anno.
Il credito IVA trimestrale può essere compensato solamente se viene presentato il modello IVA TR con il quale l’impresa calcola il credito disponibile e dimostra di avere i requisiti per l’utilizzo del credito trimestrale; tali requisiti sono:
- per presenta di aliquota media sugli acquisti superiore all’aliquota media sulle vendite maggiorata del 10%
- presenza di operazioni non imponibili pari ad almeno il 25% del totale delle operazioni attive (vendite/prestazioni)
- acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare di almeno i 2/3 del totale acquisti ed importazioni
- soggetti non residenti fiscalmente identificati in Italia o con rappresentante nominato in Italia
Ricordiamo che il credito si riferisce all’eccedenza di IVA che si forma nel trimestre di competenza; il credito in questione può essere compensato, sino al limite di 10 mila euro, sin dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; LA COMPENSAZIONE DELL’ECCEDENZA RISPETTO AI 10.000 EURO POTRA’ ESSERE COMPENSATA SOLAMENTE DOPO LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO IVA TR
IMPORTANTE! precisiamo che la compensazione dei crediti trimestrali che eccedono i 15000 euro NON RICHIEDE L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’; quindi può essere interessante chiedere la compensazione trimestrale per “abbassare” la quota di IVA a rimborso o a credito da richiedere con la dichiarazione annuale (che richiede, in caso di valori superiori a 15 mila euro, l’apposizione del visto di conformità).
Ultima notazione che reputiamo interessante: il limite di 10.000 euro oltre il quale è necessaria la presentazione del modello TR prima di poter operare compensazioni è riferito all’intero anno; un esempio per chiarire:
- credito iva primo trimestre: 8000 –> posso compensare il credito a partire dal 1° aprile
- credito iva secondo trimestre: 6000 –> posso compensare 2000 (raggiungo il limite annuale di 10000 euro) a partire dal 1° luglio mentre gli altri 4000 possono essere compensati solo dal 16/8 dopo la presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/7)
- credito iva del terzo trimestre: 3000 –> compensazione solo dal 16/11 dopo presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/10)
- credito iva del quarto trimestre: non è possibile chiedere la compensazione “trimestrale” ma il credito deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale con le relative regole (compensazione libera fino a 10000, previa presentazione di dichiarazione IVA per importi sino a 15000 e con apposizione di visto di conformità per compensazioni di importi superiori a detto ultimo limite).
Certi di aver fornito utili indicazioni per migliorare la liquidità aziendale e ridurre i costi di certificazioni e visti di conformità rimaniamo a disposizione per qualsiasi assistenza in merito.
Studio Domenico Pezzotti
cfr.: il Sole 24 ore 23-4-2010 – pag. 29