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Archivio per aprile 2010

OPPORTUNITA’ UTILIZZO CREDITO IVA “TRIMESTRALE”

26 aprile 2010 4 commenti

Ricordiamo alle imprese che normalmente accumulano crediti IVA durante il corso dell’anno che può essere opportuno, soprattutto in questi tempi di crisi, sfruttare la possibilità di “compensare” i crediti IVA che si formano nei primi tre trimestri dell’anno.

Il credito IVA trimestrale può essere compensato solamente se viene presentato il modello IVA TR con il quale l’impresa calcola il credito disponibile e dimostra di avere i requisiti per l’utilizzo del credito trimestrale; tali requisiti sono:

  1. per presenta di aliquota media sugli acquisti superiore all’aliquota media sulle vendite maggiorata del 10%
  2. presenza di operazioni non imponibili pari ad almeno il 25% del totale delle operazioni attive (vendite/prestazioni)
  3. acquisto di beni ammortizzabili per un ammontare di almeno i 2/3 del totale acquisti ed importazioni
  4. soggetti non residenti fiscalmente identificati in Italia o con rappresentante nominato in Italia

Ricordiamo che il credito si riferisce all’eccedenza di IVA che si forma nel trimestre di competenza; il credito in questione può essere compensato, sino al limite di 10 mila euro, sin dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento; LA COMPENSAZIONE DELL’ECCEDENZA RISPETTO AI 10.000 EURO POTRA’ ESSERE COMPENSATA SOLAMENTE  DOPO LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MODELLO IVA TR

IMPORTANTE! precisiamo che la compensazione dei crediti trimestrali che eccedono i 15000 euro NON RICHIEDE L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’; quindi può essere interessante chiedere la compensazione trimestrale per “abbassare” la quota di IVA a rimborso o a credito da richiedere con la dichiarazione annuale (che richiede, in caso di valori superiori a 15 mila euro, l’apposizione del visto di conformità).

Ultima notazione che reputiamo interessante: il limite di 10.000 euro oltre il quale è necessaria la presentazione del modello TR prima di poter operare compensazioni è riferito all’intero anno; un esempio per chiarire:

  • credito iva primo trimestre: 8000 –> posso compensare il credito a partire dal 1° aprile
  • credito iva secondo trimestre: 6000 –> posso compensare 2000 (raggiungo il limite annuale di 10000 euro) a partire dal 1° luglio mentre gli altri 4000 possono essere compensati solo dal 16/8 dopo la presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/7)
  • credito iva del terzo trimestre: 3000 –> compensazione solo dal 16/11 dopo presentazione telematica del TR (da effettuarsi entro il 31/10)
  • credito iva del quarto trimestre: non è possibile chiedere la compensazione “trimestrale” ma il credito deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale con le relative regole (compensazione libera fino a 10000, previa presentazione di dichiarazione IVA per importi sino a 15000 e con apposizione di visto di conformità per compensazioni di importi superiori a detto ultimo limite).

Certi di aver fornito utili indicazioni per migliorare la liquidità aziendale e ridurre i costi di certificazioni e visti di conformità rimaniamo a disposizione per qualsiasi assistenza in merito.

Studio Domenico Pezzotti

cfr.: il Sole 24 ore 23-4-2010 – pag. 29

RIPOSI SETTIMANALI – MEDIA SU 14 GIORNI

18 aprile 2010 Lascia un commento

Si informa che il MinLavoro (parere 19428 del 14/12/09) ha fornito importanti chiarimenti riguardo l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di fruizione del riposo settimanale (art.9 del DLgs. n.66/03 ).

La norma prevede che il lavoratore debba godere di un riposo di almeno 24 ore consecutive, come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

I chiarimenti forniti, costituendo i parametri di condotta degli ispettori del lavoro per l’esercizio della loro attività, devono essere tenuti in particolare considerazione dai datori di lavoro.

Le ispezioni verranno scandite dalle seguenti fasi:

 : Verifica della normativa contrattuale 

Gli ispettori valuteranno l’esistenza e l’applicabilità di disposizioni contrattuali che prevedano deroghe rispetto alla disciplina ordinaria sopra richiamata, richiamando tale verifica nel verbale unico conclusivo degli accertamenti.

 2ª: Verifica del rispetto della media nei 14 giorni

Per verificare il rispetto della regola di almeno 24 ore di riposo continuative ogni 7 giorni, come media nel periodo di 14 giorni, gli ispettori del lavoro partiranno dall’ultimo giorno di riposo settimanale e, a ritroso, verificano che nei precedenti 13 giorni vi sia stato il godimento di almeno un altro giorno di riposo.

Nel caso in cui il rispetto di tale media sia violata, il datore di lavoro è sanzionato con la sanzione amministrativa da 130,00 a 780,00 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisce la violazione.

 3ª: La verifica del periodo di riferimento per il calcolo della sanzione

Il personale ispettivo dovrà poi procedere alla verifica del periodo di riferimento in quanto la sanzione potrà essere applicata una sola volta anche se ripetuta per più volte nel periodo considerato. Il periodo in questione, previsto dall’art.4, co.3 o 4, del D.Lgs. n.66/03, è pari a 4 mesi, fatta salva la possibilità di estensione concessa ai contratti collettivi (che possono estendere il periodo a 6 o a 12 mesi a fronte di ragioni oggettive, tecniche o organizzative).

La sanzione potrà essere applicata una sola volta, nel periodo considerato, per violazioni relative allo stesso lavoratore; in caso di violazioni riferibili a più di un lavoratore, vi sarà l’applicazione di un egual numero di sanzioni.

Raccomandando la stretta osservanza degli obblighi inerenti i riposi settimanali, nonchè di tutte le norme poste a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori (ricordo le ferie, l’orario massimo settimanale, i riposi e tutta la casistica sull’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

Cfr.: Informative Impresa e Lavoro febbraio 2010 – p. 15

AMMINISTRATORE DI SOCIETA’-RIMBORSI PER UTILIZZO AUTO PRIVATA

13 aprile 2010 1 commento

Capita spesso di essere interpellati circa la possibilità di erogare agli amministratori di società (sia di capitali che di persone) rimborsi chilometrici per l’utilizzo dell’auto privata effettuato per “finalità aziendali”.

In buona sostanza la domanda concerne la deducibilità delle erogazioni per rimborsi chilometrici che, configurandosi quali rimborsi spesa, sono esclusi da tassazione in capo all’amministratore.

L’art. 51 TUIR conferma che sono escluse dal reddito dell’amministratore le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative a prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sua residenza.

La società che eroga detti rimborsi può, ai sensi dell’Art. 95 TUIR, dedurre le spese rimborsate a condizione che i documenti siano intestati all’azienda stessa e, per i rimborsi chilometrici, che:

  • l’amministratore sia stato autorizzato ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà
  • che il costo di percorrenza non sia superiore a quello desunto dalle tabelle ACI
  • che il costo chilometrico non sia relativo a vetture di potenza superiore a 17 cv fiscali (o 20 cv se diesel)

E’ fondamentale, per assicurarsi la deducibilità fiscale dei rimborsi effettuati, predisporre e conservare la documentazione di autorizzazione alle trasferte e di dettaglio dei rimborsi spesa richiesti.

Diventa importante quindi disporre di una lettera di incarico o di un verbale di Assemblea nei quali l’Amministratore viene espressamente autorizzato all’effettuazione delle “trasferte” di lavoro ed all’utilizzo della propria autovettura per gli spostamenti.

Per conferire ai rimborsi spesa l’inerenza richiesta per la deducibilità è inoltre indispensabile predisporre specifici dettagli dei rimborsi effettuati con evidenza delle trasferte effettuate dall’Amministratore e della causa delle trasferte stesse (dalla quale si evinca che lo spostamento è legato ad una necessità aziendale).

Lo studio ha in dotazione specifici moduli per la documentazione delle trasferte; i clienti interessati possono richiederne la pubblicazione sul TEAMPORTAL.

Ultima considerazione che mi sento di proporre: EVITIAMO LE ESAGERAZIONI!!, Ogni comportamento che si manifesta “antieconomico” per la società (es. rimborsi chilometrici per decine di migliaia di euro) e che risulta sproporzionato rispetto alle necessità aziendali (ed ai costi che avrebbe sostenuto la società per un’auto propria)§ potrà infatti dare il “la” a contestazioni da parte degli organi verificatori.

Cordialità.

Domenico Pezzotti

cfr.: La settimana fiscale n. 4 5-2-10 – pag. 46

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO – IMPORTANZA STRATEGICA PER L’IMPRESA

9 aprile 2010 Lascia un commento

Giusto per non parlare solo di questioni “fiscalcontabilcontributive” prendo spunto da un articolo che tratta del “Controllo Interno” per girare ai lettori qualche “informazione”.

Il Sistema di CONTROLLO INTERNO è in sostanza l’insieme dei processi attuati dal management aziendale per ottenere una significativa sicurezza riguardo al conseguimento degli obiettivi prefissati ed all’eliminazione / riduzione dei rischi ai quali l’azienda potrebbe essere sottoposta.

Il sistema di controllo interno mira a:

  • verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali
  • verificare l’attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili sulle quali il management basa le proprie decisioni
  • verificare che l’attività aziendale venga attuata in aderenza alle leggi ed alle disposizioni cogenti
  • verificare che l’attività aziendale rispetti le direttive e le politiche aziendali

Il sistema di controllo deve essere tarato sulla struttura e sull’organizzazione aziendale mediante la corretta distribuzione delle responsabilità e delle funzioni di controllo. In prima battuta risulta indispensabile una corretta definizione dell’organizzazione aziendale. Il processo è poi costituito dai seguenti passaggi operativi:

  1. Definizione degli obiettivi
  2. Definizione dei piani operativi necessari per il raggiungimento degli obiettivi
  3. Valorizzazione delle risorse (e principalmente delle risorse umane)
  4. Condivisione dei piani operativi e orientamento dei mezzi e del personale verso gli obiettivi
  5. Misurazione periodica dei risultati gestionali
  6. Reporting degli scostamenti tra obiettifi prefissati e risultati parziali
  7. Esame degli scostamenti e definizione delle azioni correttive

Con il controllo interno “efficace” è possibile avere maggior sicurezza che gli accadimenti aziendali contabilizzati siano reali, tutti contabilizzati, debitamente autorizzati dalle figure competenti.

Il controllo interno aiuta anche l’azienda a mettersi al riparo da possibili errori in bilancio, derivanti sia da eventi non intenzionali che da frodi, e ad evitare che l’azienda possa incappare in spiacevoli false informative di bilancio.

Mai come in questi periodi di “crisi” è stato così importante utilizzare lo strumento del controllo per “vedere costantemente” dove si sta andando e quali misure correttive bisogna mettere tempestivamente in atto.

Raccomandiamo quindi a tutte le imprese, anche quelle di minori dimensioni, di mettere in atto un sistema di definizione obiettivi/controllo risultati… ogni azienda predisporrà ovviamente un sistema “tarato” sulle proprie dimensioni e sui propri fabbisogni….  Le aziende più strutturate potranno avvalersi dell’aiuto di qualche consulente esperto mentre le aziende più piccole potranno organizzarsi anche con l’aiuto del commercialista e con l’impostazione e la continua “implementazione” di un foglietto di excel.

Ricordo che in rete si può trovare tanta documentazione che può essere d’aiuto per apprendere le prime nozioni in materia di organizzazione e di controllo dell’impresa.

Buon lavoro a tutti… e buona “organizzazione”!!

Studio Pezzotti

cfr.: La Settimana Fiscale n. 3 del 29/1/2010 – p. 42

BOLLO SU QUIETANZE CEDOLINI COLLABORAZIONI A PROGETTO

9 aprile 2010 Lascia un commento

Si ricorda che le “quietanze” relative ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto sono da assoggettare ad imposta di BOLLO qualora siano superiori ad euro 77,47.=

In sostanza sia che al collaboratore (co.co.pro – amministratore – collaboratore generico) vengano fatte firmare specifiche dichiarazioni di quietanza sia che la firma venga apposta sui cedolini paga recanti i valori del compenso lordo e netto, I DOCUMENTI CHE FUNGONO DA QUIETANZA DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI BOLLO.

Quindi, qualora il lavoratore firmi per quietanza il cedolino paga o documento analogo, su detti documenti dovrà essere apposta una marca da bollo da 1,81 Euro. Come indicato in premessa non deve essere apposta la marca sulle quietanze sino a 77,47 euro.

Cogliamo l’occasione per ricordare che la regola suesposta è da osservare per TUTTE le “quietanze, fatture, note, conti e documenti simili recanti addebitamenti o accreditamenti”. Le fatture sono da assoggettare a Bollo solamente quando non è dovuta l’IVA (es. art. 10, non imponibili, fatture dei minimi, ecc.).

Rimangono escluse, per espressa previsione normativa, le quietanze relative a rapporti di lavoro SUBORDINATO.

Si prega di contattare lo studio per ogni eventuale delucidazione.

Domenico Pezzotti

cfr.: Ratio – 01-2010 p. 67

INVENTARSI IL LAVORO – L’”HOME STAGER”

6 aprile 2010 Lascia un commento

Ho letto con interesse, e di seguito ne propongo i contenuti essenziali, un articolo del Sole 24 Ore di lunedì 22 marzo 2010; Titolo: LA CASA SCOPRE IL PROFESSIONISTA DELL’USATO – occhiello: l’”home stager” studia gli interventi per valorizzare la vendita di un’abitazione.

Per diventare “home stagers” non occorre essere né architetti né arredatori né agenti immobiliari; è necessario avere un pò di buon gusto ed un pizzico di preparazione.

La figura dell’home stager interviene in aiuto di coloro che vogliono massimizzare il guadagno derivante dalla vendita di un’abitazione; troppo spesso le case, soprattutto quando devono essere vendute, sono lasciate, “as is”, in condizioni di semi abbandono senza valorizzazione delle caratteristiche di appetibilità anche interne.

Ecco allora che l’home stager, intervenendo con la riorganizzazione di alcuni spazi, il riposizionamento dei mobili, l’applicazione di tende, specchi o tinteggiature particolari, riesce a porre in maggior risalto alcuni angoli particolari della casa ed a far si che il potenziale compratore “gradisca” fin dal primo colpo d’occhio l’ambiente e possa decidere favorevolmente sia per un “si” all’acquisto che per il ”maggior prezzo” eventualmente proposto.

L’associazione italiana “Staged Homes” organizza in proposito specifici corsi  di formazione nei quali si parla dei tipi di intervento più frequenti (pulizia, riaprazioni, riposizionamento mobili, accessori, ecc), di materiali e pianificazione degli spazi, di fotografia e tecniche di presentazione, ecc. ecc. ecc.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell’associazione: www.stagedhomes.it o sul sito del corso che si terrà a Milano: www.luoghidirelazione.it

Pare che una ricerca attesti che un acquirente “formuli una decisione di acquisto” durante i primi 90 secondi del sopralluogo e che 9 volte su 10 un acquirente decida l’acquisto grazie ad un “colpo di fulmine”; inoltre pare che gli immobili sui quali sono stati effettuati interventi da home stager si vendano due volte più in fretta e con plusvalori compresi tra il 5 ed il 20% (… e nel caso di immobili non si può proprio dire che si tratti di briciole!).

Coraggio dunque giovani architetti, designers, arredatori, agenti e subagenti immobiliari!! la professione “classica” può essere ivitalizzata anche grazie ad un corso di formazione e ad un innovativo e creativo approccio al mercato del lavoro (Costo del corso = 360 euro…. tariffa per consulenze: da 250 euro al 3% del valore dell’immobile).

I Sigg clienti interessati potranno visionare l’articolo citato (che contiene ulteriori preziose informazioni) presso la bacheca dello Studio o mediante accesso alla piattaforma Teamportal.

Domenico Pezzotti

cfr.: il sole 24 Ore – 22/3/2010 – p. 21 

AUGURI DI BUONA PASQUA!!!

1 aprile 2010 Lascia un commento

NEL FORMULARE A TUTTI I MIGLIORI AUGURI PER UNA SERENA SANTA PASQUA RICORDIAMO CHE LO STUDIO CHIUDERA’ PER LE FESTIVITA’ PASQUALI DAL 2 APRILE, ALLE ORE 12:30 SINO A TUTTO IL 5 APRILE 2010.

L’ATTIVITA’ RIPRENDERA’ REGOLARMENTE DAL 6 APRILE 2010 (MARTEDI’).

ANCORA AUGURI DA TUTTI  NOI!!!!

METODI E STUDIO PEZZOTTI

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