VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE – SITUAZIONE DOPO IL D.LGS 106/09
Dopo il breve periodo nel quale pareva addossato al Datore di Lavoro l’obbligo di dover assumere il dipendente per poter effettuare una preventiva visita di idoneità (con conseguenze veramente difficili in caso di esito negativo della visita => obbligo di mantenimento in servizio con inquadramento al livello di assunzione ed adibizione a mansioni inferiori!!), il panorama degli accertamenti sanitari per l’ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA MANSIONE è tornato alla normalità:
- Il datore di lavoro può ora far eseguire, o dal proprio medico competente o da medici di strutture sanitarie pubbliche, la visita di preassunzione
- In caso di idoneità alla mansione il datore di lavoro potrà procedere all’assunzione
- In caso di accertata inidoneità il datore di lavoro non sarà obbligato ad effettuare l’assunzione oppure potrà assumere il lavoratore per mansioni ed attività appartenenti ad un differente livello che risultino compatibili con il suo stato di salute
Si precisa che la situazione sopra delineata è possibile ogni qualvolta il datore di lavoro sia tenuto all’obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dal Testo Unico in materia di Sicurezza; si fa presente inoltre che le visite mediche comprese nel concetto di sorveglianza sanitaria sono finalizzate ANCHE alla verifica dell’assenza di condizioni di alcool dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Non occupandosi di queste problematiche lo scrivente studio RACCOMANDA UNA COSTANTE VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO che le aziede DOVONO EFFETTUARE AFFIDANDOSI A CONSULENTI/AZIENDE SPECIALIZZATI IN MATERIA.
La mancata adozione di misure di sicurezza o delle valutazioni prescritte dalla norma da infatti origine a PESANTI SANZIONI in capo all’azienda ED A TUTTI COLORO CHE NE SONO AMMINISTRATORI/RAPPRESENTANTI.
Cordiali saluti.
Studio Pezzotti
cfr: Circolare Lavoro & Previdenza n. 49/09 p. 27 – Art. Vasapolli
SOSPENSIONE RATE MUTUO PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Segnaliamo che è operativa dal 1^ febbraio scorso la possibilità di chiedere la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo concessa alle famiglie in difficoltà.
L’accordo siglato tra Associazione Bancaria Italiana e associazioni dei consumatori è destinato alle famiglie che si trovano in difficoltà finanziarie a causa di Cassa Integrazione, licenziamento, morte o comunque di situazioni che rendono temporaneamente non autosufficiente la famiglia stessa.
La richiesta di sospensione è relativa ai mutui prima casa, di importo non superiore a 150 mila euro se erogati a persone fisiche con reddito annuo non superiore a 40 mila euro.
Alla banca è necessario presentare, oltre alla domanda di moratoria:
- IN CASO DI PERDITA DEL LAVORO: copia della lettera di licenziamento o dimissioni e dichiarazione (del collocamento) sullo stato di disoccupazione.
- IN CASO DI MORTE O DI INTERVENUTA DISABILITA’: certificato di morte o certificazione della commissione ASL che attesta la situazione di disabilità grave del mutuatario
- IN CASO DI SOSPENSIONE DEL LAVORO: Certificazione del datore di lavoro circa lo stato di Cassa Integrazione o copia della richiesta di intervento dell’ammortizzatore sociale
E’ inoltre necessario presentare documentazione reddituale per la verifica sull’ultimo reddito imponibile dichiarato (che non deve eccedere i 40 mila euro).
Le famiglie che ritengono di poter richiedere la moratoria dovranno agire quanto prima presso l’istituto bancario mutuante per poter ottenere la sospensione delle rate a partire dai primi di Aprile.
Precisiamo che le regole applicative dell’accordo variano da banca a banca (alcune banche sospendono completamente la rata mentre altre sospendono solo il rimborso della quota capitale ma chiedono comunque la corresponsione degli interessi); è necessario pertanto rivolgersi al proprio istituto bancario per le puntuali informazioni.
Cordiali Saluti.
Domenico Pezzotti
cfr.: Il Sole 24 Ore 31/1/2010 – p. 17
NATURA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO – RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO ED A CAUSA MISTA
Il Ministero del Lavoro, con interpello n.79 del 12 novembre, ha chiarito che il contratto di apprendistato è riconducibile a un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un periodo di “tirocinio” finalizzato a fare acquisire all’apprendista le capacità e conoscenze necessarie affinché questi consegua una qualifica professionale.
Lo speciale rapporto deve pertanto essere considerato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente alla scadenza del termine per il compimento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso anticipato nei contratti a tempo “determinato”.
Il Ministero chiarische che non costituisce, tuttavia, legittima causa di licenziamento il mancato superamento della c.d. prova d’arte, prima della scadenza del termine previsto per l’apprendistato, in quanto il rapporto, sotto il profilo dell’addestramento teorico-pratico, deve proseguire sino al termine stabilito.
Ricordiamo che l’apprendistato è comunque un rapporto speciale nel quale la “causa” contrattuale è duplice; ottenere dal lavoratore una prestazsione ed impartire al giovane la formazione teorico-pratica prevista dallo speciale rapporto.
Rimarchiamo infine la “centralità” degli aspetti formativi che sono ESSENZIALI affinchè il rapporto di lavoro possa conservare la natura di “apprendistato”. L’accertata mancanza di formazione sia sotto il profilo pratico (es. mansioni elementari) che sotto il profilo teorico (insegnamento “in aula” vero e proprio, fatto esternamente o internamente all’azienda ma “provato e formalizzato”), comporta a carico dell’azienda il disconoscimento dei benfici contributivi ed una sanzione pari al 100% dei contributi che l’azienda credeva di poter risparmiare.
Le aziende tengano ben conto dei suggerimenti sopra delineati.
Studio Pezzotti
cfr: Informative Impresa e Lavoro Gennaio 2010 p. 2
EXTRACOMUNITARI IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE L. 102/2009 – LA REGIONE LOMBARDIA ASSICURA LA POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE AL S.S.R.
Informo che, in seguito a specifica domanda inoltrata a tutti gli organi competenti, ho ottenuto oggi la risposta circa l’iscrivibilità al SSN (anzi S.S.R. in quanto il Servizio Sanitario è gestito dalla Regione) dei lavoratori extracomunitari che hanno presentato domanda di regolarizzazione ex. L. 102/2009 (regolarizzazione colf e badanti).
La Regione Lombardia mi scrive, in risposta a specifico quesito, testuali parole:
… in risposta alla sua richiesta la informo che presentanto alla asl copia del passaporto, della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali (i 500 euro ndr) e della ricevuta della domanda di emersione, la cittadina extracomunitaria (badante ucraina) che ha presentato domanda di regolarizzazione ai sensi della Legge 102/2009, verrà iscritta al SSR, provvisoriamente per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabili, nelle more della conclusione della procedura di emersione.
L’iscrizione avrà validità a partire dalla data di presentazione agli uffici della asl.
La risposta in questione proviene da un osservatorio della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e si ritiene sia vincolante per le strutture periferiche che gestiscono le iscrizioni in questione.
Terrò aggiornati gli utenti del Blog sull’esito del primo tentativo di iscrizione che andrò a fare lunedì prossimo.
Cordiali saluti.
Domenico Pezzotti
PROSPETTO INFORMATIVO OBBLIGO ASSUNZIONI DISABILI – SCADENZA AL 31/01/2010
Ricordiamo che il prossimo 31 gennaio 2010 scade il termine per l’invio agli uffici del Collocamento Mirato del PROSPETTO INFORMATIVO contenente le informazioni per la verifica degli obblighi sull’assunzione obbligatoria di personale diversamente abile.
L’adempimento puo’ essere effettuato solamente attraverso il canale ”telematico” dedicato allo scopo dalla Provincia di competenza. Il termine del 31/1 è da ritenersi PERENTORIO e non prorogabile neppure se cada in Domenica o festivo (risposta interpello 3146/2005).
Il prospetto informativo deve contenere la situazione occupazionale dell’azienda fotografata al 31/12/2009; in particolare devono esser comunicati:
- il numero dei lavoratori che fanno base di calcolo (tutti i lavoratori con esclusione dei disabili già presenti in azienda, degli apprendisti e dei dirigenti; i part time si computano in relazione alla % di lavoro).
- il numero ed i nominativi dei lavoratori diversamente abili già presenti in azienda, con distinzione della tipologia di lavoro con la quale sono impiegati (formazione-lavoro, apprendistato, reinserimento, ecc.) nonchè le convenzioni in corso relative al collocamento di disabili.
- il numero dei lavoratori appartenenti a categorie protette (orfani e coniugi susperstiti di deceduti sul lavoro)
- I posti di lavoro disponibili per i disabili ed eventuali autorizzazioni concesse per esonero o compensazione territoriale.
Sono obbligati all’adempimento tutti i datori di lavoro pubblici e privati CHE OCCUPANO ALMENO 15 DIPENDENTI e che nel 2009 hanno subito una modifica occupazionale che ha inciso sull’obbligo o meno del collocamento obbligatorio… quindi tutte le aziende che hanno superato la 15ma o la 35ma assunzione o le aziende che hanno ridotto il personale e sono scese “sotto soglia”.
Ricordiamo che l’omesso adempimento comporta una sanzione di euro 578,43 oltre ad una maggiorazione di 28,02 euro per ogni giorno di ritardo. La mancata “copertura” della quota riservata ai disabili comporta invece una sanzione di 57,17 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore non occupato a dispetto della norma.
Lo studio ha già avvisato le aziende interessate dall’adempimento; si informano comunque gli utenti del Blog allo scopo di ricordare l’adempimento.
Cordiali saluti.
Domenico Pezzotti
cfr: Italia Oggi 11/01/2010 – P. 18 – a Serrgio
INCENTIVI ECONOMICI ALLE AGENZIE PER IL LAVORO
Le agenzie per il lavoro otterranno un contributo di 1.200 euro per ogni lavoratore fatto assumere con contratto a tempo indeterminato o a termine di almeno 2 anni e di 800 euro per ogni lavoratore “intermediato” che venga assunto con contratto a termine tra uno e due anni. In caso di intermediazione nei confronti di disabili (iscritti nelle speciali liste e con difficoltà di inserimento) che vengano assunti con contratto di inserimento o a termine non inferiore a 12 mesi le agenzie per il lavoro si vedranno riconosciuto un contributo tra 2.500 e 5.000 euro.
Finanziaria 2010
Domenico
cfr: testo Finanziaria 2010 – Il Sole 24 Ore
NOVITA’ IN MATERIA DI DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI A PROGETTO
COLLABORATORI A PROGETTO / COCOCO
Aumenta dal 20% al 30% del reddito percepito nel 2009 l’indennità spettante ai collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro – l’indennità non può comunque superare i 4000 euro lordi. Le condizioni per l’accesso al beneficio sono: a) avere operato in regime di monocommittenza, b) aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo superiore a 5.000 euro ma non superiore a 20.000 euro, c) avere almeno un accredito contributivo di 1 mensilità nell’anno di riferimento (2010 ndr.), d) essere senza contratto e lavoro da almeno 2 mesi, e) avere un accredito di almeno 3 mensilità nell’anno precedente a quello di riferimento nella gestione separata.
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Nel 2010 si possono computare anche i periodi di lavoro a progetto, fino a 13 settimane, ai fini del computo dei requisiti per la richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria.
Finanziaria 2010
Domenico
cfr: testo Finanziaria 2010 – Il Sole 24 Ore
COMPENSAZIONI IVA – ECCO I CHIARIMENTI ATTESI
Arrivano sul filo di lana i chiarimenti sulle COMPENSAZIONI IVA da effettuarsi a partire dal prossimo 18/01/2010.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nella serata di venerdì 15/1 la circolare n. 1/E nella quale vengono chiarite le seguenti situazioni dubbie:
COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA CON IVA A DEBITO: Non sussiste nessun vincolo per l’utilizzo del credito IVA in compensazione con eventuali debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni 2010; questo anche se l’utilizzo del credito non avviene direttamente in sede di liquidazione periodica ma venga esposto nel modello F24. Nessun limite e nessuna formalità (invio dell’F24 ammesso anche tramite Remote Banking) per questo tipo di compensazione anche se superiore a 10 o 15 mila euro.
RESIDUO CREDITO IVA 2008: Anche per il residuo credito IVA 2008 non ancora compensato e non ancora confluito nella dichiarazione IVA del 2009 è possibile la compensazione piena senza limiti di importo e senza formalità alcuna; medesimo trattamento spetta al credito IVA scaturente dalle liquidazioni dei primi tre trimestri 2009 e per i quali le aziende possono aver presentato il modello TR. ATTENZIONE: il credito IVA 2008 non sarà più utilizzabile dalla data di presentazione della dichiarazione IVA/2010 relativa all’ano 2009.
CREDITI DIVERSI DALL’IVA: era già abbastanza certo ma è comunque stato chiarito che sono liberamente compensabili i crediti fiscali diversi dall’IVA (es. Irpef, Irap, Addizionali, ecc.); questi crediti, ricordiamo, “maturano” a far data dal 1^ gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e da tale data sono compensabili. Unico limite è rappresentato dal tetto massimo (attualmente di euro 516.456,90 che verrà elevato a 700.000 euro con prossimo provvedimento ministeriale)
ADEMPIMENTI PER LE COMPENSAZIONI IVA SINO A 10.000 EURO: E’ stato chiarito che la compensazione di crediti IVA sino a 10.000 euro è completamente svincolata dai limiti e dalle regole attinenti le nuove compensazioni; ciò significa che anche coloro che hanno crediti superiori a 10 o 15 mila euro e che arriveranno nei prossimi mesi a compensare anche cifre oltre le predette soglie, possono effettuare compensazioni in F24 di IVA sino a 10 mila euro senza dover presentare anzitempo la dichiarazione, senza obblighi di visto di conformità e senza obbligo di passare dal canale Entratel/Fiscoonline per l’invio degli F24. La compensazione di crediti iva sino a 10.000 può quindi essere fatta liberamente già dal prossimo 18/1.
E’ RICHIESTO IL RISPETTO DELLE REGOLE SOLO QUANDO IN F24 SI SUPERANO LE SOGLIE DI € 10.000 O € 15.000;
In particolare, i valori a credito che superano i 10 mila euro potranno essere compensati solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA
Qualora con successive compensazioni si arrivi a superare anche i 15.000 euro, sarà necessario presentare una dichiarazione IVA (“correttiva” qualora sia già stata presentata dichiarazione per l’utilizzo di crediti sopra soglia 10.000) che presenti il VISO DI CONFORMITA’ reso da un professionista abilitato ed accreditato per tale adempimento (o reso dal revisore contabile in caso di società soggette a controllo ex. art. 2409-bis C.C.).
CREDITI TRIMESTRALI 2010: E’ infine stato chiarito che il credito che si formerà durante il 2010 potrà essere chiesto in compensazione, mediante presentazione dei modelli TR, in aggiunta al credito 2009; in questo caso la compensazione potrà avvenire senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modello TR; la parte di credito che invece supererà la soglia di 10 mila euro potrà essere compensata solamente rispettando il termine citato (ed esclusivamente con utilizzo dei canali Entratel/Fiscoonline – no home banking o simili).
Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Domenico Pezzotti
cfr: Il Sole 24 Ore – 16/01/2010 – pag. 19
SCHEMA REGOLE PER PRIMA COMPENSAZIONE IVA
Si riporta una tabella di aiuto per la prima gestione delle compensazioni IVA in F24 a partire dal 2010;
UTILIZZO DEL CREDITO IVA |
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Regole vigenti fino al 31/12/2009 |
Regole vigenti dal 01/01/2010 |
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Compensazione credito IVA fino a € 10.000,00 |
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| Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione | Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009 |
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Compensazione crediti diversi dall’IVA |
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| Compensabile dal 1° giorno successivo a quello di maturazione | Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009 |
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Compensazioni credito IVA superiore a € 10.000,00 annui |
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| Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione | Compensabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR. Con comunicazione telematica dell’utilizzo all’Agenzia delle Entrate obbligatoriamente tramite ENTRATEL o Fisconline.Escluso il pagamento tramite servizio home-banking. |
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Compensazione credito IVA superiore a € 15.000,00 annui |
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| Compensabile dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o trimestre di maturazione | Compensabile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR, previo rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Con comunicazione telematica dell’utilizzo all’Agenzia delle Entrate obbligatoriamente tramite ENTRATEL o Fisconline.Escluso il pagamento tramite servizio home-banking. |
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Compensazione interna credito IVA (IVA da IVA) |
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| Effettuabile liberamente dal 1° giorno successivo a quello dell’anno o del trimestre di maturazione | Nessuna novità rispetto alle regole in vigore fino al 31/12/2009 |
Ricordiamo che per poter utilizzare in compensazione un credito iva superiore a €. 10.000 non sarà più possibile effettuare il pagamento con il servizio home banking direttamente dall’azienda ma sarà necessario utilizzare i canali Entratel, Fiscoonline o delegare la presentazione dell’F24 ad un intermediario abilitato.
Domenico
14/01/2010
Cfr.: Circ. 03/C/2010 Studio